TAR Catania, sez. IV, sentenza 20/03/2026, n. 898
TAR
Sentenza 20 marzo 2026

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  • Rigettato
    Formazione del nulla osta per silenzio assenso

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la tesi del silenzio assenso, osservando che l'art. 32, comma 1, della l. n. 47/1985, come modificato dall'art. 32, comma 43, del d.l. n. 269/2003, prevede che il richiedente possa impugnare il silenzio-rifiuto solo se il parere dell'autorità di tutela non viene formulato entro centottanta giorni. Inoltre, anche se l'art. 29 della l.r. n. 7/2019 non menziona la tutela del paesaggio tra i motivi ostativi alla formazione del silenzio assenso, la normativa nazionale (art. 20 l. n. 241/1990) prevale e non ammette il silenzio assenso per le autorizzazioni paesaggistiche.

  • Rigettato
    Irrilevanza della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la censura sull'applicabilità della sentenza n. 252/2022, poiché il procedimento amministrativo non era ancora concluso alla data di pubblicazione della sentenza. Tuttavia, ha accolto la doglianza relativa all'ordine di demolizione e rimessione in pristino, affermando che l'Ente di tutela del vincolo paesaggistico è privo di poteri ripristinatori e repressivi.

  • Rigettato
    Applicazione della circolare n. 2/2022

    Il Tribunale ha ritenuto che la circolare n. 2/2022 sia conforme all'interpretazione giurisprudenziale consolidata, in particolare dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022, che esclude la sanatoria per opere abusive in aree sottoposte a vincoli relativi che comportino incremento di volumi o superfici.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che il diniego sia adeguatamente motivato attraverso il richiamo alla circolare n. 2/2022, che chiarisce l'impossibilità di assentire abusi che abbiano creato nuovi volumi o superfici in zone vincolate. Non era necessario un ulteriore approfondimento istruttorio o motivazionale.

  • Rigettato
    Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

    Il Tribunale ha ritenuto che il vizio di disparità di trattamento sia predicabile solo in caso di attività amministrativa discrezionale, mentre nel caso di specie l'attività è vincolata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022 e del conseguente nuovo quadro normativo. L'Amministrazione è tenuta ad applicare le disposizioni vigenti.

  • Accolto
    Ordine di demolizione e rimessione in pristino

    Il Tribunale ha ritenuto fondato questo motivo, affermando che il parere della Soprintendenza è un atto endoprocedimentale e che l'Ente di tutela del vincolo paesaggistico è privo dei poteri ripristinatori e repressivi, che spettano al Comune.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 20/03/2026, n. 898
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 898
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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