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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/10/2025, n. 3404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3404 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8449/2015 R.G.A.C. ed avente ad oggetto "Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali"
TRA
Parte 1 (C.F. C.F. 1 Parte 2
C.F. 3 e (C.F.: C.F. 2 Parte 3 (C.F.:
), rappresentati e difesi dall'avv. Parte 4 (C.F.: C.F. 4
), elettivamente domiciliati presso lo studio del C.F. 5Nicola Gentile (C.F.
difensore sito in Caserta alla p.zza Vanvitelli n. 4/D (pec: Email 1
ATTORI
E
), nella qualità di erede della convenuta (C.F. C.F. 6 Controparte_1 dall'avv. Vincenzo Agata (C.F. rappresentato e difeso Persona 1
C.F. 7 ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito San Nicola la
Strada alla via Ugo La Malfa, n. 5 (pec: Email 2
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti. Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio la sig.ra Per 1
[...] per sentir condannare quest'ultima al risarcimento di tutti i danni alla salute, esistenziali e morali, dagli stessi patiti e da quantificarsi in corso di causa, nonché al risarcimento dei danni materiali da infiltrazioni provocati all'abitazione familiare sita in Caserta alla via San Carlo n. 151, anch'essi da quantificare in corso di causa. Si costituiva in giudizio la sig.ra Persona_1
contestando in toto le domande attoree ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni subiti dall'immobile di proprietà esclusiva dell'attore per duplicazione di domanda già proposta, in via riconvenzionale, nel giudizio RG n. 700447/2006 tra le stesse parti. Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale per la condanna del sig. Parte 1
[...] all'immediata rimozione delle piante rampicanti infestanti la proprietà della convenuta o, quantomeno, alla loro integrale potatura e al contestuale risarcimento dei danni così provocati.
Il giudizio veniva così istruito mediante espletamento di c.t.u., affidata al CTU, geom. Per 2
ai fini della verifica delle cause delle lamentate infiltrazioni e degli interventi risolutivi,
[...] "
poi oggetto di integrazione mediante formulazione all'Ausiliare di ulteriori quesiti da parte del
Tribunale, nonché di ctu medico-legale sulle persone degli istanti per la valutazione ed eventuale quantificazione del danno alla salute dagli stessi lamentato.
Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e la sostituzione del Magistrato assegnatario avvenuta in data
20.3.2025, all'udienza del 17.06.2025 la causa, dopo ampia discussione orale tra le parti, veniva rinviata ex art. 281 sexies cpc all'udienza cartolare del 30.09.2025 e, in tale sede, decisa all'esito della camera di consiglio.
Per quanto utile alla decisione, deve dirsi gli attori convenivano nel presente giudizio Per 1
[...] per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni alla salute, esistenziali e morali, da quantificarsi in corso di causa, dagli stessi patiti nonché al risarcimento dei danni materiali da infiltrazioni occorsi alle due camere da letto e dal WC posti tutti al primo piano dell'immobile adibito ad abitazione familiare lato nord nonché dal sottobalcone lato sud, tutti da accertare e quantificare in corso di causa. A motivo di ciò, adducevano che l'abitazione familiare fosse da tempo oggetto di fenomeni d'infiltrazione proveniente dalla proprietà Persona 1 sita al piano superiore, che, oltre ad aver causato danni al succielo del balcone lato sud ed alle camere da letto poste al lato nord del fabbricato, aveva costretto gli istanti a vivere in ambienti malsani ed insalubri, con i conseguenti danni alla salute lamentati.
Da quanto ricostruito, nell'odierno giudizio gli attori hanno proposto tre distinte domande, da analizzare separatamente in ragione del diverso oggetto le caratterizza e del corredo allegatorio e probatorio per ciascuna richiesto e concretamente fornito, a sostegno delle stesse, dagli istanti.
Orbene, va immediatamente osservato che, con riferimento alla domanda relativa al risarcimento dei danni occorsi ai vani dell'immobile di proprietà Parte 1 posti al lato nord in conseguenza dei fenomeni infiltrativi provenienti dal terrazzo di proprietà convenuta, la pretesa de qua è stata già oggetto di vaglio e conseguente statuizione giudiziale innanzi al Tribunale di Santa Maria C.V. nel procedimento recante RG n. 700447/2006, definito con sentenza n. 3345/2018 del 13/11/2018. In tale giudizio, promosso da Persona 1 nei confronti di quest'ultimo Parte 1
spiegava domanda riconvenzionale avente ad oggetto medesimi causa petendi e petitum, individuabili nelle infiltrazioni presenti nelle camere da letto e nel WC dell'appartamento dell'allora convenuto e nel risarcimento dei danni ad esse conseguenti. La sentenza n. 3345/2018 veniva fatta oggetto di gravame innanzi alla Corte d'Appello di Napoli con il procedimento RG n. 6229/2018, definito con sentenza n. 3806/2020 del 09/11/2020, passata in giudicato e depositata in atti. A ciò si aggiunga, poi, che la pretesa di cui si discute ha formato oggetto di un ulteriore giudizio (il n.
4279/2018 RG), deciso con sentenza n. 1195/2025, sede in cui tuttavia la stessa è stata oggetto di rinuncia. La domanda risarcitoria portata all'attenzione dell'odierno giudicante risulta coperta dall'intervenuto giudicato: infatti, la richiesta proposta in riconvenzionale da Parte 1 nel giudizio n. 700447/06 ha trovato accertamento e conseguente parziale accoglimento con la sentenza n. 3345/18, con condanna di Persona 1 al pagamento, per le causali dedotte e in favore dell'istante, della somma di € 3.000,00, oltre oneri ed interessi. Tale domanda è stata poi sottoposta ad impugnazione innanzi alla competente Corte d'Appello che, con sentenza n. 3806/20, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Persona 1 ha tra l'altro dichiarato non congruo l'importo di € 3.000,00 liquidato dal giudice di primo grado rispetto all'effettiva entità dei danni lamentati, riducendo la somma da ristorare in € 1.500,00. La sentenza del giudice dell'impugnazione risulta passata in giudicato e la statuizione sul punto che interessa in questa sede fa, quindi, stato tra le parti e i loro aventi causa.
Come è noto, il passaggio in giudicato di una sentenza la rende definitiva e immutabile tra le parti, impedendo ulteriori contestazioni tramite i mezzi ordinari di impugnazione. Questo effetto di "cosa giudicata" (cd. giudicato sostanziale) comporta che, a norma dell'art. 2909 c.c., l'accertamento giudiziale dei fatti acquista autorità e fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa, per le questioni decise, garantendo certezza giuridica mediante un effetto preclusivo-conformativo nei confronti del giudicante che sia successivamente investito della medesima questione.
La domanda di risarcimento danni da infiltrazioni de quibus proposta in questo giudizio non può, quindi, trovare accoglimento in ossequio al principio del ne bis in idem e va, pertanto, dichiarata inammissibile.
Procedendo a valutare l'ulteriore domanda di risarcimento dei danni materiali come proposta da
Parte 1 , deve dirsi che tale doglianza attorea abbia ad oggetto il balcone posto sul lato sud dell'abitazione familiare. Come è noto, in corso di causa è stato conferito incarico al CTU nominato, geom. Persona 2 ai fini della verifica della natura e delle cause di quanto lamentato, degli interventi a farsi per la risoluzione delle problematiche individuate nonché dei costi di queste ultime. Orbene, all'esito degli accertamenti peritali d'ufficio, trasfusi nell'elaborato depositato dall'Ausiliare in uno alle risposte alle osservazioni formulate dalle parti, è emerso che
"la parte frontale e l'intradosso del solaio superiore presentano tracce di umidità e di intonaco ammalorato, con la presenza di muffe e di erba" (pag. 5 c.t.u. depositata). Sempre per quanto concerne il balcone scoperto lato Sud, "le infiltrazioni sono causate principalmente dal distacco delle soglie in travertino poste all'estradosso, che non sono nemmeno perfettamente adiacenti l'un l'altra (Foto 19), per cui consentono il passaggio di acqua piovana verso il basso senza garantire adeguata protezione" (pag. 6 relazione peritale d'ufficio).
All'esito delle indagini, l'Ausiliare individua le soluzioni e gli interventi a farsi ai fini del ripristino dello status quo ante. In particolare, secondo il CTU, “per l'eliminazione delle infiltrazioni inerenti al balcone scoperto lato Sud, i lavori necessari consistono nella rimozione dell'intera pavimentazione e delle soglie in travertino;
sarà inoltre effettuata una pulizia per l'eliminazione di erba ed altri corpi estranei presenti, e saranno rimosse le parti cadenti dell'intonaco, che dovranno essere ripristinate. Dopo la posa in opera di una guaina di impermeabilizzazione sarà possibile il rifacimento del pavimento;
le soglie saranno riposte in opera in modo corretto, previa verifica della loro integrità. I lavori saranno completati da opportuna tinteggiatura" (pag. 7 ctu depositata in atti).
Innanzitutto, appare necessario un inquadramento nozionistico della fattispecie de qua.
Il sottobalcone (cd. cielino) è la parte inferiore della superficie calpestabile dei balconi e consiste nella parte sottostante del balcone, ovvero quella che si trova al di sotto della superficie calpestabile e che rappresenta pertanto la zona non visibile da chi calpesti il balcone stesso.
In tema di balconi di edifici, poi, è bene distinguere tra balconi aggettanti e balconi incassati: i primi sporgono dal profilo dell'edificio, mentre i secondi si sviluppano all'interno del profilo dello stabile. I balconi aggettanti, essendo funzionali all'affaccio extraperimetrale rispetto allo stabile, appartengono in via esclusiva al proprietario dell'unità immobiliare costituendo un
"prolungamento" esterno della stessa, dovendosi pertanto considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore “quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole" (cfr., per tutte, Cass. Civ., Sez. VI, 12/03/2020, n.7042; Sez. II, 30/04/2012, n. 6624). In ossequio quindi alla vigente normativa codicistica, nonché al consolidato orientamento di legittimità in materia, le spese per il balcone aggettante spettano sempre al proprietario dell'appartamento, salvo per quanto riguarda i rivestimenti esterni pregiati, come le fioriere in muratura, il parapetto in vetro, i fregi decorativi e ornamentali che conferiscono allo stabile un profilo estetico più gradevole: questi ultimi elementi, invece, devono essere ripartiti tra tutti i condomini in quanto è interesse collettivo il fatto che la facciata dell'edificio mantenga il proprio decorso.
Orbene, l'odierno Tribunale, in ossequio all'inquadramento normativo e giurisprudenziale poc'anzi operato, ritiene condivisibili le conclusioni rassegnate dal CTU geom. Persona 2 ed accerta, pertanto, la sussistenza dei danni alla proprietà come provenienti dal Parte 1
balcone di proprietà della odierna parte convenuta, con conseguente condanna del responsabile a porre in essere gli interventi a farsi indicati dal CTU per la messa in sicurezza e il ripristino del balcone lato sud della proprietà attorea.
Per quanto attiene alla liquidazione del danno alla proprietà attorea al cui ristoro è tenuto il convenuto, si ritiene opportuno fare ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., atteso il raggiungimento della prova dell'esistenza dell'effettivo pregiudizio ma non anche della certezza della sua consistenza (cfr. Cass. Civ., 22/02/2017, n. 4534), e determinare come congruo, secondo le massime di comune esperienza, l'importo risarcitorio di € 1.500,00 da corrispondere in favore di
Parte 1
Infine, con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni alla salute che gli odierni attori avrebbero patito a causa dell'insalubrità dell'immobile adibito ad abitazione familiare, devono dirsi dirimenti ai fini della decisione le risultanze delle consulenze d'ufficio redatte dal CTU nominato, Prof. Persona 3 all'esito delle visite medico-legali effettuate sulle persone degli istanti, "
risultanze debitamente argomentate da punto di vista logico, tecnico e scientifico e dalle quali, pertanto, non vi è ragione di discostarsi.
Precipuamente, e con riguardo al danno alla salute come lamentato da Parte 1 il CTU
nel suo elaborato precisa che l'attore "presenta una rinosinusite cronica che non è in rapporto causale e/o concausale con l'evento dedotto (persistenza in ambiente insalubre pe umidità e muffe).
Non vi è pertanto danno temporaneo e/o permanente suscettibile di essere risarcito". il CTU nel suo Ancora, con riguardo al danno alla salute come lamentato da Parte 4 و
elaborato conclude che l'attore "presenta una rinosinusite cronica in polisensibilizzato che non è in rapporto causale e/o concausale con l'evento dedotto (persistenza in ambiente insalubre per umidità e muffe). Non vi è pertanto danno temporaneo e/o permanente suscettibile di essere risarcito".
Parte 2 l'Ausiliare nel suoIn riferimento al danno alla salute come lamentato da elaborato afferma che l'attrice "presenta un deficit uditivo probabilmente di tipo misto a prevalente componente percettiva che non è in rapporto causale e/o concausale con l'evento dedotto
(persistenza in ambiente insalubre pe umidità e muffe). Non vi è pertanto danno temporaneo e/o permanente suscettibile di essere risarcito".
Da ultimo, e con riguardo al danno alla salute lamentato da Parte 3 lo stesso non si è sottoposto all'accertamento disposto dal Tribunale, non consentendo al CTU nominato di rassegnare alcuna conclusione valutativa.
Da quanto fin qui ricostruito, le domande relative al danno alla salute, come avanzate dagli attori, non possono trovare accoglimento alcuno, attese le risultanze peritali d'ufficio relativamente a ed atteso il comportamento e Parte 2 Parte 1 Parte 4
di cui è stato dato conto in atti, e vanno rigettate con ogni processuale di Parte 3
conseguenza.
Va analizzata, infine, la domanda riconvenzionale formulata nel presente giudizio dalla defunta convenuta Persona 1 e fatta propria dal successore della de cuius, Controparte 2 proponeva domanda riconvenzionale con la quale chiedeva Come è noto, la sig.ra Persona 1
all'immediata rimozione delle piante rampicanti asserite condannarsi l'attore Parte 1
come infestanti anche la proprietà della convenuta ovvero, in subordine, alla loro integrale potatura.
A tal proposito, deve dirsi come la pretesa de qua non abbia trovato riscontro probatorio.
Parte convenuta ha, fin dalla costituzione in giudizio, asserito che il terrazzo lato nord e le diverse articolazioni delle pareti perimetrali esterne della sua proprietà fossero completamente infestati ed invasi dalle piante rampicanti provenienti dal giardino sito al pianterreno e di proprietà Parte 1 ; che tale situazione fosse limitativa del diritto di essa convenuta di fruire e godere dell'immobile e di tutte le porzioni interessate dalla presenza della suddetta vegetazione infestante;
ancora, che la vegetazione rappresentasse un rischio per la salute consentendo la proliferazione di insetti e parassiti.
All'esito del giudizio, deve dirsi che quanto asserito non ha trovato conforto nelle risultanze istruttorie: l'Ausiliare del Tribunale non ha riscontrato alcun rischio né strutturale né di altro genere per la proprietà convenuta nella presenza della vegetazione proveniente dalla proprietà attorea;
tantomeno, l'indagine peritale ha rilevato la sussistenza dei danni lamentati da parte convenuta, il necessario nesso causale fra la vegetazione proveniente dalla proprietà attorea e gli asseriti danni e l'effettivo ammontare degli stessi;
né, infine, l'istante in riconvenzionale ha provato aliunde quanto denunciato, non articolando in merito una prova testimoniale o allegando relazioni di parte volte a dimostrare come effettivi e concreti i pericoli e/o i danni solo asseriti.
Pertanto, in ossequio al dettato di cui all'art. 2697 c.c. e all'onere allegatorio e probatorio gravante sul soggetto che propone una domanda, la pretesa avanzate in riconvenzionale dalla parte convenuta va rigettata poiché non provata.
Le spese di lite interamente compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli,
Parte 2 definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte 1 quale erede della de nei confronti di Parte 3 e Parte_4 Controparte_2 nonché sulla domanda riconvenzionale da quest'ultimo proposta nei cuius Persona 1
Parte 1 così provvede: confronti di
- per tutte le ragioni esposte in parte motiva, rigetta la domanda di risarcimento del danno materiale da infiltrazioni occorsi ai vani posti al primo piano lato nord dell'immobile come proposta da poiché inammissibile;
Parte 1
- accoglie la domanda di risarcimento del danno materiale da infiltrazioni occorso al balcone scoperto posto al lato sud dell'immobile di proprietà di Parte 1 e, per l'effetto, accerta la sussistenza dei danni alla proprietà di parte istante come provenienti dal balcone di proprietà convenuta e condanna Controparte 2 a porre in essere gli interventi indicati dal CTU per la messa in sicurezza e il ripristino del balcone lato sud della proprietà attorea nonché a pagare, in favore di la somma di € 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo diParte 1 '
risarcimento del danno;
-rigetta la domanda di risarcimento del danno alla salute proposta da Parte 1
Parte 2 Parte 3 e Parte 4
Controparte 2 nei confronti di Parte 1- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da
[...] ;
- compensa integralmente fra le parti le spese e competenze di lite, ivi comprese le spese di c.t.u. già liquidate.
CP 3 ,29.10.2025.
Il G.U.
Dott.ssa Maria Caroppoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8449/2015 R.G.A.C. ed avente ad oggetto "Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali"
TRA
Parte 1 (C.F. C.F. 1 Parte 2
C.F. 3 e (C.F.: C.F. 2 Parte 3 (C.F.:
), rappresentati e difesi dall'avv. Parte 4 (C.F.: C.F. 4
), elettivamente domiciliati presso lo studio del C.F. 5Nicola Gentile (C.F.
difensore sito in Caserta alla p.zza Vanvitelli n. 4/D (pec: Email 1
ATTORI
E
), nella qualità di erede della convenuta (C.F. C.F. 6 Controparte_1 dall'avv. Vincenzo Agata (C.F. rappresentato e difeso Persona 1
C.F. 7 ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito San Nicola la
Strada alla via Ugo La Malfa, n. 5 (pec: Email 2
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti. Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio la sig.ra Per 1
[...] per sentir condannare quest'ultima al risarcimento di tutti i danni alla salute, esistenziali e morali, dagli stessi patiti e da quantificarsi in corso di causa, nonché al risarcimento dei danni materiali da infiltrazioni provocati all'abitazione familiare sita in Caserta alla via San Carlo n. 151, anch'essi da quantificare in corso di causa. Si costituiva in giudizio la sig.ra Persona_1
contestando in toto le domande attoree ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni subiti dall'immobile di proprietà esclusiva dell'attore per duplicazione di domanda già proposta, in via riconvenzionale, nel giudizio RG n. 700447/2006 tra le stesse parti. Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale per la condanna del sig. Parte 1
[...] all'immediata rimozione delle piante rampicanti infestanti la proprietà della convenuta o, quantomeno, alla loro integrale potatura e al contestuale risarcimento dei danni così provocati.
Il giudizio veniva così istruito mediante espletamento di c.t.u., affidata al CTU, geom. Per 2
ai fini della verifica delle cause delle lamentate infiltrazioni e degli interventi risolutivi,
[...] "
poi oggetto di integrazione mediante formulazione all'Ausiliare di ulteriori quesiti da parte del
Tribunale, nonché di ctu medico-legale sulle persone degli istanti per la valutazione ed eventuale quantificazione del danno alla salute dagli stessi lamentato.
Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e la sostituzione del Magistrato assegnatario avvenuta in data
20.3.2025, all'udienza del 17.06.2025 la causa, dopo ampia discussione orale tra le parti, veniva rinviata ex art. 281 sexies cpc all'udienza cartolare del 30.09.2025 e, in tale sede, decisa all'esito della camera di consiglio.
Per quanto utile alla decisione, deve dirsi gli attori convenivano nel presente giudizio Per 1
[...] per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni alla salute, esistenziali e morali, da quantificarsi in corso di causa, dagli stessi patiti nonché al risarcimento dei danni materiali da infiltrazioni occorsi alle due camere da letto e dal WC posti tutti al primo piano dell'immobile adibito ad abitazione familiare lato nord nonché dal sottobalcone lato sud, tutti da accertare e quantificare in corso di causa. A motivo di ciò, adducevano che l'abitazione familiare fosse da tempo oggetto di fenomeni d'infiltrazione proveniente dalla proprietà Persona 1 sita al piano superiore, che, oltre ad aver causato danni al succielo del balcone lato sud ed alle camere da letto poste al lato nord del fabbricato, aveva costretto gli istanti a vivere in ambienti malsani ed insalubri, con i conseguenti danni alla salute lamentati.
Da quanto ricostruito, nell'odierno giudizio gli attori hanno proposto tre distinte domande, da analizzare separatamente in ragione del diverso oggetto le caratterizza e del corredo allegatorio e probatorio per ciascuna richiesto e concretamente fornito, a sostegno delle stesse, dagli istanti.
Orbene, va immediatamente osservato che, con riferimento alla domanda relativa al risarcimento dei danni occorsi ai vani dell'immobile di proprietà Parte 1 posti al lato nord in conseguenza dei fenomeni infiltrativi provenienti dal terrazzo di proprietà convenuta, la pretesa de qua è stata già oggetto di vaglio e conseguente statuizione giudiziale innanzi al Tribunale di Santa Maria C.V. nel procedimento recante RG n. 700447/2006, definito con sentenza n. 3345/2018 del 13/11/2018. In tale giudizio, promosso da Persona 1 nei confronti di quest'ultimo Parte 1
spiegava domanda riconvenzionale avente ad oggetto medesimi causa petendi e petitum, individuabili nelle infiltrazioni presenti nelle camere da letto e nel WC dell'appartamento dell'allora convenuto e nel risarcimento dei danni ad esse conseguenti. La sentenza n. 3345/2018 veniva fatta oggetto di gravame innanzi alla Corte d'Appello di Napoli con il procedimento RG n. 6229/2018, definito con sentenza n. 3806/2020 del 09/11/2020, passata in giudicato e depositata in atti. A ciò si aggiunga, poi, che la pretesa di cui si discute ha formato oggetto di un ulteriore giudizio (il n.
4279/2018 RG), deciso con sentenza n. 1195/2025, sede in cui tuttavia la stessa è stata oggetto di rinuncia. La domanda risarcitoria portata all'attenzione dell'odierno giudicante risulta coperta dall'intervenuto giudicato: infatti, la richiesta proposta in riconvenzionale da Parte 1 nel giudizio n. 700447/06 ha trovato accertamento e conseguente parziale accoglimento con la sentenza n. 3345/18, con condanna di Persona 1 al pagamento, per le causali dedotte e in favore dell'istante, della somma di € 3.000,00, oltre oneri ed interessi. Tale domanda è stata poi sottoposta ad impugnazione innanzi alla competente Corte d'Appello che, con sentenza n. 3806/20, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Persona 1 ha tra l'altro dichiarato non congruo l'importo di € 3.000,00 liquidato dal giudice di primo grado rispetto all'effettiva entità dei danni lamentati, riducendo la somma da ristorare in € 1.500,00. La sentenza del giudice dell'impugnazione risulta passata in giudicato e la statuizione sul punto che interessa in questa sede fa, quindi, stato tra le parti e i loro aventi causa.
Come è noto, il passaggio in giudicato di una sentenza la rende definitiva e immutabile tra le parti, impedendo ulteriori contestazioni tramite i mezzi ordinari di impugnazione. Questo effetto di "cosa giudicata" (cd. giudicato sostanziale) comporta che, a norma dell'art. 2909 c.c., l'accertamento giudiziale dei fatti acquista autorità e fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa, per le questioni decise, garantendo certezza giuridica mediante un effetto preclusivo-conformativo nei confronti del giudicante che sia successivamente investito della medesima questione.
La domanda di risarcimento danni da infiltrazioni de quibus proposta in questo giudizio non può, quindi, trovare accoglimento in ossequio al principio del ne bis in idem e va, pertanto, dichiarata inammissibile.
Procedendo a valutare l'ulteriore domanda di risarcimento dei danni materiali come proposta da
Parte 1 , deve dirsi che tale doglianza attorea abbia ad oggetto il balcone posto sul lato sud dell'abitazione familiare. Come è noto, in corso di causa è stato conferito incarico al CTU nominato, geom. Persona 2 ai fini della verifica della natura e delle cause di quanto lamentato, degli interventi a farsi per la risoluzione delle problematiche individuate nonché dei costi di queste ultime. Orbene, all'esito degli accertamenti peritali d'ufficio, trasfusi nell'elaborato depositato dall'Ausiliare in uno alle risposte alle osservazioni formulate dalle parti, è emerso che
"la parte frontale e l'intradosso del solaio superiore presentano tracce di umidità e di intonaco ammalorato, con la presenza di muffe e di erba" (pag. 5 c.t.u. depositata). Sempre per quanto concerne il balcone scoperto lato Sud, "le infiltrazioni sono causate principalmente dal distacco delle soglie in travertino poste all'estradosso, che non sono nemmeno perfettamente adiacenti l'un l'altra (Foto 19), per cui consentono il passaggio di acqua piovana verso il basso senza garantire adeguata protezione" (pag. 6 relazione peritale d'ufficio).
All'esito delle indagini, l'Ausiliare individua le soluzioni e gli interventi a farsi ai fini del ripristino dello status quo ante. In particolare, secondo il CTU, “per l'eliminazione delle infiltrazioni inerenti al balcone scoperto lato Sud, i lavori necessari consistono nella rimozione dell'intera pavimentazione e delle soglie in travertino;
sarà inoltre effettuata una pulizia per l'eliminazione di erba ed altri corpi estranei presenti, e saranno rimosse le parti cadenti dell'intonaco, che dovranno essere ripristinate. Dopo la posa in opera di una guaina di impermeabilizzazione sarà possibile il rifacimento del pavimento;
le soglie saranno riposte in opera in modo corretto, previa verifica della loro integrità. I lavori saranno completati da opportuna tinteggiatura" (pag. 7 ctu depositata in atti).
Innanzitutto, appare necessario un inquadramento nozionistico della fattispecie de qua.
Il sottobalcone (cd. cielino) è la parte inferiore della superficie calpestabile dei balconi e consiste nella parte sottostante del balcone, ovvero quella che si trova al di sotto della superficie calpestabile e che rappresenta pertanto la zona non visibile da chi calpesti il balcone stesso.
In tema di balconi di edifici, poi, è bene distinguere tra balconi aggettanti e balconi incassati: i primi sporgono dal profilo dell'edificio, mentre i secondi si sviluppano all'interno del profilo dello stabile. I balconi aggettanti, essendo funzionali all'affaccio extraperimetrale rispetto allo stabile, appartengono in via esclusiva al proprietario dell'unità immobiliare costituendo un
"prolungamento" esterno della stessa, dovendosi pertanto considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore “quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole" (cfr., per tutte, Cass. Civ., Sez. VI, 12/03/2020, n.7042; Sez. II, 30/04/2012, n. 6624). In ossequio quindi alla vigente normativa codicistica, nonché al consolidato orientamento di legittimità in materia, le spese per il balcone aggettante spettano sempre al proprietario dell'appartamento, salvo per quanto riguarda i rivestimenti esterni pregiati, come le fioriere in muratura, il parapetto in vetro, i fregi decorativi e ornamentali che conferiscono allo stabile un profilo estetico più gradevole: questi ultimi elementi, invece, devono essere ripartiti tra tutti i condomini in quanto è interesse collettivo il fatto che la facciata dell'edificio mantenga il proprio decorso.
Orbene, l'odierno Tribunale, in ossequio all'inquadramento normativo e giurisprudenziale poc'anzi operato, ritiene condivisibili le conclusioni rassegnate dal CTU geom. Persona 2 ed accerta, pertanto, la sussistenza dei danni alla proprietà come provenienti dal Parte 1
balcone di proprietà della odierna parte convenuta, con conseguente condanna del responsabile a porre in essere gli interventi a farsi indicati dal CTU per la messa in sicurezza e il ripristino del balcone lato sud della proprietà attorea.
Per quanto attiene alla liquidazione del danno alla proprietà attorea al cui ristoro è tenuto il convenuto, si ritiene opportuno fare ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., atteso il raggiungimento della prova dell'esistenza dell'effettivo pregiudizio ma non anche della certezza della sua consistenza (cfr. Cass. Civ., 22/02/2017, n. 4534), e determinare come congruo, secondo le massime di comune esperienza, l'importo risarcitorio di € 1.500,00 da corrispondere in favore di
Parte 1
Infine, con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni alla salute che gli odierni attori avrebbero patito a causa dell'insalubrità dell'immobile adibito ad abitazione familiare, devono dirsi dirimenti ai fini della decisione le risultanze delle consulenze d'ufficio redatte dal CTU nominato, Prof. Persona 3 all'esito delle visite medico-legali effettuate sulle persone degli istanti, "
risultanze debitamente argomentate da punto di vista logico, tecnico e scientifico e dalle quali, pertanto, non vi è ragione di discostarsi.
Precipuamente, e con riguardo al danno alla salute come lamentato da Parte 1 il CTU
nel suo elaborato precisa che l'attore "presenta una rinosinusite cronica che non è in rapporto causale e/o concausale con l'evento dedotto (persistenza in ambiente insalubre pe umidità e muffe).
Non vi è pertanto danno temporaneo e/o permanente suscettibile di essere risarcito". il CTU nel suo Ancora, con riguardo al danno alla salute come lamentato da Parte 4 و
elaborato conclude che l'attore "presenta una rinosinusite cronica in polisensibilizzato che non è in rapporto causale e/o concausale con l'evento dedotto (persistenza in ambiente insalubre per umidità e muffe). Non vi è pertanto danno temporaneo e/o permanente suscettibile di essere risarcito".
Parte 2 l'Ausiliare nel suoIn riferimento al danno alla salute come lamentato da elaborato afferma che l'attrice "presenta un deficit uditivo probabilmente di tipo misto a prevalente componente percettiva che non è in rapporto causale e/o concausale con l'evento dedotto
(persistenza in ambiente insalubre pe umidità e muffe). Non vi è pertanto danno temporaneo e/o permanente suscettibile di essere risarcito".
Da ultimo, e con riguardo al danno alla salute lamentato da Parte 3 lo stesso non si è sottoposto all'accertamento disposto dal Tribunale, non consentendo al CTU nominato di rassegnare alcuna conclusione valutativa.
Da quanto fin qui ricostruito, le domande relative al danno alla salute, come avanzate dagli attori, non possono trovare accoglimento alcuno, attese le risultanze peritali d'ufficio relativamente a ed atteso il comportamento e Parte 2 Parte 1 Parte 4
di cui è stato dato conto in atti, e vanno rigettate con ogni processuale di Parte 3
conseguenza.
Va analizzata, infine, la domanda riconvenzionale formulata nel presente giudizio dalla defunta convenuta Persona 1 e fatta propria dal successore della de cuius, Controparte 2 proponeva domanda riconvenzionale con la quale chiedeva Come è noto, la sig.ra Persona 1
all'immediata rimozione delle piante rampicanti asserite condannarsi l'attore Parte 1
come infestanti anche la proprietà della convenuta ovvero, in subordine, alla loro integrale potatura.
A tal proposito, deve dirsi come la pretesa de qua non abbia trovato riscontro probatorio.
Parte convenuta ha, fin dalla costituzione in giudizio, asserito che il terrazzo lato nord e le diverse articolazioni delle pareti perimetrali esterne della sua proprietà fossero completamente infestati ed invasi dalle piante rampicanti provenienti dal giardino sito al pianterreno e di proprietà Parte 1 ; che tale situazione fosse limitativa del diritto di essa convenuta di fruire e godere dell'immobile e di tutte le porzioni interessate dalla presenza della suddetta vegetazione infestante;
ancora, che la vegetazione rappresentasse un rischio per la salute consentendo la proliferazione di insetti e parassiti.
All'esito del giudizio, deve dirsi che quanto asserito non ha trovato conforto nelle risultanze istruttorie: l'Ausiliare del Tribunale non ha riscontrato alcun rischio né strutturale né di altro genere per la proprietà convenuta nella presenza della vegetazione proveniente dalla proprietà attorea;
tantomeno, l'indagine peritale ha rilevato la sussistenza dei danni lamentati da parte convenuta, il necessario nesso causale fra la vegetazione proveniente dalla proprietà attorea e gli asseriti danni e l'effettivo ammontare degli stessi;
né, infine, l'istante in riconvenzionale ha provato aliunde quanto denunciato, non articolando in merito una prova testimoniale o allegando relazioni di parte volte a dimostrare come effettivi e concreti i pericoli e/o i danni solo asseriti.
Pertanto, in ossequio al dettato di cui all'art. 2697 c.c. e all'onere allegatorio e probatorio gravante sul soggetto che propone una domanda, la pretesa avanzate in riconvenzionale dalla parte convenuta va rigettata poiché non provata.
Le spese di lite interamente compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli,
Parte 2 definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte 1 quale erede della de nei confronti di Parte 3 e Parte_4 Controparte_2 nonché sulla domanda riconvenzionale da quest'ultimo proposta nei cuius Persona 1
Parte 1 così provvede: confronti di
- per tutte le ragioni esposte in parte motiva, rigetta la domanda di risarcimento del danno materiale da infiltrazioni occorsi ai vani posti al primo piano lato nord dell'immobile come proposta da poiché inammissibile;
Parte 1
- accoglie la domanda di risarcimento del danno materiale da infiltrazioni occorso al balcone scoperto posto al lato sud dell'immobile di proprietà di Parte 1 e, per l'effetto, accerta la sussistenza dei danni alla proprietà di parte istante come provenienti dal balcone di proprietà convenuta e condanna Controparte 2 a porre in essere gli interventi indicati dal CTU per la messa in sicurezza e il ripristino del balcone lato sud della proprietà attorea nonché a pagare, in favore di la somma di € 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo diParte 1 '
risarcimento del danno;
-rigetta la domanda di risarcimento del danno alla salute proposta da Parte 1
Parte 2 Parte 3 e Parte 4
Controparte 2 nei confronti di Parte 1- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da
[...] ;
- compensa integralmente fra le parti le spese e competenze di lite, ivi comprese le spese di c.t.u. già liquidate.
CP 3 ,29.10.2025.
Il G.U.
Dott.ssa Maria Caroppoli