Sentenza 5 marzo 2002
Massime • 1
L'INPDAP, subentrato "ex lege" nei rapporti giuridici dei soppressi enti previdenziali, i quali erano tenuti a versare al predetto Istituto le indennità e/o i trattamenti di fine servizio maturati da ciascun dipendente al 31 dicembre 1993, era a sua volta obbligato a versare agli interessati l'indennità di anzianità alla cessazione del rapporto di ciascun dipendente secondo la nuova normativa prevista dal D.Lgs n. 479 del 1994; per espresso e retroattivo disposto dell'art. 6, quinto comma D.Lgs. cit., il debitore INPDAP versa pertanto in ritardo nel pagamento una volta scaduto il termine di duecentoquaranta giorni a partire dal 1 gennaio 1994.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3160 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.dom. in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46/IV-B, presso lo studio dell'avv. Luciano Tozzi che lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AN SA ZO E IU NA;
- intimati -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bergamo in data 15 marzo 1999, n.143 (R.G.N.75/97);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 6/12/2001, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Adriano Casellato per delega dell'avv. Luciano Tozzi;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Massimo Fedeli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SA NI e LI IT convenivano davanti al Pretore del lavoro di Bergamo l'INPDAP deducendo che: avevano prestato servizio presso l'INADEL e, a seguito della sua soppressione, erano passati con effetto dal 18 febbraio 1993 alle dipendenze dell'INPDAP; per il servizio prestato a tutto il 31 dicembre 1993 il detto Istituto, subentrato al primo nei compiti svolti, aveva loro corrisposto l'indennità premio di servizio soltanto in data 9 dicembre 1994, invece che al 1^ gennaio di quell'anno, ex art. 6 4^ comma, del D.L. n. 479 del 1994; avevano perciò diritto agli interessi legali, trascorso il termine di 120 giorni dalla data di cessazione dal servizio per il periodo dal 1^ maggio 1994 (121^ giorno dalla cessazione del servizio) al 9 dicembre 1994; gli interessi così dovuti ammontavano a lire 2.926.266 quanto al NI e a lire 1.327.733 quanto a IT.
Tanto premesso, ne chiedevano la condanna al pagamento in loro favore delle somme indicate, oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'infondatezza della pretesa deducendo di avere provveduto alla erogazione nel termine fissato dalla legge.
Con sentenza del 24 ottobre 1996 il Pretore, in accoglimento del ricorso, condannava l'INPDAP al pagamento delle somme richieste oltre interessi anatocistici dalla domanda giudiziale al saldo e la decisione, su gravame dell'Istituto, veniva confermata dal Tribunale locale con sentenza del 15 marzo 1999. Osservava, in particolare il Tribunale che: il rapporto di lavoro per il personale proveniente dagli Enti soppressi e trasferito al nuovo Ente era cessato, ai fini pensionistici il 31 dicembre 1993, secondo una data legislativamente indicata;
a tale data era sorto il conseguente diritto al trattamento particolare di fine rapporto - indennità premio di servizio - in vigore presso l'Ente soppresso, eccedente il trattamento ordinario di anzianità; essendo stato previsto dall'art. 6, 5^ comma, del decreto legislativo n. 479 del 1994 un particolare meccanismo e non ricorrendo nella specie la necessità di attendere alcun preventivo versamento di fondi, l'INPDAP avrebbe dovuto provvedere nel termine di 120 giorni decorrenti dal 1^ gennaio 1994 onde il ritardo colpevole nella erogazione - avvenuta il 9 dicembre 1994 - era configurabile da tale data.
L'Istituto ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, illustrato da memoria. Gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, denunciandosi errata interpretazione ed applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 1004, n. 479,nonché falsa rappresentazione dei presupposti, si censura l'impugnata sentenza per avere postulato una circostanza errata la quale era consistita nell'avere i dipendenti maturato, al momento del trasferimento all'INPDAP di nuova istituzione, il diritto alla liquidazione dell'indennità premio servizio. Il Tribunale non aveva però considerato che, nella specie, si era avuto solo un trasferimento, cioè una sostituzione ex lege del soggetto datore di lavoro con piena continuità di prestazione, onde l'erroneità della richiesta che aveva postulato come dies a quo del pagamento il 31 dicembre 1993, quale presunta data di cessazione del rapporto di lavoro. Dalla normativa che regola la materia discende che la liquidazione del dipendente transitato all'INPDAP avvenga per la sola eccedenza del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 1993, con termini quindi che sono necessariamente diversi dalla presunta cessazione del rapporto ma che devono tenere presenti i complessi passaggi di calcolo da parte dell'ente di provenienza. La riprova di tutto questo è costituita dal fatto che agli interessati non è stato corrisposto l'intero trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 1993 ossia il TFR costituito per i dipendenti ex INADEL dalle due componenti dell'indennità di anzianità con l'aggiunta del premio di fine servizio, ma solo quest'ultima voce che veniva a costituire, in relazione alla nuova disciplina del TRF, quella eccedenza della quale non avrebbero potuto più godere dal 1^ gennaio 1994 e che dunque era stata loro liquidata.
Quanto alla data di decorrenza dei 120 + 120 giorni, stabiliti dall'art. 6,comma 5,del Dlg. N. 479 del 1994 per il pagamento delle differenze ai dipendenti, al fine di verificare se le domande, anche se erroneamente formulate, fossero almeno in parte fondate relativamente alla maturazione degli accessori sulle somme ricevute, il punto decisivo è che il testo normativo non e, come affermato dalla impugnata sentenza, una legge di conversione che abbia ratificato obblighi già esistenti sulla base dei precedenti decreti- legge, ma un decreto legislativo, emanato in attuazione della delega conferita dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che pone ex novo le riferite scadenze dei 120 + 120 giorni rispettivamente per il trasferimento dagli enti di provenienza all'INPDAP delle somme maturate e per il pagamento da parte di quest'ultima agli interessati dell'eccedenza rispetto al calcolo teorico della indennità di anzianità maturata secondo il nuovo ordinamento. Si deve perciò ritenere che: nel decreto legislativo n. 479 del 1994 l'indicazione del 1^ gennaio 1994 si riferisca alla data a partire dalla quale il trattamento di fine rapporto diviene eguale per tutti i dipendenti transitati all'INPDAP; il giorno a partire dal quale vada computato il termine di pagamento dell'eccedenza di cui è causa non possa necessariamente essere altro che quello di entrata in vigore del decreto legislativo, ossia dal 16 agosto 1994,primo giorno dal quale le operazioni di trasferimento reale o soltanto contabile dei fondi previdenziali, ma in ogni caso anche del solo calcolo e pagamento delle differenze descritte nel comma 5 dell'art. 6 sono divenute obbligatorie. Ne discende che il termine di 120 + 120 giorni per il pagamento della eccedenza andava a scadere, nella specie, il 16 aprile 1995 e a tutto concedere, anche nella ipotesi che il termine per il procedimento di solo calcolo e corresponsione della eccedenza si volesse fare decorrere dal 16 agosto 1994 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 479 del 1994),il termine per il pagamento sarebbe comunque scaduto il 14 dicembre, e quindi sempre successivamente alla data di effettuazione del pagamento da parte dell'INPDAP. In definitiva gli interessati nulla possono pretendere per gli accessori essendo il pagamento avvenuto prima della scadenza normativamente stabilita.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.
La questione all'esame, che involge la decorrenza del termine di pagamento della indennità premio di servizi ai fini del calcolo degli interessi, postula la ricostruzione della complessa vicenda normativa. Questa va dall'emanazione del decreto legge 16 febbraio 1993, n. 34,non convertito e più volte reiterato - il quale ha istituito l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), succeduto con effetto dal 16 febbraio 1993 agli enti previdenziali indicati tra cui l'INADEL - fino al decreto legge 18 giugno 1993, n. 196 - che ha previsto l'iscrizione del personale dell'INPDAP presso l'Istituto per il trattamento di previdenza, quiescenza e di fine servizio, a decorrere dal 1^ gennaio 1994. Poiché neppure questo decreto venne convertito, è sopravvenuto il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479, che all'art 6, comma 5^, ha contemplato due trasferimenti, per ciascuno dei quali era previsto il termine di centoventi giorni: il primo dall'ente soppresso all'INPDAP, avente ad oggetto la provvista per pagare al lavoratore l'indennità o il trattamento di fine servizio;
l'altro, necessariamente successivo, avente ad oggetto lo stesso trattamento e l'eventuale eccedenza, ossia la differenza tra indennità dovuta dall'INPDAP e somma eventualmente superiore, versata a questo dall'ente soppresso. In altri termini, considerata la chiara lettera del detto comma 5^ dell'art. 6, che ha fissato espressamente al 1^ gennaio 1994 l'inizio dell'intera sequenza, l'ente debitore è stato considerato dal legislatore inadempiente a partire dal 31 agosto 1994. Nè è condivisibile, a fronte di questa chiara lettera della legge, l'orientamento contrario secondo cui l'INPDAP non si è trovata nella giuridica possibilità di provvedere al pagamento del debito prima che il suddetto decreto glielo avesse imposto, con la sua entrata in vigore in data 16 agosto 1994 (in tali sensi, Cass., 14 agosto 1998, n. 8012; Cass., 8 aprile 1999, n. 3431).La prima ragione di dissenso sta nell'avere quelle sentenze escluso l'efficacia retroattiva della disposizione all'esame nonostante il ritardo sia stato cagionato da una disfunzione legislativa. La seconda ragione sta nell'avere le due citate sentenze considerato il ritardo nell'adempimento da parte dell'ente previdenziale secondo il criterio dell'imputabilità della mora per colpa (art. 1218 e 1224 c.c.) mentre la giurisprudenza di questa Corte è orientata da molti anni nel senso di considerare interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. - modificato quanto al cumulo di interessi e rivalutazione dall'art. 16 legge 30 dicembre 1991, n. 412 - quali componenti del credito e perciò dovuti soltanto per l'oggettivo ritardo (Cass., S.U., 30 luglio 1993, n. 8481; Cass., 8 agosto 1995, n. 8682;
Cass.,14 agosto 1999, n. 8669). In conclusione si deve affermare che l'INPDAP - subentrato ex lege nei rapporti giuridici dei soppressi enti previdenziali (ex art.4 d.lgs. 30 giugno 1994, n.479),i quali erano tenuti a versare al predetto Istituto le indennità e/o i trattamenti di fine servizio comunque denominati o costituiti, maturati da ciascun dipendente al 31 dicembre 1993 - era a sua volta obbligato (ex art. 6, comma 5^, d.lgs. n. 479 del 1994) a versare agli interessati l'indennità di anzianità alla cessazione del rapporto di ciascun dipendente secondo la nuova normativa prevista dal citato decreto legislativo. Per espresso e retroattivo disposto dell'art. 6, comma 5^, cit. il debitore INPDAP versa quindi in ritardo nel pagamento una volta scaduto il termine di duecentoquaranta giorni a partire dal 1^ gennaio 1994.
Tali principi sono stati disapplicati dal Tribunale che, nel confermare la pronuncia pretorile, ha ritenuto - come si è visto - che l'INPDAP aveva l'obbligo di provvedere alla corresponsione degli interessi legali sulla indennità premio di servizio dal 1^ maggio 1994 al 9 dicembre di quell'anno, oltre interessi anatocistici dalla domanda giudiziale al saldo.
Il ricorso va perciò accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va cassata. La Corte, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c. decide la causa nel merito dichiarando dovuti sulla indennità premio di servizio gli interessi legali dal 1^ settembre 1994 al 31 dicembre di quell'anno, oltre gli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. Conferma altresì la statuizione sulle spese del Pretore e compensa quelle di appello e di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie per quanto di ragione il ricorso;
cassa e, decidendo nel merito, dichiara dovuti gli interessi come riconosciuti dai giudici di merito sul beneficio accertato dal 1^ settembre 1994;
conferma la statuizione sulle spese del Pretore;
compensa le spese di appello e di cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2002