Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo all'esenzione dai diritti doganali e da ogni altra imposizione all'importazione di materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari di guerra gia' esistenti o da erigere in Italia e in Jugoslavia, nei quali sono o saranno conservate rispettivamente le spoglie dei Caduti jugoslavi in Italia e italiani in Jugoslavia.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo all'esenzione dai diritti doganali e da ogni altra imposizione all'importazione di materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari di guerra gia' esistenti o da erigere in Italia e in Jugoslavia, nei quali sono o saranno conservate rispettivamente le spoglie dei Caduti jugoslavi in Italia e italiani in Jugoslavia.