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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/07/2025, n. 2339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2339 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3191/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3191/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), in persona del Ministro in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (c.f.
), nei cui uffici è domiciliato in Milano, via Freguglia n. 1. P.IVA_2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello adita: preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
pagina 1 di 11 nel merito, in riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande avanzate nel ricorso in quanto infondate.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
7326, pubblicata in data 23/7/2024, con la quale, nell'ambito di una causa introdotta dal sig.
per ottenere la restituzione della patente B ovvero, per il caso in cui lo Controparte_1 stesso avesse dovuto conseguire una nuova patente, per ottenere “la revoca dell'ostativo al conseguimento di nuova patente”, è stato così deciso:
“1) accertata l'illegittimità del provvedimento di diniego al rinnovo della patente in possesso del sig. , accerta il diritto del ricorrente al mantenimento della titolarità e Controparte_1 dell'utilizzo della patente di guida, ordinandone alla Prefettura di Milano la restituzione;
2) spese di lite compensate”.
Vicenda processuale
1) Introducendo il giudizio di primo grado, la difesa del ricorrente , a Controparte_1 fondamento delle proprie domande, esponeva che egli, in data 21 aprile 2023, aveva presentato “istanza in autotutela alla di Milano per ottenere la copia del decreto di CP_2 revoca della patente, il contestuale annullamento e la restituzione della stessa”; che in data
6/7/2023 la Prefettura di Milano aveva risposto di non poter procedere in autotutela al richiesto riesame di annullamento del decreto di revoca della patente in quanto il signor
[...]
era stato condannato per reati in materia di sostanze stupefacenti in data CP_1
16/9/2021; che da tale risposta si poteva evincere che la Prefettura di Milano non aveva ritenuto di dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo (per il carattere vincolato del provvedimento); che, peraltro, la Corte Costituzionale aveva chiarito che la revoca della patente non era più automatica ma poteva essere emessa dalla CP_2 trascorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di apertura del procedimento amministrativo.
pagina 2 di 11 2) Costituendosi in giudizio il , contestando gli assunti di parte ricorrente, Controparte_3 chiedeva il rigetto delle domande da questi proposte, ricostruendo, in punto di fatto, la vicenda come segue.
Con decreto n. 2013/12625 del 14/12/2013, notificato il 02/01/2014, il Prefetto di Milano aveva revocato la patente di guida intestata al Sig. , ai sensi dell'art. 218 comma CP_1
6 C.d.S., perchè questi circolava con il titolo abilitativo sospeso.
Successivamente, in data 08/05/2019, la Prefettura di Milano aveva rifiutato il nulla osta al rilascio della patente in favore del , in ottemperanza alla disciplina contenuta CP_1 nell'art.120 C.d.S. e nel Decreto Interministeriale 24.11.2011, a causa della sussistenza di un ostativo nel casellario giudiziale dell'interessato, dal quale risultava a suo carico una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Tribunale di Monza per aver commesso il delitto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73 D.P.R.
309/90, divenuta irrevocabile il 28/04/2012.
A fronte di una nuova richiesta da parte dell'interessato, in data 20/12/2019 la CP_2 emanava un nuovo diniego di nulla osta sulla base del medesimo ostativo già rilevato.
In data 26/06/2023, il sig. aveva presentato un'istanza volta al riesame del CP_1 provvedimento di revoca della patente, supportandola con il richiamo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.120 comma 2 C.d.S., sancita nelle sentenze della Consulta
n. 22/2018 e n. 99/2020.
Il riscontro negativo della veniva, quindi, motivato con una successiva sentenza di CP_2 condanna, emessa a carico dell'istante dal Tribunale di Milano in data 23/07/2021, e divenuta irrevocabile in data 16/09/2021, per acquisto e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
A fronte di tale diniego il , sulla base di un'erronea ricostruzione dei fatti, aveva CP_1 proposto il ricorso introduttivo del giudizio.
Il convenuto chiariva, quindi, che, nel caso, la revoca non era stata disposta in Parte_1 conseguenza della sentenza penale ma era stata disposta nel 2013 in base all'art. 219 CdS per il fatto che il guidava con titolo sospeso;
che in tale contesto il CP_1 CP_1 doveva acquisire un nuovo titolo abilitativo presso la Motorizzazione civile;
che, peraltro, il
Ministero non aveva potuto dare il nulla osta ai sensi dell'art. 120 co.1 C.d.S. (secondo cui
“Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle
pagina 3 di 11 misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi…) in quanto, nel frattempo, era stata emessa la sentenza di condanna per stupefacenti del 23/7/2021 divenuta irrevocabile il 16/9/2021.
3) Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha accolto il ricorso proposto dal così testualmente motivando: CP_1
“Con riferimento alla normativa applicabile nel caso di specie, non pare inutile rammentare che l'art. 120 c.d.s. prevede quanto segue: “1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo
222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede (n.d.r. nel senso conseguente alle pronunce della Corte Costituzionale) alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1. 3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.”
Il caso di specie non ricade nell'ipotesi di cui al primo comma, in quanto è pacifico che il sig.
era già titolare di patente di guida, seppur revocata ex art. 218/219 Controparte_1
c.d.s.
pagina 4 di 11 Si ritiene che il caso in esame ricada nell'ipotesi di cui al secondo comma poiché il sig.
[...]
, già titolare di patente di guida revocata, si è trovato in presenza delle Controparte_1 condizioni soggettive di cui al comma 1 in data successiva al rilascio del titolo...
In questo giudizio, il resistente richiama l'applicazione del comma 1, dell'art. 120 Parte_1
c.d.s., richiedendo la sussistenza di un provvedimento riabilitativo.
Ribadito che, per le ragioni già esposte, nel caso di specie trova applicazione il secondo comma dell'art. 120 c.d.s., dal dato normativo si ricava che il rinnovo della patente – in seguito a secondo rilascio per revoca del titolo - è possibile e previsto dalla disciplina;
condividendo quanto statuito dal Consiglio di Stato (n. 3084/2021 e più di recente n.
5507/2023) la valutazione del quadro morale dell'interessato - che qui rileva essendo stata opposta dall'Amministrazione la sussistenza di un ostativo - ha un termine, ovvero tre anni, in quanto l'Amministrazione non può procedere alla revoca, se non sia stata già disposta. Ne deriva, dunque, che l'eventuale provvedimento di riabilitazione può avere effetti ai fini del rilascio prima del decorso dei tre anni, ma non costituisce ulteriore condizione per il rilascio a seguito del decorso del termine indicato.
Da ciò consegue che il provvedimento di diniego dell'Amministrazione con riferimento alla sussistenza dell'ostativo per pregressa condanna, è illegittimo e deve essere disatteso, essendo già trascorsi tre anni dall'irrevocabilità della sentenza ostativa.
Diversa è la questione della patente revocata ai sensi dell'art. 218/219 c.d.s., che può essere rinnovata con le modalità indicate nell'art. 219 c.d.s. senza alcun ostativo”.
Con tale pronuncia, in sintesi, il Tribunale di Milano ha ritenuto:
- che il caso di specie ricadesse non nell'ipotesi dell'art. 120 co. 1 C.d.S. ma nell'ipotesi dell'art. 120, co 2 C.d.s. (secondo cui …se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede (n.d.r. nel senso conseguente alle pronunce della Corte Costituzionale) alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condannaper i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1”) in quanto il , già titolare della patente di guida revocata, si era trovato in presenza CP_1 delle condizioni soggettive di cui al comma 1 in data successiva al rilascio del titolo;
- che, pertanto, “il rinnovo della patente” era “possibile e previsto dalla disciplina”;
pagina 5 di 11 - che nel caso, il provvedimento di diniego dell'Amministrazione era da ritenersi illegittimo
“essendo già trascorsi tre anni dall'irrevocabilità della sentenza ostativa”.
4) Il , proponendo appello, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva della sentenza impugnata, la riforma integrale della sentenza per i seguenti motivi:
i) “violazione per travisamento degli artt. 219 e 120 del D. Lgs. n. 285/1992”: al riguardo, è stato dedotto che il , a seguito della revoca della patente ex artt. 218 e 219 CP_1
C.d.S. non poteva ottenere il “rinnovo” della patente (come se la stessa fosse scaduta) ma doveva conseguire un nuovo titolo abilitativo alla guida, ossia una “nuova patente”, come previsto dall'art. 219 comma 3 bis del citato d. lgs. (laddove dispone che il soggetto cui la patente è stata revocata ai sensi dell'art. 219 “non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo”, con la precisazione, appunto, che l'interessato deve conseguire un nuovo titolo abilitativo alla guida); che, peraltro, nel caso, il rilascio del nuovo titolo abilitativo era stato impedito ai sensi dell'art. 120 co. 1 CdS dalla sentenza di condanna;
ii) “inconferenza dell'asserita equiparazione tra riabilitazione e decorso del tempo a séguito del provvedimento di revoca (o dalla sentenza di condanna). Travisamento dell'art. 120 comma 2 C.d.S.”: al riguardo è stato dedotto rilevato che l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (seguito dal Tribunale), sorto in materia di revoca della patente emanata ai sensi dell'art. 120 co. 2 del Codice della Strada, era del tutto inconferente rispetto al caso di specie in quanto il rientrava a pieno titolo nella previsione di cui al primo comma CP_1 dell'art. 120 cit., di cui il giudice di prime cure avrebbe fatto malgoverno;
iii) “insussistenza del diritto azionato in giudizio”: al riguardo, è stato ribadito che il
[...]
non poteva ottenere la restituzione della patente di guida, essendo primariamente CP_1 necessario conseguire “un nuovo titolo riabilitativo alla guida, e non rinnovare un titolo ormai revocato”; che, inoltre, il rilascio di una nuova patente di guida era, nel caso, impedito dall'art. 120 comma 2 C.d.S. in quanto “il in due casi ha patteggiato la pena per il reato CP_1 di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/1990 (una prima volta nel 2012, da ultimo nel 2021)” e “in relazione a dette sentenze, che non costituiscono il presupposto della revoca della patente, non ha ottenuto la riabilitazione”.
5) L'appellato , sebbene ritualmente evocato in lite, non si è costituito in Controparte_1 giudizio, ed è stato dichiarato contumace.
pagina 6 di 11 6) Con ordinanza in data 12/3/2025 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (essendo stato ritenuto “che in punto di apprezzamento provvisorio e sommario del requisito del fumus boni iuris, le ragioni svolte dal appellante con il Parte_1 proprio atto di appello siano meritevoli di adeguata considerazione”) ed è stata fissata per la discussione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. l'udienza del 2/7/2025.
7) A tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) Ad avviso della Corte l'appello è fondato.
Va richiamato che si era visto, dapprima, sospendere a tempo Controparte_1 indeterminato la patente di guida (cfr. il provvedimento datato 31/1/2013 sub doc. 8 appellante, da cui emerge che il , dopo aver esaurito i punti della patente, non si CP_1 era sottoposto “nel termine prescritto ad un nuovo esame di idoneità tecnica, teoria e prova pratica di guida, presso un Ufficio Provinciale della Motorizzazione”) e, poi, revocare la medesima patente di guida ai sensi dell'art. 218 C.d.S., in data 14/12/2013 (cfr. il decreto n.
2013/12625 sub doc. 6 appellante), per il fatto che, nonostante il predetto provvedimento di sospensione, veniva sorpreso alla guida;
che, successivamente, il , in data CP_1
26/6/2023, presentava un'istanza volta al riesame del provvedimento di revoca della patente, supportando detta istanza con il richiamo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.120 comma 2 C.d.S., sancita nelle sentenze della Consulta n. 22/2018 e n. 99/2020
(doc. 2 appellante); che, in data 6/7/2023, tale istanza veniva riscontrata negativamente da parte della competente per l'esistenza di una condanna ostativa (sentenza penale CP_2 per stupefacenti divenuta irrevocabile in data 16/9/2021), in relazione alla quale il
[...]
non risultava (come non risulta) aver ottenuto la necessaria riabilitazione (doc. 1 CP_1 appellante).
La ragione di tale diniego deve ritenersi condivisibile, così come appaiono fondati i motivi di appello svolti dal avverso la sentenza impugnata. Controparte_4
Ed in particolare, la giurisprudenza richiamata da parte dell'attore in prime cure e dal
Tribunale nella pronuncia appellata (in particolare, Consiglio di Stato sez. III n. 5507 del 5 giugno 2023; Consiglio di Stato sez. III, n. 3084 del 14 aprile 2021) riguarda il diverso caso in cui la patente di guida sia stata revocata – successivamente al rilascio - in relazione pagina 7 di 11 all'intervento dei reati o dei provvedimenti ostativi di cui al primo comma dell'art. 120 C.d.S., ed il titolare ne richieda il rinnovo senza aver ottenuto la riabilitazione: in tale evenienza, effettivamente, la giurisprudenza ha ritenuto che tale rinnovo possa essere ottenuto anche in assenza di provvedimento di riabilitazione, laddove, tuttavia, sia decorso un lasso di tempo di almeno tre anni dal passaggio in giudicato della pronuncia ostativa.
E' stato osservato, infatti, che il decorso di tale termine segnerebbe una sorta di “perenzione”
o “automatica decadenza” del motivo ostativo che sopravvenga al rilascio del titolo, in quanto, oltre quel termine, l'Amministrazione non può procedere alla revoca, come stabilito dall'art. 120, terzo comma, C.d.S.
Ciò a maggior ragione dopo che la Corte Costituzionale, nelle sentenze n. 24 del 2020 e n. 99 del 2020, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 120 secondo comma C.d.S. nella parte in cui non consente al Prefetto, in presenza di soggetto nei cui confronti i motivi ostativi sopravvengano in un momento posteriore al rilascio del titolo, di apprezzare discrezionalmente i presupposti per disporne la revoca, procedendo ad un contemperamento tra le esigenze special-preventive che rappresentano la ratio della previsione e quelle di reinserimento lavorativo che il trasgressore deduca.
Si tratta, tuttavia, di considerazioni ed argomenti che non riguardano il caso di specie, ove la patente di guida non è stata revocata al per il sopravvenire di motivi ostativi al CP_1 rilascio ex art. 120 comma 2 C.d.S., bensì quale sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 218 C.d.S. (per aver circolato abusivamente durante il periodo di sospensione), trovandosi quindi l'ablato nella necessità di ottenere il rilascio ex novo del titolo abilitativo, e non certo senza alcuna preclusione se non quella del trascorrere del tempo, come si potrebbe opinare applicando la prima disposizione.
Va, infatti, rimarcato che, come chiarito dal Ministero appellante, la revoca della patente di guida, nel caso, non era stata disposta in conseguenza di una sentenza penale ma era stata disposta nel lontano 2013 in base agli artt. 218 e 219 CdS. perché il era stato CP_1 trovato alla guida con titolo sospeso;
che, in tale contesto, il avrebbe dovuto CP_1 acquisire un nuovo titolo abilitativo presso la Motorizzazione civile;
che, peraltro, il Parte_1 non avrebbe potuto dare il nulla osta ai sensi dell' art. 120 co.1 CdS (secondo cui “Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di
pagina 8 di 11 prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi…), per il fatto che, nel frattempo, era stata emessa la sentenza di condanna per stupefacenti emessa in data 23/7/2021 e divenuta irrevocabile il 16/9/2021.
A ragionare diversamente – come rileva la difesa del – si verrebbe a collocare il Parte_1 trasgressore al divieto di cui all'art. 218 C.d.S. in una sorta di zona franca relativamente alle condotte di rilievo penalistico, affrancandolo – pur essendo costui nella medesima posizione di chi richieda ex novo il rilascio del titolo abilitativo – dalle preclusioni previste dall'art. 120 comma 1 C.d.S., in ottemperanza a requisiti di moralità ed integrità – per tutti i nuovi richiedenti.
La non condivisibilità di tale posizione emerge con tanta più evidenza se si pone mente a quanto affermato da Corte Cost. n. 152 del 10 giugno – 12 luglio 2021, laddove, in particolare, il giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 120 comma 1 C.d.S., per asserito contrasto con i principi di eguaglianza, ha chiarito come sia pienamente giustificabile la diversità di trattamento tra il soggetto che per la prima volta chieda il rilascio della patente (art. 120 comma 1 C.d.S.) e chi, subìta la revoca del titolo a causa del sopravvenire dopo il rilascio delle condizioni ostative di cui all'art. 120 comma 1, ne chieda il rinnovo.
In motivazione, la Corte Costituzionale ha osservato, fra l'altro, che “questa Corte ha già escluso che le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia ad opera delle richiamate sentenze siano analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo di cui al comma 1 dell'art. 120 cod. strada. Questa conclusione si fonda sul rilievo che «tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato”; che “pertanto, i significativi elementi differenziali, che caratterizzano rispettivamente i provvedimenti di diniego di rilascio, di cui al comma 1 dell'art. 120 cod. strada, e quelli di revoca del titolo, giustificano, su un piano di non manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento normativo, così escludendo la denunciata violazione dell'art. 3 Cost.”; che “rimane comunque auspicabile una nuova configurazione delle
pagina 9 di 11 condizioni ostative del rilascio, nel senso di un migliore coordinamento sistematico delle distinte fattispecie, alla luce delle novità scaturite dalle precedenti decisioni di questa
Corte”.
E' significativo, peraltro, osservare che, accogliendo l'invito della Corte Costituzionale, il legislatore è intervenuto sulla fattispecie, e con L. 25 novembre 2024 n. 177 (successiva alla sentenza impugnata) ha inserito all'art. 120, comma terzo, C.d.S., la seguente specificazione:
“In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1”.
Orbene, pur essendo evidente che la previsione non è applicabile, ratione temporis, al caso che occupa, valga osservare che il legislatore è intervenuto all'evidente fine di parificare, sotto il profilo dell'esistenza di condizioni preclusive, la situazione di tutti coloro che – subìta la revoca della patente – devono ottenerne ex novo il rilascio, così ponendo fine all'opinamento giurisprudenziale che – in ragione del contemperamento tra le esigenze di valutazione di moralità e rettitudine tutelate dalla norma e le altre esigenze portate dal trasgressore – rendevano possibile un apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione a prescindere dall'ottenimento, da parte dell'interessato, della riabilitazione.
9) Conclusivamente, l'appello è fondato, e merita accoglimento come da dispositivo, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite relative ad entrambi i CP_1 gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, assegnando alla causa valore indeterminabile di complessità bassa ed applicando i parametri minimi di tariffa relativamente all'attività difensiva effettivamente svolta (e, quindi, escludendo, per il presente grado, i compensi riferibili alla fase istruttoria/trattazione, non tenutasi in questa fase).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 7326 del 23 luglio 2024, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta tutte le domande svolte da , accertando e dichiarando la legittimità del diniego Controparte_1 al rilascio a costui del nulla osta della patente di guida;
2) condanna l'appellato a rimborsare al le spese di Controparte_1 Parte_1 lite per entrambi i gradi di giudizio, liquidate:
pagina 10 di 11 A) quanto al primo grado in euro 3.809,00 per compensi, oltre le spese prenotate e da prenotare a debito;
B) quanto al secondo grado, in euro 3.473,00 per compensi, oltre le spese prenotate e da prenotare a debito.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Serena Baccolini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3191/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), in persona del Ministro in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (c.f.
), nei cui uffici è domiciliato in Milano, via Freguglia n. 1. P.IVA_2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello adita: preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
pagina 1 di 11 nel merito, in riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande avanzate nel ricorso in quanto infondate.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
7326, pubblicata in data 23/7/2024, con la quale, nell'ambito di una causa introdotta dal sig.
per ottenere la restituzione della patente B ovvero, per il caso in cui lo Controparte_1 stesso avesse dovuto conseguire una nuova patente, per ottenere “la revoca dell'ostativo al conseguimento di nuova patente”, è stato così deciso:
“1) accertata l'illegittimità del provvedimento di diniego al rinnovo della patente in possesso del sig. , accerta il diritto del ricorrente al mantenimento della titolarità e Controparte_1 dell'utilizzo della patente di guida, ordinandone alla Prefettura di Milano la restituzione;
2) spese di lite compensate”.
Vicenda processuale
1) Introducendo il giudizio di primo grado, la difesa del ricorrente , a Controparte_1 fondamento delle proprie domande, esponeva che egli, in data 21 aprile 2023, aveva presentato “istanza in autotutela alla di Milano per ottenere la copia del decreto di CP_2 revoca della patente, il contestuale annullamento e la restituzione della stessa”; che in data
6/7/2023 la Prefettura di Milano aveva risposto di non poter procedere in autotutela al richiesto riesame di annullamento del decreto di revoca della patente in quanto il signor
[...]
era stato condannato per reati in materia di sostanze stupefacenti in data CP_1
16/9/2021; che da tale risposta si poteva evincere che la Prefettura di Milano non aveva ritenuto di dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo (per il carattere vincolato del provvedimento); che, peraltro, la Corte Costituzionale aveva chiarito che la revoca della patente non era più automatica ma poteva essere emessa dalla CP_2 trascorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di apertura del procedimento amministrativo.
pagina 2 di 11 2) Costituendosi in giudizio il , contestando gli assunti di parte ricorrente, Controparte_3 chiedeva il rigetto delle domande da questi proposte, ricostruendo, in punto di fatto, la vicenda come segue.
Con decreto n. 2013/12625 del 14/12/2013, notificato il 02/01/2014, il Prefetto di Milano aveva revocato la patente di guida intestata al Sig. , ai sensi dell'art. 218 comma CP_1
6 C.d.S., perchè questi circolava con il titolo abilitativo sospeso.
Successivamente, in data 08/05/2019, la Prefettura di Milano aveva rifiutato il nulla osta al rilascio della patente in favore del , in ottemperanza alla disciplina contenuta CP_1 nell'art.120 C.d.S. e nel Decreto Interministeriale 24.11.2011, a causa della sussistenza di un ostativo nel casellario giudiziale dell'interessato, dal quale risultava a suo carico una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Tribunale di Monza per aver commesso il delitto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73 D.P.R.
309/90, divenuta irrevocabile il 28/04/2012.
A fronte di una nuova richiesta da parte dell'interessato, in data 20/12/2019 la CP_2 emanava un nuovo diniego di nulla osta sulla base del medesimo ostativo già rilevato.
In data 26/06/2023, il sig. aveva presentato un'istanza volta al riesame del CP_1 provvedimento di revoca della patente, supportandola con il richiamo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.120 comma 2 C.d.S., sancita nelle sentenze della Consulta
n. 22/2018 e n. 99/2020.
Il riscontro negativo della veniva, quindi, motivato con una successiva sentenza di CP_2 condanna, emessa a carico dell'istante dal Tribunale di Milano in data 23/07/2021, e divenuta irrevocabile in data 16/09/2021, per acquisto e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
A fronte di tale diniego il , sulla base di un'erronea ricostruzione dei fatti, aveva CP_1 proposto il ricorso introduttivo del giudizio.
Il convenuto chiariva, quindi, che, nel caso, la revoca non era stata disposta in Parte_1 conseguenza della sentenza penale ma era stata disposta nel 2013 in base all'art. 219 CdS per il fatto che il guidava con titolo sospeso;
che in tale contesto il CP_1 CP_1 doveva acquisire un nuovo titolo abilitativo presso la Motorizzazione civile;
che, peraltro, il
Ministero non aveva potuto dare il nulla osta ai sensi dell'art. 120 co.1 C.d.S. (secondo cui
“Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle
pagina 3 di 11 misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi…) in quanto, nel frattempo, era stata emessa la sentenza di condanna per stupefacenti del 23/7/2021 divenuta irrevocabile il 16/9/2021.
3) Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha accolto il ricorso proposto dal così testualmente motivando: CP_1
“Con riferimento alla normativa applicabile nel caso di specie, non pare inutile rammentare che l'art. 120 c.d.s. prevede quanto segue: “1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo
222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede (n.d.r. nel senso conseguente alle pronunce della Corte Costituzionale) alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1. 3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.”
Il caso di specie non ricade nell'ipotesi di cui al primo comma, in quanto è pacifico che il sig.
era già titolare di patente di guida, seppur revocata ex art. 218/219 Controparte_1
c.d.s.
pagina 4 di 11 Si ritiene che il caso in esame ricada nell'ipotesi di cui al secondo comma poiché il sig.
[...]
, già titolare di patente di guida revocata, si è trovato in presenza delle Controparte_1 condizioni soggettive di cui al comma 1 in data successiva al rilascio del titolo...
In questo giudizio, il resistente richiama l'applicazione del comma 1, dell'art. 120 Parte_1
c.d.s., richiedendo la sussistenza di un provvedimento riabilitativo.
Ribadito che, per le ragioni già esposte, nel caso di specie trova applicazione il secondo comma dell'art. 120 c.d.s., dal dato normativo si ricava che il rinnovo della patente – in seguito a secondo rilascio per revoca del titolo - è possibile e previsto dalla disciplina;
condividendo quanto statuito dal Consiglio di Stato (n. 3084/2021 e più di recente n.
5507/2023) la valutazione del quadro morale dell'interessato - che qui rileva essendo stata opposta dall'Amministrazione la sussistenza di un ostativo - ha un termine, ovvero tre anni, in quanto l'Amministrazione non può procedere alla revoca, se non sia stata già disposta. Ne deriva, dunque, che l'eventuale provvedimento di riabilitazione può avere effetti ai fini del rilascio prima del decorso dei tre anni, ma non costituisce ulteriore condizione per il rilascio a seguito del decorso del termine indicato.
Da ciò consegue che il provvedimento di diniego dell'Amministrazione con riferimento alla sussistenza dell'ostativo per pregressa condanna, è illegittimo e deve essere disatteso, essendo già trascorsi tre anni dall'irrevocabilità della sentenza ostativa.
Diversa è la questione della patente revocata ai sensi dell'art. 218/219 c.d.s., che può essere rinnovata con le modalità indicate nell'art. 219 c.d.s. senza alcun ostativo”.
Con tale pronuncia, in sintesi, il Tribunale di Milano ha ritenuto:
- che il caso di specie ricadesse non nell'ipotesi dell'art. 120 co. 1 C.d.S. ma nell'ipotesi dell'art. 120, co 2 C.d.s. (secondo cui …se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede (n.d.r. nel senso conseguente alle pronunce della Corte Costituzionale) alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condannaper i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1”) in quanto il , già titolare della patente di guida revocata, si era trovato in presenza CP_1 delle condizioni soggettive di cui al comma 1 in data successiva al rilascio del titolo;
- che, pertanto, “il rinnovo della patente” era “possibile e previsto dalla disciplina”;
pagina 5 di 11 - che nel caso, il provvedimento di diniego dell'Amministrazione era da ritenersi illegittimo
“essendo già trascorsi tre anni dall'irrevocabilità della sentenza ostativa”.
4) Il , proponendo appello, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva della sentenza impugnata, la riforma integrale della sentenza per i seguenti motivi:
i) “violazione per travisamento degli artt. 219 e 120 del D. Lgs. n. 285/1992”: al riguardo, è stato dedotto che il , a seguito della revoca della patente ex artt. 218 e 219 CP_1
C.d.S. non poteva ottenere il “rinnovo” della patente (come se la stessa fosse scaduta) ma doveva conseguire un nuovo titolo abilitativo alla guida, ossia una “nuova patente”, come previsto dall'art. 219 comma 3 bis del citato d. lgs. (laddove dispone che il soggetto cui la patente è stata revocata ai sensi dell'art. 219 “non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo”, con la precisazione, appunto, che l'interessato deve conseguire un nuovo titolo abilitativo alla guida); che, peraltro, nel caso, il rilascio del nuovo titolo abilitativo era stato impedito ai sensi dell'art. 120 co. 1 CdS dalla sentenza di condanna;
ii) “inconferenza dell'asserita equiparazione tra riabilitazione e decorso del tempo a séguito del provvedimento di revoca (o dalla sentenza di condanna). Travisamento dell'art. 120 comma 2 C.d.S.”: al riguardo è stato dedotto rilevato che l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (seguito dal Tribunale), sorto in materia di revoca della patente emanata ai sensi dell'art. 120 co. 2 del Codice della Strada, era del tutto inconferente rispetto al caso di specie in quanto il rientrava a pieno titolo nella previsione di cui al primo comma CP_1 dell'art. 120 cit., di cui il giudice di prime cure avrebbe fatto malgoverno;
iii) “insussistenza del diritto azionato in giudizio”: al riguardo, è stato ribadito che il
[...]
non poteva ottenere la restituzione della patente di guida, essendo primariamente CP_1 necessario conseguire “un nuovo titolo riabilitativo alla guida, e non rinnovare un titolo ormai revocato”; che, inoltre, il rilascio di una nuova patente di guida era, nel caso, impedito dall'art. 120 comma 2 C.d.S. in quanto “il in due casi ha patteggiato la pena per il reato CP_1 di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/1990 (una prima volta nel 2012, da ultimo nel 2021)” e “in relazione a dette sentenze, che non costituiscono il presupposto della revoca della patente, non ha ottenuto la riabilitazione”.
5) L'appellato , sebbene ritualmente evocato in lite, non si è costituito in Controparte_1 giudizio, ed è stato dichiarato contumace.
pagina 6 di 11 6) Con ordinanza in data 12/3/2025 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (essendo stato ritenuto “che in punto di apprezzamento provvisorio e sommario del requisito del fumus boni iuris, le ragioni svolte dal appellante con il Parte_1 proprio atto di appello siano meritevoli di adeguata considerazione”) ed è stata fissata per la discussione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. l'udienza del 2/7/2025.
7) A tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) Ad avviso della Corte l'appello è fondato.
Va richiamato che si era visto, dapprima, sospendere a tempo Controparte_1 indeterminato la patente di guida (cfr. il provvedimento datato 31/1/2013 sub doc. 8 appellante, da cui emerge che il , dopo aver esaurito i punti della patente, non si CP_1 era sottoposto “nel termine prescritto ad un nuovo esame di idoneità tecnica, teoria e prova pratica di guida, presso un Ufficio Provinciale della Motorizzazione”) e, poi, revocare la medesima patente di guida ai sensi dell'art. 218 C.d.S., in data 14/12/2013 (cfr. il decreto n.
2013/12625 sub doc. 6 appellante), per il fatto che, nonostante il predetto provvedimento di sospensione, veniva sorpreso alla guida;
che, successivamente, il , in data CP_1
26/6/2023, presentava un'istanza volta al riesame del provvedimento di revoca della patente, supportando detta istanza con il richiamo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.120 comma 2 C.d.S., sancita nelle sentenze della Consulta n. 22/2018 e n. 99/2020
(doc. 2 appellante); che, in data 6/7/2023, tale istanza veniva riscontrata negativamente da parte della competente per l'esistenza di una condanna ostativa (sentenza penale CP_2 per stupefacenti divenuta irrevocabile in data 16/9/2021), in relazione alla quale il
[...]
non risultava (come non risulta) aver ottenuto la necessaria riabilitazione (doc. 1 CP_1 appellante).
La ragione di tale diniego deve ritenersi condivisibile, così come appaiono fondati i motivi di appello svolti dal avverso la sentenza impugnata. Controparte_4
Ed in particolare, la giurisprudenza richiamata da parte dell'attore in prime cure e dal
Tribunale nella pronuncia appellata (in particolare, Consiglio di Stato sez. III n. 5507 del 5 giugno 2023; Consiglio di Stato sez. III, n. 3084 del 14 aprile 2021) riguarda il diverso caso in cui la patente di guida sia stata revocata – successivamente al rilascio - in relazione pagina 7 di 11 all'intervento dei reati o dei provvedimenti ostativi di cui al primo comma dell'art. 120 C.d.S., ed il titolare ne richieda il rinnovo senza aver ottenuto la riabilitazione: in tale evenienza, effettivamente, la giurisprudenza ha ritenuto che tale rinnovo possa essere ottenuto anche in assenza di provvedimento di riabilitazione, laddove, tuttavia, sia decorso un lasso di tempo di almeno tre anni dal passaggio in giudicato della pronuncia ostativa.
E' stato osservato, infatti, che il decorso di tale termine segnerebbe una sorta di “perenzione”
o “automatica decadenza” del motivo ostativo che sopravvenga al rilascio del titolo, in quanto, oltre quel termine, l'Amministrazione non può procedere alla revoca, come stabilito dall'art. 120, terzo comma, C.d.S.
Ciò a maggior ragione dopo che la Corte Costituzionale, nelle sentenze n. 24 del 2020 e n. 99 del 2020, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 120 secondo comma C.d.S. nella parte in cui non consente al Prefetto, in presenza di soggetto nei cui confronti i motivi ostativi sopravvengano in un momento posteriore al rilascio del titolo, di apprezzare discrezionalmente i presupposti per disporne la revoca, procedendo ad un contemperamento tra le esigenze special-preventive che rappresentano la ratio della previsione e quelle di reinserimento lavorativo che il trasgressore deduca.
Si tratta, tuttavia, di considerazioni ed argomenti che non riguardano il caso di specie, ove la patente di guida non è stata revocata al per il sopravvenire di motivi ostativi al CP_1 rilascio ex art. 120 comma 2 C.d.S., bensì quale sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 218 C.d.S. (per aver circolato abusivamente durante il periodo di sospensione), trovandosi quindi l'ablato nella necessità di ottenere il rilascio ex novo del titolo abilitativo, e non certo senza alcuna preclusione se non quella del trascorrere del tempo, come si potrebbe opinare applicando la prima disposizione.
Va, infatti, rimarcato che, come chiarito dal Ministero appellante, la revoca della patente di guida, nel caso, non era stata disposta in conseguenza di una sentenza penale ma era stata disposta nel lontano 2013 in base agli artt. 218 e 219 CdS. perché il era stato CP_1 trovato alla guida con titolo sospeso;
che, in tale contesto, il avrebbe dovuto CP_1 acquisire un nuovo titolo abilitativo presso la Motorizzazione civile;
che, peraltro, il Parte_1 non avrebbe potuto dare il nulla osta ai sensi dell' art. 120 co.1 CdS (secondo cui “Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di
pagina 8 di 11 prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi…), per il fatto che, nel frattempo, era stata emessa la sentenza di condanna per stupefacenti emessa in data 23/7/2021 e divenuta irrevocabile il 16/9/2021.
A ragionare diversamente – come rileva la difesa del – si verrebbe a collocare il Parte_1 trasgressore al divieto di cui all'art. 218 C.d.S. in una sorta di zona franca relativamente alle condotte di rilievo penalistico, affrancandolo – pur essendo costui nella medesima posizione di chi richieda ex novo il rilascio del titolo abilitativo – dalle preclusioni previste dall'art. 120 comma 1 C.d.S., in ottemperanza a requisiti di moralità ed integrità – per tutti i nuovi richiedenti.
La non condivisibilità di tale posizione emerge con tanta più evidenza se si pone mente a quanto affermato da Corte Cost. n. 152 del 10 giugno – 12 luglio 2021, laddove, in particolare, il giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 120 comma 1 C.d.S., per asserito contrasto con i principi di eguaglianza, ha chiarito come sia pienamente giustificabile la diversità di trattamento tra il soggetto che per la prima volta chieda il rilascio della patente (art. 120 comma 1 C.d.S.) e chi, subìta la revoca del titolo a causa del sopravvenire dopo il rilascio delle condizioni ostative di cui all'art. 120 comma 1, ne chieda il rinnovo.
In motivazione, la Corte Costituzionale ha osservato, fra l'altro, che “questa Corte ha già escluso che le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia ad opera delle richiamate sentenze siano analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo di cui al comma 1 dell'art. 120 cod. strada. Questa conclusione si fonda sul rilievo che «tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato”; che “pertanto, i significativi elementi differenziali, che caratterizzano rispettivamente i provvedimenti di diniego di rilascio, di cui al comma 1 dell'art. 120 cod. strada, e quelli di revoca del titolo, giustificano, su un piano di non manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento normativo, così escludendo la denunciata violazione dell'art. 3 Cost.”; che “rimane comunque auspicabile una nuova configurazione delle
pagina 9 di 11 condizioni ostative del rilascio, nel senso di un migliore coordinamento sistematico delle distinte fattispecie, alla luce delle novità scaturite dalle precedenti decisioni di questa
Corte”.
E' significativo, peraltro, osservare che, accogliendo l'invito della Corte Costituzionale, il legislatore è intervenuto sulla fattispecie, e con L. 25 novembre 2024 n. 177 (successiva alla sentenza impugnata) ha inserito all'art. 120, comma terzo, C.d.S., la seguente specificazione:
“In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1”.
Orbene, pur essendo evidente che la previsione non è applicabile, ratione temporis, al caso che occupa, valga osservare che il legislatore è intervenuto all'evidente fine di parificare, sotto il profilo dell'esistenza di condizioni preclusive, la situazione di tutti coloro che – subìta la revoca della patente – devono ottenerne ex novo il rilascio, così ponendo fine all'opinamento giurisprudenziale che – in ragione del contemperamento tra le esigenze di valutazione di moralità e rettitudine tutelate dalla norma e le altre esigenze portate dal trasgressore – rendevano possibile un apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione a prescindere dall'ottenimento, da parte dell'interessato, della riabilitazione.
9) Conclusivamente, l'appello è fondato, e merita accoglimento come da dispositivo, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite relative ad entrambi i CP_1 gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, assegnando alla causa valore indeterminabile di complessità bassa ed applicando i parametri minimi di tariffa relativamente all'attività difensiva effettivamente svolta (e, quindi, escludendo, per il presente grado, i compensi riferibili alla fase istruttoria/trattazione, non tenutasi in questa fase).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 7326 del 23 luglio 2024, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta tutte le domande svolte da , accertando e dichiarando la legittimità del diniego Controparte_1 al rilascio a costui del nulla osta della patente di guida;
2) condanna l'appellato a rimborsare al le spese di Controparte_1 Parte_1 lite per entrambi i gradi di giudizio, liquidate:
pagina 10 di 11 A) quanto al primo grado in euro 3.809,00 per compensi, oltre le spese prenotate e da prenotare a debito;
B) quanto al secondo grado, in euro 3.473,00 per compensi, oltre le spese prenotate e da prenotare a debito.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Serena Baccolini
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