CASS
Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2024, n. 22862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22862 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM CE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 22862 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 07/05/2024 RILEVATO IN FATTO 1. NZ IA, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Reggio Calabria dell' 8 giugno 2023 (depositata l' 11 gennaio 2024), di rigetto della domanda dallo stesso proposta al fine di ottenere la riparazione dell'ingiusta detenzione subita dal 15 febbraio 2017 al 12 luglio 2017, in relazione al procedimento svoltosi nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 75, commi 2 e 3 d.lgs. n. 159/2011, relativo alla violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per il quale era poi intervenuta assoluzione perché il fatto non sussiste, con sentenza divenuta definitiva della Corte di appello di Reggio Calabria. 2. Secondo la Corte di merito, il diritto alla riparazione era da escludersi perché il venir meno della rilevanza penale della fattispecie contestata, che aveva determinato l'assoluzione, era stato determinato dalla necessità di una nuova valutazione della pericolosità, imposta dall'art. 14, comma 2 ter D.Lgs. 159/2011, cosi come modificato dalla L. 161 del 2017. Ai fini dell'ingiusta detenzione, era necessario accertare se l'assoluzione fosse stata esclusivamente dovuta alla perdita di rilevanza penale della fattispecie concreta, o se, invece, il giudice di merito avesse escluso il verificarsi del fatto-reato e dunque la stessa sussistenza della condotta (a suo tempo) incriminata. 4. Nel caso di specie, NZ IA era stato arrestato in flagranza di reato il 15 febbraio 2017, perché risultava contravventore abituale agli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale di P.S. in quanto in quella occasione, così come in molteplici precedenti, era stato fermato in compagnia di soggetti pregiudicati che risultava frequentare. Al momento dell'arresto, si trovava con un pregiudicato presso la via di Anna di Melito Porto Salvo e già in precedenza era stato identificato mentre camminava a piedi in compagnia di ME OT, pregiudicato per associazione di stampo mafioso, nonché mentre si trovava in macchina con OR IP, pregiudicato per favoreggiamento personale aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa, nonché ancora una volta mentre stava scendendo dall'autovettura di ME OT e poi vi stava facendo ritorno (secondo la ricostruzione del Tribunale, OT ME accompagnava IA in automobile per effettuare visite mediche, con ciò denotandosi tra i due un rapporto di abitualità e confidenza, non occasionale). 5. Nel corso del procedimento di primo grado, era stata posta la questione della persistente rilevanza penale della condotta, pur in difetto di rivalutazione della pericolosità sociale, dopo un periodo pluriennale di detenzione del prevenuto. Era infatti già intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 291 del 2 dicembre 2013, con cui erano stati dichiarati parzialmente illegittimi l'art. 12 I. n. 1423 del 1956 ( disposizioni in materia di misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e, in via consequenziale, l'art. 15 d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), che la prima norma aveva sostituito, nella parte in cui non prevedevano che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale restasse sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che aveva adottato il provvedimento di applicazione dovesse valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. Il quadro normativo, tuttavia, fu adeguato alla pronuncia di costituzionalità solo con l'art. 14, comma 2 ter d.lgs. n. 159/2011, introdotto dall'art. 4, comma 1, I. n. 161 del 2017, che stabilisce oggi che la verifica della pericolosità sociale debba avvenire ad opera del Tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni. I termini esatti della questione di rilievo, dunque, non erano ancora emersi al momento in cui fu adottata la misura cautelare. 6. Peraltro, la sentenza assolutoria in appello aveva accolto solo tale profilo dell'impugnazione, di rilievo puramente giuridico, mentre già nel ripercorrere i fatti, aveva affermato che il prevenuto, dal 20 settembre 2014 al 30 gennaio 2017, si era incontrato con personaggi già identificati e sui quali gravavano precedenti penali definitivi, anche in materia di evasione, di partecipazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. e di favoreggiamento personale. 7. Con il proposto ricorso, si censura l'ordinanza impugnata relativamente a tale statuizione e si deduce il vizio di violazione di legge e quello di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza di una condotta dolosa causale in capo allo stesso ricorrente rispetto alla detenzione subita. Il ricorrente rileva che l'ordinanza non aveva valutato che la Corte costituzionale già con la pronuncia n. 201 del 2 dicembre 2013 aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 12 I. n. 1423/1956 e consequenzialmente dell'art. 15 d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevedevano che, nel caso di sospensione della misura di prevenzione personale a causa di espiazione di pena detentiva, l'organo che aveva applicato la misura aveva l'obbligo di ripetere la valutazione di pericolosità sociale. Il diritto alla riparazione non poteva essere escluso, perché nel momento in cui la condotta contestata era stata posta in essere, non era avvenuta la nuova valutazione di pericolosità sociale con conferma della misura di prevenzione irrogata 2- con provvedimento n. 99/94 e n. 122/94 del 28.11.1994 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, Ufficio Misure di prevenzione, notificato e decorrente dal 6 luglio 2013. 8. La Procura generale, nella persona della Sost. Proc. gen. Assunta Cocomello, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto de ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. La modifica normativa, che ha interessato l'art. 75 d.lgs. n 159/2011 ha ridefinito la norma incriminatrice eliminando la rilevanza penale di talune delle condotte precedentemente previste come reato, essendo stato aggiunto il presupposto della rivalutazione della pericolosità sociale. 3. Si è quindi realizzata la parziale abrogazione della norma, quanto alla parte in cui prevedeva fatti penalmente rilevanti che oggi non sono più tali. In questi casi, di abrogazione della rilevanza penale di condotte in precedenza sanzionate, è da ritenere applicabile il comma 5 dell'art. 314, non essendovi ragione di escluderne l'applicazione nel caso di abrogazione parziale e con riferimento a condotte già sanzionate che, solo con la modifica legislativa, siano divenute penalmente irrilevanti (Sez. 4, 20 Settembre 2001 n. 40270, Calandra;
23 aprile 2001 n. 22927, Patti). 4. Compito del giudice della riparazione è quindi quello di verificare se le condotte addebitate all'istante, ritenute sanzionabili in base alla precedente normativa, siano state ritenute esistenti dal giudice di merito - e quindi l'assoluzione sia stata pronunziata solo per l'intervenuta modifica legislativa (perché le condotte accertate non rientravano più nella nuova formulazione) - oppure se il giudice di merito abbia escluso, o ritenuti non provati, comportamenti sanzionati penalmente in base alla precedente e alla più recente normativa ( Sez. 4, 11 dicembre 2002 n. 5927, Liberati, rv. 224179). 5. In questo caso, la riparazione non potrà essere esclusa essendo, l'assoluzione, riconducibile non alla parziale abrogazione dell'ipotesi criminosa, ma all'esclusione della sua responsabilità, per i fatti posti a fondamento della misura cautelare, perché le condotte accertate non rientravano neppure nell'ipotesi criminosa in precedenza vigente. 3 6. A questo principio si è conformata la Corte di Reggio Calabria, dando atto che, per la imputazione, NZ IA è stato assolto con la formula "perché il fatto non sussiste", ha poi proceduto al richiesto conseguente accertamento indicato per questa seconda ipotesi di reato. La Corte ha fondato la sua valutazione su un presupposto significativo, avendo affermato che la sentenza di assoluzione aveva accolto solo il primo motivo, relativo alla necessità della rivalutazione della pericolosità sociale, e che nella ricostruzione in fatto aveva dato atto delle frequentazioni dal 20 settembre 2014 al 30 gennaio 2017, intercorse tra NZ IA e i personaggi pregiudicati. Da tali fatti, accertati in sede di cognizione penale, la Corte d'appello ha coerentemente tratto il convincimento della condotta consapevole dell'istante, a quel momento ancora penalmente rilevante. 7. Alla luce di tale ricostruzione, se anche non si può ritenere chiaramente dolosa la condotta del ricorrente (considerato che la fattispecie incriminatrice era stata fatta oggetto già della pronuncia di incostituzionalità sopra indicata, con riflessi sulla consapevolezza della illiceità della condotta causalmente correlata alla misura cautelare), non vi è dubbio che la stessa condotta manifesti il connotato della colpa grave, ostativa al riconoscimento della riparazione. 8. In particolare - in riferimento a un elemento fattuale che appare specificamente rilevante nel caso di specie - questa Corte ha precisato che, in tema di presupposti per la riparazione per ingiusta detenzione, integra la colpa grave dell'indagato, ostativa all'indennizzo, il comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva, qualora valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo della libertà (Sez. 3, n. 28012 del 05/07/2022, Lepri, Rv. 283411). In riferimento alla valutazione di merito relativa al predetto presupposto, deve ritenersi che la Corte territoriale si sia - sia pure con sintetica motivazione - adeguatamente confrontata con i principi prima riassunti, considerando il comportamento incauto tenuto dall'imputato, il quale aveva intrattenuto consapevolmente i ripetuti rapporti e frequentazioni con le persone pregiudicate sopra indicate. 9. Si tratta di una condotta che la Corte - con motivazione non manifestamente illogica - ha ritenuto connotabile come evidentemente consapevolmente incauta e da porre in sicuro rapporto sinergico con la detenzione subita. A tale proposito va ricordato che, in sede di riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione, è sufficiente che la colpa grave sia stata anche una causa solo concorrente e non esclusiva rispetto all'adozione del provvedimento limitativo (Sez. 4, n. 9213 del 04/02/2010, Giuliana, Rv. 246803; Sez. 3, n. 48321 del 17/05/2016, Attaguile, Rv. 268494; Sez. 3, n. 25653 del 11/05/2022, Sassano, Rv. 283621-02). 10. Nel caso di specie, quindi, la Corte ha ritenuto - con valutazione di fatto non censurabile in questa sede e con motivazione immune dal denunciato vizio di illogicità - che la condotta dell'imputato sia stata connotata da colpa grave e che la stessa si sia posta in diretto rapporto causale con la detenzione subita. 11. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese sostenute dal Ministero resistente la cui memoria di costituzione dal contenuto generico non ha fornito alcun utile contributo alla decisione in relazione ai motivi di impugnazione (cfr. Sez.
4 - n. 9179 del 31/01/2024 Rv. 285911 - 0)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così deciso il 7 maggio 2024 Il Consi re est.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 22862 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 07/05/2024 RILEVATO IN FATTO 1. NZ IA, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Reggio Calabria dell' 8 giugno 2023 (depositata l' 11 gennaio 2024), di rigetto della domanda dallo stesso proposta al fine di ottenere la riparazione dell'ingiusta detenzione subita dal 15 febbraio 2017 al 12 luglio 2017, in relazione al procedimento svoltosi nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 75, commi 2 e 3 d.lgs. n. 159/2011, relativo alla violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per il quale era poi intervenuta assoluzione perché il fatto non sussiste, con sentenza divenuta definitiva della Corte di appello di Reggio Calabria. 2. Secondo la Corte di merito, il diritto alla riparazione era da escludersi perché il venir meno della rilevanza penale della fattispecie contestata, che aveva determinato l'assoluzione, era stato determinato dalla necessità di una nuova valutazione della pericolosità, imposta dall'art. 14, comma 2 ter D.Lgs. 159/2011, cosi come modificato dalla L. 161 del 2017. Ai fini dell'ingiusta detenzione, era necessario accertare se l'assoluzione fosse stata esclusivamente dovuta alla perdita di rilevanza penale della fattispecie concreta, o se, invece, il giudice di merito avesse escluso il verificarsi del fatto-reato e dunque la stessa sussistenza della condotta (a suo tempo) incriminata. 4. Nel caso di specie, NZ IA era stato arrestato in flagranza di reato il 15 febbraio 2017, perché risultava contravventore abituale agli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale di P.S. in quanto in quella occasione, così come in molteplici precedenti, era stato fermato in compagnia di soggetti pregiudicati che risultava frequentare. Al momento dell'arresto, si trovava con un pregiudicato presso la via di Anna di Melito Porto Salvo e già in precedenza era stato identificato mentre camminava a piedi in compagnia di ME OT, pregiudicato per associazione di stampo mafioso, nonché mentre si trovava in macchina con OR IP, pregiudicato per favoreggiamento personale aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa, nonché ancora una volta mentre stava scendendo dall'autovettura di ME OT e poi vi stava facendo ritorno (secondo la ricostruzione del Tribunale, OT ME accompagnava IA in automobile per effettuare visite mediche, con ciò denotandosi tra i due un rapporto di abitualità e confidenza, non occasionale). 5. Nel corso del procedimento di primo grado, era stata posta la questione della persistente rilevanza penale della condotta, pur in difetto di rivalutazione della pericolosità sociale, dopo un periodo pluriennale di detenzione del prevenuto. Era infatti già intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 291 del 2 dicembre 2013, con cui erano stati dichiarati parzialmente illegittimi l'art. 12 I. n. 1423 del 1956 ( disposizioni in materia di misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e, in via consequenziale, l'art. 15 d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), che la prima norma aveva sostituito, nella parte in cui non prevedevano che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale restasse sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che aveva adottato il provvedimento di applicazione dovesse valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. Il quadro normativo, tuttavia, fu adeguato alla pronuncia di costituzionalità solo con l'art. 14, comma 2 ter d.lgs. n. 159/2011, introdotto dall'art. 4, comma 1, I. n. 161 del 2017, che stabilisce oggi che la verifica della pericolosità sociale debba avvenire ad opera del Tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni. I termini esatti della questione di rilievo, dunque, non erano ancora emersi al momento in cui fu adottata la misura cautelare. 6. Peraltro, la sentenza assolutoria in appello aveva accolto solo tale profilo dell'impugnazione, di rilievo puramente giuridico, mentre già nel ripercorrere i fatti, aveva affermato che il prevenuto, dal 20 settembre 2014 al 30 gennaio 2017, si era incontrato con personaggi già identificati e sui quali gravavano precedenti penali definitivi, anche in materia di evasione, di partecipazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. e di favoreggiamento personale. 7. Con il proposto ricorso, si censura l'ordinanza impugnata relativamente a tale statuizione e si deduce il vizio di violazione di legge e quello di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza di una condotta dolosa causale in capo allo stesso ricorrente rispetto alla detenzione subita. Il ricorrente rileva che l'ordinanza non aveva valutato che la Corte costituzionale già con la pronuncia n. 201 del 2 dicembre 2013 aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 12 I. n. 1423/1956 e consequenzialmente dell'art. 15 d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevedevano che, nel caso di sospensione della misura di prevenzione personale a causa di espiazione di pena detentiva, l'organo che aveva applicato la misura aveva l'obbligo di ripetere la valutazione di pericolosità sociale. Il diritto alla riparazione non poteva essere escluso, perché nel momento in cui la condotta contestata era stata posta in essere, non era avvenuta la nuova valutazione di pericolosità sociale con conferma della misura di prevenzione irrogata 2- con provvedimento n. 99/94 e n. 122/94 del 28.11.1994 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, Ufficio Misure di prevenzione, notificato e decorrente dal 6 luglio 2013. 8. La Procura generale, nella persona della Sost. Proc. gen. Assunta Cocomello, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto de ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. La modifica normativa, che ha interessato l'art. 75 d.lgs. n 159/2011 ha ridefinito la norma incriminatrice eliminando la rilevanza penale di talune delle condotte precedentemente previste come reato, essendo stato aggiunto il presupposto della rivalutazione della pericolosità sociale. 3. Si è quindi realizzata la parziale abrogazione della norma, quanto alla parte in cui prevedeva fatti penalmente rilevanti che oggi non sono più tali. In questi casi, di abrogazione della rilevanza penale di condotte in precedenza sanzionate, è da ritenere applicabile il comma 5 dell'art. 314, non essendovi ragione di escluderne l'applicazione nel caso di abrogazione parziale e con riferimento a condotte già sanzionate che, solo con la modifica legislativa, siano divenute penalmente irrilevanti (Sez. 4, 20 Settembre 2001 n. 40270, Calandra;
23 aprile 2001 n. 22927, Patti). 4. Compito del giudice della riparazione è quindi quello di verificare se le condotte addebitate all'istante, ritenute sanzionabili in base alla precedente normativa, siano state ritenute esistenti dal giudice di merito - e quindi l'assoluzione sia stata pronunziata solo per l'intervenuta modifica legislativa (perché le condotte accertate non rientravano più nella nuova formulazione) - oppure se il giudice di merito abbia escluso, o ritenuti non provati, comportamenti sanzionati penalmente in base alla precedente e alla più recente normativa ( Sez. 4, 11 dicembre 2002 n. 5927, Liberati, rv. 224179). 5. In questo caso, la riparazione non potrà essere esclusa essendo, l'assoluzione, riconducibile non alla parziale abrogazione dell'ipotesi criminosa, ma all'esclusione della sua responsabilità, per i fatti posti a fondamento della misura cautelare, perché le condotte accertate non rientravano neppure nell'ipotesi criminosa in precedenza vigente. 3 6. A questo principio si è conformata la Corte di Reggio Calabria, dando atto che, per la imputazione, NZ IA è stato assolto con la formula "perché il fatto non sussiste", ha poi proceduto al richiesto conseguente accertamento indicato per questa seconda ipotesi di reato. La Corte ha fondato la sua valutazione su un presupposto significativo, avendo affermato che la sentenza di assoluzione aveva accolto solo il primo motivo, relativo alla necessità della rivalutazione della pericolosità sociale, e che nella ricostruzione in fatto aveva dato atto delle frequentazioni dal 20 settembre 2014 al 30 gennaio 2017, intercorse tra NZ IA e i personaggi pregiudicati. Da tali fatti, accertati in sede di cognizione penale, la Corte d'appello ha coerentemente tratto il convincimento della condotta consapevole dell'istante, a quel momento ancora penalmente rilevante. 7. Alla luce di tale ricostruzione, se anche non si può ritenere chiaramente dolosa la condotta del ricorrente (considerato che la fattispecie incriminatrice era stata fatta oggetto già della pronuncia di incostituzionalità sopra indicata, con riflessi sulla consapevolezza della illiceità della condotta causalmente correlata alla misura cautelare), non vi è dubbio che la stessa condotta manifesti il connotato della colpa grave, ostativa al riconoscimento della riparazione. 8. In particolare - in riferimento a un elemento fattuale che appare specificamente rilevante nel caso di specie - questa Corte ha precisato che, in tema di presupposti per la riparazione per ingiusta detenzione, integra la colpa grave dell'indagato, ostativa all'indennizzo, il comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva, qualora valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo della libertà (Sez. 3, n. 28012 del 05/07/2022, Lepri, Rv. 283411). In riferimento alla valutazione di merito relativa al predetto presupposto, deve ritenersi che la Corte territoriale si sia - sia pure con sintetica motivazione - adeguatamente confrontata con i principi prima riassunti, considerando il comportamento incauto tenuto dall'imputato, il quale aveva intrattenuto consapevolmente i ripetuti rapporti e frequentazioni con le persone pregiudicate sopra indicate. 9. Si tratta di una condotta che la Corte - con motivazione non manifestamente illogica - ha ritenuto connotabile come evidentemente consapevolmente incauta e da porre in sicuro rapporto sinergico con la detenzione subita. A tale proposito va ricordato che, in sede di riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione, è sufficiente che la colpa grave sia stata anche una causa solo concorrente e non esclusiva rispetto all'adozione del provvedimento limitativo (Sez. 4, n. 9213 del 04/02/2010, Giuliana, Rv. 246803; Sez. 3, n. 48321 del 17/05/2016, Attaguile, Rv. 268494; Sez. 3, n. 25653 del 11/05/2022, Sassano, Rv. 283621-02). 10. Nel caso di specie, quindi, la Corte ha ritenuto - con valutazione di fatto non censurabile in questa sede e con motivazione immune dal denunciato vizio di illogicità - che la condotta dell'imputato sia stata connotata da colpa grave e che la stessa si sia posta in diretto rapporto causale con la detenzione subita. 11. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese sostenute dal Ministero resistente la cui memoria di costituzione dal contenuto generico non ha fornito alcun utile contributo alla decisione in relazione ai motivi di impugnazione (cfr. Sez.
4 - n. 9179 del 31/01/2024 Rv. 285911 - 0)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così deciso il 7 maggio 2024 Il Consi re est.