Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00634/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01162/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Procopio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Falduto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Dipartimento Organizzazione Settore 2 Gestione Giuridica personale, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del decreto dirigenziale del Dipartimento Organizzazione e Risorse umane settore 2, Gestione giuridica del personale e relazioni sindacali, n. -OMISSIS- dell’1.7.2025, di approvazione della graduatoria definitiva di merito per il profilo professionale di istruttore amministrativo e nomina vincitori;
- del decreto dirigenziale Dipartimento Organizzazione e Risorse umane settore 2 Gestione
giuridica del personale e relazioni sindacali n. -OMISSIS- del 6.3.2025, di approvazione della graduatoria provvisoria di merito per il profilo di istruttore amministrativo;
- del verbale n.-OMISSIS- del 20.5.2025 con cui la Commissione esaminatrice ha esaminato il ricorso in autotutela del ricorrente e confermato la valutazione resa, rigettando l’istanza;
- della nota prot. -OMISSIS- del 24.6.2025, emessa dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, con cui è stata comunicata la decisione della Commissione esaminatrice di rigetto dell’istanza in autotutela di rettifica del punteggio;
- nonché di ogni altro provvedimento connesso, collegato e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa IA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato della Regione Calabria, ha partecipato alla procedura valutativa per le progressioni tra le Aree indetta dalla medesima Amministrazione con decreto dirigenziale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane n. -OMISSIS- del 6 dicembre 2023, finalizzata alla copertura complessiva di n. 162 posti nell’area degli Istruttori, di cui n. 153 per il profilo di Istruttore amministrativo e n. 9 per il profilo di Istruttore tecnico.
L’avviso di selezione, all’art. 5, individuava gli elementi di valutazione e i relativi criteri di attribuzione del punteggio, prevedendo, tra l’altro, l’assegnazione fino a un massimo di 6 punti per gli incarichi di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 84 del CCNL 22 novembre 2022.
Il ricorrente presentava domanda di partecipazione in data 16 gennaio 2024 per il profilo di Istruttore amministrativo, allegando, tra i titoli dichiarati, documentazione attestante, a proprio dire, incarichi e responsabilità svolte nel corso degli anni.
La Commissione procedeva quindi alla valutazione dei titoli e allo svolgimento del colloquio.
Con decreto n. -OMISSIS- del 6 marzo 2025 la Regione Calabria pubblicava la graduatoria provvisoria di merito, nella quale il ricorrente risultava collocato al posto n.-OMISSIS- con un punteggio complessivo di 51,64, di cui punti 2 attribuiti per incarichi di specifiche responsabilità.
Ritenendo erronea la valutazione dei titoli, il ricorrente, con PEC del 26 marzo 2025, presentava istanza di rettifica del punteggio, lamentando la mancata considerazione di tutti gli incarichi di specifica responsabilità allegati alla domanda di partecipazione.
Con nota prot. n. -OMISSIS- del 24 giugno 2025 il Dipartimento competente comunicava il rigetto dell’istanza, rappresentando che, ai sensi dell’art. 5 dell’avviso, erano valutabili esclusivamente gli incarichi conferiti esplicitamente come specifiche responsabilità ex art. 84 CCNL e che la documentazione prodotta non fosse riconducibile a tale tipologia di incarichi.
All’esito della definizione dei ricorsi gerarchici, l’Amministrazione approvava la graduatoria finale di merito, nella quale il ricorrente risultava confermato al posto n.-OMISSIS- con il medesimo punteggio complessivo di 51,64.
L’istante ha quindi allegato che, nel caso di corretta valutazione della propria domanda, egli avrebbe dovuto ottenere 2 punti in più così di fatto “scavalcando” l’ultimo tra gli idonei vincitori e ottenendo quindi il bene della vita anelato.
2. A fondamento del ricorso ha posto i seguenti motivi:
1.- Violazione e falsa applicazione art. 5 avviso di selezione - Violazione criteri fissati nel verbale n.2 del 18.7.2024 dalla Commissione – Violazione e falsa applicazione art. 84 CCNL – Eccesso di potere per istruttoria superficiale e insufficiente - Motivazione parziale, errata ed apparente , poiché la commissione sarebbe incorsa in errore laddove ha valutato solo due punti a fronte degli 8 incarichi di specifiche responsabilità allegati alla domanda.
2.- Eccesso di potere per disparità di trattamento , posto che rispetto ad alcuni dipendenti, la commissione di concorso, in sede di ricorso in autotutela, ha riconosciuto in favore di altri candidati un punteggio per le specifiche responsabilità che nel corso della prima valutazione era stato negato.
3. Si è costituita in giudizio la Regione Calabria eccependo l’infondatezza del ricorso, posto che gli unici incarichi positivamente valutati sono quelli rinvenienti da note protocollate e sottoscritte dai dirigenti interessati facenti espresso riferimento all’art. 84/70 quinquies, con esclusione delle altre attestazioni non attinenti a tale specifica tipologia di incarichi. Ha altresì contestato l’asserito eccesso di potere per disparità di trattamento atteso che i candidati cui sono stati valutati i titoli in sede di autotutela avevano compiutamente dichiarato la sussistenza degli incarichi riconducibili alla disciplina dell’art. 84 del C.C.N.L. Enti Locali del 22 novembre 2022 sin dal momento della presentazione delle domande di partecipazione, a differenza del ricorrente.
4. All’udienza del 28 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto il giudizio per la decisione.
5. È documentalmente provato che l’art. 5 dell’avviso della procedura oggetto di giudizio stabiliva che “ 1. La procedura è basata sui seguenti elementi di valutazione: a) esperienza maturata nell’area di provenienza con contratto di lavoro subordinato intercorso con una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165; b) possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso; c) possesso di competenze professionali: attestazioni di frequenza di corsi di formazione attinenti al profilo richiesto; certificazioni informatiche e linguistiche; incarichi di specifiche responsabilità ai sensi dell’articolo 84 del CCNL 22.11.2022; abilitazioni professionali; c.1) colloquio valutativo ”.
6. Alle competenze professionali (art. 5, comma 4, lett. C) era possibile attribuire un punteggio massimo pari a 40 punti, di cui un massimo di 20 punti per il colloquio valutativo e, in particolare: “ a) le attestazioni di frequenza ai corsi di formazione attinenti al profilo richiesto: punti 1 per ogni corso fino ad un massimo di 8 punti; b) certificazioni informatiche e linguistiche: punti 2 per ogni certificazione rilasciata da Enti riconosciuti fino a un massimo di 4 punti; c) incarichi di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 84 del CCNL 22.11.2022: punti 1 per incarico fino ad un massimo di 6 punti. d) le abilitazioni professionali = 1 punto per abilitazione, fino ad un massimo di 2 punti ”. Veniva, altresì, specificato che: “ Sono presi in considerazione gli incarichi conferiti con atto formale (disposizione di servizio, decreto, lettera di incarico, comunicazione ...) alla data del 31 dicembre dell’anno 2022, attinenti al profilo di selezione. Le attestazioni, le certificazioni e le abilitazioni, di cui alle precedenti lett. a), b), c) e d) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al precedente art. 3”.
7. Tanto chiarito, i motivi di ricorso risultano infondati.
7.1 Quanto, in primo luogo, al conferimento degli incarichi ex art. 84 CCNL 22.11.2022, va premesso che, la disposizione in esame prescrive che “ Per compensare l'esercizio di un ruolo che, in base all'organizzazione degli enti, comporta l'espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale, in capo al personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, che non risulti titolare di incarico di EQ, ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL e seguenti, può essere riconosciuta, secondo i criteri generali di cui all'art. 7, comma 4, lettera f) (Contrattazione integrativa), una indennità di importo non superiore a euro 3.000 annui lordi, erogabili anche mensilmente, elevabili fino ad un massimo di euro 4.000 per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed EQ, con relativi oneri a carico del Fondo Risorse decentrate di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione). A titolo esemplificativo e non esaustivo: - specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati ai processi digitalizzazione ed innovazione tecnologica della PA di cui al Codice dell'amministrazione in digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni - CAD); es: progettazione, realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici; tenuta del protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi; - specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati all'attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR (Regolamento europeo 2016/679); - specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati alle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale; nonché' di responsabile dei Tributi; - specifiche responsabilità derivanti da compiti di tutoraggio o coordinamento di altro personale; - specifiche responsabilità derivanti dall'essere punto di riferimento, tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti complessi; - specifiche responsabilità derivanti dai compiti legati allo svolgimento di attività di comunicazione e informazione; - specifiche responsabilità derivanti da incarichi che possono essere assegnati anche temporaneamente a dipendenti direttamente coinvolti in programmi o progetti finanziati da fondi europei o nazionali (PNRR, Fondi della Politica di Coesione ecc...): project manager e personale di supporto; - specifiche responsabilità eventualmente affidate agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; - specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile; - specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio delle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; - specifiche responsabilità per l'esercizio delle funzioni di cancelliere presso gli uffici del Giudice di Pace; - specifiche responsabilità per l'esercizio di funzioni di RUP come individuato dal Codice dei Contratti, decreto legislativo n. 50 del 2016; - - specifiche responsabilità derivanti dall'incarico di vice Segretario in attuazione alla disciplina derogatoria dell'istituto ordinario del vice Segretario di cui all'art. 16-ter, commi 9 e 10 del decreto legge n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020 ”.
Si tratta, in altri termini, di incarichi che comportano attività ulteriori rispetto a quelle proprie della mansione assegnata al dipendente nonché ulteriori e specifici oneri gestionali, giuridici o contabili, attribuendo un’indennità economica extra al dipendente, oltre allo stipendio base, secondo quanto definito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le Funzioni Locali, con lo scopo di compensare la maggiore complessità e l'esposizione del ruolo.
Sulla base della richiamata disciplina, pertanto, l’indennità di cui si tratta può essere riconosciuta solo a seguito del formale conferimento dell’incarico al lavoratore, cui la medesima indennità sia connessa.
In ragione di ciò, quindi, a prescindere dalla sussumibilità dell’incarico conferito in uno di quelli elencati a titolo esemplificativo nella disposizione citata, ciò che rileva è il conferimento da parte di un soggetto munito di potere, con assoggettamento dello stesso allo speciale regime giuridico e indennitario e la relativa imputazione di spesa.
Tanto precisato, nel caso di specie il ricorrente ha chiesto in via di autotutela di vedere valutati quali
incarichi di specifiche responsabilità:
1) le attestazioni di svolgimento di specifiche responsabilità rilasciate dal Dirigente relativamente all’anno 2021 (all. 6);
2) il decreto -OMISSIS- che affida in modo specifico la responsabilità per tutti gli adempimenti relativi alle scritture inventariali dei beni mobili regionali (all. 9);
3) il decreto PG n. -OMISSIS- la nomina quale componente del Nucleo dei Conti Pubblici Territoriali (all. 10);
4) la nomina di referente per la pubblicazione degli atti (all.11);
5) la nota del -OMISSIS- di nomina quale componente del Progetto Obiettivo (all. 12);
6) la nota del -OMISSIS- di nomina quale componente della Commissione di dismissione dei beni regionali (all. 13).
La commissione ha tuttavia confermato la precedente decisione, in maniera, ad avviso del Collegio, non censurabile.
Giova sul punto precisare che l’avviso, avendo riguardo alla necessità che gli incarichi risultino conferiti “ con atto formale ”, richiede esclusivamente che il candidato dia riprova che tali incarichi siano conferiti, non con un provvedimento implicito, bensì espresso, sebbene richiamato per relationem dal provvedimento prodotto dal candidato.
Tanto chiarito, il Collegio rileva che, quanto all’incarico di cui al punto 1, la commissione, condivisibilmente, non ha valutato gli incarichi relativi all’anno 2021 poiché la parte si è limitata a produrre uno schema (privo di protocollo, privo di nota di trasmissione e recante una firma caricata come immagine senza alcun valore legale, si veda all. 6). Né, come si dirà al punto che segue, tale attestazione è paragonabile a quella del controinteressato -OMISSIS- che, diversamente dal ricorrente ha prodotto, congiuntamente allo schema, una nota di accompagnamento sottoscritta dal medesimo dirigente. Peraltro la parità di trattamento con tale altro candidato la si rinviene avendo riguardo agli atti di conferimento degli incarichi per gli anni 2021 e 2022 prodotti da parte del ricorrente che, compiutamente comprovati, sono stati riconosciuti dalla commissione con attribuzione di due punti, al pari di quanto sarebbe avvenuto (ma la circostanza sul punto è solo allegata) per -OMISSIS-.
Gli ulteriori incarichi sono stati tutti valutati, in maniera non censurabile, come non sussumibili nella categoria di cui all’art. 84 cit., difatti:
- quanto all’incarico sub 2 (all. 9), così come rilevato dall’amministrazione resistente, va in primo luogo evidenziato che il provvedimento di assegnazione dell’incarico non reca alcun riferimento alla speciale disciplina di cui all’art. 84 cit. né al relativo regime economico. Era inoltre onere della parte istante provare, in sede di presentazione della domanda, che si trattasse in sostanza di attività riconducibili a tale particolare ipotesi di incarichi depositando ulteriore documentazione, quale - a titolo meramente esemplificativo – le relative attestazioni di pagamento o le disposizioni finanziarie assunte dall’amministrazione a valle del conferimento dell’incarico;
- quanto a quello sub 3, “ nomina quale componente del Nucleo dei Conti Pubblici Territoriali ” le indennità versate in favore del ricorrente (€ 10.596,00) superavano la soglia dei 3.000,00 € annui e come tali non potevano essere ricondotte agli incarichi ex art. 84 cit.;
- rispetto all’incarico sub 4, la nota di conferimento dell’incarico non fa alcun riferimento al regime giuridico dell’incarico, né è stato allegato alcun prospetto di pagamento dal quale poter desumere la riferibilità agli incarichi de quo ;
- con riferimento all’incarico sub 5, invece, si tratta di un'attività ricadente nei c.d. “ Progetti Obiettivo ”, ossia facenti parte dei programmi rientranti nell’ambito del ciclo della performance e nella pianificazione strategica dell’ente, che prevedono il conseguimento degli obiettivi stabiliti all’atto di avvio del progetto e sono documentati attraverso una relazione finale, la corresponsione di un compenso di importo variabile in virtù delle risorse economiche stabilite annualmente nella contrattazione integrativa decentrata, non ritenuti – condivisibilmente – rientranti negli incarichi per specifiche responsabilità;
- quanto infine all’incarico sub 6, “ nomina quale componente della Commissione di dismissione beni regionali ”, si tratta di incarico conferito ex art. 13 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15, rispetto al quale non vi è alcun riferimento all’impegno di spesa, e che, a contrario degli incarichi per specifiche responsabilità, risulta retribuito mediante “ lavoro straordinario ” a riprova della circostanza della riferibilità alle mansioni ordinarie del ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, quindi, la valutazione amministrativa non risulta censurabile.
7.2 È del pari destituita di fondamento l’ulteriore doglianza con cui l’istante lamenta la violazione della par condicio tra candidati per aver l’amministrazione riconosciuto, in sede di autotutela, gli incarichi richiesti dai concorrenti -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-.
Il Collegio rileva sul punto che, se da un lato il ricorrente lamenta che la documentazione prodotta dagli altri candidati in nulla si differenzi dalla propria, dall’altra, non fornisce specifica e puntuale allegazione e prova che tale documentazione sia in effetti stata favorevolmente valutata dalla commissione. Il verbale della commissione del 10 giugno 2025, difatti, si limita a richiamare le istanze di riesame in via del tutto generica, facendo riferimento alla mancata valutazione di abilitazioni, titoli o incarichi per poi dare atto del riconoscimento o meno di un maggior punteggio agli istanti. Non vi è quindi alcuna univocità tra la valutazione e il titolo specifico rispetto al quale il ricorrente reclama la disparità di trattamento.
Tale considerazione è da sola sufficiente a declinare la fondatezza del motivo di ricorso.
7.3. Ad ogni buon conto, impregiudicato quanto testé considerato, la conclusione cui perviene il ricorrente, per cui tali incarichi “ non hanno nulla di più e di differente rispetto agli incarichi documentati dal -OMISSIS- ”, non è condivisibile.
Pur a ipotizzare che le attestazioni siano state favorevolmente valutate dalla commissione, infatti:
- l’incarico di “ collaborazione alla redazione di atti inerenti la gestione informatica degli schedari afferenti l’Ufficio U.M.A.” asseritamente riconosciuto a -OMISSIS- porta il riferimento, nell’atto di assegnazione, alle “ Specifiche funzioni e/o responsabilità amministrative”. Né l’istante ha allegato specifici elementi dai quali poter desumere l’errore valutativo in cui sarebbe incorsa, a suo dire, la commissione, quali per esempio l’estraneità di tali incarichi dalle mansioni contrattuali del controinteressato;
- nel caso di -OMISSIS- la candidata ha prodotto un’attestazione del coordinatore regionale relativa al riconoscimento delle indennità per specifiche responsabilità, nella quale è richiamato l’atto formale di conferimento dell’incarico, il suo ubi consistam e la sua inequivocabile riconducibilità agli incarichi per specifiche responsabilità.
- così per il riconoscimento dell’incarico rispetto all’attività di “ responsabile dell’istruttoria propedeutica alla emanazione di avvisi di accertamento e ruoli di riscossione coattiva relativamente al tributo TCR per la provincia di -OMISSIS-” in favore di -OMISSIS-, giustificato dal richiamo espresso agli incarichi per specifiche responsabilità ex art. 70 quinquies, commi 1 e 2, CCNL 2018;
- neppure dirimente è il caso di -OMISSIS- che ha fornito prova dell’incarico conferitogli mediante le attestazioni di liquidazione delle indennità relative agli incarichi per specifiche responsabilità recanti la sottoscrizione del dirigente competente, un numero di protocollo e presentano una nota di accompagnamento che le rende inequivocabilmente riferibili all’amministrazione di appartenenza;
- quanto poi a -OMISSIS-, il ricorrente lamenta che la disposizione di servizio relativa al provvedimento prot. -OMISSIS- dell’8 novembre 2023 in nulla divergerebbe rispetto a quelle da lui prodotte. Sul punto la contestazione è del tutto generica posto che da un lato – come detto - non è fornita prova che tale titolo sia stato effettivamente valutato ai fini concorsuali, soprattutto tenuto conto che è stato conferito successivamente alla data del 31 dicembre dell’anno 2022 e considerato altresì che non si comprende rispetto a quale titolo prodotto dal ricorrente questi avrebbe rinvenuto disparità di trattamento, soprattutto tenuto conto dell’eterogenia dei provvedimenti prodotti.
Tanto è quindi sufficiente ad escludere la disparità di trattamento quale indice dell’eccesso di potere da parte dell’amministrazione resistente.
8. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va integralmente respinto.
9. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, tenuto conto del concreto dispiegarsi del procedimento e delle questioni di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti indicati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE ND, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
IA NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA NO | GE ND |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.