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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/07/2025, n. 4728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4728 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2116/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2116 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 3.6.2025, vertente
1
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Franco Muratori.
[...] C.F._4
APPELLANTI
E
C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Massimo Bevere.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Ferme le deduzioni, eccezioni e richieste spiegate in primo grado tanto nei verbali di udienza che negli scritti difensivi, da intendersi come altrettanti motivi di gravame, voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n.
18745/2018 del 03.10.2018, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, in persona del Giudice Dott.ssa
Stefania Garrisi, non notificata, nel procedimento R.G. n. 82900/2014, accogliere il presente appello
e per l'effetto:
IN VIA PRINCIPALE: accertata l'usurarietà della clausola interessi, dichiarare il mutuo gratuito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, II comma, c.p.c. e, per l'effetto, condannare la alla CP_1
2 restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi, spese e penali, quantificate anche a mezzo di CTU contabile, con interessi e rivalutazione dalla domanda sino al saldo;
IN SUBORDINE, sempre previo accertamento dell'usurarietà della clausola interessi dichiarare dovuta la minor somma che risulterà provata in corso di causa o che apparirà di giustizia, anche previa decurtazione delle somme richieste a titolo di interessi, competenze, spese e penali, nonché di quelle riconosciute a titolo di danno;
IN OGNI CASO, condannare la convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non CP_1 patrimoniali, subiti dalla parte appellante, per aver illegittimamente applicato tassi di interesse usurari, nonché per aver violato le regole che tutelano la buona fede e la correttezza contrattuale.
Con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.
Il difensore si dichiara antistatario.”.
L'appellata ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis:
- in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi dedotti in atti;
in via principale, respingere in toto l'appello ex adverso proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi descritti in atti, nonché respingere le eventuali richieste istruttorie, con conseguente conferma della sentenza n. 18745/2018 del 03.10.2018 emessa dal Tribunale di Roma non notificata. In tutti i casi, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Gli odierni appellanti agivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, contro la per accertare l'usurarietà del contratto di mutuo n. rep. Controparte_1 Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18745/2018, rigettava le domande attoree.
2. Gli appellanti hanno impugnato la sentenza per i seguenti motivi.
Con il primo motivo hanno lamentato che il Tribunale non aveva considerato che il tasso di mora, formalmente indicato nel 7,95%, in realtà era pari al 8,060%. Difatti dal foglio di sintesi era indicata la “Modalità di calcolo: 365/360” e quindi gli interessi venivano moltiplicati per 365 giorni. Inoltre, ai fini del calcolo del tasso effettivo, dovevano essere inclusi anche le spese e i costi collegati al finanziamento, incidenti nella misura dello 0,13%, così
ottenendosi un valore dell' 8,19%, superiore al tasso soglia in vigore al momento della stipulazione del contratto, corrispondente al 7,95%.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno dedotto l'erroneità dell'affermazione del
Tribunale secondo cui, per il calcolo del tasso soglia il TEGM doveva essere maggiorato del
2,1%, trattandosi di tesi in aperto contrasto sia con quanto previsto dalla Legge n. 108/1996,
sia con le disposizioni di cui all'art. 644 c.p., le quali stabiliscono che ai fini del tasso soglia deve considerarsi esclusivamente il TEGM pubblicato nei D.M. pro tempore vigenti,
incrementato degli ordinari coefficienti, senza fare luogo ad alcuna maggiorazione.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno insistito per la nomina di C.T.U. contabile,
trattandosi di richiesta rigettata nel primo grado di giudizio.
3. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte
4 dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
4. Il secondo motivo d'appello è infondato.
Quanto alla rilevanza degli interessi moratori ai fini dell'usura, deve infatti considerarsi che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che nell'applicazione della normativa antiusura a tutela del debitore occorre tenere conto anche della componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass. Sez. Un. n. 19597/2020).
Allo stesso tempo è stato precisato che occorre differenziare le componenti del costo del credito, sicché, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (v.
anche Cass. n. 9237/2020), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n.
108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass. n.
31615/2021).
Viene così riaffermato il principio di simmetria secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni.
5 Più nel dettaglio si osserva che, con la citata pronuncia delle Sezioni Unite ora citata, è
stato risolto il contrasto sulla questione, riguardante la rilevanza ai fini dell'usura del tasso moratorio, nei seguenti termini:
“La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria
dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata
ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione
dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano
comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in
quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli
interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali
previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre
invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media,
la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto,
comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che
gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei
corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; (…)” (Cass. Civ.
Sez. Un. n.19597/2020, Rv. 658833 - 01).
Il tasso soglia moratorio è quindi pari all' 11,1%, che è comunque superiore anche al tasso dell' 8,060%, tenendo conto dell'applicazione pattuita su 365 giorni. A tal riguardo il primo
motivo d'appello è quindi parzialmente fondato ma non rilevante, mentre non è
condivisibile, oltre che non dirimente, nella parte relativa alla necessità di tenere conto delle spese di finanziamento che incidono però, quali corrispettivi del mutuo, solo sul TEG
corrispettivo e non invece sul tasso di mora.
5. L'appello deve quindi essere integralmente rigettato, senza necessità di procedere a nomina di C.T.U. contabile, come richiesto invece con il terzo motivo d'appello.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato e della semplicità della controversia.
Non si ravvisano invece ragioni sufficienti per disporre la compensazione delle spese,
atteso che sulla questione dei criteri di calcolo della soglia usura con riferimento al tasso di mora all'epoca di introduzione dell'appello vi era già un diffuso orientamento giurisprudenziale nel senso della maggiorazione del TEGM ai fini della determinazione del tasso soglia moratorio.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 9.600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 24.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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