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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AN NI, Presidente SEDDIO VALTER, Relatore DAINESE GIOVANNI, Giudice
in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 514/2023 depositato il 29/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25125 Brescia BS
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B301681 IRES-ALTRO 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B301681 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B301681 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1L'Agenzia delle entrate di Brescia ha notificato alla società Srl, con sede
Indirizzo_1in Castrezzato (BS), , l'avviso di accertamento n. T9H03B301681/2022 relativo al periodo di imposta anno 2016 portante la richiesta di pagamento imposta Ires di € 3.754,00, Irap di € 7.624,00 ed Iva di € 41.082,00, per il complessivo importo di €
52.460,00, oltre interessi ed irrogate sanzioni. Alla fase dell'atto notificato, l'Agenzia delle entrate ha effettuato delle riprese fiscali relative al disconoscimento dell'Iva detratta nonché ai fini Irap del costo riguardanti gli importi di fatture contabilizzate tra gli acquisti
Società_2 Società_1 Società_3emesse dalle società Srl, Srl e Srl, assunte dall'Accertatore come costi relativi alla somministrazione della manodopera e non opere eseguite in forza di un subappalto;
a disconosciuto ai fini delle imposte dirette, la deducibilità di una perdita su crediti di € 3.770,00 ed infine ha disconosciuto taluni costi sia ai fini delle imposte dirette che dell'Iva contabilizzati dalla società tra le spese di pubblicità.
Ricorrente_1 Difensore_2La società Srl rappresentata e difesa dal dott. e dal dott.
Difensore_1 in forza di procura speciale ha proposto tempestivo ricorso contro l'Agenzia delle entrate di Brescia per domandare, con il favore delle spese di causa,
l'annullamento l'avviso di accertamento impugnato per l'assoluta illegittimità delle pretese tributarie contenute nell'atto stesso. A sostegno del prodotto gravame la
Ricorrente, dopo avere evidenziato elementi contraddittori nelle allegazioni dell'Ufficio
Società_2 Società_3ha eccepito: 1) Validità dei contratti di subappalto alle società srl, srl e
Società_1 srl fornendo dettaglio di componenti di costo e margine di talune forniture per come ricostruite;
2) relativamente ai costi e spese di pubblicità, rappresenta che le registrazioni sono affette da errori contabili tali da non incidere, tuttavia, sulla loro legittima deduzione tra i costi e nell'imposta sul valore aggiunto;
3) la contestata contabilizzata perdita su crediti vantati nei confronti della Arco.Cinque Srl di € 3.770,00, ha generato lo stralcio all'esito dell'infruttuoso tentativo di recupero posto in essere per le vie brevi, dato il contenuto importo apprezzato in relazione ai costi legali per il suo recupero e per tale motivo l'ente ha ritenuto di non agire giudizialmente.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Brescia per domandare la reiezione del ricorso con la condanna della Ricorrente al pagamento delle spese di causa. L'attività
Società_2 Società_1istruttoria posta in essere ha evidenziato che le società emittenti s.r.l.,
Società_3s.r.l. e s.r.l. – questa ultima estinta – rientravano nella categoria delle c.d. società “cartiere” interessate da un disvelato sistema fraudolento finalizzato alla compensazione di crediti di imposta;
l'esame della documentazione acquisita ha permesso di accertare la inesistente struttura aziendale deputata alla esecuzione di lavori in subappalto per dissimulare, in realtà, la somministrazione di manodopera. Valorizza inoltre le dichiarazioni rese a verbale dal legale rappresentante nel corso del contraddittorio svoltosi sulla natura delle prestazioni delle emittenti le fatture contestate.
Il disconoscimento della deduzione della perdita sul credito è stato operato in assenza di elementi certi quali omessi tentativi di procedure esecutive o di prova sulla inconsistenza patrimoniale della debitrice. Opina la ricostruzione contabile delle spese di pubblicità per come eccepito dalla ricorrente dispiegando passaggi computistici di non esaustiva rilevanza. All'udienza svoltasi in presenza le parti hanno esposto i temi e le eccezioni che costellano la vicenda litigiosa e la Corte si riservava la decisione.
Motivi della decisione
L'Agenzia delle entrate ha valorizzato una serie di elementi derivati dalle indagini svolte dalla G.d.F. di RI (Bs) che hanno preso abbrivio dalla appurata compensazione di debiti e crediti tributari avvenuta in modo fraudolento dai rappresentanti legali delle società emittenti le contestate fatture. In ordine alle fatture emesse, la falsità è stata apprezzata e ricondotta nell'alveo delle fatture oggettivamente false e ciò sulla base di due rilievi: inaffidabilità dei sodalizi, avuto riguardo al profilo amministrativo – contabile ricondotte alla figura di società “cartiera”; la riqualificazione delle operazioni descritte nei documenti in fornitura di manodopera anziché corrispettivi derivati da lavori in subappalto con rilevanza, quanto al suo computo, nell'imponibile dell'IRAP.
La difesa della società contribuente frappone la ricostruzione analitica, per talune delle rese prestazioni fatturate dalle emittenti, (procedura non contestata dall'Ufficio se non in
Società_2termini generalisti) scindendo i corrispettivi pagati alle diverse società ( s.r.l. –
Società_3 Società_1 s.r.l. r s.r.l.) con i costi del personale dalla medesima sostenuti e con il costo del materiale impiegato;
ed infine, evidenziandone l'utile/perdita di cantiere.
Società_2Nel dettaglio, a fronte del complessivo fatturato della società s.r.l. di € 78.388,00 la ricostruzione riporta ad un imponibile deducibile di € 17.816,00 assumendo a riferimento solo gli importi delle fatture che coincidono con il dettaglio analitico dell'Ufficio.
Società_1 s.r.l. a fronte del totale delle fatture di € 51.290,00 vi è ricostruzione analitica di €
Società_329.198,00 formulata con medesima modalità; infine, sulle fatture emesse da s.r.l. a fronte di un totale fatturato di € 52.137,00 la ricostruzione proposta si limita all'importo di € 21.792,00. L'indicato dettaglio, seppure parziale per come ammesso dalla stessa difesa a motivo delle difficoltà tecniche di ricostruzione, deve essere apprezzato favorevolmente nei già delineati limiti;
la contestata natura delle operazioni riqualificate come manodopera e non come corrispettivi da subappalto torva sbocco con il riconoscimento parziale degli importi dedotti nei limiti della complessiva misura di €
68.806,00. Relativamente ai costi di pubblicità recuperati, la lettura della scheda contabile permette di intercettare degli errori compiuti nel corso della loro contabilizzazione tra acconti ed omessi storni ma non è chiaro il collegamento tra le stesse e gli operati storni quanto alle coerenti imputazioni e per tale motivo la censura non può essere accolta.
L'apprezzamento della dedotta perdita sui crediti è stato svolto dalla Ricorrente in considerazione della reiterata insolvenza della debitrice valutata anche, e con riferimento, all'assenza di bilanci depositati che ne rendevano quantomai problematica una stima di positiva affidabilità della debitrice. L'Ufficio ha argomentato in applicazione dell'art. 101 del Tuir in forza del quale, tra le altre, la deduzione a perdita è ammessa sulla base del loro ammontare a seconda della modesta entità ovvero di diversa composizione nummaria. Sicuramente l'importo portato a deduzione è di entità superiore rispetto ad €
2.500,00 assunto dal Legislatore a soglia e per tale motivo, nel caso in esame, non opera la deduzione automatica senza necessità di dare prova dell'attività tesa al recupero forzoso.
Il tema, tuttavia, sull'attività da svolgere, si presta ad altro paradigma valutativo. È sicuramente concesso all'Amministrazione sindacare il comportamento assunto dall'imprenditore in vista di una operata scelta di natura economica specie quando è diseconomica il cui significato racchiude, in termini di sintesi, quando le spese sono eccessive, inefficienti o non inerenti e che l'Amministrazione non riconosce ai fini della determinazione del reddito. A fronte di un credito dedotto di € 3.770,00 - entità in limine rispetto al dato normativo - verso un soggetto che da anni non deposita i bilanci costituisce di per sé un valido argomento a sostegno della operata scelta di avere omesso attività giudiziaria e di recupero. Se è pur vero – come correttamente argomentato dall'Ufficio - che la norma ha fissato soglie finalizzate ad apprezzare quando un credito è di modesta entità, ciò non esclude che la valutazione debba essere fatta caso non essendo aprioristicamente eludibile qualsiasi diversa scelta in quegli ambiti dove i confini non sono certi. In tale senso già l'Amministrazione Finanziaria nella – seppure datata - R.M. n.
9/517/1980 (e pure nella R.M. n. 9/124/1976 anteriore, riguardante i crediti commerciali di modesto importo), con rifermento all'inerenza e quindi dell'inevitabilità della perdita conseguente alla rinuncia ad un credito, ha affermato che la opzione va riconosciuta attraverso un estimo che …..“si pone in una scelta di convenienza per l'imprenditore ovverosia quando il fine perseguito è pur sempre quello di pervenire al maggior risultato economico” e che l'accertamento della ricorrenza di tale condizione “va condotto con riferimento alle specifiche condizioni in cui l'operazione si concretizza allo scopo di verificare che la stessa realizza effettivamente una scelta di convenienza per l'impresa”. Per altro verso il quadro va completato quando l'operata rinuncia volontaria diviene deducibile soltanto se questa non ha natura di liberalità – che in ipotesi non si intercetta - il cui effetto si traduce in un effettivo vantaggio per l'impresa creditrice di non avere sopportato il costo per il suo recupero. Per tale motivo la censura deve essere accolta.
Quanto alle sanzioni devono essere rimodulate alla luce della decisione assunta emendando l'entità delle stesse in relazione all'accoglimento parziale dei costi
(somministrazione-manodopera) ed emendate nella riconosciuta deduzione della perdita su crediti. Fermo il resto.
All'accoglimento parziale del ricorso la Ricorrente è onerata del pagamento delle spese di causa a favore dell'Agenzia delle entrate di Brescia che complessivamente si liquidano in
€ 3.102,00 di cui: per la fase di studio € 602,00; fase introduttiva € 300,00; fase decisionale €
2.200,00 oltre al rimborso forfettario del 15% sul totale dei compensi liquidati.
P.Q.M
la Corte, a scioglimento della riserva ed in accoglimento parziale del ricorso riconosce deducibile la parte del costo (somministrazione/manodopera) quantificato in € 68.806,00; annulla la ripresa fiscale della perdita su crediti. Fermo il resto. Pone a carico della società ricorrente il pagamento delle spese di causa come liquidate in motivazione dott. Valter Seddio – est. dott. Antonio Chiappani – pres.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AN NI, Presidente SEDDIO VALTER, Relatore DAINESE GIOVANNI, Giudice
in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 514/2023 depositato il 29/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25125 Brescia BS
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B301681 IRES-ALTRO 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B301681 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B301681 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1L'Agenzia delle entrate di Brescia ha notificato alla società Srl, con sede
Indirizzo_1in Castrezzato (BS), , l'avviso di accertamento n. T9H03B301681/2022 relativo al periodo di imposta anno 2016 portante la richiesta di pagamento imposta Ires di € 3.754,00, Irap di € 7.624,00 ed Iva di € 41.082,00, per il complessivo importo di €
52.460,00, oltre interessi ed irrogate sanzioni. Alla fase dell'atto notificato, l'Agenzia delle entrate ha effettuato delle riprese fiscali relative al disconoscimento dell'Iva detratta nonché ai fini Irap del costo riguardanti gli importi di fatture contabilizzate tra gli acquisti
Società_2 Società_1 Società_3emesse dalle società Srl, Srl e Srl, assunte dall'Accertatore come costi relativi alla somministrazione della manodopera e non opere eseguite in forza di un subappalto;
a disconosciuto ai fini delle imposte dirette, la deducibilità di una perdita su crediti di € 3.770,00 ed infine ha disconosciuto taluni costi sia ai fini delle imposte dirette che dell'Iva contabilizzati dalla società tra le spese di pubblicità.
Ricorrente_1 Difensore_2La società Srl rappresentata e difesa dal dott. e dal dott.
Difensore_1 in forza di procura speciale ha proposto tempestivo ricorso contro l'Agenzia delle entrate di Brescia per domandare, con il favore delle spese di causa,
l'annullamento l'avviso di accertamento impugnato per l'assoluta illegittimità delle pretese tributarie contenute nell'atto stesso. A sostegno del prodotto gravame la
Ricorrente, dopo avere evidenziato elementi contraddittori nelle allegazioni dell'Ufficio
Società_2 Società_3ha eccepito: 1) Validità dei contratti di subappalto alle società srl, srl e
Società_1 srl fornendo dettaglio di componenti di costo e margine di talune forniture per come ricostruite;
2) relativamente ai costi e spese di pubblicità, rappresenta che le registrazioni sono affette da errori contabili tali da non incidere, tuttavia, sulla loro legittima deduzione tra i costi e nell'imposta sul valore aggiunto;
3) la contestata contabilizzata perdita su crediti vantati nei confronti della Arco.Cinque Srl di € 3.770,00, ha generato lo stralcio all'esito dell'infruttuoso tentativo di recupero posto in essere per le vie brevi, dato il contenuto importo apprezzato in relazione ai costi legali per il suo recupero e per tale motivo l'ente ha ritenuto di non agire giudizialmente.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Brescia per domandare la reiezione del ricorso con la condanna della Ricorrente al pagamento delle spese di causa. L'attività
Società_2 Società_1istruttoria posta in essere ha evidenziato che le società emittenti s.r.l.,
Società_3s.r.l. e s.r.l. – questa ultima estinta – rientravano nella categoria delle c.d. società “cartiere” interessate da un disvelato sistema fraudolento finalizzato alla compensazione di crediti di imposta;
l'esame della documentazione acquisita ha permesso di accertare la inesistente struttura aziendale deputata alla esecuzione di lavori in subappalto per dissimulare, in realtà, la somministrazione di manodopera. Valorizza inoltre le dichiarazioni rese a verbale dal legale rappresentante nel corso del contraddittorio svoltosi sulla natura delle prestazioni delle emittenti le fatture contestate.
Il disconoscimento della deduzione della perdita sul credito è stato operato in assenza di elementi certi quali omessi tentativi di procedure esecutive o di prova sulla inconsistenza patrimoniale della debitrice. Opina la ricostruzione contabile delle spese di pubblicità per come eccepito dalla ricorrente dispiegando passaggi computistici di non esaustiva rilevanza. All'udienza svoltasi in presenza le parti hanno esposto i temi e le eccezioni che costellano la vicenda litigiosa e la Corte si riservava la decisione.
Motivi della decisione
L'Agenzia delle entrate ha valorizzato una serie di elementi derivati dalle indagini svolte dalla G.d.F. di RI (Bs) che hanno preso abbrivio dalla appurata compensazione di debiti e crediti tributari avvenuta in modo fraudolento dai rappresentanti legali delle società emittenti le contestate fatture. In ordine alle fatture emesse, la falsità è stata apprezzata e ricondotta nell'alveo delle fatture oggettivamente false e ciò sulla base di due rilievi: inaffidabilità dei sodalizi, avuto riguardo al profilo amministrativo – contabile ricondotte alla figura di società “cartiera”; la riqualificazione delle operazioni descritte nei documenti in fornitura di manodopera anziché corrispettivi derivati da lavori in subappalto con rilevanza, quanto al suo computo, nell'imponibile dell'IRAP.
La difesa della società contribuente frappone la ricostruzione analitica, per talune delle rese prestazioni fatturate dalle emittenti, (procedura non contestata dall'Ufficio se non in
Società_2termini generalisti) scindendo i corrispettivi pagati alle diverse società ( s.r.l. –
Società_3 Società_1 s.r.l. r s.r.l.) con i costi del personale dalla medesima sostenuti e con il costo del materiale impiegato;
ed infine, evidenziandone l'utile/perdita di cantiere.
Società_2Nel dettaglio, a fronte del complessivo fatturato della società s.r.l. di € 78.388,00 la ricostruzione riporta ad un imponibile deducibile di € 17.816,00 assumendo a riferimento solo gli importi delle fatture che coincidono con il dettaglio analitico dell'Ufficio.
Società_1 s.r.l. a fronte del totale delle fatture di € 51.290,00 vi è ricostruzione analitica di €
Società_329.198,00 formulata con medesima modalità; infine, sulle fatture emesse da s.r.l. a fronte di un totale fatturato di € 52.137,00 la ricostruzione proposta si limita all'importo di € 21.792,00. L'indicato dettaglio, seppure parziale per come ammesso dalla stessa difesa a motivo delle difficoltà tecniche di ricostruzione, deve essere apprezzato favorevolmente nei già delineati limiti;
la contestata natura delle operazioni riqualificate come manodopera e non come corrispettivi da subappalto torva sbocco con il riconoscimento parziale degli importi dedotti nei limiti della complessiva misura di €
68.806,00. Relativamente ai costi di pubblicità recuperati, la lettura della scheda contabile permette di intercettare degli errori compiuti nel corso della loro contabilizzazione tra acconti ed omessi storni ma non è chiaro il collegamento tra le stesse e gli operati storni quanto alle coerenti imputazioni e per tale motivo la censura non può essere accolta.
L'apprezzamento della dedotta perdita sui crediti è stato svolto dalla Ricorrente in considerazione della reiterata insolvenza della debitrice valutata anche, e con riferimento, all'assenza di bilanci depositati che ne rendevano quantomai problematica una stima di positiva affidabilità della debitrice. L'Ufficio ha argomentato in applicazione dell'art. 101 del Tuir in forza del quale, tra le altre, la deduzione a perdita è ammessa sulla base del loro ammontare a seconda della modesta entità ovvero di diversa composizione nummaria. Sicuramente l'importo portato a deduzione è di entità superiore rispetto ad €
2.500,00 assunto dal Legislatore a soglia e per tale motivo, nel caso in esame, non opera la deduzione automatica senza necessità di dare prova dell'attività tesa al recupero forzoso.
Il tema, tuttavia, sull'attività da svolgere, si presta ad altro paradigma valutativo. È sicuramente concesso all'Amministrazione sindacare il comportamento assunto dall'imprenditore in vista di una operata scelta di natura economica specie quando è diseconomica il cui significato racchiude, in termini di sintesi, quando le spese sono eccessive, inefficienti o non inerenti e che l'Amministrazione non riconosce ai fini della determinazione del reddito. A fronte di un credito dedotto di € 3.770,00 - entità in limine rispetto al dato normativo - verso un soggetto che da anni non deposita i bilanci costituisce di per sé un valido argomento a sostegno della operata scelta di avere omesso attività giudiziaria e di recupero. Se è pur vero – come correttamente argomentato dall'Ufficio - che la norma ha fissato soglie finalizzate ad apprezzare quando un credito è di modesta entità, ciò non esclude che la valutazione debba essere fatta caso non essendo aprioristicamente eludibile qualsiasi diversa scelta in quegli ambiti dove i confini non sono certi. In tale senso già l'Amministrazione Finanziaria nella – seppure datata - R.M. n.
9/517/1980 (e pure nella R.M. n. 9/124/1976 anteriore, riguardante i crediti commerciali di modesto importo), con rifermento all'inerenza e quindi dell'inevitabilità della perdita conseguente alla rinuncia ad un credito, ha affermato che la opzione va riconosciuta attraverso un estimo che …..“si pone in una scelta di convenienza per l'imprenditore ovverosia quando il fine perseguito è pur sempre quello di pervenire al maggior risultato economico” e che l'accertamento della ricorrenza di tale condizione “va condotto con riferimento alle specifiche condizioni in cui l'operazione si concretizza allo scopo di verificare che la stessa realizza effettivamente una scelta di convenienza per l'impresa”. Per altro verso il quadro va completato quando l'operata rinuncia volontaria diviene deducibile soltanto se questa non ha natura di liberalità – che in ipotesi non si intercetta - il cui effetto si traduce in un effettivo vantaggio per l'impresa creditrice di non avere sopportato il costo per il suo recupero. Per tale motivo la censura deve essere accolta.
Quanto alle sanzioni devono essere rimodulate alla luce della decisione assunta emendando l'entità delle stesse in relazione all'accoglimento parziale dei costi
(somministrazione-manodopera) ed emendate nella riconosciuta deduzione della perdita su crediti. Fermo il resto.
All'accoglimento parziale del ricorso la Ricorrente è onerata del pagamento delle spese di causa a favore dell'Agenzia delle entrate di Brescia che complessivamente si liquidano in
€ 3.102,00 di cui: per la fase di studio € 602,00; fase introduttiva € 300,00; fase decisionale €
2.200,00 oltre al rimborso forfettario del 15% sul totale dei compensi liquidati.
P.Q.M
la Corte, a scioglimento della riserva ed in accoglimento parziale del ricorso riconosce deducibile la parte del costo (somministrazione/manodopera) quantificato in € 68.806,00; annulla la ripresa fiscale della perdita su crediti. Fermo il resto. Pone a carico della società ricorrente il pagamento delle spese di causa come liquidate in motivazione dott. Valter Seddio – est. dott. Antonio Chiappani – pres.