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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/10/2025, n. 3056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3056 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
R.G. n. 4904/21 R.G..
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse, riportandosi alle note conclusive depositate in atti, hanno chiesto decidersi la causa;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4904 R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto: Risarcimento danni – lesione personale e vertente
TRA
, (CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Grieco, presso il Parte_1 C.F._1 cui studio in Pompei alla Via C. Alberto I, Trav. N. 12 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
ATTRICE
E in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Giuseppe Lullo, presso il cui studio in Battipaglia alla via Puccini n. 21/C, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
CONVENUTO
Conclusioni: come da note conclusive in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il per Parte_1 Controparte_1 ottenere il risarcimento dei danni subiti in data 24.07.2019 in alla via Della Resistenza. In CP_1 particolare, l'attrice asseriva di essere inciampata e rovinata al suolo a causa del cedimento della superficie calpestabile di un basolo di cemento presente sul margine del marciapiedi, descrivendo tale sconnessione come insidia e trabocchetto in quanto non visibile, non segnalata e non evitabile con l'ordinaria diligenza.
pagina 2 di 7 Il convenuto si costituiva, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per difetto CP_1 della editio actionis (non essendo stata indicata l'ora esatta né le condizioni meteorologiche e di luminosità della strada); nel merito, contestava la domanda, chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto, attribuendo l'evento all'esclusiva colpa ed imperizia dell'attrice. Il sosteneva che la CP_1 sconnessione fosse del tutto visibile e prevedibile, e che l'attrice non avesse adottato la dovuta cautela richiesta dal principio di autoresponsabilità nell'uso della pubblica via.
La causa e stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotto ed a mezzo l'escussione dei testi addotti da parte attrice. All'esito dell'istruttoria orale, disattesa la richiesta di CTU medico – legale, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 09.10.2025, successivamente sostituita dal deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Va osservato che la disciplina da applicare al caso in esame è senz'altro quella di cui all'art. 2051 c.c..
La cassazione ha, in particolare, affermato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 8935 del 12/4/2013]. La cassazione ha anche precisato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, e che, nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23919 del 22/10/2013; nella specie, la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 c.c., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle]. La Suprema Corte ha, peraltro, puntualizzato che il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può in base ad un ordine crescente di gravità o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo pagina 3 di 7 comma, c.c.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode
(integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043
c.c. cfr. Cass. civ, sez. III, sentenza n. 999 del 20/1/2014.
Va, poi, evidenziato che, nella materia della responsabilità degli enti per i sinistri cagionati da cattiva manutenzione delle strade, autorevole la giurisprudenza della Suprema Corte si è orientata nel senso della condivisibile tesi secondo la quale l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, essendo tale responsabilità esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 24529 del 20/11/2009: cfr., in senso analogo, Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 12695 del 25/5/2010, Cass. Civ., sez. III, sentenza n.
24419 del 19/11/2009, Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 8157 del 3/4/2009. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato, in maniera senz'altro condivisibile, che la P.A. per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051 c.c., deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancata prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, mentre la vittima non deve provare quest'ultima (l'insidia), così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva od omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa cfr. la già citata Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 24529 del 20/11/2009. La Cassazione ha, peraltro, puntualizzato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze, e che tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno
[cfr. la già citata Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 24419 del 19/11/2009]. Più specificamente la Cassazione ha affermato che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 4279 del 19/2/2008], e che non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in pagina 4 di 7 custodia, qualora il danneggiato abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 8106 del
6/4/2006; cfr., in senso analogo, Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 13337 del 6/10/2000.
Nel caso qui esaminato, dalle risultanze processuali si evince che la parte attrice non ha fornito la prova della sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso verificatosi.
Va evidenziato che dal complesso delle dichiarazioni rese dai testi escussi nonché dalla documentazione in atti, non si desumono, fra l'altro, elementi dai quali possa desumersi una adeguata prova della non visibilità
e della non prevedibilità della presunta insidia.
In particolare, il teste dichiarava: “(…) mi trovavo lì perché ero al Tabacchi di via Testimone_1
Resistenza e stavo fuori per fumare quando ho visto la sig.ra cadere, preciso che la sig.ra è inciampata nel cordolo per far confluire l'acqua, se non ricordo male è posto tra la strada ed il marciapiede;
preciso che la sig.ra proveniva dal senso opposto e ho visto che era quasi arrivata sul marciapiede quando è inciampata in questo cordolo;
preciso che il cordolo si estendeva lungo tutto il marciapiede ed era composto da varie giunture di cordoli;
preciso che era il mese di luglio, se non erro e non c'era acqua nel cordolo;
preciso che la signora cadeva al suolo poiché il cordolo non era fissato al suolo e creava il dislivello quando veniva calpestato presentandosi viceversa uniforme prima del calpestio;
preciso che io mi trovavo a circa due/tre metri dalla signora quando è caduta;
ero con un altro amico, tale;
preciso che quando è caduta la Per_1
Per signora mi sono avvicinato per soccorrerla unitamente all' ; ricordo che aveva dolore al piede o al ginocchio ma non ricordo bene se era il destro o il sinistro;
preciso che non conoscevo la signora, qualcuno mi disse che abitava in zona da poco;
preciso che qualcuno chiamò l'ambulanza e qualcun altro la figlia che mi ringraziò per aver soccorso la mamma;
sono rimasto in loco fin all'arrivo dell'ambulanza che portò via la signora;
non so dire se furono chiamati i vigili;
preciso che quando si verificò la caduta la strada era poco illuminata, se non ricordo male erano le dieci di sera più o meno;
ADR: preciso che la signora stava attraversando la strada, sulla strada in questione ci sono le strisce pedonali, ma ricordo che non erano ben visibili, non ricordo se la sig,ra attraversava sulle strisce pedonali”.
Mentre il teste riferiva: (…) E' vero;
preciso che quando è caduta la sig.ra mi trovavo nei pressi Per_1 del e ho visto che la sig.ra è caduta inciampando in un cordolo che non era fisso al suolo;
Parte_2 preciso che era un cordolo per far confluire l'acqua; quando la signora è caduta non c'era acqua;
preciso che la sig.ra proveniva dal lato opposto e mentre saliva sul marciapiede inciampava nel cordolo;
preciso che l'incidente si verificava verso le 22.00; preciso che quando la sig.ra è caduta mi sono avvicinato per aiutarla e ricordo che lamentava dolori al piede destro;
preciso che quando la sig.ra è caduta mi trovavo con preciso che il dislivello era lì da diverso tempo ma non si vedeva se non Testimone_1
pagina 5 di 7 allorquando veniva calpestato il cordolo;
in precedenza ricordo che anche altri utenti erano stati vittima di detto dislivello;
preciso che qualcuno chiamò l'ambulanza che si portò via la sig.ra; finchè sono rimasto lì non sono intervenute autorità”. ADR: la signora non attraversava sulle strisce pedonali perché per quel che ricordo le strisce non c'erano.”
Esaminate le dichiarazioni rese, a parere di chi scrive l'evento per cui è causa, risulta ascrivibile esclusivamente alla condotta delle stessa danneggiata.
Nel caso in esame, sebbene l'attrice abbia allegato che l'insidia fosse occulta (il basolo cedeva solo al calpestio), vi sono elementi che indicano una mancanza della dovuta cautela da parte sua.
In particolare: l'attrice stava salendo sul marciapiede, “manovra” che di per sé richiede maggiore attenzione;
il sinistro è avvenuto in ore serali (intorno alle 22:00), in un momento in cui l'attrice stessa ha dedotto la strada fosse poco illuminata, ebbene, in condizioni di scarsa visibilità, il pedone è tenuto a prestare adeguata attenzione nel camminare.
Invero, l'utente della strada ha l'onere di adottare una diligenza (anche minima) nel percorrere una pubblica superficie calpestabile, specialmente in presenza di irregolarità (o in condizioni di scarsa visibilità).
Ancora, i rilievi fotografici allegati mostrano una sconnessione ben visibile.
Nel caso in esame, pertanto, non risulta provato che la predetta sconnessione avesse caratteristiche tali da costituire insidia o trabocchetto, o che comunque avesse caratteristiche tali da poter determinare la caduta di una persona che camminasse con sufficiente attenzione.
L'attrice, dunque, avrebbe dovuto usare una opportuna cautela nel camminare, percorrendo la superficie in questione con idonea cautela
In definitiva, alla luce di quanto più sopra osservato, va affermato che, in base alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni rese dai testi escussi, non risulta provata la sussistenza del nesso di causalità tra lo stato della superficie della strada in questione e le lesioni riportate dall'attrice, e che non risulta provata, fra l'altro, la non prevedibilità e la non evitabilità della presunta disconnessione della pavimentazione predetta. L'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità, peraltro, grava sul danneggiato anche nella ipotesi, affermata nella presente sentenza, che si applichi al caso in esame la disciplina di cui all'art. 2051 c.c..
Qualora si volesse avere riguardo alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c., va, d'altra parte, osservato che la cassazione ha affermato, in maniera condivisibile, che, in tema di responsabilità extracontrattuale, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto (del manto stradale, in esso ricomprendendosi i pertinenti marciapiede, nel caso esaminato dalla cassazione), la parte danneggiata, in presenza di un fatto pagina 6 di 7 storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l'ente pubblico, preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del dovere di vigilanza tra l'altro sulla sicurezza dei tombini che possono aprirsi sui marciapiede, ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la relazione di causalità tra l'evento e il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 390 dell'11/1/2008.
Anche sotto questo profilo, quindi parte attrice, nel caso in esame, non ha fornito adeguata prova della sussistenza del nesso causale fra evento dannoso e superficie della strda come più sopra già evidenziato. Ne consegue che comunque resta esclusa la responsabilità del convenuto nella produzione del sinistro CP_1 in questione, anche ad avere riguardo alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c..
Da tutto quanto sinora esposto consegue che tutte le domande proposte nel presente giudizio nell'interesse della parte attrice vanno rigettate. Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto più sopra esposto. In ordine alle spese di giudizio, poi, tali spese vanno poste a carico delle parti attrici, in favore del convenuto, in ragione della soccombenza. Le spese di giudizio vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi del DM 55/2014 (formulazione vigente) e delle attività difensive espletate nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede definitivamente pronunciando in ordine alle domande formulate nell'interesse della parte attrice Pt_1 nei confronti del
[...] Controparte_1
1. Rigetta tutte le domande proposte nel presente giudizio nell'interesse della parte attrice Parte_1
2. Condanna parte attrice al pagamento, in favore del delle spese e competenze di Controparte_1 giudizio e liquida tali spese e competenze nella somma complessiva di € 852,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi predetti, oltre I.V.A. e
C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile con attribuzione al costituito procuratore per dichiarato anticipo.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 13.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio pagina 7 di 7
Seconda Sezione Civile
R.G. n. 4904/21 R.G..
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse, riportandosi alle note conclusive depositate in atti, hanno chiesto decidersi la causa;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4904 R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto: Risarcimento danni – lesione personale e vertente
TRA
, (CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Grieco, presso il Parte_1 C.F._1 cui studio in Pompei alla Via C. Alberto I, Trav. N. 12 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
ATTRICE
E in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Giuseppe Lullo, presso il cui studio in Battipaglia alla via Puccini n. 21/C, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
CONVENUTO
Conclusioni: come da note conclusive in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il per Parte_1 Controparte_1 ottenere il risarcimento dei danni subiti in data 24.07.2019 in alla via Della Resistenza. In CP_1 particolare, l'attrice asseriva di essere inciampata e rovinata al suolo a causa del cedimento della superficie calpestabile di un basolo di cemento presente sul margine del marciapiedi, descrivendo tale sconnessione come insidia e trabocchetto in quanto non visibile, non segnalata e non evitabile con l'ordinaria diligenza.
pagina 2 di 7 Il convenuto si costituiva, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per difetto CP_1 della editio actionis (non essendo stata indicata l'ora esatta né le condizioni meteorologiche e di luminosità della strada); nel merito, contestava la domanda, chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto, attribuendo l'evento all'esclusiva colpa ed imperizia dell'attrice. Il sosteneva che la CP_1 sconnessione fosse del tutto visibile e prevedibile, e che l'attrice non avesse adottato la dovuta cautela richiesta dal principio di autoresponsabilità nell'uso della pubblica via.
La causa e stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotto ed a mezzo l'escussione dei testi addotti da parte attrice. All'esito dell'istruttoria orale, disattesa la richiesta di CTU medico – legale, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 09.10.2025, successivamente sostituita dal deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Va osservato che la disciplina da applicare al caso in esame è senz'altro quella di cui all'art. 2051 c.c..
La cassazione ha, in particolare, affermato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 8935 del 12/4/2013]. La cassazione ha anche precisato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, e che, nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23919 del 22/10/2013; nella specie, la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 c.c., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle]. La Suprema Corte ha, peraltro, puntualizzato che il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può in base ad un ordine crescente di gravità o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo pagina 3 di 7 comma, c.c.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode
(integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043
c.c. cfr. Cass. civ, sez. III, sentenza n. 999 del 20/1/2014.
Va, poi, evidenziato che, nella materia della responsabilità degli enti per i sinistri cagionati da cattiva manutenzione delle strade, autorevole la giurisprudenza della Suprema Corte si è orientata nel senso della condivisibile tesi secondo la quale l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, essendo tale responsabilità esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 24529 del 20/11/2009: cfr., in senso analogo, Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 12695 del 25/5/2010, Cass. Civ., sez. III, sentenza n.
24419 del 19/11/2009, Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 8157 del 3/4/2009. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato, in maniera senz'altro condivisibile, che la P.A. per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051 c.c., deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancata prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, mentre la vittima non deve provare quest'ultima (l'insidia), così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva od omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa cfr. la già citata Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 24529 del 20/11/2009. La Cassazione ha, peraltro, puntualizzato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze, e che tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno
[cfr. la già citata Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 24419 del 19/11/2009]. Più specificamente la Cassazione ha affermato che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 4279 del 19/2/2008], e che non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in pagina 4 di 7 custodia, qualora il danneggiato abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 8106 del
6/4/2006; cfr., in senso analogo, Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 13337 del 6/10/2000.
Nel caso qui esaminato, dalle risultanze processuali si evince che la parte attrice non ha fornito la prova della sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso verificatosi.
Va evidenziato che dal complesso delle dichiarazioni rese dai testi escussi nonché dalla documentazione in atti, non si desumono, fra l'altro, elementi dai quali possa desumersi una adeguata prova della non visibilità
e della non prevedibilità della presunta insidia.
In particolare, il teste dichiarava: “(…) mi trovavo lì perché ero al Tabacchi di via Testimone_1
Resistenza e stavo fuori per fumare quando ho visto la sig.ra cadere, preciso che la sig.ra è inciampata nel cordolo per far confluire l'acqua, se non ricordo male è posto tra la strada ed il marciapiede;
preciso che la sig.ra proveniva dal senso opposto e ho visto che era quasi arrivata sul marciapiede quando è inciampata in questo cordolo;
preciso che il cordolo si estendeva lungo tutto il marciapiede ed era composto da varie giunture di cordoli;
preciso che era il mese di luglio, se non erro e non c'era acqua nel cordolo;
preciso che la signora cadeva al suolo poiché il cordolo non era fissato al suolo e creava il dislivello quando veniva calpestato presentandosi viceversa uniforme prima del calpestio;
preciso che io mi trovavo a circa due/tre metri dalla signora quando è caduta;
ero con un altro amico, tale;
preciso che quando è caduta la Per_1
Per signora mi sono avvicinato per soccorrerla unitamente all' ; ricordo che aveva dolore al piede o al ginocchio ma non ricordo bene se era il destro o il sinistro;
preciso che non conoscevo la signora, qualcuno mi disse che abitava in zona da poco;
preciso che qualcuno chiamò l'ambulanza e qualcun altro la figlia che mi ringraziò per aver soccorso la mamma;
sono rimasto in loco fin all'arrivo dell'ambulanza che portò via la signora;
non so dire se furono chiamati i vigili;
preciso che quando si verificò la caduta la strada era poco illuminata, se non ricordo male erano le dieci di sera più o meno;
ADR: preciso che la signora stava attraversando la strada, sulla strada in questione ci sono le strisce pedonali, ma ricordo che non erano ben visibili, non ricordo se la sig,ra attraversava sulle strisce pedonali”.
Mentre il teste riferiva: (…) E' vero;
preciso che quando è caduta la sig.ra mi trovavo nei pressi Per_1 del e ho visto che la sig.ra è caduta inciampando in un cordolo che non era fisso al suolo;
Parte_2 preciso che era un cordolo per far confluire l'acqua; quando la signora è caduta non c'era acqua;
preciso che la sig.ra proveniva dal lato opposto e mentre saliva sul marciapiede inciampava nel cordolo;
preciso che l'incidente si verificava verso le 22.00; preciso che quando la sig.ra è caduta mi sono avvicinato per aiutarla e ricordo che lamentava dolori al piede destro;
preciso che quando la sig.ra è caduta mi trovavo con preciso che il dislivello era lì da diverso tempo ma non si vedeva se non Testimone_1
pagina 5 di 7 allorquando veniva calpestato il cordolo;
in precedenza ricordo che anche altri utenti erano stati vittima di detto dislivello;
preciso che qualcuno chiamò l'ambulanza che si portò via la sig.ra; finchè sono rimasto lì non sono intervenute autorità”. ADR: la signora non attraversava sulle strisce pedonali perché per quel che ricordo le strisce non c'erano.”
Esaminate le dichiarazioni rese, a parere di chi scrive l'evento per cui è causa, risulta ascrivibile esclusivamente alla condotta delle stessa danneggiata.
Nel caso in esame, sebbene l'attrice abbia allegato che l'insidia fosse occulta (il basolo cedeva solo al calpestio), vi sono elementi che indicano una mancanza della dovuta cautela da parte sua.
In particolare: l'attrice stava salendo sul marciapiede, “manovra” che di per sé richiede maggiore attenzione;
il sinistro è avvenuto in ore serali (intorno alle 22:00), in un momento in cui l'attrice stessa ha dedotto la strada fosse poco illuminata, ebbene, in condizioni di scarsa visibilità, il pedone è tenuto a prestare adeguata attenzione nel camminare.
Invero, l'utente della strada ha l'onere di adottare una diligenza (anche minima) nel percorrere una pubblica superficie calpestabile, specialmente in presenza di irregolarità (o in condizioni di scarsa visibilità).
Ancora, i rilievi fotografici allegati mostrano una sconnessione ben visibile.
Nel caso in esame, pertanto, non risulta provato che la predetta sconnessione avesse caratteristiche tali da costituire insidia o trabocchetto, o che comunque avesse caratteristiche tali da poter determinare la caduta di una persona che camminasse con sufficiente attenzione.
L'attrice, dunque, avrebbe dovuto usare una opportuna cautela nel camminare, percorrendo la superficie in questione con idonea cautela
In definitiva, alla luce di quanto più sopra osservato, va affermato che, in base alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni rese dai testi escussi, non risulta provata la sussistenza del nesso di causalità tra lo stato della superficie della strada in questione e le lesioni riportate dall'attrice, e che non risulta provata, fra l'altro, la non prevedibilità e la non evitabilità della presunta disconnessione della pavimentazione predetta. L'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità, peraltro, grava sul danneggiato anche nella ipotesi, affermata nella presente sentenza, che si applichi al caso in esame la disciplina di cui all'art. 2051 c.c..
Qualora si volesse avere riguardo alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c., va, d'altra parte, osservato che la cassazione ha affermato, in maniera condivisibile, che, in tema di responsabilità extracontrattuale, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto (del manto stradale, in esso ricomprendendosi i pertinenti marciapiede, nel caso esaminato dalla cassazione), la parte danneggiata, in presenza di un fatto pagina 6 di 7 storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l'ente pubblico, preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del dovere di vigilanza tra l'altro sulla sicurezza dei tombini che possono aprirsi sui marciapiede, ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la relazione di causalità tra l'evento e il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 390 dell'11/1/2008.
Anche sotto questo profilo, quindi parte attrice, nel caso in esame, non ha fornito adeguata prova della sussistenza del nesso causale fra evento dannoso e superficie della strda come più sopra già evidenziato. Ne consegue che comunque resta esclusa la responsabilità del convenuto nella produzione del sinistro CP_1 in questione, anche ad avere riguardo alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c..
Da tutto quanto sinora esposto consegue che tutte le domande proposte nel presente giudizio nell'interesse della parte attrice vanno rigettate. Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto più sopra esposto. In ordine alle spese di giudizio, poi, tali spese vanno poste a carico delle parti attrici, in favore del convenuto, in ragione della soccombenza. Le spese di giudizio vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi del DM 55/2014 (formulazione vigente) e delle attività difensive espletate nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede definitivamente pronunciando in ordine alle domande formulate nell'interesse della parte attrice Pt_1 nei confronti del
[...] Controparte_1
1. Rigetta tutte le domande proposte nel presente giudizio nell'interesse della parte attrice Parte_1
2. Condanna parte attrice al pagamento, in favore del delle spese e competenze di Controparte_1 giudizio e liquida tali spese e competenze nella somma complessiva di € 852,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi predetti, oltre I.V.A. e
C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile con attribuzione al costituito procuratore per dichiarato anticipo.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 13.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio pagina 7 di 7