Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3160
CASS
Sentenza 5 marzo 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'INPDAP, subentrato "ex lege" nei rapporti giuridici dei soppressi enti previdenziali, i quali erano tenuti a versare al predetto Istituto le indennità e/o i trattamenti di fine servizio maturati da ciascun dipendente al 31 dicembre 1993, era a sua volta obbligato a versare agli interessati l'indennità di anzianità alla cessazione del rapporto di ciascun dipendente secondo la nuova normativa prevista dal D.Lgs n. 479 del 1994; per espresso e retroattivo disposto dell'art. 6, quinto comma D.Lgs. cit., il debitore INPDAP versa pertanto in ritardo nel pagamento una volta scaduto il termine di duecentoquaranta giorni a partire dal 1 gennaio 1994.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3160
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3160
    Data del deposito : 5 marzo 2002

    Testo completo