Articolo 9 della Legge 5 giugno 1989, n. 219
Articolo 8Articolo 10
Versione
7 giugno 1989
Art. 9. 1. Il comitato procede alle indagini relative ai reati di cui al comma 1 dell'articolo 5 anche nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia concorso negli stessi.
2. Se il comitato ritiene che fatti per i quali procede l'autorita' giudiziaria ordinaria o militare integrano taluno dei reati previsti dall' articolo 90 della Costituzione , afferma la propria competenza indicando le persone nei cui confronti intende procedere e richiede la trasmissione degli atti all'autorita' giudiziaria, che provvede senza ritardo dopo aver dichiarato con sentenza la propria incompetenza.
3. Tuttavia l'autorita' giudiziaria, se ritiene che i fatti siano diversi da quelli previsti nell' articolo 90 della Costituzione , pronuncia ordinanza con la quale ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del conflitto. Nello stesso modo provvede quando ritiene che i fatti per i quali procedono il comitato o il Parlamento in seduta comune rientrino nella sua competenza.
Nota all'art. 9:
Per il testo dell' art. 90 della Costituzione si vedano le note all'art. 5.
Entrata in vigore il 7 giugno 1989