Art. 33.
Entro il 31 dicembre 1975 il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, sentite preventivamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi piu' rappresentative a carattere nazionale, e' delegato ad emanare norme intese a:
a) realizzare la parificazione dei trattamenti minimi di pensione a favore dei lavoratori autonomi e dei loro familiari coadiuvanti a quelli previsti per i lavoratori dipendenti, al raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dalle norme generali che regolano l'assicurazione obbligatoria comune;
b) consentire agli assicurati l'accesso a classi di contribuzione superiori a quella unica attualmente prevista per consentire il raggiungimento di piu' elevate ed adeguate pensioni contributive.
Entro il 31 dicembre 1975 il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, sentite preventivamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi piu' rappresentative a carattere nazionale, e' delegato ad emanare norme intese a:
a) realizzare la parificazione dei trattamenti minimi di pensione a favore dei lavoratori autonomi e dei loro familiari coadiuvanti a quelli previsti per i lavoratori dipendenti, al raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dalle norme generali che regolano l'assicurazione obbligatoria comune;
b) consentire agli assicurati l'accesso a classi di contribuzione superiori a quella unica attualmente prevista per consentire il raggiungimento di piu' elevate ed adeguate pensioni contributive.