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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 3170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3170 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli nella persona della dott. Maria Rosaria Elmino in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza “cartolare” del 22 aprile 2025, viste le note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SE N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 8365/2023– R.G.L.
T R A
, nata il [...] a [...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Ugo Odierna e C.F._1
Alfonso Leperino unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Napoli alla via Fiorentini n. 61
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Frattamaggiore (NA - 80027) alla via
Lupoli n. 27
Resistente contumace
OGGETTO: indennità intensiva FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.5.2023 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del
Lavoro, esponendo: - di essere dipendente della , con Controparte_1
profilo di “collaboratore professionale sanitario infermiere” (CPSI), inquadrata nella categoria D, fascia economica D1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- di aver prestato, nel periodo dall'1febbraio 2014, le proprie attività assistenziali presso la Terapia Intensiva dell'U.O.C. di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero Santa Maria delle Grazie;
- di aver svolto nel predetto periodo un turno di lavoro articolato su sei giorni alternando il turno di mattina, dalle 08:00 alle 14:00, con quello di pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, con riposo al settimo giorno, come da documentazione allegata c.d.
“Stampa Cartellino esteso”; - di non aver percepito l'indennità prevista dal
CCNL Comparto Sanità, sottoscritto il 21 maggio 2018, al comma 6 dell'art. 86, già art. 44, comma 6, CCNL dell'1 settembre 1995, nonostante il fatto che nel periodo dall'1 febbraio 2014 al 31 dicembre 2018, fosse stata assegnata a prestare servizio presso la “Terapia Intensiva” della U.O.C. di
Neurochirurgia, con profilo professionale di “collaboratore professionale sanitario infermiere”; - di aver messo in mora la datrice di lavoro per il pagamento della predetta indennità con missiva del 16 ottobre 2017, del 13 luglio 2020 e con PEC del 19 aprile 2021, senza esito;
- che in ordine al quantum dovuto a titolo di indennità ex art. 86, commi 6 e 9, CCNL del 21 maggio 2018, risultava dai cartellini marcatempo che essa ricorrente, per il periodo dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, aveva svolto complessivamente 1019 giornate di effettivo servizio.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire la indennità di intensiva prevista dall'art. 44, comma 6, CCNL dell'1 settembre 1995 e dall'art. 86, comma 6, del CCNL del 21 maggio 2018, per il periodo dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, e per l'effetto B)
Condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 4.208,47, come dianzi calcolato, o quella diversa misura che l'ill.mo Giudice adito vorrà ritenere di giustizia, oltre interessi legali;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali nonché rimborso spese generali da attribuirsi ai procuratori costituiti per fattone anticipo”.
Nella contumacia dell' convenuta, ritualmente citata e non costituita, disposta la celebrazione dell'udienza di discussione con le modalità della trattazione scritta mediante deposito telematico di note contenenti le sole istanze e conclusioni, all'esito il Giudice, esaminati gli atti e lette le note depositate nel termine perentorio assegnato, ha pronunciato la presente sentenza di cui era disposta comunicazione alle parti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento per i motivi esposti dalla presente motivazione.
Il CCNL Comparto Sanità - sottoscritto il 21 maggio 2018 - al comma 6 dell'art. 86 così prevede: “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato:
a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13;
b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13.
c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal
D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16.
I servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6, dalle Regioni in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti.”
Il previgente art. 44, comma 6, del CCNL dell'1 settembre 1995 analogamente, prevedeva: “
6. Al personale infermieristico competono, altresi', le seguenti indennita' per ogni giornata di effettivo servizio prestato:
a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: L. 8.000;
b) nelle terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali e nei servizi di nefrologia e dialisi: L. 8.000.
c)nei servizi di malattie infettive: L. 10.000….”
Dalla documentazione depositata in atti risulta provato che il profilo professionale rivestito dalla ricorrente per il periodo di cui è causa è quello di
“collaboratore professionale sanitario infermiere”; inoltre, sia dalle buste paga depositate, sia dalla documentazione consistente nell'attestazione del
Direttore della U.O.C. Neurochirurgia del 5 gennaio 2019, è stato dimostrato che la ricorrente a far data dall'1.2.2014 era stata assegnata ed aveva svolto la propria attività lavorativa presso la Terapia Intensiva della U.O.C. di
Neurochirurgia.
Considerato che la ricorrente ha prestato i predetti turni presso la Terapia
Intensiva sia nel periodo antecedente che in quello successivo alla sottoscrizione del Contratto Collettivo di Lavoro – Comparto Sanità del 2018,
e che per il periodo precedente al maggio 2018 era in vigore il CCNL 1995 innanzi riportato, la predetta indennità deve essere riconosciuta con riguardo ai turni prestati, in numero complessivo di 1019, nei termini rivendicati in ricorso (a far data dal 1 gennaio 2015 e fino al 31.12.2018).
Per la quantificazione possono essere utilizzati i conteggi allegati al ricorso che appaiono elaborati secondo corretti ed elementari criteri contabili.
La va, in definitiva, condannata al pagamento di complessivi € CP_2
4.208,47 (€ 4,13 per 1019 giornate di effettivo servizio prestato), oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito fino all'effettivo soddisfo.
La rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta ai sensi dell'art. 22 comma 36 legge 724/94, trattandosi di rapporto di lavoro di pubblico impiego, per il quale vige il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le vigenti tariffe (valori minimi), tenuto conto del carattere seriale della lite e della mancanza di attività istruttoria, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, rigettata ogni ulteriore istanza, deduzione od eccezione così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 4.208,47 per la causale indicata in motivazione, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 1.314,00 con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari. Si comunichi.
Napoli, 23.4.2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Elmino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli nella persona della dott. Maria Rosaria Elmino in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza “cartolare” del 22 aprile 2025, viste le note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SE N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 8365/2023– R.G.L.
T R A
, nata il [...] a [...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Ugo Odierna e C.F._1
Alfonso Leperino unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Napoli alla via Fiorentini n. 61
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Frattamaggiore (NA - 80027) alla via
Lupoli n. 27
Resistente contumace
OGGETTO: indennità intensiva FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.5.2023 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del
Lavoro, esponendo: - di essere dipendente della , con Controparte_1
profilo di “collaboratore professionale sanitario infermiere” (CPSI), inquadrata nella categoria D, fascia economica D1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- di aver prestato, nel periodo dall'1febbraio 2014, le proprie attività assistenziali presso la Terapia Intensiva dell'U.O.C. di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero Santa Maria delle Grazie;
- di aver svolto nel predetto periodo un turno di lavoro articolato su sei giorni alternando il turno di mattina, dalle 08:00 alle 14:00, con quello di pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, con riposo al settimo giorno, come da documentazione allegata c.d.
“Stampa Cartellino esteso”; - di non aver percepito l'indennità prevista dal
CCNL Comparto Sanità, sottoscritto il 21 maggio 2018, al comma 6 dell'art. 86, già art. 44, comma 6, CCNL dell'1 settembre 1995, nonostante il fatto che nel periodo dall'1 febbraio 2014 al 31 dicembre 2018, fosse stata assegnata a prestare servizio presso la “Terapia Intensiva” della U.O.C. di
Neurochirurgia, con profilo professionale di “collaboratore professionale sanitario infermiere”; - di aver messo in mora la datrice di lavoro per il pagamento della predetta indennità con missiva del 16 ottobre 2017, del 13 luglio 2020 e con PEC del 19 aprile 2021, senza esito;
- che in ordine al quantum dovuto a titolo di indennità ex art. 86, commi 6 e 9, CCNL del 21 maggio 2018, risultava dai cartellini marcatempo che essa ricorrente, per il periodo dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, aveva svolto complessivamente 1019 giornate di effettivo servizio.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire la indennità di intensiva prevista dall'art. 44, comma 6, CCNL dell'1 settembre 1995 e dall'art. 86, comma 6, del CCNL del 21 maggio 2018, per il periodo dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, e per l'effetto B)
Condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 4.208,47, come dianzi calcolato, o quella diversa misura che l'ill.mo Giudice adito vorrà ritenere di giustizia, oltre interessi legali;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali nonché rimborso spese generali da attribuirsi ai procuratori costituiti per fattone anticipo”.
Nella contumacia dell' convenuta, ritualmente citata e non costituita, disposta la celebrazione dell'udienza di discussione con le modalità della trattazione scritta mediante deposito telematico di note contenenti le sole istanze e conclusioni, all'esito il Giudice, esaminati gli atti e lette le note depositate nel termine perentorio assegnato, ha pronunciato la presente sentenza di cui era disposta comunicazione alle parti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento per i motivi esposti dalla presente motivazione.
Il CCNL Comparto Sanità - sottoscritto il 21 maggio 2018 - al comma 6 dell'art. 86 così prevede: “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato:
a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13;
b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13.
c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal
D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16.
I servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6, dalle Regioni in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti.”
Il previgente art. 44, comma 6, del CCNL dell'1 settembre 1995 analogamente, prevedeva: “
6. Al personale infermieristico competono, altresi', le seguenti indennita' per ogni giornata di effettivo servizio prestato:
a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: L. 8.000;
b) nelle terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali e nei servizi di nefrologia e dialisi: L. 8.000.
c)nei servizi di malattie infettive: L. 10.000….”
Dalla documentazione depositata in atti risulta provato che il profilo professionale rivestito dalla ricorrente per il periodo di cui è causa è quello di
“collaboratore professionale sanitario infermiere”; inoltre, sia dalle buste paga depositate, sia dalla documentazione consistente nell'attestazione del
Direttore della U.O.C. Neurochirurgia del 5 gennaio 2019, è stato dimostrato che la ricorrente a far data dall'1.2.2014 era stata assegnata ed aveva svolto la propria attività lavorativa presso la Terapia Intensiva della U.O.C. di
Neurochirurgia.
Considerato che la ricorrente ha prestato i predetti turni presso la Terapia
Intensiva sia nel periodo antecedente che in quello successivo alla sottoscrizione del Contratto Collettivo di Lavoro – Comparto Sanità del 2018,
e che per il periodo precedente al maggio 2018 era in vigore il CCNL 1995 innanzi riportato, la predetta indennità deve essere riconosciuta con riguardo ai turni prestati, in numero complessivo di 1019, nei termini rivendicati in ricorso (a far data dal 1 gennaio 2015 e fino al 31.12.2018).
Per la quantificazione possono essere utilizzati i conteggi allegati al ricorso che appaiono elaborati secondo corretti ed elementari criteri contabili.
La va, in definitiva, condannata al pagamento di complessivi € CP_2
4.208,47 (€ 4,13 per 1019 giornate di effettivo servizio prestato), oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito fino all'effettivo soddisfo.
La rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta ai sensi dell'art. 22 comma 36 legge 724/94, trattandosi di rapporto di lavoro di pubblico impiego, per il quale vige il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le vigenti tariffe (valori minimi), tenuto conto del carattere seriale della lite e della mancanza di attività istruttoria, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, rigettata ogni ulteriore istanza, deduzione od eccezione così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 4.208,47 per la causale indicata in motivazione, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 1.314,00 con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari. Si comunichi.
Napoli, 23.4.2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Elmino