Art. 2080. Liste dei renitenti 1. Subito dopo la chiusura della sessione di leva, gli uffici di supporto dei Consigli di leva di terra e di mare compilano la lista dei renitenti. 2. Dieci giorni dopo la chiusura di detta sessione, i presidenti dei Consigli di leva provvedono perche' sia pubblicata la lista medesima nell'albo pretorio dei comuni interessati. 3. I renitenti possono essere fermati e tradotti innanzi ai Consigli di leva dagli agenti della forza pubblica non appena sia avvenuta tale pubblicazione, od anche prima, per ordine scritto del presidente del Consiglio di leva, quando si tratti di renitenti la cui residenza sia nota. 4. Dalla lista di cui al comma 1 vengono successivamente cancellati i deceduti e quelli che, dopo il fermo o la spontanea presentazione, siano stati arruolati od abbiano altrimenti definito la loro posizione.
Articolo 2080 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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