TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 3129/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3129/2025 R.G. promossa
da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. PITRELLI GIACOMO, con domicilio eletto presso il suo studio in i quali hanno contratto matrimonio con concordatario in Bari Sardo, in data 07/04/2002, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune suddetto alla Parte II,
Serie B n. 1, dell'anno 2002;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“- i coniugi vivranno separati nel mutuo e civile reciproco rispetto;
- la casa coniugale, sita in Cura PI (PV) , Via Matteotti 75 viene assegnata alla OR
, la quale vi risiederà unitamente alla figlia;
Parte_2 Persona_1
- gli arredi che compongono l'abitazione coniugale rimarranno nella disponibilità della OR
; Parte_2 - il Signor si impegna ad avviare le pratiche per il trasferimento della propria Parte_1 residenza entro il 30 ottobre 2025, dandone pronta comunicazione alla OR Parte_2
; - i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia
[...]
assegno periodico o di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
-il Signor , entro il giorno 10 di ciascun mese, corrisponderà alla OR Parte_1
l'importo di Euro 300,00 (Euro trecento /00), con l'adeguamento automatico Parte_2
annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di concorso al mantenimento della figlia Per_1
, ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e frequentante
[...]
l'Università in economia aziendale;
-il sig. si impegna altresì al pagamento di ulteriori euro 250,00 mensili per i Parte_1
primi sei mesi all'anno e la somma di euro 100,00 nei restanti sei mesi e per tre anni per
l'università online che frequenta ora la figlia;
Persona_1
- le spese straordinarie (così come individuate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Pavia), che dovranno essere preventivamente concordate (ad eccezione di quelle obbligatorie per legge o di quelle mediche urgenti), saranno sostenute nella misura pari al 50% da parte di ciascun genitore, previa esibizione dei documenti giustificativi e/o delle ricevute di pagamento;
- l'assegno familiare sarà percepito, nella misura del 100%, dalla OR;
Parte_2
-l'autovettura tg. GV606SM intestata alla sig.ra continuerà ad essere in uso e Parte_2
proprietà della stessa che continuerà a pagarne integralmente il finanziamento;
- i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio;
- i coniugi danno atto di aver già provveduto a regolare i loro rapporti patrimoniali con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno di essi abbia diritto ad ulteriori pretese;
- le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso. ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Pag. 2 di 3 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio il 07/04/2002, in Bari sardo (Parte II, Serie
[...]
B n. 1, dell'anno 2002)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 16/12/2025
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 3129/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3129/2025 R.G. promossa
da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. PITRELLI GIACOMO, con domicilio eletto presso il suo studio in i quali hanno contratto matrimonio con concordatario in Bari Sardo, in data 07/04/2002, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune suddetto alla Parte II,
Serie B n. 1, dell'anno 2002;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“- i coniugi vivranno separati nel mutuo e civile reciproco rispetto;
- la casa coniugale, sita in Cura PI (PV) , Via Matteotti 75 viene assegnata alla OR
, la quale vi risiederà unitamente alla figlia;
Parte_2 Persona_1
- gli arredi che compongono l'abitazione coniugale rimarranno nella disponibilità della OR
; Parte_2 - il Signor si impegna ad avviare le pratiche per il trasferimento della propria Parte_1 residenza entro il 30 ottobre 2025, dandone pronta comunicazione alla OR Parte_2
; - i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia
[...]
assegno periodico o di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
-il Signor , entro il giorno 10 di ciascun mese, corrisponderà alla OR Parte_1
l'importo di Euro 300,00 (Euro trecento /00), con l'adeguamento automatico Parte_2
annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di concorso al mantenimento della figlia Per_1
, ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e frequentante
[...]
l'Università in economia aziendale;
-il sig. si impegna altresì al pagamento di ulteriori euro 250,00 mensili per i Parte_1
primi sei mesi all'anno e la somma di euro 100,00 nei restanti sei mesi e per tre anni per
l'università online che frequenta ora la figlia;
Persona_1
- le spese straordinarie (così come individuate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Pavia), che dovranno essere preventivamente concordate (ad eccezione di quelle obbligatorie per legge o di quelle mediche urgenti), saranno sostenute nella misura pari al 50% da parte di ciascun genitore, previa esibizione dei documenti giustificativi e/o delle ricevute di pagamento;
- l'assegno familiare sarà percepito, nella misura del 100%, dalla OR;
Parte_2
-l'autovettura tg. GV606SM intestata alla sig.ra continuerà ad essere in uso e Parte_2
proprietà della stessa che continuerà a pagarne integralmente il finanziamento;
- i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio;
- i coniugi danno atto di aver già provveduto a regolare i loro rapporti patrimoniali con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno di essi abbia diritto ad ulteriori pretese;
- le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso. ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Pag. 2 di 3 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio il 07/04/2002, in Bari sardo (Parte II, Serie
[...]
B n. 1, dell'anno 2002)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 16/12/2025
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3