Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Quarta Sezione CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Caterina Caniato Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5516/2023 R.G. promossa da:
( ) nata a [...] il [...] , con il Parte_1 CodiceFiscale_1
patrocinio dell'avv. BERTI LUCA , ammessa al patrocinio a spese dello stato, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Biassono, via Porta Mugnaia n.52,
RICORRENTE
contro
:
( ) nato a [...] il [...] con il CP_1 CodiceFiscale_2
patrocinio dell' avv. RUFFO FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Vimercate (MB) in via S. Sofia n. 26/b,
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Monza
- INTERVENUTO-
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
Precisazione delle conclusioni per parte ricorrente
Pronunciare, ai sensi dell'art.3 n.2 lett.B) della legge 1 dicembre 1970 n.898, lo scioglimento degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. Parte_1 [...] ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente l'annotazione della sentenza;
CP_1
Riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio Pt_1 dell'importo di euro 500,00 mensili da porsi a carico del Sig. CP_1
Con vittoria di spese e compenso, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva 22% e C.P.A.
4%”.
Precisazione delle conclusioni per parte resistente
Nel merito, voglia il Tribunale adito, accogliersi l'avversa richiesta, alla quale parte resistente si associa, di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato dai coniugi e in DE GN (Mi) il 03.07.1999, in Parte_1 CP_1
regime di separazione dei beni, con il conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della relativa sentenza;
Rigettarsi, anche ai sensi degli artt. 96 C.p.c. e 136 d.P.R. n. 115/2002, tutte le ulteriori avverse pretese e richieste, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%,
i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
Con ogni più ampia riserva istruttoria e probatoria.
Precisazione delle conclusioni per parte resistente
Nel merito, voglia il Tribunale adito, accogliersi l'avversa richiesta, alla quale parte resistente si associa, di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato dai coniugi e in DE GN (Mi) il 03.07.1999, in Parte_1 CP_1
regime di separazione dei beni, con il conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della relativa sentenza;
pagina 2 di 6 Rigettarsi, anche ai sensi degli artt. 96 C.p.c. e 136 d.P.R. n. 115/2002, tutte le ulteriori avverse pretese e richieste, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%,
i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
Con ogni più ampia riserva istruttoria e probatoria.
Il PM ha concluso come da provvedimento del 14 novembre 2023 nulla opponendo.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
DE GN il 03/07/1999;
Le parti si sono separate in modo consensuale alle condizioni omologate da questo Tribunale in data 9 maggio 2006;
Non è controverso che dalla data dell'udienza Presidenziale, tenutasi in data 29 marzo 2006, non sia intervenuta riconciliazione né ripresa della convivenza;
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno e che ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge
1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n.
74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015;
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
In quanto alla richiesta avanzata dalla SI , di porre a carico del sig. l'obbligo Pt_1 CP_1
di corrisponderle €500,00 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento (assegno divorzile), il Collegio osserva quanto segue.
Le parti si sono separate in forma consensuale, dopo un matrimonio durato meno di sette anni, da cui non sono nati figli, con deposito di ricorso congiunto.
pagina 3 di 6 Nelle condizioni di separazione le parti hanno previsto la temporanea “assegnazione” alla SI della casa coniugale sita in DE GN via Dalmazia n.19, dove è tuttora Pt_1
residente, e l'impegno da parte del sig. a cedere alla SI la propria quota di CP_1 Pt_1
comproprietà dell'immobile a fronte del pagamento del prezzo di €85.000 e dell'accollo del mutuo.
In sede di separazione le parti non hanno previsto alcun assegno di mantenimento.
Parte ricorrente ha allegato di avere acquistato la quota di proprietà della casa coniugale versando la somma concordata e ha allegato - in modo del tutto generico e non documentato - che da allora le proprie condizioni economiche siano andate peggiorando tanto da non avere più redditi all'attualità.
Ha allegato di avere iniziato a lavorare quando aveva solo 15 anni ad un lavoro particolarmente logorante – assunta presso la stessa azienda del sig. tramite cooperativa CP_1
- e di essere divenuta inabile al lavoro a causa di “delle patologie” causate dal lavoro. La documentazione medica prodotta non è decisiva sul punto e non è prodotta alcuna certificazione di invalidità.
La ricorrente ha inoltre dedotto di avere dovuto vendere la casa e ritornare ad abitare con la madre. Ha prodotto certificato di residenza e stato famiglia, dal quale risulta convivente con
, nata il [...], ma la circostanza non è conclusiva sulle Persona_1
condizioni economiche e sulla capacità reddituale della SI . Pt_1
Ha inoltre prodotto attestazione ISEE per €3.773,60, che tuttavia non ha valore probatorio.
Parte ricorrente non ha dato dimostrazione di un peggioramento della propria situazione patrimoniale o reddituale né del venir meno della propria capacità reddituale.
Si è costituito in giudizio il convenuto aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo il rigetto della domanda di riconoscimento di un assegno divorzile.
Ha esposto di essere da anni disoccupato in quanto inabile al lavoro, per essere afflitto da varie patologie, di essere nullatenente e non titolare di un conto corrente o altro titolo bancario;
di essere caduto in una grave crisi depressiva che l'avrebbe portato alla alcol- dipendenza e di essere stato preso in carico dal NOA.
pagina 4 di 6 Ha infine esposto di trovarsi, a seguito di decreto GIP 18 maggio 2023, agli arresti domiciliari presso la locale parrocchia e assoggettato ad un divieto di avvicinamento alla casa dei propri genitori per la sussistenza di gravi indizi del reato di maltrattamenti nei loro confronti.
Nell'ordinanza cautelare è riportato che i Carabinieri, intervenuti su richiesta dei genitori, hanno rinvenuto il sig. presso l'abitazione dei suoi genitori “in condizioni di evidente CP_1
ubriachezza” . Sono inoltre riportate dichiarazioni dei genitori e di testimoni, secondo le quali il sig. fosse da tempo disoccupato, abusasse di sostanze alcoliche ed avesse agiti violenti CP_1
nei confronti dei genitori e di amici di famiglia.
Parte resistente ha prodotto estratto conto previdenziale dal quale risulta che il sig. CP_1
titolare di reddito da lavoro dipendente dal 1989 fino al 2012, è stato posto in cassa integrazione per l'anno 2011, in mobilità per l'anno 2012 e da allora non risulta più occupato.
Parte ricorrente ha fatto riferimento alla capacità reddituale dei genitori del sig. - CP_1
proprietari di due immobili e titolari di due pensioni - tuttavia tali circostanze, anche ove risultassero provate, sarebbe irrilevanti, essendo i genitori estranei al presente giudizio.
La domanda va pertanto rigettata.
Le spese di lite si dichiarano compensate.
pagina 5 di 6
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di on ricorso depositato in data 20/07/2023, così provvede: CP_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e celebrato in DE GN il 3 luglio 1999 (atto n. 58 parte
[...] CP_1
2 serie A Uff.1 anno 1999 del registro degli atti di matrimonio del Comune di DE
GN);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di DE GN, al suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
III. Rigetta la domanda di riconoscere in favore della SI il diritto a percepire un Pt_1
assegno di divorzio a carico del sig. CP_1
IV. Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione IV civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Monza il 9 gennaio 2025 .
Il Giudice relatore
Dott. Caterina Caniato
IL PRESIDENTE
Dott. Carmen Arcellaschi
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