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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/09/2025, n. 5223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5223 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
RG. 1515/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. FAZIO FELICE , c.f. Parte_1 C.F._1
, domiciliata presso lo studio si quest'ultimo sito in Roma, via Taranto n° 44; C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. FARAMONDI MARIO, c.f. Controparte_1 C.F._3
, el.te dom.to in Roma alla via Pompeo Trogo,21 presso lo studio dell'avv. Mario C.F._4
Faramondi;
APPELLATO
Appello per la riforma della sentenza n° 241/2019 del Tribunale civile di LL – G. U. Dr. Colognesi, emessa il 06/02/2019 a definizione del giudizio di divisione endoesecutivo n RG. 1200/2017/CC introdotto ai sensi degli artt. 600, 601 c. p. c. - 181/2° disp. att. c. p. c., pubblicata il 11/02/2019 e non notificata.
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio di primo grado.
Il procedimento endoesecutivo sopra indicato pende davanti al Tribunale civile di LL, settore esecuzioni immobiliari, inerente l'espropriazione di beni indivisi n° 265/2014 avente per oggetto quanto segue: - “la quota di 1/3 dell'appartamento sito in Ciampino, via di Morena n° 116, posto al piano primo, interno 4, distinto al NCEU del Comune di Ciampino al foglio 3, particella 343, subalterno 4, categoria A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita € 781/14 pervenuto per atto pubblico del 22/09/1977”;
“la quota di 1/3 dell'immobile sito in Ciampino, via di Morena n° 116, posto al piano interrato, interno 12 distinto al NCEU del Comune di Ciampino al foglio 3, particella 343, subalterno 23, categoria C/6, classe 3, consistenza 16 mq, rendita € 80/98 pervenuto per atto pubblico del 22/09/1977”;
L'altra quota, pari a 2/3, è di proprietà della Sig. ra he ha chiesto l'espropriazione citata, Parte_1 agendo esecutivamente nei confronti del Sig. in virtù dei seguenti titoli esecutivi: Controparte_1
sentenza n° 169/2012 del Tribunale civile di LL;
sentenza n° 3016/15 della Corte di Appello di Roma;
sentenza n° 499/2016 del Tribunale civile di LL.
L'attrice, attuale appellante, agiva in quanto creditrice nei confronti del Sig. delle Controparte_1 seguenti somme:
€ 20.141/35 giusto atto di precetto notificato il 27/02/2014, in virtù della sentenza n° 169/2012 del
Tribunale civile di LL;
della somma di € 3.005/20 giusto atto di precetto notificato il 03/05/2015, in virtù della sentenza n° 3016/15 della Corte di Appello di Roma, per il quale è intervenuta nell'esecuzione n° 265/14 avanti al Tribunale civile di LL;
€ 1.796/98 giusto atto di precetto notificato il 12/05/2016, in virtù della sentenza n° 499/2016 del Tribunale civile di LL per il quale è intervenuta nell'esecuzione n° 265/2014 indicata;
€ 36.091/45 giusto atto di precetto notificato il 03/06/2015, in virtù della sentenza n° 3016/15 della Corte di Appello civile di Roma, per il quale è intervenuta nell'esecuzione n° 265/2014 avanti al Tribunale civile di
LL.
All'udienza di autorizzazione della vendita del 08/06/2016, il G. E. - verificata l'impossibilità di separare in natura la quota di pertinenza del debitore esecutato e previa sospensione dell'esecuzione in corso - ha disposto che si proceda a divisione ai sensi degli artt. 600/2° - 601 c. p. c. - 181/2° disp. att. c. p. c., rinviando all'udienza del 09/11/2017 per l'istruzione del giudizio di divisione davanti a sé in qualità di Giudice Unico, introdotta dall'attuale appellante, il quale nell'atto introduttivo del procedimento endoesecutivo di divisione presentava la seguente domanda “assegnazione in suo favore della quota di 1/3 del compendio oggetto di causa, con termine per versare il corrispettivo mediante apertura di un libretto intestato alla procedura ed, in ogni caso, con la compensazione rispetto al valore di stima del bene dei crediti da Lei azionati in executivis e di quelli maturandi in corso di causa e con richiesta di liquidazione dei conguagli se dovuti;
“in subordine, in caso di questioni sull'assegnazione, previo espletamento di CTU diretta all'accertamento del valore del compendio oggetto di divisione e alla formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote, la vendita del compendio pignorato ai sensi dell'art. 569/3° e ss c. p. c. con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante previa formazione del progetto di divisione e con fissazione di termine perentorio per riassumere l'espropriazione di beni indivisi sospesa;
2- in caso, invece, di contestazioni sul diritto alla divisione: C) comunque, l'assegnazione in suo favore della quota di 1/3 del compendio in questione, con termine per versare il corrispettivo mediante apertura di un libretto intestato alla procedura ed, in ogni caso, con la compensazione rispetto al valore di stima del bene dei crediti da Lei azionati in executivis e di quelli maturandi in corso di causa e con richiesta di liquidazione dei conguagli, se dovuti;
D) in subordine, in caso di questioni sull'assegnazione, previo espletamento di CTU diretta all'accertamento del valore del compendio oggetto di divisione e alla formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote, la vendita del compendio pignorato ai sensi dell'art. 569/3° e ss c. p. c. con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante previa formazione del progetto di divisione e con fissazione di termine perentorio per riassumere l'espropriazione di beni indivisi sospesa”.
Si costituiva il Sig. , eccependo l'improcedibilità della domanda di divisione per la ritenuta Controparte_1 tardiva iscrizione a ruolo della causa, avvenuta il 20/02/2017 a fronte della spedizione dell'atto dall'ufficio postale risalente al 09/02/2017,opponendo l'improcedibilità del giudizio di divisione per il mancato deposito dell'istanza di vendita e la illegittimità e/o inopportunità della richiesta di assegnazione dell'attrice che avrebbe sottratto il bene al mercato con conseguente mancato conseguimento del principio di miglior realizzo.
La sentenza del giudizio di divisione riportava il seguente dispositivo:
“il Tribunale di LL, nella persona del Giudice Dr. E. Colognesi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , ogni diversa domanda o eccezione Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede: dichiara improcedibile il giudizio, di cui dispone la cancellazione dal ruolo, con regressione del giudizio dinanzi al G. E. per i successivi sviluppi dello stesso come in motivazione indicati.
Nulla sulle spese del presente”.
In particolare, il Giudice di prime cure deduceva come segue:
“Effettivamente deve rilevarsi come il giudizio sia stato tardivamente iscritto a ruolo, oltre il termine di giorni
10 dalla notificazione di cui all'art.166 c.p.c., di talchè debba disporsene la cancellazione dal ruolo;
ma prima ancora deve verificarsi la assoluta inutilità della instaurazione del giudizio medesimo, in quanto, attesa la intenzione del creditore di ottenere la assegnazione del cespite (del quale è comproprietaria per la maggior quota dei due terzi), pignorato in quota a danno del suo debitore e comproprietario, la odierna normativa esecutiva (artt.588 e ss. cpc) consente al creditore, anche prima che sia disposta ed effettuata la vendita all'asta in sede esecutiva, di ottenere la assegnazione del bene con compensazione o scomputo parziale del suo eventuale maggiore credito, previa stima del bene staggito, attività quindi effettuabile in casi come il presente già in sede esecutiva, senza necessità di sospensione della stessa e di instaurazione di autonomo giudizio divisionale, che va dunque dichiarato inammissibile, con regressione del giudizio dinanzi al GE per i successivi sviluppi dello stesso come sopra indicati”;
2. Il giudizio di appello
Avverso la citata sentenza l'attrice proponeva appello sui seguenti punti:
ingiusta dichiarazione della improcedibilità della domanda di divisione sull'erroneo presupposto della tardiva iscrizione a ruolo della causa, deducendo che l'atto di citazione “è stato spedito a mezzo del servizio postale ai sensi della Legge n° 53/1994 nella giornata di giovedì del 09/02/2017 ed è stato ricevuto dal destinatario il giorno successivo in data 10/02/2017”.
Deduce l'appellante che la causa è stata iscritta a ruolo tempestivamente nella giornata di lunedì
20/02/2017, entro 10 giorni dalla consegna dell'atto al destinatario del 10/02/2017. Ritiene inoltre l'appellante che, anche qualora si voglia far decorrere il termine di 10 giorni previsto dall'art. 165 c. p. c. dalla data di spedizione dell'atto dall'Ufficio postale del 09/02/2017, il termine sarebbe stato soddisfatto poiché il termine per la costituzione tempestiva scadeva ugualmente il 20/02/2017, in particolare il decimo giorno decorrente dal 09/02/2017 cadeva nel giorno di domenica 19/02/2017 con automatica proroga legale ex art. 155/4° c. p. c. al giorno immediatamente successivo, lunedì 20/02/2017.
Secondo punto di appello è quello della ritenuta ingiusta declaratoria di inammissibilità della domanda di divisione sul presupposto della presunta inutilità del giudizio divisorio per l'assegnazione all'attrice dei beni oggetto di causa, trattandosi di attività già effettuabile in sede esecutiva. Deduce in merito l'appellante che il Giudice di prime cure ha ingiustamente ritenuto inammissibile la domanda di divisione sul presupposto che l'attrice ha domandato in via principale in sede divisoria un quid (assegnazione in suo favore della proprietà dei beni oggetto di causa) che poteva già essere richiesto in sede esecutiva prima della vendita, con conseguente inammissibilità della domanda di divisione e regressione del giudizio alla fase esecutiva di cui veniva implicitamente revocata la sospensione.
In particolare, l'appellante ritiene che “Una volta incardinato il giudizio di divisione, spetta esclusivamente al Giudice Unico nell'ambito del procedimento di cognizione endoesecutivo e non più al G. E. di decidere in ordine alle domande di assegnazione avanzate dal creditore procedente.
Ciò significa che la decisione sull'assegnazione non può più regredire alla precedente fase esecutiva sospesa ma deve essere decisa nell'ambito del sub procedimento divisorio che si concluderà, in caso di mancate contestazioni sul diritto alla divisione, con una ordinanza di assegnazione dietro pagamento dei conguagli, se dovuti, con conseguente riassunzione dell'esecuzione sospesa al sol fine di far dichiarare a quel punto la cessazione della materia del contendere e ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento.”
L'appellante presentava quindi le seguenti conclusioni:
“piaccia alla Corte di Appello civile di Roma adita, contrariis rejectis, previa riforma integrale della sentenza impugnata n° 241/2019 del Tribunale civile di LL – G. U. Dr. Colognesi emessa il 06/02/2019 a definizione del giudizio di divisione NRG. 1200/2017/CC introdotto ai sensi degli artt. 600, 601 c. p. c. - 181/2° disp. att. c. p. c., pubblicata il 11/02/2019 e non notificata, per i due motivi di gravame testè indicati da intendersi qui integralmente trascritti e riportati:
1- di rimettere la causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 c. p. c. affinchè quest'ultimo provveda ad istruire il giudizio di divisione ingiustamente negato in prime cure, con attribuzione all'appellante della proprietà della quota indivisa di 1/3 dell'immobile oggetto di causa dietro versamento del corrispettivo e, in ogni caso, previa disposizione della compensazione rispetto al valore di stima del bene dei crediti azionati in executivis dall'appellante e di quelli maturandi in corso di causa e con richiesta di liquidazione dei conguagli ed, in subordine, disponendo la vendita del compendio pignorato ai sensi dell'art. 569/3° e ss c. p. c. – 720 c. c. con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante previa formazione del progetto di divisione e con fissazione di termine perentorio per riassumere l'espropriazione di beni indivisi sospesa;
2- in via gradata, in caso di ritenuta non applicabilità dell'art. 354 c. p. c. ed ove la Corte adita ritenesse di dover essa stessa istruire il giudizio di divisione:
A) in limine, ove non sorga controversia sul diritto alla divisione e previo scioglimento della comunione:
- di assegnare con ordinanza alla Sig. ra previo espletamento di CTU per l'accertamento Parte_1 del valore della proprietà del compendio oggetto di causa, la quota di 1/3 della proprietà dei beni in questione, fissando termine all'appellante per il versamento del corrispettivo mediante apertura di un libretto intestato alla procedura e, in ogni caso, previa disposizione della compensazione rispetto al valore di stima del bene dei crediti azionati in executivis dall'appellante e di quelli maturandi in corso di causa
(crediti alimentari e giudiziali) e con richiesta di liquidazione dei conguagli, se dovuti;
- in subordine, ove dovessero sorgere questioni sull'assegnazione, previo espletamento di CTU diretta all'accertamento del valore del compendio oggetto di divisione e alla formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote, di disporre con ordinanza ex art. 788/1° c. p. c. la vendita della proprietà del compendio oggetto di causa ai sensi dell'art. 569/3° e ss c. p. c. - 720 c. c., con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante previa formazione del progetto di divisione e con fissazione di termine perentorio per riassumere l'espropriazione di beni indivisi sospesa;
B) in caso, invece, di contestazioni sul diritto alla divisione, di istruire il giudizio di divisione ai sensi dell'art.
187 c. p. c. e, all'esito, di decidere la causa laddove, in entrambi i casi, piacerà alla Corte adita di accertare e dichiarare il diritto della Sig. ra alla divisione del compendio pignorato, di sciogliere Parte_1 conseguentemente la comunione e, per l'effetto:
- di assegnare con ordinanza alla Sig. ra previo espletamento di CTU per l'accertamento Parte_1 del valore della proprietà del compendio oggetto di causa, la quota di 1/3 della proprietà dei beni in questione, fissando termine all'appellante per il versamento del corrispettivo mediante apertura di un libretto intestato alla procedura e, in ogni caso, previa disposizione della compensazione rispetto al valore di stima del bene dei crediti azionati in executivis dall'appellante e di quelli maturandi in corso di causa
(crediti alimentari e giudiziali) e con richiesta di liquidazione dei conguagli, se dovuti;
- in subordine, ove dovessero sorgere questioni sull'assegnazione, previo espletamento di CTU diretta all'accertamento del valore del compendio oggetto di divisione e alla formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote, di disporre con ordinanza ex art. 788/1° c. p. c. la vendita della proprietà del compendio oggetto di causa ai sensi dell'art. 569/3° e ss c. p. c. - 720 c. c., con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante previa formazione del progetto di divisione e con fissazione di termine perentorio per riassumere l'espropriazione di beni indivisi sospesa;
3- in ogni caso, di condannare l'appellato alle spese tutte e compensi professionali del DOPPIO grado di merito da liquidarsi ex D. M. 55/2014 oltre CNPAF, IVA e spese generali al 15% e ponendo le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto”.
Si costituiva parte appellata, contestualmente proponendo appello incidentale, deducendo in primo luogo la Inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc poiché le irregolarità degli atti disposti nel giudizio di divisione
(compresa la sentenza) devono farsi valere con la procedura dell'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617
e 618 cpc e non presso la Corte di secondo grado.
Deduceva altresì l'appellato Inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di essere accolto – Sebbene trattasi di fase endoprocedimentale il giudizio di divisione comunque ed in ogni caso darebbe luogo ad un processo del tutto analogo all'ordinario giudizio di divisione , con stessi vincoli probatori e documentali.
Rilevava altresì la mancata allegazione sia dell'istanza di vendita che delle certificazioni e trascrizioni indispensabili ai fini della regolarità del contraddittorio e la mancata trascrizione della domanda giudiziale di divisione, ritenendo che l'appellante non solo non ha prodotto nel fascicolo di primo grado l'istanza di vendita della fase esecutiva (presupposto necessario per l'introduzione del processo di divisione) , ma neppure ha prodotto tutta quella documentazione notarile che dovrebbe consentire al Giudice di decidere sulla domanda di divisione.
Motivo dell'appello incidentale è l'omessa dichiarazione, da parte del Giudice di prime cure, della estinzione della procedura esecutiva, nonché nel ritenere “la inutilità della instaurazione del giudizio di divisione …..sul presupposto che la attuale normativa esecutiva consenta al creditore di ottenere la assegnazione del bene già in sede esecutiva…. senza necessità di sospensione della stessa e di instaurazione di giudizio divisionale”
Tale censura sarebbe motivata, a parere dell'appellato/appellante incidentale, sotto il duplice profilo della erronea applicazione della legge da parte del primo Giudice ravvisabile sia nel ritenere la inutilità della instaurazione del giudizio di divisione, poiché la Legge espressamente prevede ex art. 181 disp att. cpc ed art. 600 cpc novellato che il giudizio di divisione incidentale venga ad instaurarsi all'interno del processo esecutivo immobiliare e che quest'ultimo venga sospeso. Deduce la parte che la norma in materia non prevederebbe affatto che possa addivenirsi ad un provvedimento di assegnazione a seguito di divisione da operarsi direttamente nella procedura esecutiva , e che il Tribunale ha errato nel non considerare come la domanda di divisione dovesse invece essere rigettata per omessa produzione da parte della attrice della documentazione necessaria ai fini dell'accoglimento della originaria domanda di divisione e che conseguentemente dovesse essere dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva .
Concludeva quindi l'appellato, come segue:
“In via preliminare ai sensi dell'art. 342 cpc piaccia dichiarare inammissibilità del giudizio de quo con ordinanza ex art. 348 cpc per inammissibilità della stessa procedura di impugnazione presso la Corte di
Appello . Dovendo invece ritenersi ammissibile il solo rimedio ex artt. 617 e seg. Cpc.
Sempre in via preliminare ed ove si ritenga ammissibile la presente procedura piaccia comunque alla Ecc.ma
Corte adita dichiarare con ordinanza ex art. 348bis cpc la inammissibilità del gravame per mancanza di ragionevole probabilità di essere accolto, non essendo stati allegati dall'appellante principale tutte le istanze
, i documenti le certificazioni e le trascrizioni che sono posti a base del giudizio di divisione. E che sarebbero atti indispensabili per consentire alla adita Corte di pronunciarsi in merito alla domanda di divisione.
In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della menzionata sentenza 241/2019 del tribunale di LL previa dichiarazione di legittimità di instaurazione del giudizio di divisione piaccia dichiarare la estinzione della procedura esecutiva.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore che si dichiara formalmente antistatario.”
In corso di causa, e precisamente in data 9 aprile 2025, l'appellato depositava note scritte (destinate alla precisazione delle conclusioni) in cui rilevava il “fatto nuovo intervenuto nelle more del presente giudizio”
e precisamente la transazione del 9.11.2021, chiedendo quindi l'opportunità di rigettare l'appello dichiarando l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Rilevava l'appellato di avere saldato il proprio debito portato dalla sentenza del tribunale di LL e della
Corte di Appello di Roma (sez. Famiglia) posta a fondamento del pignoramento immobiliare de quo. Come da scrittura transattiva già depositata la precedente udienza ed allegata alle note di trattazione depositate in data 25.9.2024. Instava quindi per la declaratoria di cessata materia del contendere.
L'appellante contestava la tardiva allegazione del documento, la circostanza che l'appellato avesse effettivamente saldato il suo debito integralmente, residuando al contrario diverse mensilità di mantenimento, rilevando comunque che la produzione fosse estranea all'oggetto del presente procedimento.
3. La decisione della Corte di Appello
Deve preliminarmente essere rigettata la richiesta di sentenza di cessazione della materia del contendere richiesta dall'appellato, alla luce del fatto che il presente procedimento non per oggetto l'accertamento del credito ma il giudizio di divisione endoprocedimentale presentata in sede esecutiva. Inoltre la richiesta è stata contestata da parte appellante.
La cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento dell'interesse fatto valere in giudizio, fatto non risultante dal contenuto della contestazione sopra indicata.
La Corte ritiene opportuno affrontare prima le domanda in rito, e successivamente il merito, per chiarezza espositiva e logico giuridica.
Va in primo luogo disattesa la pretesa inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata.
Deve in merito dedursi che, in tema di espropriazione di beni indivisi, il giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endoesecutiva), costituisce una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, dal quale rimane soggettivamente ed oggettivamente distinto, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione né una fase, ma è ad esso funzionalmente correlato.
Il citato collegamento funzionale con il processo esecutivo, già indiscusso in precedenza, è sottolineato oggi dalla previsione del novellato art. 181 disp. att. cod. proc. civ., in base alla quale - in forza del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, art. 23-ter, lett. f), convertito, con modificazioni, in I. 14 maggio 2005, n. 80 - tale giudizio di divisione, pur restando indiscutibilmente un ordinario giudizio di cognizione, si svolge dinanzi al medesimo giudice dell'esecuzione - in funzione, ovviamente, di giudice istruttore civile - della procedura esecutiva contestualmente sospesa in attesa della liquidazione della quota del debitore esecutato: con la configurazione di un'ipotesi di competenza funzionale e, pertanto, da qualificarsi non derogabile.
E proprio per questo può riconoscersi che la riforma non ha inciso sulla struttura e sulla funzione del giudizio in questione, del quale ha in sostanza meglio precisato alcuni aspetti formali e procedimentali: come già prima della riforma del 2006, invero, la finalità di una divisione endoesecutiva è, con tutta evidenza, quella di consentire di procedere esecutivamente su di un bene in proprietà esclusiva, sia esso identificato ancora in natura ovvero ormai liquidato e cioè trasformato nel suo equivalente in denaro;
e tanto, nel primo caso, per la conclamata migliore appetibilità sul mercato di un bene in proprietà esclusiva rispetto ad una semplice quota, l'acquisto della quale obbligherebbe l'eventuale acquirente ad una contitolarità di diritti, coi rischi e le complicazioni da questa derivanti e l'onere (o il rischio) di un successivo giudizio di scioglimento della medesima;
e, nel secondo, per la intuitivamente maggiore utilità della prosecuzione del processo esecutivo su beni fungibili per definizione, quali appunto il denaro (Cassazione civile, 20 agosto 2018, n. 20817).
Nel caso che ci occupa il Giudice di prime cure ha deciso che “la odierna normativa esecutiva (artt.588 e ss. cpc) consente al creditore, anche prima che sia disposta ed effettuata la vendita all'asta in sede esecutiva, di ottenere la assegnazione del bene con compensazione o scomputo parziale del suo eventuale maggiore credito, previa stima del bene staggito, attività quindi effettuabile in casi come il presente già in sede esecutiva, senza necessità di sospensione della stessa e di instaurazione di autonomo giudizio divisionale,
che va dunque dichiarato inammissibile,
con regressione del giudizio dinanzi al GE per i successivi sviluppi dello stesso come sopra indicati.”
Non sussistono pertanto i presupposti per la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, invocata nell'appello incidentale e trattata in primo punto perché prodromico nella procedura.
Va in merito rilevato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione è da tempo conforme nel senso che all'estinzione del giudizio di divisione endoesecutiva consegue quella del processo esecutivo cui quello è funzionalmente collegato (Cass. 08/01/1968, n. 44): poiché questo non può essere proseguito né rimanere indefinitamente sospeso, in attesa di un evento - quale l'inserimento e l'utile esperimento del giudizio cognitivo di divisione nell'ambito dell'esecuzione come mezzo indispensabile al fine del suo espletamento che non può più verificarsi (Cassazione civile, 20 agosto 2018, n. 20817). Nel caso che ci occupa l'inammissibilità disposta dal Giudice di prime cure è fondata sulla richiesta di assegnazione della quota del cespite, dichiaratamente esperibile solo in fase esecutiva, punto di appello che verrà affrontato di seguito.
Va inoltre rigettata la richiesta declaratoria di inammissibilità perché la decisione in questione non poteva essere oggetto di reclamo, non rientrando tra le ipotesi di cui all'art. 630 cpc, che disciplina l'estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti, la quale si configura quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dallo stesso giudice dell'esecuzione , né si tratta di un provvedimento del giudice dell'esecuzione, trattandosi di conclusione del procedimento di divisione, né del professionista delegato.
Ciò posto, in merito alla rilevata tardività nella iscrizione a ruolo della domanda endoprocessuale di divisione, eccepita in primo grado dall'appellato e confermata nella sentenza di medesimo grado, va rilevato che la notifica all'appellato presso il suo difensore riporta data di timbro postale del 9 febbraio 2017, e la ricezione quella del 20 febbraio 2017, in medesima data risulta inviata la raccomandata di avvenuta notifica.
La raccomandata indirizzata a presso il suo indirizzo risulta pervenuta il 10 febbraio 2017 e spedita CP_1 il 9 febbraio 2017.
Considerando che l'iscrizione a ruolo è avvenuta, fatto indiscusso per stessa dichiarazione di entrambe le parti, in data 20 febbraio 2017, risulta rispettato il termine di dieci giorni dalla recezione dell'atto di notifica.
Il punto di impugnazione principale va quindi accolto e va trattato ora il merito dell'appello, che va altresì accolto nei termini di seguito indicati.
Va infatti dedotto che l'inammissibilità, come sopra indicato, sia una sanzione conseguente all'inerzia del creditore in relazione agli adempimenti processuali posti a suo carico ai fini della istruzione del giudizio di divisione, cosicché la stessa va dichiarata o quando, presenti tutti gli interessati, il G.E. si sia limitato a fissare udienza per l'istruzione del giudizio assegnando alla parte più diligente il termine per l'iscrizione della causa sul ruolo contenzioso e nessun creditore vi abbia provveduto, oppure quando, non presenti in sede esecutiva tutti gli interessati, Il G.E. abbia fissato udienza in sede contenziosa e concesso termine «alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza» .
Nel caso che ci occupa l'appellante ha adempiuto ai suoi oneri, e non ha sottoposto la procedura ad alcuna interruzione o sospensione di fatto dovuta ad inerzia.
Non va accolta la domanda di rimessione della causa al Giudice di prime cure, non sussistendo a tal fine i presupposti di legge, essendo competenza del giudizio di appello provvedere sul merito della causa.
Ne consegue che la domanda di divisione va dichiarata ammissibile e il giudizio deve proseguire per la sua istruzione, con disposizione di CTU per l'accertamento del valore del dividendo cespite, ai fini della delibazione della chiesta assegnazione della quota di un terzo, come da richieste dell'odierna parte appellante.
La reiezione dell'appello incidentale e l'accoglimento del primo motivo di quello principale comporta la condanna alle spese dell'appellato, da valutarsi nello scaglione di media/ bassa complessità e del valore della causa.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellato/appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello principale e incidentale, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
P.Q.M.
La Corte, parzialmente pronunciando, così provvede: - Accoglie lil primo motivo dell'appello principale e, per l'effetto, dichiara ammissibile e procedibile la domanda di divisione giudiziale proposta in primo grado da;
Parte_1
- Rigetta l'appello incidentale,
- Condanna l'appellato al pagamento elle spese di lite di questo grado in favore dell'appellante nella misura di euro 2.938,00, oltre accessori di legge;
- dispone per l'ulteriore corso del giudizio come da separata ordinanza;
- dichiara che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello principale e incidentale, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 luglio 2025.
La Consigliera est. La Presidente
Anna Maria Teresa Gregori Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. FAZIO FELICE , c.f. Parte_1 C.F._1
, domiciliata presso lo studio si quest'ultimo sito in Roma, via Taranto n° 44; C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. FARAMONDI MARIO, c.f. Controparte_1 C.F._3
, el.te dom.to in Roma alla via Pompeo Trogo,21 presso lo studio dell'avv. Mario C.F._4
Faramondi;
APPELLATO
Appello per la riforma della sentenza n° 241/2019 del Tribunale civile di LL – G. U. Dr. Colognesi, emessa il 06/02/2019 a definizione del giudizio di divisione endoesecutivo n RG. 1200/2017/CC introdotto ai sensi degli artt. 600, 601 c. p. c. - 181/2° disp. att. c. p. c., pubblicata il 11/02/2019 e non notificata.
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio di primo grado.
Il procedimento endoesecutivo sopra indicato pende davanti al Tribunale civile di LL, settore esecuzioni immobiliari, inerente l'espropriazione di beni indivisi n° 265/2014 avente per oggetto quanto segue: - “la quota di 1/3 dell'appartamento sito in Ciampino, via di Morena n° 116, posto al piano primo, interno 4, distinto al NCEU del Comune di Ciampino al foglio 3, particella 343, subalterno 4, categoria A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita € 781/14 pervenuto per atto pubblico del 22/09/1977”;
“la quota di 1/3 dell'immobile sito in Ciampino, via di Morena n° 116, posto al piano interrato, interno 12 distinto al NCEU del Comune di Ciampino al foglio 3, particella 343, subalterno 23, categoria C/6, classe 3, consistenza 16 mq, rendita € 80/98 pervenuto per atto pubblico del 22/09/1977”;
L'altra quota, pari a 2/3, è di proprietà della Sig. ra he ha chiesto l'espropriazione citata, Parte_1 agendo esecutivamente nei confronti del Sig. in virtù dei seguenti titoli esecutivi: Controparte_1
sentenza n° 169/2012 del Tribunale civile di LL;
sentenza n° 3016/15 della Corte di Appello di Roma;
sentenza n° 499/2016 del Tribunale civile di LL.
L'attrice, attuale appellante, agiva in quanto creditrice nei confronti del Sig. delle Controparte_1 seguenti somme:
€ 20.141/35 giusto atto di precetto notificato il 27/02/2014, in virtù della sentenza n° 169/2012 del
Tribunale civile di LL;
della somma di € 3.005/20 giusto atto di precetto notificato il 03/05/2015, in virtù della sentenza n° 3016/15 della Corte di Appello di Roma, per il quale è intervenuta nell'esecuzione n° 265/14 avanti al Tribunale civile di LL;
€ 1.796/98 giusto atto di precetto notificato il 12/05/2016, in virtù della sentenza n° 499/2016 del Tribunale civile di LL per il quale è intervenuta nell'esecuzione n° 265/2014 indicata;
€ 36.091/45 giusto atto di precetto notificato il 03/06/2015, in virtù della sentenza n° 3016/15 della Corte di Appello civile di Roma, per il quale è intervenuta nell'esecuzione n° 265/2014 avanti al Tribunale civile di
LL.
All'udienza di autorizzazione della vendita del 08/06/2016, il G. E. - verificata l'impossibilità di separare in natura la quota di pertinenza del debitore esecutato e previa sospensione dell'esecuzione in corso - ha disposto che si proceda a divisione ai sensi degli artt. 600/2° - 601 c. p. c. - 181/2° disp. att. c. p. c., rinviando all'udienza del 09/11/2017 per l'istruzione del giudizio di divisione davanti a sé in qualità di Giudice Unico, introdotta dall'attuale appellante, il quale nell'atto introduttivo del procedimento endoesecutivo di divisione presentava la seguente domanda “assegnazione in suo favore della quota di 1/3 del compendio oggetto di causa, con termine per versare il corrispettivo mediante apertura di un libretto intestato alla procedura ed, in ogni caso, con la compensazione rispetto al valore di stima del bene dei crediti da Lei azionati in executivis e di quelli maturandi in corso di causa e con richiesta di liquidazione dei conguagli se dovuti;
“in subordine, in caso di questioni sull'assegnazione, previo espletamento di CTU diretta all'accertamento del valore del compendio oggetto di divisione e alla formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote, la vendita del compendio pignorato ai sensi dell'art. 569/3° e ss c. p. c. con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante previa formazione del progetto di divisione e con fissazione di termine perentorio per riassumere l'espropriazione di beni indivisi sospesa;
2- in caso, invece, di contestazioni sul diritto alla divisione: C) comunque, l'assegnazione in suo favore della quota di 1/3 del compendio in questione, con termine per versare il corrispettivo mediante apertura di un libretto intestato alla procedura ed, in ogni caso, con la compensazione rispetto al valore di stima del bene dei crediti da Lei azionati in executivis e di quelli maturandi in corso di causa e con richiesta di liquidazione dei conguagli, se dovuti;
D) in subordine, in caso di questioni sull'assegnazione, previo espletamento di CTU diretta all'accertamento del valore del compendio oggetto di divisione e alla formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote, la vendita del compendio pignorato ai sensi dell'art. 569/3° e ss c. p. c. con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante previa formazione del progetto di divisione e con fissazione di termine perentorio per riassumere l'espropriazione di beni indivisi sospesa”.
Si costituiva il Sig. , eccependo l'improcedibilità della domanda di divisione per la ritenuta Controparte_1 tardiva iscrizione a ruolo della causa, avvenuta il 20/02/2017 a fronte della spedizione dell'atto dall'ufficio postale risalente al 09/02/2017,opponendo l'improcedibilità del giudizio di divisione per il mancato deposito dell'istanza di vendita e la illegittimità e/o inopportunità della richiesta di assegnazione dell'attrice che avrebbe sottratto il bene al mercato con conseguente mancato conseguimento del principio di miglior realizzo.
La sentenza del giudizio di divisione riportava il seguente dispositivo:
“il Tribunale di LL, nella persona del Giudice Dr. E. Colognesi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , ogni diversa domanda o eccezione Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede: dichiara improcedibile il giudizio, di cui dispone la cancellazione dal ruolo, con regressione del giudizio dinanzi al G. E. per i successivi sviluppi dello stesso come in motivazione indicati.
Nulla sulle spese del presente”.
In particolare, il Giudice di prime cure deduceva come segue:
“Effettivamente deve rilevarsi come il giudizio sia stato tardivamente iscritto a ruolo, oltre il termine di giorni
10 dalla notificazione di cui all'art.166 c.p.c., di talchè debba disporsene la cancellazione dal ruolo;
ma prima ancora deve verificarsi la assoluta inutilità della instaurazione del giudizio medesimo, in quanto, attesa la intenzione del creditore di ottenere la assegnazione del cespite (del quale è comproprietaria per la maggior quota dei due terzi), pignorato in quota a danno del suo debitore e comproprietario, la odierna normativa esecutiva (artt.588 e ss. cpc) consente al creditore, anche prima che sia disposta ed effettuata la vendita all'asta in sede esecutiva, di ottenere la assegnazione del bene con compensazione o scomputo parziale del suo eventuale maggiore credito, previa stima del bene staggito, attività quindi effettuabile in casi come il presente già in sede esecutiva, senza necessità di sospensione della stessa e di instaurazione di autonomo giudizio divisionale, che va dunque dichiarato inammissibile, con regressione del giudizio dinanzi al GE per i successivi sviluppi dello stesso come sopra indicati”;
2. Il giudizio di appello
Avverso la citata sentenza l'attrice proponeva appello sui seguenti punti:
ingiusta dichiarazione della improcedibilità della domanda di divisione sull'erroneo presupposto della tardiva iscrizione a ruolo della causa, deducendo che l'atto di citazione “è stato spedito a mezzo del servizio postale ai sensi della Legge n° 53/1994 nella giornata di giovedì del 09/02/2017 ed è stato ricevuto dal destinatario il giorno successivo in data 10/02/2017”.
Deduce l'appellante che la causa è stata iscritta a ruolo tempestivamente nella giornata di lunedì
20/02/2017, entro 10 giorni dalla consegna dell'atto al destinatario del 10/02/2017. Ritiene inoltre l'appellante che, anche qualora si voglia far decorrere il termine di 10 giorni previsto dall'art. 165 c. p. c. dalla data di spedizione dell'atto dall'Ufficio postale del 09/02/2017, il termine sarebbe stato soddisfatto poiché il termine per la costituzione tempestiva scadeva ugualmente il 20/02/2017, in particolare il decimo giorno decorrente dal 09/02/2017 cadeva nel giorno di domenica 19/02/2017 con automatica proroga legale ex art. 155/4° c. p. c. al giorno immediatamente successivo, lunedì 20/02/2017.
Secondo punto di appello è quello della ritenuta ingiusta declaratoria di inammissibilità della domanda di divisione sul presupposto della presunta inutilità del giudizio divisorio per l'assegnazione all'attrice dei beni oggetto di causa, trattandosi di attività già effettuabile in sede esecutiva. Deduce in merito l'appellante che il Giudice di prime cure ha ingiustamente ritenuto inammissibile la domanda di divisione sul presupposto che l'attrice ha domandato in via principale in sede divisoria un quid (assegnazione in suo favore della proprietà dei beni oggetto di causa) che poteva già essere richiesto in sede esecutiva prima della vendita, con conseguente inammissibilità della domanda di divisione e regressione del giudizio alla fase esecutiva di cui veniva implicitamente revocata la sospensione.
In particolare, l'appellante ritiene che “Una volta incardinato il giudizio di divisione, spetta esclusivamente al Giudice Unico nell'ambito del procedimento di cognizione endoesecutivo e non più al G. E. di decidere in ordine alle domande di assegnazione avanzate dal creditore procedente.
Ciò significa che la decisione sull'assegnazione non può più regredire alla precedente fase esecutiva sospesa ma deve essere decisa nell'ambito del sub procedimento divisorio che si concluderà, in caso di mancate contestazioni sul diritto alla divisione, con una ordinanza di assegnazione dietro pagamento dei conguagli, se dovuti, con conseguente riassunzione dell'esecuzione sospesa al sol fine di far dichiarare a quel punto la cessazione della materia del contendere e ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento.”
L'appellante presentava quindi le seguenti conclusioni:
“piaccia alla Corte di Appello civile di Roma adita, contrariis rejectis, previa riforma integrale della sentenza impugnata n° 241/2019 del Tribunale civile di LL – G. U. Dr. Colognesi emessa il 06/02/2019 a definizione del giudizio di divisione NRG. 1200/2017/CC introdotto ai sensi degli artt. 600, 601 c. p. c. - 181/2° disp. att. c. p. c., pubblicata il 11/02/2019 e non notificata, per i due motivi di gravame testè indicati da intendersi qui integralmente trascritti e riportati:
1- di rimettere la causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 c. p. c. affinchè quest'ultimo provveda ad istruire il giudizio di divisione ingiustamente negato in prime cure, con attribuzione all'appellante della proprietà della quota indivisa di 1/3 dell'immobile oggetto di causa dietro versamento del corrispettivo e, in ogni caso, previa disposizione della compensazione rispetto al valore di stima del bene dei crediti azionati in executivis dall'appellante e di quelli maturandi in corso di causa e con richiesta di liquidazione dei conguagli ed, in subordine, disponendo la vendita del compendio pignorato ai sensi dell'art. 569/3° e ss c. p. c. – 720 c. c. con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante previa formazione del progetto di divisione e con fissazione di termine perentorio per riassumere l'espropriazione di beni indivisi sospesa;
2- in via gradata, in caso di ritenuta non applicabilità dell'art. 354 c. p. c. ed ove la Corte adita ritenesse di dover essa stessa istruire il giudizio di divisione:
A) in limine, ove non sorga controversia sul diritto alla divisione e previo scioglimento della comunione:
- di assegnare con ordinanza alla Sig. ra previo espletamento di CTU per l'accertamento Parte_1 del valore della proprietà del compendio oggetto di causa, la quota di 1/3 della proprietà dei beni in questione, fissando termine all'appellante per il versamento del corrispettivo mediante apertura di un libretto intestato alla procedura e, in ogni caso, previa disposizione della compensazione rispetto al valore di stima del bene dei crediti azionati in executivis dall'appellante e di quelli maturandi in corso di causa
(crediti alimentari e giudiziali) e con richiesta di liquidazione dei conguagli, se dovuti;
- in subordine, ove dovessero sorgere questioni sull'assegnazione, previo espletamento di CTU diretta all'accertamento del valore del compendio oggetto di divisione e alla formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote, di disporre con ordinanza ex art. 788/1° c. p. c. la vendita della proprietà del compendio oggetto di causa ai sensi dell'art. 569/3° e ss c. p. c. - 720 c. c., con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante previa formazione del progetto di divisione e con fissazione di termine perentorio per riassumere l'espropriazione di beni indivisi sospesa;
B) in caso, invece, di contestazioni sul diritto alla divisione, di istruire il giudizio di divisione ai sensi dell'art.
187 c. p. c. e, all'esito, di decidere la causa laddove, in entrambi i casi, piacerà alla Corte adita di accertare e dichiarare il diritto della Sig. ra alla divisione del compendio pignorato, di sciogliere Parte_1 conseguentemente la comunione e, per l'effetto:
- di assegnare con ordinanza alla Sig. ra previo espletamento di CTU per l'accertamento Parte_1 del valore della proprietà del compendio oggetto di causa, la quota di 1/3 della proprietà dei beni in questione, fissando termine all'appellante per il versamento del corrispettivo mediante apertura di un libretto intestato alla procedura e, in ogni caso, previa disposizione della compensazione rispetto al valore di stima del bene dei crediti azionati in executivis dall'appellante e di quelli maturandi in corso di causa
(crediti alimentari e giudiziali) e con richiesta di liquidazione dei conguagli, se dovuti;
- in subordine, ove dovessero sorgere questioni sull'assegnazione, previo espletamento di CTU diretta all'accertamento del valore del compendio oggetto di divisione e alla formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote, di disporre con ordinanza ex art. 788/1° c. p. c. la vendita della proprietà del compendio oggetto di causa ai sensi dell'art. 569/3° e ss c. p. c. - 720 c. c., con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante previa formazione del progetto di divisione e con fissazione di termine perentorio per riassumere l'espropriazione di beni indivisi sospesa;
3- in ogni caso, di condannare l'appellato alle spese tutte e compensi professionali del DOPPIO grado di merito da liquidarsi ex D. M. 55/2014 oltre CNPAF, IVA e spese generali al 15% e ponendo le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto”.
Si costituiva parte appellata, contestualmente proponendo appello incidentale, deducendo in primo luogo la Inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc poiché le irregolarità degli atti disposti nel giudizio di divisione
(compresa la sentenza) devono farsi valere con la procedura dell'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617
e 618 cpc e non presso la Corte di secondo grado.
Deduceva altresì l'appellato Inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di essere accolto – Sebbene trattasi di fase endoprocedimentale il giudizio di divisione comunque ed in ogni caso darebbe luogo ad un processo del tutto analogo all'ordinario giudizio di divisione , con stessi vincoli probatori e documentali.
Rilevava altresì la mancata allegazione sia dell'istanza di vendita che delle certificazioni e trascrizioni indispensabili ai fini della regolarità del contraddittorio e la mancata trascrizione della domanda giudiziale di divisione, ritenendo che l'appellante non solo non ha prodotto nel fascicolo di primo grado l'istanza di vendita della fase esecutiva (presupposto necessario per l'introduzione del processo di divisione) , ma neppure ha prodotto tutta quella documentazione notarile che dovrebbe consentire al Giudice di decidere sulla domanda di divisione.
Motivo dell'appello incidentale è l'omessa dichiarazione, da parte del Giudice di prime cure, della estinzione della procedura esecutiva, nonché nel ritenere “la inutilità della instaurazione del giudizio di divisione …..sul presupposto che la attuale normativa esecutiva consenta al creditore di ottenere la assegnazione del bene già in sede esecutiva…. senza necessità di sospensione della stessa e di instaurazione di giudizio divisionale”
Tale censura sarebbe motivata, a parere dell'appellato/appellante incidentale, sotto il duplice profilo della erronea applicazione della legge da parte del primo Giudice ravvisabile sia nel ritenere la inutilità della instaurazione del giudizio di divisione, poiché la Legge espressamente prevede ex art. 181 disp att. cpc ed art. 600 cpc novellato che il giudizio di divisione incidentale venga ad instaurarsi all'interno del processo esecutivo immobiliare e che quest'ultimo venga sospeso. Deduce la parte che la norma in materia non prevederebbe affatto che possa addivenirsi ad un provvedimento di assegnazione a seguito di divisione da operarsi direttamente nella procedura esecutiva , e che il Tribunale ha errato nel non considerare come la domanda di divisione dovesse invece essere rigettata per omessa produzione da parte della attrice della documentazione necessaria ai fini dell'accoglimento della originaria domanda di divisione e che conseguentemente dovesse essere dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva .
Concludeva quindi l'appellato, come segue:
“In via preliminare ai sensi dell'art. 342 cpc piaccia dichiarare inammissibilità del giudizio de quo con ordinanza ex art. 348 cpc per inammissibilità della stessa procedura di impugnazione presso la Corte di
Appello . Dovendo invece ritenersi ammissibile il solo rimedio ex artt. 617 e seg. Cpc.
Sempre in via preliminare ed ove si ritenga ammissibile la presente procedura piaccia comunque alla Ecc.ma
Corte adita dichiarare con ordinanza ex art. 348bis cpc la inammissibilità del gravame per mancanza di ragionevole probabilità di essere accolto, non essendo stati allegati dall'appellante principale tutte le istanze
, i documenti le certificazioni e le trascrizioni che sono posti a base del giudizio di divisione. E che sarebbero atti indispensabili per consentire alla adita Corte di pronunciarsi in merito alla domanda di divisione.
In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della menzionata sentenza 241/2019 del tribunale di LL previa dichiarazione di legittimità di instaurazione del giudizio di divisione piaccia dichiarare la estinzione della procedura esecutiva.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore che si dichiara formalmente antistatario.”
In corso di causa, e precisamente in data 9 aprile 2025, l'appellato depositava note scritte (destinate alla precisazione delle conclusioni) in cui rilevava il “fatto nuovo intervenuto nelle more del presente giudizio”
e precisamente la transazione del 9.11.2021, chiedendo quindi l'opportunità di rigettare l'appello dichiarando l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Rilevava l'appellato di avere saldato il proprio debito portato dalla sentenza del tribunale di LL e della
Corte di Appello di Roma (sez. Famiglia) posta a fondamento del pignoramento immobiliare de quo. Come da scrittura transattiva già depositata la precedente udienza ed allegata alle note di trattazione depositate in data 25.9.2024. Instava quindi per la declaratoria di cessata materia del contendere.
L'appellante contestava la tardiva allegazione del documento, la circostanza che l'appellato avesse effettivamente saldato il suo debito integralmente, residuando al contrario diverse mensilità di mantenimento, rilevando comunque che la produzione fosse estranea all'oggetto del presente procedimento.
3. La decisione della Corte di Appello
Deve preliminarmente essere rigettata la richiesta di sentenza di cessazione della materia del contendere richiesta dall'appellato, alla luce del fatto che il presente procedimento non per oggetto l'accertamento del credito ma il giudizio di divisione endoprocedimentale presentata in sede esecutiva. Inoltre la richiesta è stata contestata da parte appellante.
La cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento dell'interesse fatto valere in giudizio, fatto non risultante dal contenuto della contestazione sopra indicata.
La Corte ritiene opportuno affrontare prima le domanda in rito, e successivamente il merito, per chiarezza espositiva e logico giuridica.
Va in primo luogo disattesa la pretesa inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata.
Deve in merito dedursi che, in tema di espropriazione di beni indivisi, il giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endoesecutiva), costituisce una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, dal quale rimane soggettivamente ed oggettivamente distinto, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione né una fase, ma è ad esso funzionalmente correlato.
Il citato collegamento funzionale con il processo esecutivo, già indiscusso in precedenza, è sottolineato oggi dalla previsione del novellato art. 181 disp. att. cod. proc. civ., in base alla quale - in forza del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, art. 23-ter, lett. f), convertito, con modificazioni, in I. 14 maggio 2005, n. 80 - tale giudizio di divisione, pur restando indiscutibilmente un ordinario giudizio di cognizione, si svolge dinanzi al medesimo giudice dell'esecuzione - in funzione, ovviamente, di giudice istruttore civile - della procedura esecutiva contestualmente sospesa in attesa della liquidazione della quota del debitore esecutato: con la configurazione di un'ipotesi di competenza funzionale e, pertanto, da qualificarsi non derogabile.
E proprio per questo può riconoscersi che la riforma non ha inciso sulla struttura e sulla funzione del giudizio in questione, del quale ha in sostanza meglio precisato alcuni aspetti formali e procedimentali: come già prima della riforma del 2006, invero, la finalità di una divisione endoesecutiva è, con tutta evidenza, quella di consentire di procedere esecutivamente su di un bene in proprietà esclusiva, sia esso identificato ancora in natura ovvero ormai liquidato e cioè trasformato nel suo equivalente in denaro;
e tanto, nel primo caso, per la conclamata migliore appetibilità sul mercato di un bene in proprietà esclusiva rispetto ad una semplice quota, l'acquisto della quale obbligherebbe l'eventuale acquirente ad una contitolarità di diritti, coi rischi e le complicazioni da questa derivanti e l'onere (o il rischio) di un successivo giudizio di scioglimento della medesima;
e, nel secondo, per la intuitivamente maggiore utilità della prosecuzione del processo esecutivo su beni fungibili per definizione, quali appunto il denaro (Cassazione civile, 20 agosto 2018, n. 20817).
Nel caso che ci occupa il Giudice di prime cure ha deciso che “la odierna normativa esecutiva (artt.588 e ss. cpc) consente al creditore, anche prima che sia disposta ed effettuata la vendita all'asta in sede esecutiva, di ottenere la assegnazione del bene con compensazione o scomputo parziale del suo eventuale maggiore credito, previa stima del bene staggito, attività quindi effettuabile in casi come il presente già in sede esecutiva, senza necessità di sospensione della stessa e di instaurazione di autonomo giudizio divisionale,
che va dunque dichiarato inammissibile,
con regressione del giudizio dinanzi al GE per i successivi sviluppi dello stesso come sopra indicati.”
Non sussistono pertanto i presupposti per la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, invocata nell'appello incidentale e trattata in primo punto perché prodromico nella procedura.
Va in merito rilevato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione è da tempo conforme nel senso che all'estinzione del giudizio di divisione endoesecutiva consegue quella del processo esecutivo cui quello è funzionalmente collegato (Cass. 08/01/1968, n. 44): poiché questo non può essere proseguito né rimanere indefinitamente sospeso, in attesa di un evento - quale l'inserimento e l'utile esperimento del giudizio cognitivo di divisione nell'ambito dell'esecuzione come mezzo indispensabile al fine del suo espletamento che non può più verificarsi (Cassazione civile, 20 agosto 2018, n. 20817). Nel caso che ci occupa l'inammissibilità disposta dal Giudice di prime cure è fondata sulla richiesta di assegnazione della quota del cespite, dichiaratamente esperibile solo in fase esecutiva, punto di appello che verrà affrontato di seguito.
Va inoltre rigettata la richiesta declaratoria di inammissibilità perché la decisione in questione non poteva essere oggetto di reclamo, non rientrando tra le ipotesi di cui all'art. 630 cpc, che disciplina l'estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti, la quale si configura quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dallo stesso giudice dell'esecuzione , né si tratta di un provvedimento del giudice dell'esecuzione, trattandosi di conclusione del procedimento di divisione, né del professionista delegato.
Ciò posto, in merito alla rilevata tardività nella iscrizione a ruolo della domanda endoprocessuale di divisione, eccepita in primo grado dall'appellato e confermata nella sentenza di medesimo grado, va rilevato che la notifica all'appellato presso il suo difensore riporta data di timbro postale del 9 febbraio 2017, e la ricezione quella del 20 febbraio 2017, in medesima data risulta inviata la raccomandata di avvenuta notifica.
La raccomandata indirizzata a presso il suo indirizzo risulta pervenuta il 10 febbraio 2017 e spedita CP_1 il 9 febbraio 2017.
Considerando che l'iscrizione a ruolo è avvenuta, fatto indiscusso per stessa dichiarazione di entrambe le parti, in data 20 febbraio 2017, risulta rispettato il termine di dieci giorni dalla recezione dell'atto di notifica.
Il punto di impugnazione principale va quindi accolto e va trattato ora il merito dell'appello, che va altresì accolto nei termini di seguito indicati.
Va infatti dedotto che l'inammissibilità, come sopra indicato, sia una sanzione conseguente all'inerzia del creditore in relazione agli adempimenti processuali posti a suo carico ai fini della istruzione del giudizio di divisione, cosicché la stessa va dichiarata o quando, presenti tutti gli interessati, il G.E. si sia limitato a fissare udienza per l'istruzione del giudizio assegnando alla parte più diligente il termine per l'iscrizione della causa sul ruolo contenzioso e nessun creditore vi abbia provveduto, oppure quando, non presenti in sede esecutiva tutti gli interessati, Il G.E. abbia fissato udienza in sede contenziosa e concesso termine «alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza» .
Nel caso che ci occupa l'appellante ha adempiuto ai suoi oneri, e non ha sottoposto la procedura ad alcuna interruzione o sospensione di fatto dovuta ad inerzia.
Non va accolta la domanda di rimessione della causa al Giudice di prime cure, non sussistendo a tal fine i presupposti di legge, essendo competenza del giudizio di appello provvedere sul merito della causa.
Ne consegue che la domanda di divisione va dichiarata ammissibile e il giudizio deve proseguire per la sua istruzione, con disposizione di CTU per l'accertamento del valore del dividendo cespite, ai fini della delibazione della chiesta assegnazione della quota di un terzo, come da richieste dell'odierna parte appellante.
La reiezione dell'appello incidentale e l'accoglimento del primo motivo di quello principale comporta la condanna alle spese dell'appellato, da valutarsi nello scaglione di media/ bassa complessità e del valore della causa.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellato/appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello principale e incidentale, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
P.Q.M.
La Corte, parzialmente pronunciando, così provvede: - Accoglie lil primo motivo dell'appello principale e, per l'effetto, dichiara ammissibile e procedibile la domanda di divisione giudiziale proposta in primo grado da;
Parte_1
- Rigetta l'appello incidentale,
- Condanna l'appellato al pagamento elle spese di lite di questo grado in favore dell'appellante nella misura di euro 2.938,00, oltre accessori di legge;
- dispone per l'ulteriore corso del giudizio come da separata ordinanza;
- dichiara che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello principale e incidentale, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 luglio 2025.
La Consigliera est. La Presidente
Anna Maria Teresa Gregori Marianna D'Avino