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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 327/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gaetano CAMPO Presidente
Dr. Paolo TALAMO Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato in data da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1
mandato a margine del presente atto, dagli avvocati Francesco Rossi (C.F.
) e CH IO ( ), che C.F._2 CodiceFiscale_3
eleggono domicilio presso lo studio in Padova, Corso Garibaldi n. 5
- appellante - contro
ONroparte_1
[...]
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso organicamente dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia, presso cui è ex lege domiciliato in Piazza San Marco n. 63, Venezia, con 2
indirizzo PEC per le comunicazioni processuali:
Email_1
-appellato-
Oggetto: in riforma della sentenza n.630/2021 del Tribunale di Venezia.
In punto: Qualifica superiore.
Causa trattata all'udienza del .
CONCLUSIONI:
Conclusioni dell'appellante:
- accertarsi e dichiararsi il diritto dell'ing. all'inquadramento nella qualifica di professionista I^ Pt_1
CP_ qualifica professionale terzo livello retributivo PI3 CCNL (oggi confluito nel comparto Funzioni
Centrali) con decorrenza dal 1° ottobre 2012, con tutte le relative conseguenze giuridiche ed economiche, anche in termini di incidenza sul TFR e sugli istituti retributivi indiretti;
- condannarsi conseguentemente ONroparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, ad assegnare
[...]
all'ing. mansioni corrispondenti all'inquadramento di professionista I^ qualifica professionale terzo Pt_1
livello retributivo PI3 oggi CCNL Funzioni Centrali) a lui spettante e a corrispondergli CP_4
le differenze retributive, se del caso anche a titolo risarcitorio, tra l'inquadramento nella qualifica di operatore A4 e la qualifica di professionista prima qualifica professionale terzo livello retributivo (PI3)
(oggi CCNL Funzioni Centrali) maturate a decorrere dal 1° ottobre 2012, e relative CP_4 allo stipendio tabellare, alla tredicesima, all'indennità professionale, alla retribuzione di risultato/incentivo di produttività, con interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo.
- Spese e competenze professionali interamente rifuse.
Conclusioni dell'appellata:
Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adita rigettare l'avverso appello, confermando la Sentenza di I grado.
Ci si oppone alle istanze istruttorie avanzate perché irrilevanti. Spese rifuse.
Svolgimento del processo. 3
Con sentenza n. 630/2021, pubblicata il 26.10.2021, il Tribunale di Venezia, con funzioni di giudice del lavoro, ha respinto la domanda proposta dall'ingegner nei confronti dell' Parte_1 [...]
diretta al riconoscimento del ONroparte_5 diritto a essere inquadrato quale professionista di 1° qualifica professionale, terzo livello retributivo P13, CCNL (oggi confluito nella contrattazione collettiva CP_2 delle Funzioni Centrali) con decorrenza dal 1° ottobre 2012, e alla conseguente condanna dell'ente al pagamento delle corrispondenti differenze retributive.
La sentenza di primo grado ha preso atto che il diritto del ricorrente a essere inquadrato nella qualifica Quadro Professionale di livello B dal 2010 al 2012 era stata riconosciuta dalla sentenza n. 75/2017 della Corte d'Appello di Venezia, all'esito del giudizio promosso nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana, di cui il ricorrente era dipendente, periodo corrispondente a quello del suo distacco presso
. CP_5
Ha quindi escluso il diritto all'inquadramento per lo svolgimento delle mansioni superiori, atteso il divieto di cui all'art. 56 D. Lgs. 165/2001 ed ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario formulata dall'ente.
La sentenza di primo grado ha ritenuto che il ricorrente non potesse vantare alcun automatismo nell'inquadramento professionale, in quanto non previsto dalla disciplina dettata per il passaggio da In questo senso, ha richiamato l'art. 4 CP_6 comma 11 D. Lgs. 162/2007, che ha riconosciuto la collocazione presso CP_5
CP_ ON Co del personale proveniente da e da società controllate da nella posizione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro, con mantenimento del trattamento economico. Quindi, in forza della previsione dell'art. 17 DPR 224/2011, è stata predisposta da la tabella CP_5 di comparazione tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale provvisoriamente assegnato.
La sentenza ha quindi valorizzato il limite di spesa previsto per i trasferimenti dalla disciplina richiamata e ha sottolineato che il ricorrente aveva richiesto il trasferimento in base al livello di inquadramento posseduto presso CP_6
La sentenza di primo grado viene impugnata da per i seguenti motivi: Parte_1 4
Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante evidenzia come il D. Lgs.
162/2007 configuri il passaggio alle dipendenze dell'Agenzia come
“trasferimento”, per cui il personale viene individuato in base a una procedura selettiva e l'art. 4 riconosce il diritto a una “collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro”.
L'appellante censura la violazione dell'art. 17 DPR 224/2011, per cui il trasferimento del personale doveva avvenire nei limiti del 50% dei posti in organico e delle risorse finanziarie disponibili. A questo proposito, l'appellante evidenzia la circostanza, non contestata, per cui a fronte di 150 posti disponibili
(il 50% dei 300 posti dell'organico) solo 103 unità di personale tecnico avevano chiesto di essere trasferite e che, dei 300 posti in organico, ben 169 erano nell'area professionale, quella richiesta dal ricorrente, di cui solo 30 sono stati coperti. In questo senso afferma che il limite di organico/risorse risultava rispettato e da parte dell' non vi è stata alcuna verifica in merito alla compatibilità tra CP_1 risorse finanziarie e personale trasferito.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura il rilievo attribuito dalla sentenza di primo grado alla domanda del lavoratore, attesa l'irrilevanza della domanda e la necessità di fare riferimento, secondo quanto previsto dalla norma, alla posizione “ricoperta” nel precedente rapporto e non a quella dichiarata. In tal senso, l'appellante afferma che il modulo era prestampato e standard, che non consentiva di esplicitare il corretto inquadramento, derivante peraltro da norme inderogabili, né questa dichiarazione costituiva rinuncia.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui esclude la rilevanza della sentenza della Corte d'Appello sul superiore inquadramento. L'appellante sostiene che vanno tenuti distinti due ON momenti: il trasferimento del rapporto da all' e la successiva CP_1 disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze dell' Il giudicato CP_1 atterrebbe quindi al primo momento e, incardinato nel precedente rapporto di ON lavoro, avrebbe dovuto essere salvaguardato nel momento del passaggio da all'Agenzia, in forza della previsione dell'art. 4 D. Lgs. 162/2007, richiamato in precedenza. 5
In questo senso, il giudicato avrebbe effetti vincolanti e ultrattivi nei confronti ON dell'Agenzia perché la corretta collocazione professionale del ricorrente in integrerebbe la fattispecie costitutiva del rapporto di lavoro instauratosi con l'Agenzia. ON In ogni caso l' sarebbe avente causa di in forza del trasferimento del CP_1 personale distaccato.
, costituitasi nel giudizio di appello, ribadisce di aver inquadrato il CP_5 ricorrente nel livello economico posseduto al tempo del trasferimento, con conseguente irrilevanza della sentenza della Corte d'Appello, riferita peraltro al solo biennio 2010/2012.
Sostiene che tra le parti è stato instaurato un nuovo rapporto di lavoro, fuori dall'ambito dell'art. 2112 c.c. e secondo le speciali procedure stabilite dal D. Lgs.
162/2007, in deroga alle regole di accesso in materia di pubblico impiego.
La causa è stata decisa in grado di appello all'udienza del 30.10.2025.
Motivi della decisione.
L'appello è fondato e va accolto come precisato in motivazione.
1. È opportuna la ricostruzione della vicenda che ha portato all'instaurazione di questo giudizio.
A seguiti dell'istituzione dell' , oggi CP_1 ONroparte_8
, con competenza anche alla sicurezza delle infrastrutture stradali, CP_5 avvenuta con il D. Lgs. 162/2007, è stata data attuazione all'art. 4 del decreto legislativo, relativamente al reclutamento del personale necessario ad assicurare la funzionalità dell'ente.
In particolare, il comma 8 dell'art. 4 prevede “In sede di prima applicazione del presente decreto, e sino all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 6 del presente articolo, il funzionamento dell' e' assicurato con l'utilizzazione, nel limite massimo di CP_1 duecentocinque unita' di personale:
a) numero non superiore a dodici proveniente dai ruoli del Ministero dei trasporti, in regime di comando;
b) per la restante parte, con oneri a carico dell'ente di provenienza fino all'attuazione dell'articolo CP_ 26, con personale tecnico, avente riconosciute capacità e competenza, anche proveniente da 6
e da società controllate da individuato, con procedura CP_9 CP_10 CP_11 selettiva, sulla base di apposite convezioni che non devono comportare oneri per la finanza pubblica, con il Ministero dei trasporti ed il gruppo dall' ”, mentre, ai CP_11 CP_1 sensi del comma 11 “Al personale di cui al comma 8, lettera b), che accede al ruolo organico dell'Agenzia sono riconosciuti collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e, se piu' favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza mediante assegno ad personam non riassorbibile e non rivalutabile.”. ON L'appellante, all'epoca dipendente di partecipò quindi all'interpello indetto per la ricerca del personale e fu selezionato quale professionista esperto di energia e trazione elettrica. L'assegnazione all con decorrenza dall'1.3.2010, CP_1
ON avvenne con mantenimento del rapporto di lavoro in capo a e dipendenza funzionale dal Direttore Generale dell (cfr. doc. 10 e 13 allegati al ricorso CP_1 di primo grado).
L'appellante ha quindi promosso un giudizio per il riconoscimento della qualifica superiore, definito con la sentenza non definitiva n. 75/2017 e con sentenza definitiva, sul quantum, n. 484/2018, con cui è stato riconosciuto il diritto all'inquadramento professionale come quadro di livello B del CCNL per le attività ferroviarie.
Sulla base di questo accertamento, l'appellante ha quindi promosso questo giudizio, dal momento che, in base alla tabella di equiparazione di cui alla delibera n. 1 del 23.1.2012, il suo inquadramento presso l' avrebbe dovuto essere CP_1 quello di prima qualifica funzionale, P13 , oggi confluito nel CCNL CP_4
Funzioni Centrali.
2. Nel merito, la Corte non condivide anzitutto la ricostruzione in diritto operata dalla sentenza di primo grado in merito all'assenza di automatismo nel passaggio ON dal all' CP_1
Sotto questo profilo, la ricostruzione in concreto delle modalità su cui si è articolato il trasferimento del ricorrente, non espressamente contestata dall'ente appellato (cfr. pag. 12 e 13 del ricorso in appello, con il riferimento ai documenti richiamati), mette in evidenza come dei 169 posti previsti complessivamente nell'area professionale di inquadramento dell'appellante, vi sia stata la copertura solo di 30 posti, con la conseguenza che le considerazioni svolte dalla sentenza di 7
primo grado in ordine al limite tra risorse e organico non determinano alcuna conseguenza nella vicenda oggetto di causa. In particolare, si ritiene condivisibile la tesi difensiva dell'appellante, per cui, data l'esiguità del personale interessato rispetto ai posti disponibili, si è realizzato in concreto un automatismo nel ON trasferimento da all'Agenzia.
3. In questo contesto, la valorizzazione attribuita dalla sentenza impugnata alla domanda di trasferimento dell'appellante presso l'Agenzia non assume rilievo. In particolare, la sentenza di primo grado ha valorizzato la domanda di trasferimento ON in cui l'appellante ha indicato l'inquadramento presso quale operatore specializzato.
Tuttavia, l'art. 4 comma 11 D. Lgs. 162/2007, nel disciplinare la collocazione professionale del personale proveniente da altro rapporto di lavoro, individua quale criterio la posizione lavorativa “ricoperta”, valorizzando in questo modo la posizione lavorativa effettiva del lavoratore da trasferire.
In questo senso, la dichiarazione resa dall'appellante aveva un contenuto in qualche misura obbligato, privo in ogni caso di qualsiasi effetto confessorio o abdicativo del diritto al riconoscimento della qualifica superiore.
4. Si condivide inoltre il terzo motivo d'appello, riferito agli effetti che nel presente giudizio è prodotto dalle richiamate sentenze della Corte d'Appello di Venezia, che hanno riconosciuto il diritto dell'appellante all'inquadramento superiore, con riferimento al periodo nel quale era ancora alle dipendenze di CP_6
A questo proposito, occorre richiamare nuovamente la disposizione di cui al comma 11 dell'art. 4 D. Lgs. 162/2007, per cui “Al personale di cui al comma 8, lettera
b), che accede al ruolo organico dell'Agenzia sono riconosciuti collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza mediante assegno ad personam non riassorbibile e non rivalutabile.”.
Di conseguenza, il riconoscimento del diritto dell'appellante al superiore ON inquadramento presso non può che avere effetti anche nei confronti dell'Agenzia, dal momento che individua il presupposto per la sua corretta collocazione professionale all'interno dell'ente. 8
In sostanza, al momento del passaggio alle dipendenze dell'Agenzia, il lavoratore aveva diritto all'inquadramento professionale corrispondente a quello che aveva ON maturato presso dal momento che la collocazione professionale presso la prima è strettamente correlata a quella presso il precedente datore di lavoro. ON In questo senso, il giudicato formatosi sull'inquadramento presso al momento del trasferimento dell'appellante presso l'Agenzia ha effetti riflessi anche nei confronti dell'appellata, dal momento che l'inquadramento professionale del personale trasferito dipende da quello posseduto, anche in forza di riconoscimento giudiziale, presso il precedente datore di lavoro.
In questo senso, è opportuno richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di trasferimento di personale ministeriale ad enti locali e degli effetti del giudicato in merito all'accertamento di mansioni superiori (cfr. Cass. 6756/2020). Si tratta di un principio che può trovare applicazione anche alla fattispecie in esame, caratterizzata anch'essa da una fattispecie di trasferimento a favore di un ente pubblico e dal riconoscimento in favore del lavoratore del diritto all'inquadramento superiore presso l'ente di provenienza, quale condizione per l'inquadramento alle dipendenze del nuovo datore di lavoro.
5. In conseguenza dell'accoglimento dei motivi d'appello, in riforma della sentenza impugnata, dev'essere accertato il diritto dell'appellante a essere inquadrato quale professionista di 1^ qualifica professionale, terzo livello retributivo P13 oggi CCNL Funzioni Centrali, in forza della CP_4 tabella di equiparazione di cui al doc. 14 allegato al ricorso di primo grado.
Va anche accolta la domanda di condanna generica dell' appellata al CP_1 pagamento in favore dell'appellante delle corrispondenti differenze retributive, da liquidarsi in separato giudizio, con decorrenza dal 1.10.2012.
In particolare, l'appellante avrà diritto alle differenze retributive matura sulla retribuzione tabellare, tredicesima mensilità e indennità professionale. Con riferimento all'incidenza del riconoscimento del diritto alla qualifica superiore sulla retribuzione di risultato e sull'incentivo alla produttività, occorre rilevare che l'appellante ha vista riconosciuto il punteggio massimo riguardo alla valutazione 9
rilevante ai fini del riconoscimento di questi titoli, come emerge dai documenti da
46 a 48 ter allegati al ricorso di primo grado.
In proposito, si ritiene che i documenti richiamati e le valutazioni positive della performance raggiunte dall'appellante negli anni precedenti ai fini della retribuzione di risultato e incentivante integri quella presunzione di elevata probabilità di concretizzare anche presso il nuovo datore di lavoro i presupposti per il loro riconoscimento, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 23936/2019).
In assenza di ulteriori elementi di determinazione dell'ammontare economico della retribuzione incentivante e di risultato, si ritiene che per tali titoli l'accoglimento della domanda debba ancorarsi ad una valutazione equitativa, nella misura del 40%.
Quanto al regime delle spese processuali, in applicazione del principio di soccombenza, l appellata va condannata alla rifusione in favore CP_1 dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidati come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 55/2014, esclusa l'attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa:
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante a essere inquadrato quale professionista 1° qualifica professionale terzo livello retributivo PI3 (oggi CCNL CP_4
Funzioni Centrali) con effetto dal 1° ottobre 2012;
2) Condanna l'appellata al pagamento delle corrispondenti differenze retributive relative alla retribuzione tabellare, tredicesima mensilità e indennità professionale, nonché al 40% delle differenze retributive riferite alla retribuzione di risultato e incentivo di produttività, da liquidarsi in separato giudizio;
3) Condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 9.000,00 per compensi quanto al primo grado di giudizio ed € 8.000,00 per compensi quanto al presente 10
grado, oltre al contributo forfetario di cui all'art. 2 DM 10 marzo n. 2014
n.55, IVA e CPA.
Venezia, 30.10.2025.
Il Presidente rel.
(Gaetano Campo)