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Decreto 9 giugno 2025
Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 112/2025
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
3 SEZIONE CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 112/2025 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
Parte_2
(C.F. ), P.IVA_1
C.F. ), Parte_3 C.F._2
(C.F. ), Parte_4 C.F._3
C.F. ), Parte_5 C.F._4
C.F. ), Parte_6 C.F._5
C.F. , Parte_7 P.IVA_2
C.F. ), Parte_8 P.IVA_3
(C.F. ), Parte_9 C.F._6
(C.F. Parte_10 Parte_11
), P.IVA_4
C.F. ), Parte_12 C.F._7
C.F. ), Parte_13 C.F._8
(C.F. , Parte_14 C.F._9
(C.F. ), Parte_15 C.F._10
(C.F. ), Parte_16 C.F._11
(C.F. ), Parte_17 C.F._12
C.F. ), Parte_18 C.F._13 con il patrocinio dell'avv. Parte_19
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_5
Il Consigliere designato dott. Manuela Velotti
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex l. n.
89/2001 depositato dai ricorrenti in data 09.02.2025; rilevato che il processo presupposto è il fallimento della dichiarato dal Controparte_2 tribunale di Modena con sentenza depositata in data 23.1.2013; che le ricorrenti sono stata ammesse allo stato passivo il 4.4.2013 (al riguardo non risultano depositate le insinuazioni al passivo e quindi la data del relativo deposito); che ad oggi il fallimento risulta tuttora pendente;
ritenuta l'ammissibilità del ricorso (C. Cost. n. 88/2018);
pagina 1 di 2 rilevato che il processo presupposto ha avuto per le parti ricorrenti, a far data dallo stato passivo sino al deposito del ricorso, la durata di 12 anni ex l. 89/01; che il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei anni;
che, dunque, esso è stato superato di 6 anni;
rilevato che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2-quinquies e 2 sexies, della legge n° 89/2001; atteso che, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge 24 marzo 2001 n° 89, va di regola liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad euro 400 e non superiore ad euro 800 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
considerato altresì che la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice (corrispondente al credito ammesso al passivo); ritenuto pertanto che la domanda possa essere accolta riconoscendo a ciascuna delle istanti la somma di
€ 400 per ciascun anno di ritardo, e così € 2.400,00, oltre interessi legali sino al saldo e spese del presente procedimento, da liquidarsi alla stregua della voce delle tariffe forensi relativa ai procedimenti monitori (Cass., n. 16512/2020), inclusa la maggiorazione per la predisposizione al pct e per il numero di parti, oltre € 27 per esborsi;
p.q.m.
ingiunge al di pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e Controparte_1 segg. Legge n.89/2001, il pagamento a Parte_2 Parte_20
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
, , , Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Pt_18
, dell'importo di € 2.400,00 ciascuno, oltre agli interessi nella misura legale
[...] Parte_1 dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida in € 27 per spese e in € 3.219,50 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Bologna, 09.06.2025
Il Consigliere designato dott. Manuela Velotti
pagina 2 di 2
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
3 SEZIONE CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 112/2025 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
Parte_2
(C.F. ), P.IVA_1
C.F. ), Parte_3 C.F._2
(C.F. ), Parte_4 C.F._3
C.F. ), Parte_5 C.F._4
C.F. ), Parte_6 C.F._5
C.F. , Parte_7 P.IVA_2
C.F. ), Parte_8 P.IVA_3
(C.F. ), Parte_9 C.F._6
(C.F. Parte_10 Parte_11
), P.IVA_4
C.F. ), Parte_12 C.F._7
C.F. ), Parte_13 C.F._8
(C.F. , Parte_14 C.F._9
(C.F. ), Parte_15 C.F._10
(C.F. ), Parte_16 C.F._11
(C.F. ), Parte_17 C.F._12
C.F. ), Parte_18 C.F._13 con il patrocinio dell'avv. Parte_19
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_5
Il Consigliere designato dott. Manuela Velotti
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex l. n.
89/2001 depositato dai ricorrenti in data 09.02.2025; rilevato che il processo presupposto è il fallimento della dichiarato dal Controparte_2 tribunale di Modena con sentenza depositata in data 23.1.2013; che le ricorrenti sono stata ammesse allo stato passivo il 4.4.2013 (al riguardo non risultano depositate le insinuazioni al passivo e quindi la data del relativo deposito); che ad oggi il fallimento risulta tuttora pendente;
ritenuta l'ammissibilità del ricorso (C. Cost. n. 88/2018);
pagina 1 di 2 rilevato che il processo presupposto ha avuto per le parti ricorrenti, a far data dallo stato passivo sino al deposito del ricorso, la durata di 12 anni ex l. 89/01; che il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei anni;
che, dunque, esso è stato superato di 6 anni;
rilevato che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2-quinquies e 2 sexies, della legge n° 89/2001; atteso che, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge 24 marzo 2001 n° 89, va di regola liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad euro 400 e non superiore ad euro 800 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
considerato altresì che la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice (corrispondente al credito ammesso al passivo); ritenuto pertanto che la domanda possa essere accolta riconoscendo a ciascuna delle istanti la somma di
€ 400 per ciascun anno di ritardo, e così € 2.400,00, oltre interessi legali sino al saldo e spese del presente procedimento, da liquidarsi alla stregua della voce delle tariffe forensi relativa ai procedimenti monitori (Cass., n. 16512/2020), inclusa la maggiorazione per la predisposizione al pct e per il numero di parti, oltre € 27 per esborsi;
p.q.m.
ingiunge al di pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e Controparte_1 segg. Legge n.89/2001, il pagamento a Parte_2 Parte_20
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
, , , Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Pt_18
, dell'importo di € 2.400,00 ciascuno, oltre agli interessi nella misura legale
[...] Parte_1 dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida in € 27 per spese e in € 3.219,50 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Bologna, 09.06.2025
Il Consigliere designato dott. Manuela Velotti
pagina 2 di 2