Sentenza 24 marzo 1998
Massime • 1
In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione un comportamento mendace dell'imputato, se rientra nel diritto di difesa, come oggetto di scelta di linea difensiva, non può però giustificare la domanda di riparazione, se proprio dal comportamento mendace sia derivata la conferma- protrazione della custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/1998, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 24 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Viola Giuseppe Presidente del 24/3/1998
1. Dott. Losapio Mauro Consigliere SENTENZA
2. " LA VI " N. 956
3. " De RA NI " REGISTRO GENERALE
4. " Savino TO " N. 37711/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LO AN nato a [...] il 23/5/'56. avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 30/6-10/7/'97, di rigetto di domanda del LO di equa riparazione per ingiusta detenzione.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. TO Savino Letta la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
OSSERVA:
1) LO AN, in forza di provvedimento custodiale emesso dal GIP del Tribunale di Locri, subiva detenzione dal 31/7/'91 al 22/12/'93, con l'addebito del reato di cui all'art. 74 DPR 309/'90. Assolto da questa imputazione per non avere commesso il fatto con sentenza del Tribunale di Locri del 22/12/'93, l'assoluzione veniva confermata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza del 7/4/'95, divenuta irrevocabile il 6/10/'95. Il LO con istanza del 22 gennaio '96, ai sensi degli artt. 314 e 315 CPP, chiedeva la liquidazione della somma di lire cento milioni, a titolo di riparazione per ingiusta detenzione.
La Corte di Appello di Reggio Calabria con ordinanza del 30 giugno '97 rigettava la domanda, cogliendo l'elemento ostativo della colpa grave previsto dal I comma dell'art. 314 CPP. 2) Avverso l'ordinanza della Corte di Appello il LO ha proposto ricorso per cassazione. Chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, contestando la sussistenza di qualsiasi sua colpa grave nella determinazione del provvedimento coercitivo in suo danno e nella protrazione della custodia cautelare. Il P.G. ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
il Ministero del Tesoro, costituitosi in giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ha richiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
3) Il ricorso non è fondato, va perciò rigettato.
Risulta invero adeguatamente e logicamente motivato il convincimento dei giudici di merito riguardo alla sussistenza di colpa grave del LO nella determinazione e durata della custodia cautelare sofferta.
L'ordinanza impugnata fa espresso riferimento al contenuto di conversazioni telefoniche intercettate, indicative del coinvolgimento del ricorrente in traffici illeciti, riguardanti specificatamente sostanze stupefacenti, conversazioni telefoniche considerate dai giudici dei giudizi penali indicative della gestione dei traffici da parte del LO in proprio, anche se non del tutto idonee a riconoscere con certezza l'inserimento dell'attività individuale di traffico nella associazione a delinquere prevista dall'art. 74 DPR 309/'90. Aggiunge che, dopo l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, il LO ha tenuto comportamento sfacciatamente reticente (riconosciuto come tale sentenze penali), non fornendo spiegazioni plausibili e convincenti su spostamenti, incontri, telefonate oggetto di contestazione ed il tale modo non ha consentito di pervenire a chiara definizione del suo livello di responsabilità prima della sentenza di assoluzione del Tribunale di Locri, determinando conseguentemente il protarsi della custodia cautelare. È corretto il principio giuridico affermato nel provvedimento oggetto del ricorso, secondo cui un comportamento mendace dell'imputato, se rientra nel diritto di difesa, come oggetto di scelta di linea difensiva, non può però poi giustificare una domanda di equa riparazione ex art. 314 CPP, se proprio dal comportamento mendace sia derivata la conferma-protrazione della custodia cautelare.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sussistendone giusti motivi, si dispone la compensazione delle spese nel rapporto dell'impugnante con il Ministero del Tesoro.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, compensa le spese nel rapporto con il Ministero del Tesoro.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 1998