Articolo 1912 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1911Articolo 1913
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9 ottobre 2010
Art. 1912. Ufficiali dirigenti cessati dall'aspettativa per riduzione dei quadri 1. Agli ufficiali dirigenti che cessano a domanda dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri compete l'indennita' di fine servizio che sarebbe loro spettata qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di eta', comprensiva degli aumenti periodici e dei passaggi di classe di stipendio commisurati al trattamento percepito all'atto della cessazione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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