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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 3778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3778 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 42661/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.11.2024 da
Parte_1 nato/a RT NC (TA) il 25.10.1976 cittadino/a: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], VIA VINCENZO MONTI 18 – LETT. B con l'Avv. FLAVIA CAVALLIN presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
contro
CP_1 nato/a MILANO il 12.12.1972 cittadino/a: Pt_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], VIA GIULIO E CORRADO VENINI 59 con gli Avv.ti ELISA GASCO e FABIO MEAZZA presso i quali ha eletto domicilio telematico e Email_2
Email_3
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lama NO (MO)
(anno 2008, atto n. 2, reg. 1, parte II, serie A, Ufficio 1)
divorziati con sentenza n. 4811/2022 pubblicata il 30.05.2022 del Tribunale di Milano
con i seguenti figli: e , entrambi nati il 07.04.2017 CP_2 Per_1
FATTO
Il Sig. con ricorso depositato in data 29.11.2024 ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni della sentenza n. 4811/2022 pubblicata il 30.05.2022 del Tribunale di Milano alle condizioni ivi previste.
In data 14.03.2025 si è costituita in giudizio la Sig.ra CP_1
Le parti, all'udienza del 08 aprile 2025, celebrata davanti al Got, chiedevano procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
A) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di mantenimento Parte_1 CP_1 dei figli minori e l'importo mensile di € 925,00 a partire dal mese di maggio CP_2 Per_1
2025, somma soggetta a rivalutazione Istat come per legge;
B) Sulle spese straordinarie relative alla previsione di una baby sitter per i minori, le parti si accordano a che, in caso di necessità di salute e scolastiche dei minori nonché di problematiche di salute della madre o di occasionali impegni di lavoro della madre, il padre
– salvo impegni lavorativi – si occuperà della gestione dei figli;
qualora per impegni lavorativi o di salute lo stesso non sia disponibile, i genitori chiameranno l'attuale baby sitter
e si suddivideranno al 50% il relativo costo della stessa.
C) Ferme le altre condizioni relative alle frequentazioni padre e figli minori e alle spese straordinarie come indicate nelle linee guida del Tribunale di Milano;
D) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 09.04.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica della sentenza n. 4811/2022 pubblicata il 30.05.2022 del Tribunale di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 30.04.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.11.2024 da
Parte_1 nato/a RT NC (TA) il 25.10.1976 cittadino/a: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], VIA VINCENZO MONTI 18 – LETT. B con l'Avv. FLAVIA CAVALLIN presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
contro
CP_1 nato/a MILANO il 12.12.1972 cittadino/a: Pt_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], VIA GIULIO E CORRADO VENINI 59 con gli Avv.ti ELISA GASCO e FABIO MEAZZA presso i quali ha eletto domicilio telematico e Email_2
Email_3
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lama NO (MO)
(anno 2008, atto n. 2, reg. 1, parte II, serie A, Ufficio 1)
divorziati con sentenza n. 4811/2022 pubblicata il 30.05.2022 del Tribunale di Milano
con i seguenti figli: e , entrambi nati il 07.04.2017 CP_2 Per_1
FATTO
Il Sig. con ricorso depositato in data 29.11.2024 ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni della sentenza n. 4811/2022 pubblicata il 30.05.2022 del Tribunale di Milano alle condizioni ivi previste.
In data 14.03.2025 si è costituita in giudizio la Sig.ra CP_1
Le parti, all'udienza del 08 aprile 2025, celebrata davanti al Got, chiedevano procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
A) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di mantenimento Parte_1 CP_1 dei figli minori e l'importo mensile di € 925,00 a partire dal mese di maggio CP_2 Per_1
2025, somma soggetta a rivalutazione Istat come per legge;
B) Sulle spese straordinarie relative alla previsione di una baby sitter per i minori, le parti si accordano a che, in caso di necessità di salute e scolastiche dei minori nonché di problematiche di salute della madre o di occasionali impegni di lavoro della madre, il padre
– salvo impegni lavorativi – si occuperà della gestione dei figli;
qualora per impegni lavorativi o di salute lo stesso non sia disponibile, i genitori chiameranno l'attuale baby sitter
e si suddivideranno al 50% il relativo costo della stessa.
C) Ferme le altre condizioni relative alle frequentazioni padre e figli minori e alle spese straordinarie come indicate nelle linee guida del Tribunale di Milano;
D) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 09.04.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica della sentenza n. 4811/2022 pubblicata il 30.05.2022 del Tribunale di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 30.04.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato