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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 15515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15515 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 35833/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SS CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale affari contenziosi della
Sezione Specializzata sui Diritti della Persona e Immigrazione, vertente
TRA
(C.F. ), nato in [...] Parte_1 C.F._1 il 27/03/1976, in proprio e quale genitore esercente la patria potestà sulla minore (C.F. ), Persona_1 C.F._2 nata in [...] il [...]. Elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli
Ubaldi n. 8, rappresentati e difesi, in virtù di procura del 10 luglio 2024, dagli
Avv.ti Riccardo De Simone e Valeria Saitta.
RICORRENTI
E
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12. E (C.F. Controparte_2
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex P.IVA_2 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
RESISTENTI
Oggetto: Accertamento dello stato di cittadinanza italiana jure sanguinis
MOTIvI DI FATTO E DI DIRITTO
I ricorrenti hanno agito con Ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato nel
R.G. n. 35833/2024, chiedendo di accertare e dichiarare il possesso della
1 cittadinanza italiana sin dalla nascita, per discendenza in linea retta e ininterrotta da cittadino italiano, con conseguente ordine al Controparte_1
e all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, e vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio con distrazione in favore del difensore antistatario.
I Ministeri resistenti ( e si sono costituiti con Memoria CP_1 CP_2
Difensiva del 17/06/25, eccependo l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda per mancata tempestiva produzione della documentazione a supporto. Nel merito, i resistenti hanno dichiarato di non contestare l'eventuale riconoscimento della cittadinanza, non avendo ricevuto elementi ostativi, ma hanno chiesto in subordine, in caso di accoglimento, la compensazione delle spese di giudizio, stante l'eccezionale mole di richieste pendenti presso gli Uffici
Consolari in Brasile.
IN FATTO
i ricorrenti hanno allegato la documentazione comprovante la linea di discendenza ininterrotta: l'avo , nato in Brasile, a [...] Parte_1
TA do Sul, il 12/09/1954, è stato riconosciuto cittadino italiano e la sua nascita è stata trascritta presso il Comune di Arona (NO), come attestato dal
Certificato di Cittadinanza rilasciato in data 28/05/2024 (Atto N. 16 parte 2 serie B - anno 2018)
In diritto.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte
Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo
Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
Nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Pag. 2 di 4 Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della
Costituzione italiana nel 1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge
n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
In mancanza di opposizione, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 05/11/2025
Il Giudice
Pag. 3 di 4 SS CA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 35833/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SS CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale affari contenziosi della
Sezione Specializzata sui Diritti della Persona e Immigrazione, vertente
TRA
(C.F. ), nato in [...] Parte_1 C.F._1 il 27/03/1976, in proprio e quale genitore esercente la patria potestà sulla minore (C.F. ), Persona_1 C.F._2 nata in [...] il [...]. Elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli
Ubaldi n. 8, rappresentati e difesi, in virtù di procura del 10 luglio 2024, dagli
Avv.ti Riccardo De Simone e Valeria Saitta.
RICORRENTI
E
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12. E (C.F. Controparte_2
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex P.IVA_2 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
RESISTENTI
Oggetto: Accertamento dello stato di cittadinanza italiana jure sanguinis
MOTIvI DI FATTO E DI DIRITTO
I ricorrenti hanno agito con Ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato nel
R.G. n. 35833/2024, chiedendo di accertare e dichiarare il possesso della
1 cittadinanza italiana sin dalla nascita, per discendenza in linea retta e ininterrotta da cittadino italiano, con conseguente ordine al Controparte_1
e all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, e vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio con distrazione in favore del difensore antistatario.
I Ministeri resistenti ( e si sono costituiti con Memoria CP_1 CP_2
Difensiva del 17/06/25, eccependo l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda per mancata tempestiva produzione della documentazione a supporto. Nel merito, i resistenti hanno dichiarato di non contestare l'eventuale riconoscimento della cittadinanza, non avendo ricevuto elementi ostativi, ma hanno chiesto in subordine, in caso di accoglimento, la compensazione delle spese di giudizio, stante l'eccezionale mole di richieste pendenti presso gli Uffici
Consolari in Brasile.
IN FATTO
i ricorrenti hanno allegato la documentazione comprovante la linea di discendenza ininterrotta: l'avo , nato in Brasile, a [...] Parte_1
TA do Sul, il 12/09/1954, è stato riconosciuto cittadino italiano e la sua nascita è stata trascritta presso il Comune di Arona (NO), come attestato dal
Certificato di Cittadinanza rilasciato in data 28/05/2024 (Atto N. 16 parte 2 serie B - anno 2018)
In diritto.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte
Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo
Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
Nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Pag. 2 di 4 Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della
Costituzione italiana nel 1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge
n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
In mancanza di opposizione, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 05/11/2025
Il Giudice
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