Sentenza 19 giugno 2007
Massime • 1
È ricorribile per cassazione il provvedimento di archiviazione emesso, sul presupposto dell'inesistenza di una condizione di procedibilità, senza dare luogo all'udienza, nonostante la persona offesa abbia proposto opposizione con l'indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/06/2007, n. 27610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27610 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 19/06/2007
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - N. 988
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 001270/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.;
2) IGNOTI;
avverso DECRETO del 28/03/2006 GIP TRIBUNALE di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BERNABAI RENATO;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto emesso de plano il 29 Marzo 2006 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di ignoti per i reati di cui agli artt. 640 e 641 c.p., su querela presentata dal procuratore speciale delle Autostrade per l'Italia s.p.a. nei confronti del conducente di un autocarro che aveva omesso il pagamento del pedaggio autostradale, imboccando la corsia riservata ai titolari di tessera Viacard.
Motivava che la procura speciale conferita all'uopo al querelante non soddisfaceva i requisiti di cui all'articolo 122 c.p.p, non contenendo l'espressa concessione del relativo potere, e tale lacuna non era stata colmata nell'atto di opposizione.
Proponeva ricorso per Cassazione il difensore delle Autostrade per l'Italia s.p.a. deducendo la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla condizione di procedibilità, dal momento che la procura speciale conferiva invece espressamente il potere ritenuto erroneamente mancante dal Giudice delle indagini preliminari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
È impugnabile il provvedimento di archiviazione emesso de plano dal G.I.P. sul presupposto dell'inesistenza di una condizione di procedibilità, preclusiva in limine della disamina dei mezzi istruttori nuovi prospettati dall'opponente.
È vero che l'art. 409 c.p.p., u.c., prevede il ricorso per Cassazione solo per le cause di nullità previste dall'art. 127 c.p.p., comma 5; e cioè, per violazione del contraddittorio, ogni volta che la persona offesa abbia ritualmente presentato opposizione ex articolo 410 c.p.p., corredandola della rituale indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova. Ma tale limitazione presuppone "a monte" che la disamina, sotto tale profilo, dell'ammissibilità dell'opposizione non sia stata pregiudizialmente impedita dall'affermata carenza di una condizione di procedibilità, quale, nella specie, una valida querela. Questa infatti costituisce un presupposto che precede logicamente la disamina del contenuto dell'atto di opposizione - su cui solo vale la limitazione di ricorribilità ex art. 409 c.p.p.:
con la conseguenza che l'accertamento negativo della predetta condizione di procedibilità non può considerarsi sottratto al sindacato di legittimità per vizi in procedendo.
Ciò premesso si rileva che non sussiste, nella specie, il ritenuto difetto di potere di sporgere querela nell'interesse delle Autostrade s.p.a. da parte del procuratore speciale nominato, come emerge dagli atti che questa Corte può esaminare, attesa la natura processuale del motivo d'impugnazione.
Il provvedimento dev'essere dunque annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze del nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2007