TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 634
TAR
Sentenza 1 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 5 avviso di selezione, criteri di valutazione e art. 84 CCNL; Eccesso di potere per istruttoria superficiale, motivazione parziale, errata ed apparente

    La Commissione ha ritenuto che solo gli incarichi formalmente conferiti ai sensi dell'art. 84 CCNL e documentati in modo specifico fossero valutabili. La documentazione prodotta dal ricorrente per alcuni incarichi è stata ritenuta insufficiente o non riconducibile alla normativa citata. In particolare, per l'anno 2021, la documentazione era uno schema privo di protocollo e firma valida. Altri incarichi sono stati esclusi perché non rientravano nella normativa, come quelli per cui sono state versate indennità superiori alla soglia o quelli relativi a 'Progetti Obiettivo' o commissioni di dismissione beni regionali retribuite con lavoro straordinario.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 5 avviso di selezione, criteri di valutazione e art. 84 CCNL; Eccesso di potere per istruttoria superficiale, motivazione parziale, errata ed apparente

    La Commissione ha ritenuto che solo gli incarichi formalmente conferiti ai sensi dell'art. 84 CCNL e documentati in modo specifico fossero valutabili. La documentazione prodotta dal ricorrente per alcuni incarichi è stata ritenuta insufficiente o non riconducibile alla normativa citata. In particolare, per l'anno 2021, la documentazione era uno schema privo di protocollo e firma valida. Altri incarichi sono stati esclusi perché non rientravano nella normativa, come quelli per cui sono state versate indennità superiori alla soglia o quelli relativi a 'Progetti Obiettivo' o commissioni di dismissione beni regionali retribuite con lavoro straordinario.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 5 avviso di selezione, criteri di valutazione e art. 84 CCNL; Eccesso di potere per istruttoria superficiale, motivazione parziale, errata ed apparente

    La Commissione ha ritenuto che solo gli incarichi formalmente conferiti ai sensi dell'art. 84 CCNL e documentati in modo specifico fossero valutabili. La documentazione prodotta dal ricorrente per alcuni incarichi è stata ritenuta insufficiente o non riconducibile alla normativa citata. In particolare, per l'anno 2021, la documentazione era uno schema privo di protocollo e firma valida. Altri incarichi sono stati esclusi perché non rientravano nella normativa, come quelli per cui sono state versate indennità superiori alla soglia o quelli relativi a 'Progetti Obiettivo' o commissioni di dismissione beni regionali retribuite con lavoro straordinario.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 5 avviso di selezione, criteri di valutazione e art. 84 CCNL; Eccesso di potere per istruttoria superficiale, motivazione parziale, errata ed apparente

    La Commissione ha ritenuto che solo gli incarichi formalmente conferiti ai sensi dell'art. 84 CCNL e documentati in modo specifico fossero valutabili. La documentazione prodotta dal ricorrente per alcuni incarichi è stata ritenuta insufficiente o non riconducibile alla normativa citata. In particolare, per l'anno 2021, la documentazione era uno schema privo di protocollo e firma valida. Altri incarichi sono stati esclusi perché non rientravano nella normativa, come quelli per cui sono state versate indennità superiori alla soglia o quelli relativi a 'Progetti Obiettivo' o commissioni di dismissione beni regionali retribuite con lavoro straordinario.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 5 avviso di selezione, criteri di valutazione e art. 84 CCNL; Eccesso di potere per istruttoria superficiale, motivazione parziale, errata ed apparente

    La Commissione ha ritenuto che solo gli incarichi formalmente conferiti ai sensi dell'art. 84 CCNL e documentati in modo specifico fossero valutabili. La documentazione prodotta dal ricorrente per alcuni incarichi è stata ritenuta insufficiente o non riconducibile alla normativa citata. In particolare, per l'anno 2021, la documentazione era uno schema privo di protocollo e firma valida. Altri incarichi sono stati esclusi perché non rientravano nella normativa, come quelli per cui sono state versate indennità superiori alla soglia o quelli relativi a 'Progetti Obiettivo' o commissioni di dismissione beni regionali retribuite con lavoro straordinario.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per disparità di trattamento

    Il Collegio rileva che il ricorrente non ha fornito prova specifica che la documentazione degli altri candidati sia stata favorevolmente valutata. Il verbale della commissione si limita a richiamare genericamente le istanze di riesame. Inoltre, anche ipotizzando la valutazione favorevole di alcuni attestati, il Collegio evidenzia che gli incarichi riconosciuti ad altri candidati presentavano elementi distintivi, come riferimenti espliciti alla normativa, atti formali di conferimento, o attestazioni di pagamento di indennità specifiche, che li rendevano inequivocabilmente riconducibili agli incarichi per specifiche responsabilità, a differenza di quanto prodotto dal ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 634
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 634
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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