Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/03/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 04/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 11563/2024 R.G. promossa da:
' rapp. e dif. dagli avv.ti FRANCESCO STOLFA e DANILO VOLPE;
Parte 1
RICORRENTE
contro rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP 1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/09/2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata spiegava l'odierna opposizione avverso l'avviso di addebito n.
314 2024 0001657368 000 dell'importo complessivo di € 3.400,92, notificato a mezzo pec in data 15.8.2024, a titolo di contributi previdenziali e assistenziali dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti nel periodo marzo 2023/ottobre 2023, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi innanzi ampiamente esposti, l'illegittimità della revoca disposta, ai sensi dell'art. 1, co. 1175, L. 296/2006, dall CP 1 nei confronti della azienda ricorrente, dell'esonero contributivo concesSO ai sensi dell'art.
L. 92/2012 (art. 4 CC. 8- 11), come modificato e integrato dalla L.
178/2020, art. 1 (cc. 16-19) cd. Incentivo Donne e ai sensi del
DL.104/2020 (art. 27 c. 1), cd. Decontribuzione SUD, nonché l'infondatezza di tutti i crediti contributivi conseguentemente vantati dall CP 1 con le note di rettifica e gli inviti a regolarizzare inviati ad oggi
addebito opposto, per tutte le ragioni crediti rivendicati nell'avviso di innanzi esposte;
3. In subordine, accertare e dichiarare la perdita solo dell'art. L.92/2012 (art. 4 CC. 8- 11), parziale degli esoneri ai sensi come modificato e integrato dalla L. 178/2020, art. 1 (cc. 16-19) cd.
Incentivo Donne e ai sensi del DL 104/2020 (art. 27 C. 1), cd.
irregolarità contributiva Decontribuzione SUD per il minor periodo di eventualmente accertato;
4. in via subordinata, ridurre i contributi e le dovuta in applicazione sanzioni civili previdenziali nella misura dell'art. 6, CO. 10 DL 388/89, per i motivi ampiamente esposti in
narrativa; 5. condannare, comunque gli enti opposti alla integrale rifusione delle spese processuali".
Si costituiva 1 CP 1 domandando il rigetto delle avverse pretese.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la
documentazione in atti, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
L'odierna opposizione concerne l'avviso di addebito n. 314 2024 0001657368
000, dell'importo complessivo di € 3.400,92, notificato a mezzo pec in data
15.8.2024, a titolo di contributi previdenziali e assistenziali dovuti alla
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, relativi al periodo: marzo
2023/ottobre 2023. Sul punto, 1 resistente ha rappresentato che CP 2
"in data 23/05/2023, è stato attivato il sistema di verifica della regolarità contributiva (v. circolare CP 1 126/2015), attraverso la piattaforma durc on line di cui al D.M. 30 gennaio 2015, a seguito del quale è stato inviato in data 24/05/2023 l'invito a regolarizzare (v.
allegato denominato "invito a regolarizzare 36109786): il sistema di
verifica, infatti, ha riscontrato delle irregolarità per la richiedente, in particolare la presenza dell' avviso di addebito 20220000474787. Dal
momento che nessun riscontro è stato dato all'invito a regolarizzare, e
nessun pagamento risultava effettuato nei 15 giorni concessi, l'istruttoria del Pt 2 è stata definita con esito irregolare (v. stampa Durc CP 1
36109786), con conseguente emissione della nota di rettifica per il mese di marzo 2023. A tale proposito, si evidenzia che detto avviso di addebito
risulta totalmente saldato, in quanto oggetto di definizione agevolata 2023 adottata in data 29/06/2023 (v. stampe tratte dalla procedura AVA
denominate "dettaglio pagamenti ava 31420220000474787"; "partite debitorie
31420220000474787" e "def. agevolata 2023 x 3023, 3024 e 3025").
Le medesime osservazioni possono formularsi con riferimento al Durc CP 1 39405435 del 25/01/2024: con l'invito a regolarizzare del 26/01/2024 sono state riscontrate altre irregolarità e in particolare l'inadempienza di
12/2018 (per un importo di € 3.921,52) e crediti dell'Istituto già affidati Cont per il recupero all per un importo di € 45.595,71 (cfr invito a regolarizzare CP 1 39405435), in particolare l'AVA 31420230001554277 e l'AVA 3142024000068987 (in fase di formazione). Dal momento che nessun riscontro è stato dato all'invito a regolarizzare l'istruttoria del Pt 2 è stata definita con esito irregolare (v. stampa Durc CP 1 39405435), con
conseguente emissione della nota di rettifica per il mese di ottobre 2023. In sintesi: gli esiti di non regolarità di entrambi i Durc che hanno portato all'emissione delle note di rettifica oggetto dell'AVA opposto sono stati determinati dalla presenza di altri avvisi di addebito, per i quali la ricorrente:
ha ottemperato al pagamento totale solo a seguito di definizione agevolata del 29/06/2023 (per l'AVA 31420220000474787);
accoglimento della dilazione presso ha ottenuto provvedimento di
• solo in data 25/09/2024 (per 1'AVA 1 Controparte_4
31420230001554277); In sintesi: gli esiti di non regolarità di entrambi i Durc che hanno
portato all'emissione delle note di rettifica oggetto dell'AVA opposto sono stati determinati dalla presenza di altri avvisi di addebito, per i quali la ricorrente:
ha ottemperato al pagamento totale solo a seguito di definizione agevolata del 29/06/2023 (per l'AVA 31420220000474787);
ha ottenuto provvedimento di accoglimento della dilazione presso 1 [...]
solo in data 25/09/2024 (per l'AVA 31420230001554277); Controparte_4 ha ottenuto provvedimento di accoglimento della dilazione presso 1 [...] solo in data 07/10/2024 (per l'AVA 3142024000068987), Controparte_4 fattispecie prevista dalla circolare CP_1 126/2015, al rientrando così
la regolarità si considera sussistente in caso di punto 2.3:
...
concesse dall CP 1 dall'INAIL О dalle Casse Edili rateizzazioni ovvero dagli Agenti della Riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti.
Tra l'altro, con riferimento a quest'ultimo AVA, si evidenzia che il
Tribunale di Bari Sezione Lavoro Giudice Campanile con la sentenza n.
4196/2024 ha rigettato il ricorso giudiziario contrassegnato da RG
3807/24".
Al riguardo, 1 CP 1 ha provato di aver notificato i summenzionati inviti a regolarizzare notificati pec alla società all'indirizzo
(intra.s.r.l@pec.it) rispettivamente il 24.05.2023 (invito a reg. 36109786)
ed il 26.01.2024 (invito a reg. 39405435).
Né v'è contestazione in ordine all'indirizzo pec della società.
Tuttavia, l'odierna opponente non ha dato prova di aver provveduto a regolarizzare le posizioni nel termine di 15 gg ai sensi dell'art. 4, CO. 1
del DM 30 gennaio 2015.
Come è noto, in tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è
richiesto ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della 1. n. 296 del 2006 il
-
possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da
parte dell'CP 1. non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi;
né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura
eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la costante regolarità contributiva,necessaria e quale presupposto dell'applicazione degli sgravi».
In motivazione, la Suprema Corte di Cassazione, in un caso sostanzialmente sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio, ha argomentato la sua decisione nei termini di seguito riportati:
«In fatto, è accaduto che [n.d.e. 1 Pt 3 ] abbia versato la contribuzione però di effettuare ladi gennaio e febbraio 2008, omettendo dovuta trasmissione telematica dei DM10 di tali mesi. -La società ha poi inteso fruire, nei mesi di luglio novembre 2008, degli sgravi per assunzione di personale in mobilità, procedendo a pagare la
contribuzione nella corrispondente minor misura.
Nell'aprile 2009, 1 CP 1 ha trasmesso una nota di rettifica, con cui si contestava la sussistenza di irregolarità, senza specificarne la portata e si pretendevano le differenze contributive per i mesi di luglio ed agosto
2008, intimandosi la regolarizzazione entro trenta giorni.
La società, dopo una prima replica del 14/5/2009 in cui contestava le note di rettifica, rivendicando la correttezza del calcolo degli sgravi in relazione all'assunzione di lavoratori già in mobilità, ha poi provveduto,
allorquando il 20 maggio 2009 in via telefonica l'ente specificò quale era l'omissione impeditiva, a trasmettere, in pari data, i DM 10 dei mesi di
gennaio e febbraio 2008 [...]. 4. siDal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc). Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un
procedimento che riguarda lo stesso CP 1 sono regolate, in forza del rinvio operato dal CO. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto
ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27.
Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato,
invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale
nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso. Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la
sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali. 5. Nel caso di specie la ricorrente fa leva sul fatto che, non avendo
CP 1 segnalato la specifica irregolarità verificatasi1 (consistente,
come detto, nella mancata trasmissione dei DM10 per due mensilità
pregresse) ed avendo proceduto direttamente all'emissione della nota di
rettifica, contenente una generica indicazione di irregolarità e la concessione di un irrituale e comunque non rispettato termine di trenta
-
giorni per la regolarizzazione, vi sarebbe stata violazione dell'art. 7 e dell'obbligo dell'ente di indicare con precisione l'irregolarità
sussistente, concedendo termine di quindici giorni per rimediarvi.
La sussistenza di un tale obbligo dell' CP 1 è fuori di dubbio, stante il disposto degli artt. 6 e 7 d.m. citt., ma dalla violazione di esso non
possono derivare gli effetti che pretende [n.d.e. 1 Pt 3 ].
Infatti, non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell CP 1 determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così
rovesciando sull'ente previdenziale gli dieffetti dell'inosservanza obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro.
Così come non può valorizzarsi il fatto che [n.d.e. l' Pt 3 ] abbia, ad un certo punto e comunque in ероса posteriore rispetto alle mensilità
interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti.
Infatti, la fattispecie sanante di cui all'art. 7 del d.nn. 24 ottobre 2007
è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del
conseguente adempimento dell'interessato.
Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva,
quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi [...] » (Così
Cass., n. 27107/2018).
-Sicché, alla luce di tutto quanto suesposto considerato che alla data della notifica dei suddetti inviti a regolarizzare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DM 30 gennaio 2015, avvenuta rispettivamente il 24.05.2023
(invito a reg. 36109786, fascicolo resistente) ed il 26.01.2024 (invito a reg. 39405435, fascicolo resistente), la posizione contributiva della
36109786 e Durc CP 1 società non risultava regolare (si v. docc. Durc CP 1 del Pt 2 il mancato 39405435, fascicolo resistente), ostando al rilascio pagamento della contribuzione dovuta in relazione al periodo indicato, e
rilevato altresì che la società non ha provato di aver provveduto al pagamento degli importi dovuti nel termine di 15 giorni come indicato con il suddetto invito a regolarizzare si ritengono dovuti i contributi richiesti dall CP 1 con le note di rettifica oggetto di giudizio.
Né può essere accolta la tesi di parte opponente secondo cui le misure di cui ha beneficiato non potrebbero configurarsi quali benefici contributivi, sarebbero da qualificarsi come esoneri contributivi, e quindi esclusi ma dall'ambito di applicazione del succitato art. 1 CO. 1175 L. 296/2006, con
conseguente inapplicabilità dell'anzidetta normativa al caso in esame.
Sul punto, come già osservato da Codesto Tribunale su fattispecie analoga a quella in esame (cfr. Trib. Bari, n. 3858/2024), 'a bene vedere, infatti, vero e proprio beneficio contributivo milita verso la configurazione di un che l'agevolazione disciplinata e non di un esonero la considerazione
92/2012, come modificato ed integrato dall'art. 4, commi 8-11, della L. n. della L. n. 178/2020, c.d. Incentivo Donne, è dall'art. 1, commi 16-19
agevolazione nella sola fase costitutiva del stata ideata come mera l'assunzione di alcune categorie di lavoratori incentivare rapporto per
(cinquantenni disoccupati e donne prive di occupazione residenti in
determinate regioni o inoccupate da 24 mesi).
A bene vedere, infatti, l'abbattimento del 50% dei contributi da erogare in caso di assunzione ha una durata limitata (da 12 a 18 mesi a seconda che si tratti di contratti a termine o a tempo indeterminato).
La norma, inoltre, richiede ulteriori condizioni per operare, quali un
periodo minimo di disoccupazione per i cinquantenni e di inoccupazione per le donne oltre alla loro residenza in determinate regioni.
Pertanto, non potrebbe vincolare l'interprete la locuzione utilizzata
(esonero contributivo) dal legislatore nel comma 16 dell'art. 1 L. n.
178/2020 richiamata dalla parte ricorrente а sostegno della tesi propugnata, se si considera che al comma 185 dello stesso art. 1 cit. lo stesso legislatore utilizza il termine beneficio riferendosi proprio alle agevolazioni previste dai commi 16-18, compresa l'agevolazione di cui si
discute di cui all'art. 4, commi 9-11, della L. n. 92/2012 per le assunzioni di donne lavoratrici, come correttamente evidenziato dall CP 1.
Analogamente è dirsi per l'agevolazione disciplinata dall'art. 27, comma 1
D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020,
trattandosi di misura emergenziale finalizzata a contenere gli effetti
straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19, temporalmente circoscritta al periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31
dicembre 2020.
Anche in questa ipotesi non vi è alcuna decontribuzione strutturale, ma una
deroga al normale regime contributivo, destinato a riprendere vigore dal 1
gennaio 2021, limitata nel tempo e funzionale al superamento degli effetti negativi straordinari sull'occupazione a causa della pandemia da Covid-19
del 2020.
Pure in questa disposizione l'agevolazione è costruita come riduzione (il
30%) dell'aliquota più onerosa ordinariamente dovuta.
Ed ancora, proprio in virtù della pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione intervenuta su questione diversa (regime previdenziale degli apprendisti) richiamata in ricorso dalla parte ricorrente si perviene alla conclusione appena rassegnata.
Con la sentenza n. 6428/2018, infatti, la Corte di Cassazione ha affermato i seguenti principi che si richiamano ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.: "... (omissis)... Tale ricostruzione trova conferma anche nella L.
་
n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, che, in riferimento al DURC (documento unico di regolarità contributiva) finalizzato alla fruizione dei benefici
normativi e contributivi, subordina al possesso del medesimo "i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale come interpretata dalla circolare n. 5 del 2008 del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, a sua volta, individua i benefici contributivi e normativi negati in caso di mancato rilascio del
DURC negli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo.
21. Tale deroga non configura un'ipotesi di agevolazione nel caso in cui lo
sgravio non rappresenti una riduzione di un'aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma rappresenti la regola per un determinato settore o categoria di lavoratori (così come avviene per taluni settori produttivi, territori ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con aliquota contributiva una speciale prevista dalla legge. (omissis)...".
Le agevolazioni contributive di cui si discute, infatti, costituiscono proprio una riduzione dell'aliquota più onerosa (30% Decontribuzione Sud,
dal 50% sino al 100% Incentivo donne) ed hanno durata limitata. Si tratta, in concreto, di deroghe alla disciplina generale sul regime contributivo vigente in via ordinaria previste per determinate categorie di lavoratori alla ricorrenza di stringenti condizioni e presupposti ed
operanti nella fase costitutiva del rapporto, da un lato, e per ragioni di emergenza, dall'altro lato, che, in ogni caso, hanno durata circoscritta.
Pertanto, detti interventi non costituiscono esoneri ma meri benefici". Di conseguenza, la revoca dei benefici previsti, di cui parte opponente ha goduto, rientra pienamente nella fattispecie contemplata dall'art. 1, comma
1175, L. 296/2006.
D'altro canto, parte opponente sostiene altresì che il recupero degli sgravi contributivi de quo (marzo 2023/ottobre 2023) deriverebbe dalla
revoca della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, originariamente concessa dall'Istituto Previdenziale all'odierna opponente a seguito della domanda presentata in data 28.02.2018 (inizio sospensione dal 19.02.2018 sino al 12.05.2018, data finale della concessa CIGO); in proposito, la società sostiene: a) di aver rispettato il relativo termine semestrale di decadenza di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 148/2015, avendo inviato i DM10 a
conguaglio dell'integrazione salariale, richiesta e ottenuta, entro i 6
mesi decorrenti dal 12.05.2018 (scadenza del termine di durata della cassa integrazione); b) che la mancata osservanza del termine semestrale per la richiesta di conguaglio, di cui all'art. 7 del D.Lgs. 148/2015, non determina la revoca integrale dell'integrazione salariale originariamente concessa.
Ebbene, in ordine alla legittimità dell'intervenuta decadenza dalla cassa
integrazione, l'Odierno Giudicante intende richiamare e condividere le motivazioni rese da Codesto Tribunale con sentenza n. 4196/2024, il quale,
pronunciandosi tra le medesime parti, ha statuito che "nel merito della
questione, non è dubbio che parte opponente abbia presentato istanza di intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per n. 14 dipendenti per il periodo 19.2.2018 12.5.2018 dichiarando espressamente che "in caso accoglimento della domanda da parte CP_1 il corrispettivo di che lo recupererà tramite dell'integrazione sarà ANTICIPATO dall'azienda
i che con provvedimento di CONGUAGLIO sulla denuncia contributiva Pt 4
accoglimento del 23.03.2018, allegato in atti, 1 CP 1 accoglieva la domanda presentata dalla Parte 1 per le n. 6720 ore richieste.
Tuttavia, l'art. 7 del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148, prevede: "1. Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
è rimborsato dall'CP 1 all'impres a о2. L'importo delle integrazioni conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi delle entro tale data, il conguaglio О la richiesta di rimborso a pena di integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione о dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data".
Dalla documentazione in atti risulta che dal 12.04.2018 (data finale della concessa CIGO), la società opponente ha trasmesso DM10 di marzo, aprile e maggio 2018 solo il 30.01.2019, dunque, oltre il termine di decadenza indicato nel suddetto articolo.
Pertanto, non può essere posto in discussione che parte opponente è incorsa nella decadenza di cui all'art. 7 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148".
Conseguentemente, anche le relative doglianze risultano infondate.
Quanto alla doglianza relativa alla applicabilità al caso di specie della c.d. norma calmieratrice, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989), "1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a: a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonché delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n.
132;
b) ulteriori L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla
lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive
modificazioni ed integrazioni;
c) L. 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali;
dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche;
delle agenzie di viaggio;
dei complessi turistico-
ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate
esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3- bis del decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
1979, n. 92; di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali;
degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui 22 del decreto del Presidente della all'articolo
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane;
d) ulteriori L. 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla
lettera c) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorate di un
terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.
3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988,
n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di L. 56.000,
per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo
1988, n. 67.
4. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di lire 56.000, per ogni mensilità
fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro
67. di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n.
5. I benefici di cui al commi 3 e 4 non si cumulano fra loro né con il lettere b) e d), e sono concessi per un beneficio di cui al comma 1,
periodo non superiore a dodici mesi per ciascun dipendente assunto. 6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni mensilità e fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo
10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di L. 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore
agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.
8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non
retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attività lavorativa per un numero
di ore non inferiore a settantotto ore mensili. 9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che: a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
((9))
b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1; ((9))
c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1. (1) (8) ((9)) 10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma aumentati del 50 per cento. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 9 la perdita della riduzione non può superare il
maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta.
(7) 11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed
integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 1, da verificare semestralmente, può essere sospesa,
anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera c) del comma 9.
Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della la fiscalizzazione degli onerispesa prevista dal presente decreto per sociali. (2) (8) ((9))
12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all' CP 1 del contratto collettivo nazionale di
lavoro, organizzazionidallestipulato sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato. 13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al
ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel
limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari О rappresentanti legali, per fatti afferenti
siano accertate definitivamente violazioni diall'esercizio dell'impresa,
leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e che comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le
violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può
disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della
definitività dell'accertamento.
14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1988 sono
abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48. ai15. Il versamento dei contributi e dei premi previdenziali relativi periodi di paga in corso dal 1 dicembre 1988 e successivi, effettuato in difformità dalle disposizioni del presente decreto, è conguagliato senza accessori di legge alla prima scadenza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
comunque non oltre il 20 novembre 1989. 16. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.738 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo
3614 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno".
Come evidente dalla lettura dell'articolo di legge appena riportato, la
norma contenuta all'interno del comma 10 limita le conseguenze del mancato riconoscimento del diritto ai benefici contributivi, come disciplinato dal precedente comma 9, il quale, a sua volta, si riferisce non а tutti gli sgravi contributivi generalmente disciplinati dalla legge ma solo a quelli disciplinati dall'art. 6 d.l. 338/1989 (conv. con mod. in legge 389/1989).
In virtù di tanto, l'applicazione della norma "calmieratrice" invocata in limitata ai soli benefici questa sede da parte opponente deve ritenersi
contributivi disciplinati dall'art. 6 appena riportato. Ciò posto, preme evidenziare che la norma faccia riferimento quale campo di applicazione dei benefici contributivi ivi disciplinati ad un lasso temporale ("fino a tutto il periodo di paga in Corso al 30 novembre 1989") del tutto differente a quello interessato dagli sgravi oggetto di causa.
Peraltro, non viene in gioco nel caso in esame nessuna delle ipotesi disciplinate dal comma 9 alle lett. b) e c) espressamente richiamate dal comma 10 dell'art. 6 cit. Nel caso in esame, infatti, non è in contestazione alcuna delle seguenti ipotesi disciplinate dalle lett. b) e c) del comma 9 dell'art. 6 D.L.
338/1989, convertito con modificazioni dalla L. n. 389/1999:
1) denuncia di orario ridotto rispetto a quello effettivo Osservato dai dipendenti;
2) erogazione retribuzione ai lavoratori dipendenti inferiore rispetto a
quanto stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale,
ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto
collettivo.
Conseguentemente, la norma c.d. calmieratrice non può trovare applicazione caso de quo.al l'opposizione deve In definitiva, alla luce di tutto quanto suesposto,
essere rigettata.
assorbono ulterioriLe considerazioni sinora svolte sono dirimenti e questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria seguono la soccombenza e vanno poste a carico della
-
ricorrente soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
spese di
-condanna la ricorrente al pagamento in favore dell' CP 1 delle lite liquidate in € 970,00, oltre oneri di legge.
Bari, 04.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)