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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/07/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
P.U. N. 97-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente Rel.
Dott. Bruno Malagoli Giudice
Dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo P.U. 97-1/2025 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
(P.I. ) con sede in Pula, via San Francesco n. 90; Controparte_1 P.IVA_1 resistente proposta da elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio Parte_1 dell'avv. Nicola Norfo, che la rappresenta e difende in virtù delle procure speciale alle liti allegate al ricorso;
ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.4.2025, ha chiesto Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese in data 16.07.2024.
2. La ricorrente ha allegato e provato di essere titolare di crediti nei confronti della società convenuta per l'importo di € 16,992,44 oltre interessi, come risultante anche scrittura privata di riconoscimento del debito, in atti.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti, in data 14.7.2025, è comparso il rappresentante legale della società cooperativa, pur non costituita, il quale ha dato atto di aver domandato rateizzazione del debito erariale ma di non essere in grado, allo stato di soddisfare il credito nei confronti della ricorrente.
Alla predetta udienza, la ricorrente ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
3.1. Il limite temporale per la dichiarazione della liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 C.C.I.I. è stato rispettato, in quanto l'impresa è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data
16/07/2024.
3.2. Sul versante soggettivo, la convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale;
infatti, la ragione sociale, come si evince dalla visura camerale, ha quale oggetto l'attività di
“vendita all'ingrosso di prodotti alimentari”.
3.3. Sempre sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad €
500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto, chiamato a depositare la documentazione prevista dell'art. 41, comma 4, C.C.I.I., che a tale accertamento è oggettivamente finalizzata.
La resistente non si è costituita e non ha prodotto documentazione relativa alla sussistenza o meno dei requisiti dimensionali di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale. Deve ritenersi, pertanto, per quanto appena detto in ordine alla distribuzione dell'onere della prova, che sia dimostrato il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma I, lett. d), d.lgs. 14 del
2019.
4. Quanto allo stato d'insolvenza, deve dirsi che lo stesso risulta provato da: a) l'incapacità della resistente di pagare il propri debito nei confronti della ricorrente, pur accertato con scrittura privata in atti, e già oggetto di rateizzazione non adempiuta;
b) l'esposizione debitori nei confronti dell'Erario, per circa 50.000,00 euro; c) il mancato deposito di bilanci sin dal 2017, compreso;
d) le dichiarazioni rese dal rappresentante legale della cooperativa all'udienza del 14.7.2025, in particolare laddove rappresenta che la resistente ha cessato la propria attività nel mese di ottobre
2024 ed è del tutto priva di patrimonio.
5. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario.
6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (P.I. Controparte_1
) con sede in Pula, via San Francesco n. 90; P.IVA_1
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa Per_1
, con studio in Cagliari;
[...]
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 10.11.2025, ore 09:30, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Cagliari, 14 luglio 2025
Il Presidente est. dott. Gaetano Savona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente Rel.
Dott. Bruno Malagoli Giudice
Dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo P.U. 97-1/2025 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
(P.I. ) con sede in Pula, via San Francesco n. 90; Controparte_1 P.IVA_1 resistente proposta da elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio Parte_1 dell'avv. Nicola Norfo, che la rappresenta e difende in virtù delle procure speciale alle liti allegate al ricorso;
ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.4.2025, ha chiesto Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese in data 16.07.2024.
2. La ricorrente ha allegato e provato di essere titolare di crediti nei confronti della società convenuta per l'importo di € 16,992,44 oltre interessi, come risultante anche scrittura privata di riconoscimento del debito, in atti.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti, in data 14.7.2025, è comparso il rappresentante legale della società cooperativa, pur non costituita, il quale ha dato atto di aver domandato rateizzazione del debito erariale ma di non essere in grado, allo stato di soddisfare il credito nei confronti della ricorrente.
Alla predetta udienza, la ricorrente ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
3.1. Il limite temporale per la dichiarazione della liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 C.C.I.I. è stato rispettato, in quanto l'impresa è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data
16/07/2024.
3.2. Sul versante soggettivo, la convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale;
infatti, la ragione sociale, come si evince dalla visura camerale, ha quale oggetto l'attività di
“vendita all'ingrosso di prodotti alimentari”.
3.3. Sempre sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad €
500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto, chiamato a depositare la documentazione prevista dell'art. 41, comma 4, C.C.I.I., che a tale accertamento è oggettivamente finalizzata.
La resistente non si è costituita e non ha prodotto documentazione relativa alla sussistenza o meno dei requisiti dimensionali di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale. Deve ritenersi, pertanto, per quanto appena detto in ordine alla distribuzione dell'onere della prova, che sia dimostrato il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma I, lett. d), d.lgs. 14 del
2019.
4. Quanto allo stato d'insolvenza, deve dirsi che lo stesso risulta provato da: a) l'incapacità della resistente di pagare il propri debito nei confronti della ricorrente, pur accertato con scrittura privata in atti, e già oggetto di rateizzazione non adempiuta;
b) l'esposizione debitori nei confronti dell'Erario, per circa 50.000,00 euro; c) il mancato deposito di bilanci sin dal 2017, compreso;
d) le dichiarazioni rese dal rappresentante legale della cooperativa all'udienza del 14.7.2025, in particolare laddove rappresenta che la resistente ha cessato la propria attività nel mese di ottobre
2024 ed è del tutto priva di patrimonio.
5. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario.
6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (P.I. Controparte_1
) con sede in Pula, via San Francesco n. 90; P.IVA_1
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa Per_1
, con studio in Cagliari;
[...]
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 10.11.2025, ore 09:30, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Cagliari, 14 luglio 2025
Il Presidente est. dott. Gaetano Savona