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Articolo 6 della Legge 30 giugno 1912, n. 740
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Legge 30 giugno 1912, n. 740
Articolo 6 della Legge 30 giugno 1912, n. 740
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1 agosto 1912
Art. 6.
I reati di cui agli articoli 4 e 5 sono di competenza dei tribunali militari.
Entrata in vigore il 1 agosto 1912
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