Sentenza 10 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01175/2026REG.PROV.COLL.
N. 04375/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4375 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco n. 31/4,
contro
il Comune di Sestri Levante, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Liguria, Sezione II, n. 950 del 10 novembre 2022, resa inter partes , concernente un diniego di condono edilizio di un manufatto ad uso magazzino.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il consigliere NI BB e udito, su delega, per la parte appellante l’avvocato Vittorio Biscaglino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 812 del 2012, proposto innanzi al T.a.r. Liguria, il signor -OMISSIS- aveva chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 18842 del 21 giugno 2012, con cui il Comune di Sestri Levante ha disposto il diniego alla sua istanza di condono ex L. n. 724/1994 per la realizzazione di un manufatto ad uso magazzino in via -OMISSIS-. Tale provvedimento è motivato sia per il difetto di integrazione documentale sia per la presenza delle opere nella fascia di rispetto di 60 mt. dal ciglio autostradale.
2. A sostegno del ricorso aveva dedotto quanto segue:
i) Violazione dell'art. 35, comma 18, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 20, comma 3, della L.R. 27 dicembre 2011 n. 38 e dell'art. 6 della L.R. 29 marzo 2004, n. 5 ;
ii) Violazione e falsa applicazione dell'art. dell'art. 39 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 20, comma 3, della L.R. 27 dicembre 2011 n. 38 e dell'art. 6 della L.R. 29 marzo 2004, n. 5. Eccesso di potere per difetto di presupposti e istruttoria. Illogicità e irrazionalità manifeste. Sviamento ;
iii) Violazione e falsa applicazione dell'art. 39 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 20, comma 3, della L.R. 27 dicembre 20.11 n. 38 e dell'art. 6 della L.R. 29 marzo 2004, n. 5. Eccesso di potere per difetto di presupposti e istruttoria. Illogicità e irrazionalità manifeste. Sviamento. Sotto altro profilo .
3. Nella mancata costituzione del Comune di Sestri Levante, il Tribunale adìto (Sezione II) ha così deciso il gravame al suo esame:
- lo ha respinto;
- nulla ha disposto sulle spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- “ il ricorrente, anche nella presente sede giudiziale, non ha provato, come era suo preciso onere ex art. 2697 cod. civ., né che il manufatto sorga al di fuori della fascia di rispetto autostradale, né l’anteriorità della sua realizzazione rispetto alla data di imposizione del vincolo di inedificabilità assoluta (1.4.1968) ”;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte in giudizio non hanno rilievo probatorio e comunque, per il loro tenore, “ non confermano affatto l’anteriorità del manufatto rispetto all’1.4.1968 ”.
5. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 9 maggio 2023 e depositato il 22 maggio 2023, articolando n. 2 motivi di gravame (pagine 6-14) così rubricati:
I) Omessa individuazione della violazione dell’art. 35, comma 18, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dell’art. 39 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724, in relazione all’omessa individuazione della violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 3, della L.R. 27 dicembre 2011 n. 38 e dell’art. 6 della L.R. 29 marzo 2004, n. 5 ;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 3, della L.R. 27 dicembre 2011 n. 38 e dell’art. 6 della L.R. 29 marzo 2004, n. 5. Eccesso di potere per difetto di presupposti e istruttoria. Illogicità e irrazionalità manifeste. Sviamento. Sotto altro profilo .
5.1. Deduce l’appellante di avere adempiuto all’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. avendo prodotto tre dichiarazioni sostitutive di atto notorio circa la risalenza del manufatto ad epoca antecedente al 1967 nonché la relazione tecnica asseverata del Geom. Bruno Roverano in data 5 settembre 1992 attestante l’assenza di vincoli. L’eventuale sussistenza di quello autostradale, del resto, non precluderebbe la sanatoria del manufatto, ferma restando la sua collocazione (oltre 60 metri) dal ponte dell’autostrada. Deduce poi la completezza della documentazione a suo tempo prodotta, con conseguente formazione del silenzio assenso.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, anche previa verificazione se reputata necessaria, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
7. Il Comune di Sesti Levante, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
8. In data 12 dicembre 2025 parte appellante ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del gravame.
9. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica di smaltimento del 14 gennaio 2026, è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato. Il tenore dei motivi articolati consente di provvedere alla loro disamina congiunta.
11. Occorre premettere, per quanto riguarda l’istanza di verificazione, che la questione sollevata, inerente alla risalenza delle opere, è attratta all’onere probatorio che incombe alla parte deducente e pertanto non impone al Collegio di provvedere ad integrazioni istruttorie.
12. Venendo alla disamina del gravame la sentenza risulta meritevole di conferma, atteso che occorre rilevare che non emergono elementi sufficienti che denotino la effettiva risalenza delle opere ad epoca antecedente alla soglia temporale del 1968 (data di imposizione del vincolo di inedificabilità dell’area).
È, quindi, suscettibile di condivisione quanto osservato dal T.a.r. nel senso che emergono “ precise contestazioni comunali (secondo le quali il manufatto non comparirebbe neppure nell’estratto della carta aerofotogrammetrica con la restituzione grafica delle riprese aeree effettuate nel 1978)” e che “il ricorrente, anche nella presente sede giudiziale, non ha provato, come era suo preciso onere ex art. 2697 cod. civ., né che il manufatto sorga al di fuori della fascia di rispetto autostradale, né l’anteriorità della sua realizzazione rispetto alla data di imposizione del vincolo di inedificabilità assoluta (1.4.1968). Nessuna rilevanza può infatti attribuirsi alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.. .”.
Va pertanto anche in questa sede rimarcato che il manufatto in questione non risulta condonabile in quanto posto a distanza inferiore rispetto ai 60 mt., imposti dal vincolo autostradale esistente in loco sin dal D.M. del 1968.
Infatti, come evidenziato dal Comune di Sestri Levante in sede endoprocedimentale, la società concessionaria del tratto autostradale (SALT - Società Autostrade Liguria Toscana p.a.) ha espresso parere negativo alla sanatoria fin dal 2001 (nota prot. 21876 del giorno 1 agosto 2001) ".... in quanto le opere oggetto della richiesta di sanatoria, ai sensi della Legge 724/94 sono state eseguite successivamente al Decreto Ministeriale n. 84 del 10/2/1964 che di fatto, diede inizio alla fascia di assoluta inedificabilità dell'Autostrada Al2 in quel tratto" .
Ad ogni modo la realizzazione dell’immobile risulta plausibilmente risalente ad epoca successiva rispetto all’imposizione del vincolo, in quanto (come evidenziato nella comunicazione ex art. 10 bis del 2 maggio 2012) nelle foto aeree del 1978 il manufatto de quo non compare.
Per giunta è onere dell’interessato dare la prova dell’edificazione ante 1968 e pertanto dimostrare che la data di realizzazione del manufatto fosse anteriore a quella di apposizione del vincolo.
Sul punto si registra, infatti, un consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato secondo cui “ In presenza di un ordine di demolizione, l’onere di dimostrare che le opere sono legittime essendo state realizzate legittimamente senza titolo ante 1967, sicché rientrano fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis , incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto a essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto ” (cfr. sentenza sez. VI, 27 gennaio 2022, n. 570; v. anche: Cons. Stato, sez. II, 5 febbraio 2021 n. 1109; id ., sez. VI, 13 dicembre 2019 n. 8475; id ., sez. VI, 5 marzo 2018 n. 1391).
Ebbene le dichiarazioni sostitutive in atti risultano generiche e prive di portata probatoria.
Si rinviene in atti, in particolare una dichiarazione del 23 febbraio 1995, con la quale il sig. RL -OMISSIS- afferma che le opere risalgono al “ 1970 ”, ma allegando documentazione fotografica risalente al “ 24 febbraio 1995 ” e pertanto dalla quale non è dato in alcun modo risalire alla effettiva collocazione temporale dell’intervento.
Parimenti non rileva la dichiarazione di atto notorio del 28 agosto 1992 nella quale si afferma, del tutto genericamente, che il manufatto risale “ ad oltre vent’anni orsono ”, quindi ad epoca successiva al predetto limite temporale, fermo restando che trattasi di atto privo di efficacia probatoria.
Come ribadito di recente da questo Consiglio di Stato, infatti, “ La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è inutilizzabile nell’ambito del processo amministrativo, in quanto, sostanziandosi in un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale, non possiede alcun valore probatorio e può costituire solo un mero indizio che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non è idoneo a scalfire l'attività istruttoria dell'amministrazione; d'altro canto, l’attitudine certificativa e probatoria della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e delle autocertificazioni o auto dichiarazioni è limitata a specifici status o situazioni rilevanti in determinate attività o procedure amministrative e non vale a superare quanto attestato dall’amministrazione, sino a querela di falso, dall'esame obiettivo delle risultanze documentali ” (cfr. sentenza, sez. IV, 23 luglio 2024, n. 6633).
13. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
14. Nessuna determinazione va assunta sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 4375/2023), lo respinge.
Nulla per le spese
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DI TE, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
NI BB, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI BB | DI TE |
IL SEGRETARIO