Art. 2.
Al Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza" sono iscritti d'ufficio i sottufficiali e gli appuntati nonche' i finanzieri che abbiano compiuto il dodicesimo anno di servizio. Ai finanzieri iscritti al Fondo sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per i sottufficiali e gli appuntati.
Al Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza" sono iscritti d'ufficio i sottufficiali e gli appuntati nonche' i finanzieri che abbiano compiuto il dodicesimo anno di servizio. Ai finanzieri iscritti al Fondo sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per i sottufficiali e gli appuntati.