Articolo 33 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 32Articolo 34
Versione
1 maggio 1969
Art. 33.
Entro il 31 dicembre 1975 il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, sentite preventivamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi piu' rappresentative a carattere nazionale, e' delegato ad emanare norme intese a:
a) realizzare la parificazione dei trattamenti minimi di pensione a favore dei lavoratori autonomi e dei loro familiari coadiuvanti a quelli previsti per i lavoratori dipendenti, al raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dalle norme generali che regolano l'assicurazione obbligatoria comune;
b) consentire agli assicurati l'accesso a classi di contribuzione superiori a quella unica attualmente prevista per consentire il raggiungimento di piu' elevate ed adeguate pensioni contributive.
Entrata in vigore il 1 maggio 1969
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