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Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2023, n. 10314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10314 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) II AN, nato a [...] il [...]; 2) CO AN, nato a [...] il [...]; Avverso la sentenza emessa il 22/03/2022 dalla Corte di assise di appello di Napoli;
Sentita la relazione del Consigliere SA Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10314 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 01/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 5 ottobre 2018 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, giudicava AN LL e AN CO colpevoli dell'omicidio aggravato di NC PI, ascritto agli imputati ex artt. 110, 575, 577, comma primo, n. 3, 61, comma primo, n. 1, cod. pen., condannando CO alla pena di trent'anni di reclusione e LL - riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 8 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 - alla pena di dodici anni di reclusione. Gli imputati AN LL e AN CO, inoltre, venivano condannati alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere. 2. Con sentenza emessa il 22 marzo 2022 la Corte di assise di appello di Napoli, pronunciandosi sulle impugnazioni degli imputati AN LL e AN CO, confermava la decisione impugnata e condannava gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. I reati oggetto di vaglio riguardano l'omicidio di NC PI detto CA, commesso a Napoli, intorno alle ore 13 del 12 settembre 1988, nei pressi di Vico Maiorano, nel contesto operativo del traffico di sostanze stupefacenti gestito dal clan LI nel territorio partenopeo, nel quale la vittima era inserita. Le responsabilità penali degli odierni ricorrenti venivano accertate grazie alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia OR DE, UI LI, EL LI, GU LI e SQ LI. Tali propalazioni, a loro volta, venivano correlate agli elementi acquisiti nella prima fase delle indagini, conclusasi con l'archiviazione dell'originario procedimento contro ignoti, pronunciata il 12 dicembre 1988. Grazie alle propalazioni dei collaboranti AN LL, OR DE, UI LI, EL LI, GU LI e SQ LI, si chiarivano gli scenari camorristici, collegati al clan LI di Napoli, in cui si inseriva l'omicidio di NC PI e le modalità con cui veniva eseguito l'attentato mortale, nel quale risultavano coinvolti, quali esecutori materiali, gli odierni ricorrenti. Su questa piattaforma probatoria, si innestavano le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato AN LL, che forniva un contributo decisivo alla ricostruzione degli accadimenti criminosi, chiarendo le ragioni per le quali era 2 stato deliberato l'assassinio di NC PI - nel contesto del traffico di sostanze stupefacenti partenopeo - e ribadendo di essere personalmente coinvolto, unitamente ad AN CO, nell'organizzazione dell'attentato mortale. L'imputato LL, in particolare, riferiva di essere stato incaricato da UI LI "detto VI, UI LI detto "a' TE e CI LI detto "o' BA", alla presenza di AN CO, di gambizzare NC PI, in ragione del fatto che la vittima, oltre a essersi dimostrato in più occasioni inaffidabile, si era fatto consegnare dagli spacciatori del gruppo di CI LI una partita di eroina che non aveva pagato. Trovava, in questo modo, conferma l'ipotesi accusatoria inziale, secondo cui l'omicidio di NC PI era stato organizzato perché la vittima non aveva pagato una partita di eroina che aveva prelevato dagli spacciatori del gruppo di CI LI, che conseguentemente aveva deciso di punirla, anche se, come detto, l'originario progetto criminoso prevedeva la sola gambizzazione della persona offesa, che moriva dissanguata per effetto degli esiti imprevisti dell'attentato patito per mano degli imputati. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, la Corte di assise di appello di Napoli emetteva nei confronti degli imputati AN LL e AN CO le statuizioni processuali di cui in premessa. 4. Avverso la sentenza di appello gli imputati AN LL e AN CO ricorrevano per cassazione, con atti di impugnazione di cui occorre dare partitamente conto. 4.1. L'imputato AN LL, a mezzo dell'avvocato GU De Antonellis, ricorreva per cassazione, articolando un unico motivo di ricorso. Con tale censura difensiva si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 157 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere imprescrittibile la fattispecie contestata ad AN LL, senza considerare che l'omicidio di NC PI era stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251 e che al ricorrente era stata riconosciuta la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 8 decreto- legge n. 152 del 1991. Queste argomentazioni venivano richiamate e ulteriormente ribadite nelle memorie difensive depositate dall'avvocato GU De Antonellis nell'interesse del ricorrente, datate 17 novembre 2022, con cui si ribadivano le ragioni che imponevano di ritenere decorsi i termini di prescrizione della fattispecie 3 contestata ad AN LL, tenuto conto della data di commissione dell'omicidio di NC PI, eseguito il 12 settembre 1988. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse di AN LL. 4.2. L'imputato AN CO, ricorreva per cassazione, depositando due atti di impugnazione. 4.2.1. Con il primo di questi atti di impugnazione, depositato dall'avvocato AS IG, veniva articolato un unico motivo di ricorso. Con tale censura difensiva si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di AN CO, che non poteva essere formulato sulla base della chiamata in correità del coimputato AN LL, che doveva ritenersi intrinsecamente inattendibile ed estrinsecamente non riscontrata, non rilevando, in tale direzione, le chiamate in reità dei collaboranti EL LI e SQ LI, che erano sprovviste di univocità probatoria e inidonee a riscontrare le accuse rivolte da LL al ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse di AN LL. 4.2.2. Con il secondo di tali atti di impugnazione, depositato dall'avvocato SA IC, veniva articolato un unico motivo di ricorso. Con tale censura difensiva si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di reato giudicati nel presente procedimento e quelli - relativi alla commissione degli omicidi di UI LÀ e CI BA - giudicati in altro procedimento, che apparivano collegati all'omicidio di NC PI, atteso che tutti e tre gli episodi criminosi erano espressione delle strategie di controllo del territorio partenopeo da parte del clan LI, nel quale il ricorrente gravitava. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse di AN LL. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti dagli imputati AN LL e AN CO sono infondati. 4 2. Deve ritenersi infondato il ricorso proposto dall'imputato AN LL, che veniva articolato in un unico motivo di ricorso. Con tale censura difensiva si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 157 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere imprescrittibile la fattispecie di reato contestata ad AN LL, senza considerare che l'omicidio di NC PI era stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 e che al ricorrente era stata riconosciuta la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 8 decreto-legge n. 152 del 1991. Osserva il Collegio che l'assunto ermeneutico posto a fondamento della censura difensiva appare destituito di fondamento, non sussistendo questioni interpretative tali da indurre a ritenere disarmonico rispetto al sistema penale il regime dell'imprescrittibilità dei delitti puniti con la pena dell'ergastolo, commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, applicabile al caso di specie, essendo stato commesso l'omicidio di NC PI il 12 dicembre 1988. Sul punto, non si può che richiamare l'arresto chiarificatore delle Sezioni Unite, correttamente citato dalla Corte di assise di appello di Napoli, secondo cui: «Il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea» (Sez. U, n. 19576 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, Rv. 266329- 01). Veniva, in questo modo, definitivamente recepito l'orientamento giurisprudenziale, peraltro largamente consolidato, che affermava l'imprescrittibilità dei delitti sanzionati con la pena dell'ergastolo, a prescindere dalla data di commissione del reato. Si ritiene, in proposito, utile richiamare il seguente principio di diritto: «Il delitto di omicidio aggravato, punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. da parte della I. n. 251 del 2005 è imprescrittibile, anche se le circostanze aggravanti siano state ritenute equivalenti o subvalenti, in sede di giudizio di comparazione, alle circostanze attenuanti» (Sez. 1, n. 11047 del 07/02/2013, Stasi, Rv. 254408-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 42041 del 24/03/2014, Acri, Rv. 260503-01; Sez. 1, n. 9391 del 17/01/2013, G., Rv. 254407-01). Deve, al contempo, ribadirsi la compatibilità del novellato art. 157, comma ottavo, cod. pen. con l'impianto costituzionale, come affermato da questa Corte, P 5 secondo cui: «E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost., perché la pena dell'ergastolo, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera» (Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, Aguila Rico, Rv. 267656-01). Non è, infine, possibile ipotizzare che l'imprescrittibilità dei delitti puniti con la pena dell'ergastolo, che impedisce di ritenere maturati i termini di prescrizione dell'omicidio contestato ad AN LL, si ponga in contrasto con gli artt. 5 e 6 CEDU, dovendosi evidenziare che questa Corte ha, tra l'altro, affermato che è «manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost. nonché all'art. 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e all'art. 6 CEDU, perché la pena dell'ergastolo, a seguito della legge 25 novembre 1962, n. 1634 e dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua, quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, inoltre non è incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera» (Sez. 1, n. 33018 del 29/03/2012, Esposito, Rv. 253430- 01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del ricorso proposto nell'interesse di AN LL. 3. Parimenti infondato deve ritenersi il ricorso proposto dall'imputato AN CO, articolato in due atti di impugnazione. 3.1. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato l'atto di impugnazione proposto a mezzo dell'avvocato AS IG, articolato in un unico motivo di ricorso. Con tale censura difensiva si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di AN CO, che non poteva essere formulato sulla base della chiamata in correità del coimputato AN LL, che doveva ritenersi intrinsecamente inattendibile ed estrinsecamente non riscontrata, non rilevando, in tale direzione, le chiamate in reità dei collaboranti EL LI e SQ LI, che erano sprovviste di univocità probatoria e inidonee a riscontrare le accuse rivolte da LL al ricorrente. Occorre evidenziare preliminarmente che costituisce un'operazione indispensabile alla disamina della doglianza in esame l'inquadramento dei 6 parametri ermeneutici applicabili alle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia escussi nel giudizio di merito - AN LL, OR DE, UI LI, EL LI, GU LI e SQ LI -, per le quali, in termini generali, è necessario richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte in tema di chiamate in correità e in reità, secondo cui: «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145-01). Tale arresto giurisprudenziale, com'è noto, nel solco di un orientamento ermeneutico, collegato e parimenti consolidato, per il quale, ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si sta discutendo, la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella trifasica, fondata sulla valutazione della credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti con l'accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato;
dalla valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata effettuata dal propalante, fondata sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; dalla verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria, effettuata attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicità (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465-01). In questa, incontroversa, cornice, deve osservarsi che sulla vicenda delittuosa in esame, si registrava la convergenza delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia OR DE, UI LI, EL LI, GU LI e SQ LI, le quali venivano correlate agli elementi probatori acquisiti nella prima fase delle indagini preliminari, che si era conclusa con il decreto di archiviazione pronunciato il 12 dicembre 1988. Grazie alle dichiarazioni convergenti di questi collaboranti si chiarivano gli scenari camorristici in cui si inseriva l'assassinio di NC PI detto CA e le modalità con cui veniva eseguito l'attentato mortale, nel quale risultavano coinvolti, quali esecutori materiali, AN LL e AN CO, che erano stati individuati dai fratelli LI. 7 Su questa piattaforma probatoria, che si orientava univocamente contro AN CO, si innestavano le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato AN LL, che forniva un contributo decisivo alla ricostruzione degli accadimenti criminosi, avendo partecipato materialmente alla fase esecutiva dell'omicidio commesso in danno di NC PI, del quale era stato incaricato, alla presenza di AN CO, da UI LI "detto VI, UI LI detto "a' TE e CI LI detto "o' BA". Le propalazioni di AN LL, al contempo, fornivano una conferma decisiva dell'assunto accusatorio inziale, riconducibile alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia OR DE - che, per primo, il 20 maggio 1996, aveva riferito di questo episodio delittuoso, essendone venuto a conoscenza attraverso il fratello, EL DE -, secondo cui l'attentato
contro
NC PI era stato organizzato perché la vittima non aveva pagato una partita di eroina consegnatagli dagli uomini del gruppo di CI LI, che aveva deciso di punirlo. Il collaborante DE, inoltre, precisava che l'originario progetto criminoso, affidato ad AN LL detto "o' Nano", prevedeva la sola gambizzazione della vittima, che però moriva dissanguata in conseguenza degli esiti imprevisti dell'agguato. Né sussistono dubbi sulla valenza corroborativa delle propalazioni dei collaboratori di giustizia EL LI e SQ LI, richiamate nelle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, che riscontravano le accuse rivolte da AN LL ad AN CO, confermando ulteriormente che la morte di NC PI era stata accidentale, atteso che, secondo l'iniziale progetto criminoso, la vittima doveva essere soltanto gambizzata. Ricostruito in questi termini il ruolo svolto da AN CO nell'organizzazione dell'omicidio di NC PI, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di assise di appello di Napoli, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 19 della sentenza impugnata, evidenziava che non era «plausibile che l'imputato venisse coinvolto in maniera estemporanea e immediatamente prima della esecuzione, poiché l'agguato di camorra prevede fisiologicamente una preventiva organizzazione [...]». Ne consegue che nel «momento in cui LL viene incaricato da CI LI e dagli altri fratelli si organizza il piano delittuoso distribuendo i ruoli anche al Cerveteri e al CO». 3.1.1. Deve, al contempo, rilevarsi che le marginali disarmonie dichiarative riscontrabili nel narrato dei collaboratori di giustizia AN LL, OR DE, UI LI, EL LI, GU LI e SQ LI - che trovano la loro giustificazione nell'articolato sviluppo dell'omicidio di NC PI, verificatosi il 12 settembre 1988, a distanza di 8 diversi anni della loro escussione - non inficiano il nucleo essenziale delle loro propalazioni, tra loro, sostanzialmente convergenti. Si trascuravano, in questo modo, sia la credibilità soggettiva dei numerosi collaboratori di giustizia escussi - che veniva valutata correttamente dai Giudici di merito, anche alla luce delle dichiarazioni confessorie di AN LL - sia l'univocità delle dichiarazioni accusatorie effettuate da ciascuno di loro, sulla cui attendibilità, intrinseca ed estrinseca, per le ragioni che si sono esposte analiticamente nel paragrafo 3.1, cui si deve rinviare, non è possibile nutrire dubbi di sorta. Non è, invero, dubitabile che risponda a canoni logici la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da una pluralità di soggetti, per cui la loro attendibilità, anche se negata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente le altre, che reggano alla verifica del riscontro probatorio, per essere avvalorata da elementi di natura estrinseca al resoconto, che consentano di eseguire un frazionamento valutativo delle propalazioni acquisite nei giudizi di merito. Su queste, come detto marginali, disarmonie dichiarative la Corte di assise di appello di Napoli, nei termini che si sono esposti, si soffermava correttamente, effettuando un vaglio ineccepibile delle propalazioni di AN LL, OR DE, UI LI, EL LI, GU LI e SQ LI, le cui propalazioni venivano esaminate nel rispetto della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di chiamata di correo, è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie relative ad una parte del racconto, soprattutto quando i fatti narrati siano per lo più lontani nel tempo e si riferiscano ad una serie di episodi talora appresi non direttamente, ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali dei singoli reati» (Sez. 1, n. 41585 del 20/06/2017, Maggi, Rv. 271253-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 6425 del 18/12/2009, dep. 2010, Caramuscio, Rv. 246527-01; Sez. 6, n. 17248 del 02/02/2004, Agate, Rv. 228660-01; Sez. 1, n. 4495 del 21/04/1997, Di Corrado, Rv. 207590-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale risalente nel tempo e definitivamente consolidatosi in tema di "frazionabilità" delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in correità è sempre ammissibile la cosiddetta "frazionabilità", nel senso che la attendibilità della dichiarazione accusatoria anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro;
così come, per altro verso, la credibilità 9 ammessa per una parte dell'accusa non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico» (Sez. 6, n. 4162 del 02/11/1994, dep. 1995, Aveta, Rv. 200904-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 1525 dell'08/04/1997, Pappalardo, Rv. 209105-01; Sez. 4, n. 1956 dell'01/08/1996, De Stefano, Rv. 205937-01; Sez. 6, n. 9090 del 06/04/1995, Prudente, Rv. 202311-01). Non si può, pertanto, non ribadire conclusivamente che le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia AN LL, OR DE, UI LI, EL LI, GU LI e SQ LI devono ritenersi attendibili e pienamente convergenti nei confronti dell'imputato AN CO, la cui posizione processuale veniva vagliata dalla Corte di assise di appello di Napoli nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema di valutazione frazionata, sopra richiamata. 3.1.2. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza dell'atto di impugnazione presentato dall'avvocato AS Triggari nell'interesse dell'imputato AN CO. 3.2. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il secondo di tali atti di impugnazione, depositato dall'avvocato SA IC, con cui veniva articolata un'unica doglianza, che venivano ribadita nelle conclusioni per la trattazione scritta datata 14 novembre 2022. Con tale censura difensiva si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di reato giudicati nel presente procedimento e quelli - relativi alla commissione degli omicidi di UI LÀ e CI BA - giudicati in altro procedimento, che apparivano collegati all'omicidio di NC PI, atteso che tutti e tre gli episodi criminosi erano espressione delle strategie di controllo del territorio partenopeo da parte del clan LI, nel quale il ricorrente gravitava. Osserva il Collegio che, per giustificare il disconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di reato giudicati dalle due decisioni irrevocabili presupposte, la Corte di assise di appello di Napoli osservava, in termini ineccepibili, che le condotte illecite di AN CO non potevano ritenersi espressione di un disegno unitario, anche alla luce dell'assenza di contiguità temporale che connotava le condotte illecite in questione, attestata dalla data di commissione dei tre episodi criminosi. Basti, in proposito, considerare che l'omicidio di NC PI veniva commesso il 12 settembre 1998; l'omicidio 10 di UI LÀ veniva commesso il 3 maggio 1991; l'omicidio di CI BA veniva commesso l'8 maggio 1991 Non può, invero, non rilevarsi che il Giudice di appello napoletano dava esaustivamente conto del fatto che le condotte illecite in discorso, oltre a non essere caratterizzate da contiguità cronologica, erano connotate da eterogeneità esecutiva, essendo incontroversa l'estraneità dell'assassinio di NC PI - maturato nell'ambiente del mercato degli stupefacenti - alle dinamiche camorristiche sottese alla deliberazione degli omicidi di UI LÀ e CI BA, per i quali si invocava l'applicazione del vincolo della continuazione. Si evidenziava, in particolare, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 21 e 22 della sentenza impugnata, che «l'omicidio del PI non risulta preventivato al momento della affiliazione al 416 bis c.p. del CO», atteso che la «punizione dell'affiliato si configura come un regolamento di conti interno al sodalizio, determinato dalla contingenza della poca affidabilità della vittima [...]». Ne discende che su questi, decisivi, dati circostanziali, la Corte di assise di appello di Napoli si soffermava adeguatamente, compiendo una verifica giurisdizionale analitica, sulla base della quale escludeva che l'assenza di contiguità temporale e l'eterogeneità esecutiva delle varie ipotesi di reato prefigurassero la preordinazione criminosa dedotta nell'interesse di AN CO. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, correttamente richiamata nella sentenza impugnata, secondo cui: «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01). 3.2.2. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza dell'atto di impugnazione proposto dall'avvocato SA IC nell'interesse dell'imputato AN CO. 3.3. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il ricorso proposto dall'imputato AN CO. 11 4. Per queste ragioni, i ricorsi proposti da AN LL e AN CO devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso 11 dicembre 2022.
Sentita la relazione del Consigliere SA Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10314 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 01/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 5 ottobre 2018 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, giudicava AN LL e AN CO colpevoli dell'omicidio aggravato di NC PI, ascritto agli imputati ex artt. 110, 575, 577, comma primo, n. 3, 61, comma primo, n. 1, cod. pen., condannando CO alla pena di trent'anni di reclusione e LL - riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 8 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 - alla pena di dodici anni di reclusione. Gli imputati AN LL e AN CO, inoltre, venivano condannati alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere. 2. Con sentenza emessa il 22 marzo 2022 la Corte di assise di appello di Napoli, pronunciandosi sulle impugnazioni degli imputati AN LL e AN CO, confermava la decisione impugnata e condannava gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. I reati oggetto di vaglio riguardano l'omicidio di NC PI detto CA, commesso a Napoli, intorno alle ore 13 del 12 settembre 1988, nei pressi di Vico Maiorano, nel contesto operativo del traffico di sostanze stupefacenti gestito dal clan LI nel territorio partenopeo, nel quale la vittima era inserita. Le responsabilità penali degli odierni ricorrenti venivano accertate grazie alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia OR DE, UI LI, EL LI, GU LI e SQ LI. Tali propalazioni, a loro volta, venivano correlate agli elementi acquisiti nella prima fase delle indagini, conclusasi con l'archiviazione dell'originario procedimento contro ignoti, pronunciata il 12 dicembre 1988. Grazie alle propalazioni dei collaboranti AN LL, OR DE, UI LI, EL LI, GU LI e SQ LI, si chiarivano gli scenari camorristici, collegati al clan LI di Napoli, in cui si inseriva l'omicidio di NC PI e le modalità con cui veniva eseguito l'attentato mortale, nel quale risultavano coinvolti, quali esecutori materiali, gli odierni ricorrenti. Su questa piattaforma probatoria, si innestavano le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato AN LL, che forniva un contributo decisivo alla ricostruzione degli accadimenti criminosi, chiarendo le ragioni per le quali era 2 stato deliberato l'assassinio di NC PI - nel contesto del traffico di sostanze stupefacenti partenopeo - e ribadendo di essere personalmente coinvolto, unitamente ad AN CO, nell'organizzazione dell'attentato mortale. L'imputato LL, in particolare, riferiva di essere stato incaricato da UI LI "detto VI, UI LI detto "a' TE e CI LI detto "o' BA", alla presenza di AN CO, di gambizzare NC PI, in ragione del fatto che la vittima, oltre a essersi dimostrato in più occasioni inaffidabile, si era fatto consegnare dagli spacciatori del gruppo di CI LI una partita di eroina che non aveva pagato. Trovava, in questo modo, conferma l'ipotesi accusatoria inziale, secondo cui l'omicidio di NC PI era stato organizzato perché la vittima non aveva pagato una partita di eroina che aveva prelevato dagli spacciatori del gruppo di CI LI, che conseguentemente aveva deciso di punirla, anche se, come detto, l'originario progetto criminoso prevedeva la sola gambizzazione della persona offesa, che moriva dissanguata per effetto degli esiti imprevisti dell'attentato patito per mano degli imputati. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, la Corte di assise di appello di Napoli emetteva nei confronti degli imputati AN LL e AN CO le statuizioni processuali di cui in premessa. 4. Avverso la sentenza di appello gli imputati AN LL e AN CO ricorrevano per cassazione, con atti di impugnazione di cui occorre dare partitamente conto. 4.1. L'imputato AN LL, a mezzo dell'avvocato GU De Antonellis, ricorreva per cassazione, articolando un unico motivo di ricorso. Con tale censura difensiva si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 157 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere imprescrittibile la fattispecie contestata ad AN LL, senza considerare che l'omicidio di NC PI era stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251 e che al ricorrente era stata riconosciuta la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 8 decreto- legge n. 152 del 1991. Queste argomentazioni venivano richiamate e ulteriormente ribadite nelle memorie difensive depositate dall'avvocato GU De Antonellis nell'interesse del ricorrente, datate 17 novembre 2022, con cui si ribadivano le ragioni che imponevano di ritenere decorsi i termini di prescrizione della fattispecie 3 contestata ad AN LL, tenuto conto della data di commissione dell'omicidio di NC PI, eseguito il 12 settembre 1988. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse di AN LL. 4.2. L'imputato AN CO, ricorreva per cassazione, depositando due atti di impugnazione. 4.2.1. Con il primo di questi atti di impugnazione, depositato dall'avvocato AS IG, veniva articolato un unico motivo di ricorso. Con tale censura difensiva si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di AN CO, che non poteva essere formulato sulla base della chiamata in correità del coimputato AN LL, che doveva ritenersi intrinsecamente inattendibile ed estrinsecamente non riscontrata, non rilevando, in tale direzione, le chiamate in reità dei collaboranti EL LI e SQ LI, che erano sprovviste di univocità probatoria e inidonee a riscontrare le accuse rivolte da LL al ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse di AN LL. 4.2.2. Con il secondo di tali atti di impugnazione, depositato dall'avvocato SA IC, veniva articolato un unico motivo di ricorso. Con tale censura difensiva si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di reato giudicati nel presente procedimento e quelli - relativi alla commissione degli omicidi di UI LÀ e CI BA - giudicati in altro procedimento, che apparivano collegati all'omicidio di NC PI, atteso che tutti e tre gli episodi criminosi erano espressione delle strategie di controllo del territorio partenopeo da parte del clan LI, nel quale il ricorrente gravitava. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse di AN LL. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti dagli imputati AN LL e AN CO sono infondati. 4 2. Deve ritenersi infondato il ricorso proposto dall'imputato AN LL, che veniva articolato in un unico motivo di ricorso. Con tale censura difensiva si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 157 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere imprescrittibile la fattispecie di reato contestata ad AN LL, senza considerare che l'omicidio di NC PI era stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 e che al ricorrente era stata riconosciuta la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 8 decreto-legge n. 152 del 1991. Osserva il Collegio che l'assunto ermeneutico posto a fondamento della censura difensiva appare destituito di fondamento, non sussistendo questioni interpretative tali da indurre a ritenere disarmonico rispetto al sistema penale il regime dell'imprescrittibilità dei delitti puniti con la pena dell'ergastolo, commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, applicabile al caso di specie, essendo stato commesso l'omicidio di NC PI il 12 dicembre 1988. Sul punto, non si può che richiamare l'arresto chiarificatore delle Sezioni Unite, correttamente citato dalla Corte di assise di appello di Napoli, secondo cui: «Il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea» (Sez. U, n. 19576 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, Rv. 266329- 01). Veniva, in questo modo, definitivamente recepito l'orientamento giurisprudenziale, peraltro largamente consolidato, che affermava l'imprescrittibilità dei delitti sanzionati con la pena dell'ergastolo, a prescindere dalla data di commissione del reato. Si ritiene, in proposito, utile richiamare il seguente principio di diritto: «Il delitto di omicidio aggravato, punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. da parte della I. n. 251 del 2005 è imprescrittibile, anche se le circostanze aggravanti siano state ritenute equivalenti o subvalenti, in sede di giudizio di comparazione, alle circostanze attenuanti» (Sez. 1, n. 11047 del 07/02/2013, Stasi, Rv. 254408-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 42041 del 24/03/2014, Acri, Rv. 260503-01; Sez. 1, n. 9391 del 17/01/2013, G., Rv. 254407-01). Deve, al contempo, ribadirsi la compatibilità del novellato art. 157, comma ottavo, cod. pen. con l'impianto costituzionale, come affermato da questa Corte, P 5 secondo cui: «E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost., perché la pena dell'ergastolo, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera» (Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, Aguila Rico, Rv. 267656-01). Non è, infine, possibile ipotizzare che l'imprescrittibilità dei delitti puniti con la pena dell'ergastolo, che impedisce di ritenere maturati i termini di prescrizione dell'omicidio contestato ad AN LL, si ponga in contrasto con gli artt. 5 e 6 CEDU, dovendosi evidenziare che questa Corte ha, tra l'altro, affermato che è «manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost. nonché all'art. 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e all'art. 6 CEDU, perché la pena dell'ergastolo, a seguito della legge 25 novembre 1962, n. 1634 e dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua, quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, inoltre non è incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera» (Sez. 1, n. 33018 del 29/03/2012, Esposito, Rv. 253430- 01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del ricorso proposto nell'interesse di AN LL. 3. Parimenti infondato deve ritenersi il ricorso proposto dall'imputato AN CO, articolato in due atti di impugnazione. 3.1. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato l'atto di impugnazione proposto a mezzo dell'avvocato AS IG, articolato in un unico motivo di ricorso. Con tale censura difensiva si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di AN CO, che non poteva essere formulato sulla base della chiamata in correità del coimputato AN LL, che doveva ritenersi intrinsecamente inattendibile ed estrinsecamente non riscontrata, non rilevando, in tale direzione, le chiamate in reità dei collaboranti EL LI e SQ LI, che erano sprovviste di univocità probatoria e inidonee a riscontrare le accuse rivolte da LL al ricorrente. Occorre evidenziare preliminarmente che costituisce un'operazione indispensabile alla disamina della doglianza in esame l'inquadramento dei 6 parametri ermeneutici applicabili alle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia escussi nel giudizio di merito - AN LL, OR DE, UI LI, EL LI, GU LI e SQ LI -, per le quali, in termini generali, è necessario richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte in tema di chiamate in correità e in reità, secondo cui: «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145-01). Tale arresto giurisprudenziale, com'è noto, nel solco di un orientamento ermeneutico, collegato e parimenti consolidato, per il quale, ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si sta discutendo, la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella trifasica, fondata sulla valutazione della credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti con l'accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato;
dalla valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata effettuata dal propalante, fondata sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; dalla verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria, effettuata attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicità (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465-01). In questa, incontroversa, cornice, deve osservarsi che sulla vicenda delittuosa in esame, si registrava la convergenza delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia OR DE, UI LI, EL LI, GU LI e SQ LI, le quali venivano correlate agli elementi probatori acquisiti nella prima fase delle indagini preliminari, che si era conclusa con il decreto di archiviazione pronunciato il 12 dicembre 1988. Grazie alle dichiarazioni convergenti di questi collaboranti si chiarivano gli scenari camorristici in cui si inseriva l'assassinio di NC PI detto CA e le modalità con cui veniva eseguito l'attentato mortale, nel quale risultavano coinvolti, quali esecutori materiali, AN LL e AN CO, che erano stati individuati dai fratelli LI. 7 Su questa piattaforma probatoria, che si orientava univocamente contro AN CO, si innestavano le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato AN LL, che forniva un contributo decisivo alla ricostruzione degli accadimenti criminosi, avendo partecipato materialmente alla fase esecutiva dell'omicidio commesso in danno di NC PI, del quale era stato incaricato, alla presenza di AN CO, da UI LI "detto VI, UI LI detto "a' TE e CI LI detto "o' BA". Le propalazioni di AN LL, al contempo, fornivano una conferma decisiva dell'assunto accusatorio inziale, riconducibile alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia OR DE - che, per primo, il 20 maggio 1996, aveva riferito di questo episodio delittuoso, essendone venuto a conoscenza attraverso il fratello, EL DE -, secondo cui l'attentato
contro
NC PI era stato organizzato perché la vittima non aveva pagato una partita di eroina consegnatagli dagli uomini del gruppo di CI LI, che aveva deciso di punirlo. Il collaborante DE, inoltre, precisava che l'originario progetto criminoso, affidato ad AN LL detto "o' Nano", prevedeva la sola gambizzazione della vittima, che però moriva dissanguata in conseguenza degli esiti imprevisti dell'agguato. Né sussistono dubbi sulla valenza corroborativa delle propalazioni dei collaboratori di giustizia EL LI e SQ LI, richiamate nelle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, che riscontravano le accuse rivolte da AN LL ad AN CO, confermando ulteriormente che la morte di NC PI era stata accidentale, atteso che, secondo l'iniziale progetto criminoso, la vittima doveva essere soltanto gambizzata. Ricostruito in questi termini il ruolo svolto da AN CO nell'organizzazione dell'omicidio di NC PI, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di assise di appello di Napoli, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 19 della sentenza impugnata, evidenziava che non era «plausibile che l'imputato venisse coinvolto in maniera estemporanea e immediatamente prima della esecuzione, poiché l'agguato di camorra prevede fisiologicamente una preventiva organizzazione [...]». Ne consegue che nel «momento in cui LL viene incaricato da CI LI e dagli altri fratelli si organizza il piano delittuoso distribuendo i ruoli anche al Cerveteri e al CO». 3.1.1. Deve, al contempo, rilevarsi che le marginali disarmonie dichiarative riscontrabili nel narrato dei collaboratori di giustizia AN LL, OR DE, UI LI, EL LI, GU LI e SQ LI - che trovano la loro giustificazione nell'articolato sviluppo dell'omicidio di NC PI, verificatosi il 12 settembre 1988, a distanza di 8 diversi anni della loro escussione - non inficiano il nucleo essenziale delle loro propalazioni, tra loro, sostanzialmente convergenti. Si trascuravano, in questo modo, sia la credibilità soggettiva dei numerosi collaboratori di giustizia escussi - che veniva valutata correttamente dai Giudici di merito, anche alla luce delle dichiarazioni confessorie di AN LL - sia l'univocità delle dichiarazioni accusatorie effettuate da ciascuno di loro, sulla cui attendibilità, intrinseca ed estrinseca, per le ragioni che si sono esposte analiticamente nel paragrafo 3.1, cui si deve rinviare, non è possibile nutrire dubbi di sorta. Non è, invero, dubitabile che risponda a canoni logici la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da una pluralità di soggetti, per cui la loro attendibilità, anche se negata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente le altre, che reggano alla verifica del riscontro probatorio, per essere avvalorata da elementi di natura estrinseca al resoconto, che consentano di eseguire un frazionamento valutativo delle propalazioni acquisite nei giudizi di merito. Su queste, come detto marginali, disarmonie dichiarative la Corte di assise di appello di Napoli, nei termini che si sono esposti, si soffermava correttamente, effettuando un vaglio ineccepibile delle propalazioni di AN LL, OR DE, UI LI, EL LI, GU LI e SQ LI, le cui propalazioni venivano esaminate nel rispetto della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di chiamata di correo, è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie relative ad una parte del racconto, soprattutto quando i fatti narrati siano per lo più lontani nel tempo e si riferiscano ad una serie di episodi talora appresi non direttamente, ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali dei singoli reati» (Sez. 1, n. 41585 del 20/06/2017, Maggi, Rv. 271253-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 6425 del 18/12/2009, dep. 2010, Caramuscio, Rv. 246527-01; Sez. 6, n. 17248 del 02/02/2004, Agate, Rv. 228660-01; Sez. 1, n. 4495 del 21/04/1997, Di Corrado, Rv. 207590-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale risalente nel tempo e definitivamente consolidatosi in tema di "frazionabilità" delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in correità è sempre ammissibile la cosiddetta "frazionabilità", nel senso che la attendibilità della dichiarazione accusatoria anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro;
così come, per altro verso, la credibilità 9 ammessa per una parte dell'accusa non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico» (Sez. 6, n. 4162 del 02/11/1994, dep. 1995, Aveta, Rv. 200904-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 1525 dell'08/04/1997, Pappalardo, Rv. 209105-01; Sez. 4, n. 1956 dell'01/08/1996, De Stefano, Rv. 205937-01; Sez. 6, n. 9090 del 06/04/1995, Prudente, Rv. 202311-01). Non si può, pertanto, non ribadire conclusivamente che le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia AN LL, OR DE, UI LI, EL LI, GU LI e SQ LI devono ritenersi attendibili e pienamente convergenti nei confronti dell'imputato AN CO, la cui posizione processuale veniva vagliata dalla Corte di assise di appello di Napoli nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema di valutazione frazionata, sopra richiamata. 3.1.2. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza dell'atto di impugnazione presentato dall'avvocato AS Triggari nell'interesse dell'imputato AN CO. 3.2. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il secondo di tali atti di impugnazione, depositato dall'avvocato SA IC, con cui veniva articolata un'unica doglianza, che venivano ribadita nelle conclusioni per la trattazione scritta datata 14 novembre 2022. Con tale censura difensiva si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di reato giudicati nel presente procedimento e quelli - relativi alla commissione degli omicidi di UI LÀ e CI BA - giudicati in altro procedimento, che apparivano collegati all'omicidio di NC PI, atteso che tutti e tre gli episodi criminosi erano espressione delle strategie di controllo del territorio partenopeo da parte del clan LI, nel quale il ricorrente gravitava. Osserva il Collegio che, per giustificare il disconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di reato giudicati dalle due decisioni irrevocabili presupposte, la Corte di assise di appello di Napoli osservava, in termini ineccepibili, che le condotte illecite di AN CO non potevano ritenersi espressione di un disegno unitario, anche alla luce dell'assenza di contiguità temporale che connotava le condotte illecite in questione, attestata dalla data di commissione dei tre episodi criminosi. Basti, in proposito, considerare che l'omicidio di NC PI veniva commesso il 12 settembre 1998; l'omicidio 10 di UI LÀ veniva commesso il 3 maggio 1991; l'omicidio di CI BA veniva commesso l'8 maggio 1991 Non può, invero, non rilevarsi che il Giudice di appello napoletano dava esaustivamente conto del fatto che le condotte illecite in discorso, oltre a non essere caratterizzate da contiguità cronologica, erano connotate da eterogeneità esecutiva, essendo incontroversa l'estraneità dell'assassinio di NC PI - maturato nell'ambiente del mercato degli stupefacenti - alle dinamiche camorristiche sottese alla deliberazione degli omicidi di UI LÀ e CI BA, per i quali si invocava l'applicazione del vincolo della continuazione. Si evidenziava, in particolare, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 21 e 22 della sentenza impugnata, che «l'omicidio del PI non risulta preventivato al momento della affiliazione al 416 bis c.p. del CO», atteso che la «punizione dell'affiliato si configura come un regolamento di conti interno al sodalizio, determinato dalla contingenza della poca affidabilità della vittima [...]». Ne discende che su questi, decisivi, dati circostanziali, la Corte di assise di appello di Napoli si soffermava adeguatamente, compiendo una verifica giurisdizionale analitica, sulla base della quale escludeva che l'assenza di contiguità temporale e l'eterogeneità esecutiva delle varie ipotesi di reato prefigurassero la preordinazione criminosa dedotta nell'interesse di AN CO. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, correttamente richiamata nella sentenza impugnata, secondo cui: «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01). 3.2.2. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza dell'atto di impugnazione proposto dall'avvocato SA IC nell'interesse dell'imputato AN CO. 3.3. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il ricorso proposto dall'imputato AN CO. 11 4. Per queste ragioni, i ricorsi proposti da AN LL e AN CO devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso 11 dicembre 2022.