Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/01/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 29 gennaio 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento
R.G. n. 2235/2021, alle ore 9,05 è comparso l'Avv. Armando Falliti per delega dell'Avv. Alecci Roberto per parte ricorrente che discute oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insiste, riportandosi agli atti e chiede la decisione
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 29.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. R.G. 2235/2021
TRA
(C.F.: ), con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Messina, via Giordano Bruno, 148, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Croce Ferdinando e
Alecci Roberto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in
Messina Via XXVII Luglio n. 103, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1
- in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
[...]
Roma, 00144, via America 201;
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 sede in Messina, via Ugo Bassi n. 126;
- RESISTENTI CONTUMACI –
Conclusioni delle parti: all'udienza del 29 gennaio 2025, il procuratore della parte costituita discute oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti,
e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, la Parte_1 proponeva opposizione, previa sospensione, avverso la cartella di pagamento n.
29520190013738481000, notificata il 12 dicembre 2019, emessa, per un recupero crediti dell'anno 2017, per un importo di euro 28.942,76, dalla su Controparte_2 incarico del , in seguito al Decreto ministeriale n. 747 Controparte_1 del 15.02.2017 notificato il 03.03.2017 della Parte_2
, con cui è stata disposta la revoca
[...] Controparte_1 dell'agevolazione alla stessa concessa con Decreto Direttoriale del 16 giugno 2014, quale impresa beneficiaria per la ZFU della Regione Sicilia.
Segnatamente, la ricorrente, premesso di aver di aver riassunto il giudizio di opposizione alla cartella di pagamento dinanzi a questo Tribunale, quale giudice competente, in seguito alla dichiarazione di difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria di Messina resa nel procedimento n.r.g. 782/2020 con sentenza n. 308/7/21, fondava la propria opposizione sui motivi meglio specificati in atti.
In via pregiudiziale, nello specifico, la chiedeva la Parte_1 sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio incoato dalla società avverso il provvedimento di revoca delle agevolazioni dinanzi al Presidente della Regione
Sicilia. Sempre in via pregiudiziale, la stessa eccepiva l'illegittimità della cartella per carenza di motivazione con riferimento al decreto di revoca, in violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente, in difetto di allegazione all'atto impugnato del provvedimento di revoca.
Nel merito, la Società ricorrente lamentava l'illegittimità/nullità del provvedimento di revoca dell'agevolazione fiscale per violazione di legge, in quanto sarebbe stato emesso sull'erronea considerazione che la stessa non svolgesse la propria attività all'interno della Zona Franca Urbana di Messina, come prescritto all'art. 3, comma 1, lett. c) del decreto interministeriale 10 aprile 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Con ulteriore motivo, parte opponente rilevava l'illegittimità del decreto di revoca per errata applicazione di legge, in quanto l'Amministrazione avrebbe dovuto agire mediante annullamento d'ufficio ex art. 21 nonies della legge 241/90 entro il termine ragionevole previsto dalla normativa, in luogo dell'istituto della revoca applicato e disciplinato dall'art. 21 quinques della medesima legge.
Con il ricorso introduttivo si evidenziava ancora la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, dell'art. 7 L. 212/2000 e art. 42
dPR 600/1973 non essendo stati esplicitati i presupposti della richiesta di pagamento.
In ultimo, si eccepiva l'illegittimità delle somme richieste a titolo di interessi di mora nonché della domanda di pagamento dei compensi di riscossione coattiva.
Per quanto precede, la chiedeva, previa sospensione degli Parte_1 effetti del provvedimento di revoca per coesistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e sospensione del giudizio in attesa di definizione del procedimento avverso il decreto di revoca dell'agevolazione, che fosse dichiarata l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento per i motivi suesposti, nel merito che fosse accolto il ricorso sia in fatto che in diritto con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di giudizio ex art. 15 D. Lgs. 546/92.
Instauratosi il contraddittorio, nessuno si costituiva per il Controparte_1
e per la nonostante il perfezionamento dell'iter
[...] Controparte_2 notificatorio nei loro confronti.
La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia del e della Controparte_1
che non si sono costituite nonostante le notifiche si siano Controparte_2 correttamente perfezionate nei loro confronti.
La questione che occupa ha ad oggetto l'opposizione proposta dalla Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 29520190013738481000, notificata in
[...] data 12 dicembre 2019, emessa dalla su incarico del Controparte_2 [...]
a titolo di recupero crediti anno 2017, per revoca agevolazioni Controparte_1 legge 221/12 ZFU – Zone Franche Urbane Messina, come riportato nel “dettaglio CP_2 degli importi dovuti fornito dall'ente che ha emesso il ruolo” (cfr.).
Nel merito, deve osservarsi che tale richiesta di pagamento e il prodromico decreto di revoca, oggetto di autonoma impugnazione mediante ricorso dinanzi al Presidente della
Regione secondo quanto dichiarato dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo, traggono origine dal Decreto interministeriale 10 aprile 2013, emanato dal Ministro dello Sviluppo
Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui, in attuazione di quanto previsto all'articolo 37 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono stati stabiliti condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno delle Zone Franche Urbane (ZFU) di cui all'articolo 5 - ambiti territoriali, di dimensione prestabilita, dove si realizzano programmi di defiscalizzazione e decontribuzione rivolti alle piccole e medio imprese - ovvero del territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias di cui all'articolo 7.
Nello specifico, in ordine all'individuazione dei soggetti beneficiari, l'art. 3, co. 5 del DM 10 aprile 2013, chiarisce che: “Per accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto, è necessario che i soggetti individuati ai sensi del comma 1 abbiano un ufficio o locale destinato all'attività, anche amministrativa, all'interno della ZFU”.
Va altresì osservato che, ai sensi dell'art. 19 del suddetto decreto interministeriale, per quanto specificatamente concerne il caso in esame, le agevolazioni di cui al decreto sono revocate nel caso in cui: “a) venga accertata l'insussistenza, in capo al soggetto beneficiario, dei requisiti previsti all'art. 3 per l'accesso e la fruizione delle esenzioni, ovvero, con riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera c)”, con conseguente recupero da parte del delle agevolazioni Controparte_1 indebitamente percepite per il successivo versamento all'Entrata dello Stato ai sensi del comma terzo di detta disposizione.
Nel merito, occorre procedere per gradi, distinguendo i motivi di opposizione relativi a vizi propri della cartella di pagamento imputabili al concessionario, quale il difetto di motivazione, dalle doglianze relative all'inesistenza dei presupposti della richiesta di pagamento da parte del e, segnatamente, Controparte_1 all'illegittimità del prodromico decreto di revoca.
Invero, l'opposizione spiegata per vizi propri della cartella di pagamento va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (cfr. ex multis Cass., 28 novembre 2003, n. 18207; Cass., 6 giugno 2003, n. 9087; Cass. n. 15149/2005).
Ciò vale, nello specifico, riguardo all'eccepito vizio di motivazione della cartella esattoriale.
Ed in effetti, la mancanza di motivazione della cartella esattoriale integra un vizio di forma, in quanto si risolve in una carenza dei requisiti formali minimi di validità della stessa, cioè delle indicazioni necessarie per identificare il credito e per rendere possibile la difesa di merito. Deriva da quanto precede, pertanto, che ove sia dedotta la irregolarità formale della cartella esattoriale - anche sotto il profilo della carenza di motivazione – l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. n.
21080/2015)
Ne consegue che occorre verificare la tempestività dell'opposizione sotto tale profilo rispetto al termine di decadenza di 20 giorni dalla conoscenza dell'atto impugnato, potendo il giudice rilevare l'inammissibilità dell'opposizione anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
La stessa opponente dichiara nel proprio atto introduttivo che la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta in data 12.12.2019, mentre il giudizio in questa sede riassunto è stato proposto con ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria in data 9.3.2020 (v. sentenza n. 308//7/2021 pronunciata l'1.2.2021).
Ne consegue l'inammissibilità per tardività di tale motivo d'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
In ogni caso, non si ravvisa una violazione del diritto di difesa di parte ricorrente, ove la cartella di pagamento richiama il decreto presupposto, già notificato alla Società opponente in data 03.03.2017, come pure dedotto dalla stessa, indicandone gli estremi, unitamente alle ragioni della richiesta di pagamento. Non può dirsi, dunque, che vi sia stata un'effettiva limitazione del diritto di difesa della ricorrente, la quale, peraltro, nel proprio atto introduttivo, ha dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti della cartella di pagamento, per averli puntualmente contestati (cfr. in questo senso Cass. civ. sez. 6 -5, ord. n. 15580 del 22.06.2017)
Per quanto concerne gli ulteriori motivi sollevati dalla Parte_1 gli stessi integrano gli estremi dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per la cui proposizione non è previsto un termine perentorio, dal momento che parte ricorrente contesta l'esistenza del credito trasfuso nella cartella di pagamento impugnata, lamentando in particolare l'illegittimità del decreto di revoca dell'agevolazione.
Si passa, dunque, ad esaminare il merito della pretesa, dovendo fare applicazione del principio di diritto pure ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in un caso analogo, secondo cui: “Nel caso di azione di restituzione del contributo in conto capitale erogato ai sensi dell'art. 69 del dPR 6 marzo 1978, n. 218 (in tema di industrializzazione del
Mezzogiorno), esercitata dall'amministrazione a seguito di revoca del beneficio per inadempimento, l'oggetto della cognizione del giudice (ordinario) non è l'atto di revoca, bensì il rapporto nascente dall'atto stesso - costituito dalla pretesa dell'amministrazione di ripetere, come indebito, quanto a suo tempo erogato e dal contrapposto diritto dell'interessato al mantenimento del beneficio -, e cioè, in definitiva, la sola sussistenza dell'asserito inadempimento delle condizioni di attribuzione del beneficio stesso.” (Cass. civ.Sez. 1, Sentenza n. 7241 del 16/04/2004, Rv. 572106 - 01). Ora, secondo la prospettazione della ricorrente, con nota del 23.08.2016, non presente in atti, il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato la revoca dell'agevolazione fiscale sulla considerazione che la stessa non fosse in possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 1, lett. C) del decreto interministeriale 10 aprile 2013, ovvero lo svolgimento dell'attività all'interno della ZFU di Messina.
In ordine a tale aspetto, la sostiene di possedere tutti i Parte_1 requisiti previsti dalla normativa dal momento che la stessa svolgerebbe la propria attività anche presso un'unità locale sita in Messina, via G. La Farina 231 che ricadrebbe anche nella via Salandra dalla quale ha accesso, all'interno della Z.F.U. di Messina. A supporto di tale asserzione, la stessa richiama una visura camerale della società, tuttavia, non prodotta.
Ciò posto, considerato che l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe sulla ricorrente, quest'ultima non ha provato la sussistenza del presupposto di cui all'art. 3, co. 5, DM 10 aprile 2013, al fine di ottenere l'annullamento della cartella di pagamento per illegittimità del decreto di revoca. In particolare, le deduzioni di parte ricorrente non appaiono supportate da sufficiente materiale probatorio, non avendo la Società prodotto la documentazione richiamata nel proprio atto introduttivo e, in particolare, la visura camerale relativa al periodo di concessione dell'agevolazione di cui al DM 10 aprile 203 e dell'adozione del decreto di revoca;
documentazione da cui sarebbe stato possibile evincere che nel periodo sopra indicato, la Parte_1 avesse un ufficio o un locale destinato ad attività commerciale all'interno della Zona
[...]
Franca Urbana di Messina, così come richiesto dall'art. 3, co. 5, del decreto summenzionato.
Con riferimento all'ulteriore doglianza di illegittimità del decreto di revoca, la Società ritiene che l'Amministrazione abbia erroneamente applicato la L. 241/90, avendo proceduto con la revoca della concessione ai sensi dell'art. 21 quinques in luogo dell'annullamento d'ufficio di cui all'art. 21 nonies. Invero, l'istituto dell'annullamento d'ufficio avrebbe richiesto all'Amministrazione di recuperare l'agevolazione entro il termine ragionevole normativamente previsto “dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”.
Anche tale motivo non merita accoglimento. Risulta, infatti, che il CP_1 contumace abbia fatto corretta applicazione del decreto interministeriale 10 aprile
2013, il cui articolo 19 espressamente disciplina la “revoca delle agevolazioni”, avendo accertato l'insussistenza in capo alla Società del requisito di cui al comma 1 lettera c) dell'art.
3. Pure infondata è la contestazione – del tutto generica e priva di motivazione - in ordine all'illegittimità delle somme richieste a titolo di interessi di mora e di compensi di riscossione. Tali importi e il loro ammontare, infatti, sono normativi previsti e predeterminati per legge.
Per le considerazioni che precedono, la domanda spiegata dalla Parte_1 va rigettata, con conferma della cartella di pagamento n.
[...]
29520190013738481000, notificata in data 12 dicembre 2019, emessa nei suoi confronti dalla su incarico del . Controparte_2 Controparte_1
Ogni altra questione è assorbita.
Nulla in ordine alle spese del giudizio non dovendosi provvedere per le parti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− Rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1
e, per l'effetto, conferma della cartella di pagamento n.
[...]
29520190013738481000, notificata in data 12 dicembre 2019, emessa dalla su incarico del Controparte_2 Controparte_1
;
[...]
− Nulla sulle spese.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana
Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, il 29.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna