Ordinanza cautelare 1 giugno 2023
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 7612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7612 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07612/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02144/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2144 del 2023, proposto da
EM SI e EN AN, rappresentati e difesi dagli avvocati Pierpaolo Ardolino, Immacolata Panico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casoria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonietta Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 10990 del 13.02.2023 di diniego definitivo dell'istanza di condono pratica n. 6967/95, legge 724/94, avente ad oggetto cambio di destinazione d'uso da ufficio ad abitazione dell'unità immobiliare sita al piano primo, int. 3, ubicata nel Comune di Casoria alla Via Castagna, Parco Vesuvio, identificata al catasto al foglio 7, p.lla 1036, sub 8, richiedenti AN MI e De LU SA, notificato ai sigg.ri AN EN e SI EM in data 15.02.2023 e di ogni altro atto nel medesimo provvedimento richiamato, conseguente, collegato e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa IA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 10990 del 13.02.2023 di diniego definitivo dell’istanza di condono pratica n. 6967/95, legge 724/94, avente ad oggetto il cambio di destinazione d’uso, da ufficio ad abitazione, dell’unità immobiliare sita al piano primo, int. 3, ubicata nel Comune di Casoria.
Di seguito i motivi di censura articolati in ricorso:
1) in primo luogo, si assume che, in base al comma 4 dell’art. 39 Legge 724/94, si sarebbe formato un provvedimento tacito di assenso;
2) con il secondo motivo si aggiunge che la modifica della destinazione d’uso oggetto del contendere sarebbe intervenuta in tempo utile per fruire del richiesto condono.
Si è costituita l’Amministrazione resistente, chiedendo la reiezione del gravame.
All’udienza pubblica in data 15 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si controverte circa la legittimità del provvedimento con cui l’Amministrazione procedente ha respinto l’istanza di condono avanzata ex lege 724/94, e avente ad oggetto il cambio di destinazione d’uso, da ufficio ad abitazione, dell’unità immobiliare dei ricorrenti.
L’Amministrazione ha negato il condono ritenendo non adeguatamente dimostrato che il cambio avesse avuto luogo in tempo utile per fruire del beneficio richiesto.
Nel provvedimento impugnato si adducono, in particolare, le seguenti motivazioni:
- i Siggri De LU e AN acquisivano la titolarità del bene in data 20/12/1993, in base ad atto pubblico, rep. 29524, nel quale l’immobile veniva indicato come "un'unità immobiliare ad uso ufficio";
- dal certificato di residenza storico risulta che questi ultimi fissavano la propria residenza nell'immobile rispettivamente a far data dal 18/04/1994 e dal 11/04/1994;
- infine, la visura catastale storica reca la variazione di destinazione in "A2 -Abitazioni di tipo civile" come registrata il 27/04/1994.
2. Parte ricorrente assume che, nel caso di specie, si sarebbe formato un provvedimento tacito di assenso e che, comunque, sussisterebbero tutti i presupposti di legge per fruire del condono, anche di ordine temporale.
Giova prendere abbrivio dalla disamina di tale secondo profilo.
Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, l’Amministrazione ha correttamente evidenziato che non è stata raggiunta la prova dell’avvenuta effettuazione dell’intervento abusivo in tempo utile per fruire del condono.
Occorre premettere che, in base a giurisprudenza consolidata, l’onere di tale prova ricade sulla parte privata, sulla base del noto principio della cd. vicinanza della prova.
Di recente, sul punto, è nuovamente intervenuto il Consiglio di Stato, osservando che: “ L'onere della prova circa l'epoca di realizzazione dell'intervento edilizio grava in capo a colui che vuole dimostrare la legittimità dell'opera; infatti il proprietario o il responsabile dell'abuso, assoggettato a ingiunzione di demolizione - ordinariamente in possesso di documenti o attestati probatori, dunque in applicazione del principio di vicinanza della prova - è gravato dell'onere di provare il carattere risalente del manufatto oggetto della sanzione ripristinatoria ” (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 24/09/2025, n.7510).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato nessun elemento concreto idoneo a dimostrare quanto voluto, ma si è limitata a contestare le allegazioni dell’Amministrazione procedente che, al contrario, offrono argomenti puntuali sulla cui scorta ritenere che il cambio di destinazione d’uso in commento abbia avuto luogo solo in epoca successiva al decorrere del termine fissato dalla legge (in particolare, rileva il trasferimento del bene, ancora in data 20.12.1993, come ufficio).
3. In base a quanto precede deve, parimenti, escludersi che nel caso in commento possa essersi formato un titolo tacito di assenso, proprio perché al perfezionarsi della fattispecie astratta, normativamente delineata, osta la carenza di un presupposto imprescindibile, ovvero l’ultimazione delle opere abusive entro il termine di legge.
In termini, da ultimo: “ La formazione del silenzio-assenso, per decorso del termine di ventiquattro mesi dalla presentazione della istanza di condono, postula che l'istanza sia assistita da tutti i presupposti di accoglibilità, non determinandosi la regolarizzazione dell'abuso (in applicazione dell'istituto del silenzio-assenso) ogni qualvolta manchino i presupposti di fatto e/o di diritto previsti dalla disposizione, come nel caso in cui la domanda si presenti dolosamente infedele ”( cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 27/06/2025, n. 5622).
Dall'applicazione di tali principi alla vicenda per cui è causa discende che nella presente fattispecie non può ritenersi formato alcun silenzio-assenso, essendo la relativa domanda di condono ex lege n. 724/1994 dolosamente infedele quanto a datazione (rectius termine di ultimazione) dell'opera abusiva e cioè con riferimento ad un requisito oggettivo essenziale per l'ammissibilità del condono in base alla predetta legge n. 724/1994 (i.e. ultimazione dell'opera entro il 31 dicembre 1993).
4. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025, con l'intervento dei magistrati:
NA RD, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
IA LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LL | NA RD |
IL SEGRETARIO