Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 20/03/2026, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00898/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00808/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 808 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sottile e Sebastiano Campanella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- - Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione -OMISSIS- -Dipartimento Ambiente e Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS- di diniego di nulla osta, adottato dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di -OMISSIS- il 7 febbraio 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione -OMISSIS- - Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, della Regione -OMISSIS- - Dipartimento Ambiente e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa UE CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza prot. n. -OMISSIS- del 26 marzo 2004, il sig. -OMISSIS- chiedeva il rilascio di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003, per l’abuso edilizio realizzato nell’immobile sito nel Comune di -OMISSIS-, -OMISSIS-., identificato catastalmente al foglio 4, particella 1054, consistente nella “ demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente per civile abitazione ”.
Essendo l’area interessata dall’abuso gravata da vincolo architettonico e paesaggistico come da D.P.R.S. n. 5098/S/G del 7 settembre 1966 e successivo Piano Territoriale Paesistico delle -OMISSIS- (approvato con D.A. n. 5180 del 23 febbraio 2001), veniva chiesto alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS- il rilascio del necessario nulla osta paesaggistico.
Con provvedimento prot. -OMISSIS- del 7 febbraio 2024, la Soprintendenza negava il chiesto nulla osta.
Avverso il suddetto provvedimento, unitamente alla circolare del Dipartimento dei Beni Culturali n. 2/2022 di cui viene fatta applicazione, propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, censurandolo per i seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 29 DELLA L.R. N. 7/2019 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 17 DELLA L.R. N. 4/2003 – VIO LAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 32 DELLA L. 47/1985 COME SOSTI TUITO DALL’ART. 32 C. 43 DELLA L. 326/2003 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICA ZIONE DELL’ART. 17 BIS DELLA L. N. 241/1990 – AVVENUTA FORMAZIONE DEL NULLA-OSTA PER SILENZIO ASSENSO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DE GLI ARTT. 7, 21 QUINQUES E 21 NONIES L. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.
Col primo motivo, il ricorrente sostiene che sull’istanza di nulla osta paesaggistico si sarebbe formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 29 della l.r. n. 7/2019.
In conseguenza, la Soprintendenza avrebbe potuto adottare soltanto un provvedimento di annullamento in autotutela di cui, tuttavia, difetterebbero nel caso di specie i presupposti ex art. 21 nonies della l. n. 241/1990;
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 32, COMMA 37 DELLA LEGGE N. 326/2003 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DELLA L.R. N. 7/2019 -VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 17 DELLA L.R. N. 4/2003 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 17 BIS DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DEGLI EFFETTI DELLA PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITÀ AI RAPPORTI ESAURITI. VIOLA ZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 167 E 181 D.LGS. N. 42/2004 - DI FETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – CARENZA DI POTERE REPRES SIVO/SANZIONATORIO – INCOMPETENZA –TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA E DISPARITA DI TRATTA MENTO – MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAZIONALITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – 9 VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ, PROPORZIONALITÀ E BUON ANDA MENTO DELLA P.A.
Col secondo motivo, il ricorrente sostiene l’irrilevanza della sentenza della Corte Costituzionale n. -OMISSIS- del 22 novembre 2022 (ossia della dichiarazione d’incostituzionalità dell’art. 1, comma 1, della l.r. 29 luglio 2021, n. 19 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo), essendosi il silenzio assenso sulle istanze di nulla osta paesaggistico e concessione edilizia in sanatoria formatosi prima della sua pubblicazione.
Non competerebbe, poi, alla Soprintendenza ordinare la riduzione in pristino delle opere abusive;
III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 32 DELLA LEGGE N. 326/2003 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 32-33 DELLA L. 47/1985 E DELL’ART. 23 DELLA LEGGE R. N. 37/1985 – VIOLAZIONE E FALSA AP PLICAZIONE DEGLI ARTT. 143 E 146 D.LGS. N. 42/2004 – DIFETTO DI ISTRUTTO RIA E DI MOTIVAZIONE– TRAVISAMENTO DEI FATTI - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA E DISPARITA DI TRATTAMENTO – MANIFE STA ILLOGICITÀ ED IRRAZIONALITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ, PROPORZIONALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.
Col terzo motivo, il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato faccia riferimento alla circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022, la quale si fonda su una lettura restrittiva e indiscriminata della sentenza della Corte Costituzionale n. -OMISSIS-/2022, e sostiene che l’art. 32 della l. n. 326/2003 prevede il divieto di sanatoria solo per le opere realizzate in aree soggette a vincolo d’inedificabilità assoluta.
Il ricorrente sostiene, altresì, il difetto d’istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, essendo stato l’abuso realizzato prima dell’imposizione del vincolo paesaggistico e sostanziandosi in opera che non reca un grave pregiudizio al paesaggio.
In ultimo, il ricorrente sostiene che il diniego impugnato si tradurrebbe in una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, tenuto conto che in passato molteplici richieste di sanatoria sono state assentite sulla base di un diverso orientamento.
Resistono al ricorso il Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, il Dipartimento Regionale Ambiente e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-, deducendone l’infondatezza nel merito.
All’udienza pubblica del 12 marzo 2026, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei sensi e nei limiti di seguito indicati.
Osserva il Collegio che il c.d. terzo condono, in Sicilia, è regolato dall’art. 24 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, il cui comma 1 stabilisce che dalla “ data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni ”.
L’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in l. 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che, fermo quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “ siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ”.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, sono insanabili, ai sensi della suddetta disposizione, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano “ congiuntamente ” le seguenti condizioni:
a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (che non necessariamente comporti l’inedificabilità assoluta);
b) che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
d) che ci sia il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Cons. Stato, sez. I, 18 gennaio 2023, n. 90; Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 8781).
Va evidenziato, inoltre, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 252 del 19 dicembre 2022, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l.r. Sic. 29 luglio 2021, n. 19 (secondo cui “ L’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l’ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente ”), nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima l.r. Sic. 29 luglio 2021, n. 19, ha chiarito quanto segue:
- il cit. art. 24 della l.r. Sic. 5 novembre 2004, n. 15 richiama espressamente l’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, nella sua integralità; di conseguenza, tale rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, che attribuisce “ carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta ”;
- in tal senso, si è espressa ripetutamente, tra l’altro, la Corte di cassazione penale, chiarendo che la l.r. Sic. 10 agosto 1985, n. 37, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non può prevalere sulla normativa statale sopravvenuta che disciplina, in ogni suo aspetto, il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla citata l.r. Sic. 5 novembre 2004, n. 15, mentre non pare condivisibile il diverso avviso del C.G.A.R.S., Adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291 del 2010, secondo cui, nell’ambito della Regione -OMISSIS-, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina attuativa del primo condono edilizio, prevista dalla l. 28 febbraio 1985, n. 47, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta;
- deve dunque escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare “ tra le possibili varianti di senso del testo originario ” dell’art. 24 della l.r. Sic. 5 novembre 2004, n. 15;
- assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).
A seguito di ciò, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ha emanato la circolare n. 2/2022 (cui fa riferimento il provvedimento impugnato), recependo il divieto di condonabilità in aree vincolate ex l. n. 326/2003 nei termini indicati.
In ultimo, anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione -OMISSIS- ha affermato che: “ Sulla scorta della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Costituzionale, 19 dicembre 2022, n. 252), deve…ritenersi ormai superato quanto prospettato nel parere di questo Consiglio (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione -OMISSIS-, Sezioni Riunite, n. 291/10 del 31 gennaio 2012) evocato dall’appellante, sicché, in Sicilia, il terzo condono edilizio, a differenza dei precedenti, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi ” (C.G.A.R.S., sez. giurisd., 27 novembre 2023 n. 836).
Nelle aree sottoposte a vincolo relativo, sono, quindi, sanabili, anche in ambito regionale, i soli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici).
In particolare, non è ammesso il condono nel caso di realizzazione di nuovi volumi o superfici.
Sulla base di tali coordinate normative ed ermeneutiche, non è accoglibile la tesi di parte ricorrente circa la sanabilità dell’intervento di cui all’istanza di condono, trattandosi di intervento edilizio che:
- comportando un incremento di volumetria, non può essere ricondotto alla tipologia di “ opere minori ” tassativamente previste come condonabili in zone sottoposte a vincoli;
- insiste su area di notevole interesse pubblico soggetta a tutela paesaggistica;
- è stato realizzato in epoca successiva alla decorrenza del vincolo già apposto con D.P.R.S. n. 5098/S/G del 7 settembre 1966 (e confermato con il D.A. 23 febbraio 2001), avendo il ricorrente dichiarato come data di ultimazione dei lavori il 30 settembre 2000.
Peraltro, per ciò che attiene al profilo paesaggistico, “ rileva, in particolare, la creazione di ogni tipo di volume, come precisato dalla giurisprudenza: sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, VI, 2 luglio 2015, n. 3289 (coerentemente alla natura degli interessi perseguiti e della norma stessa, il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisca a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume); Consiglio di Stato, II, 24 aprile 2023, n. 4123 (non è rilevante, sotto il profilo paesaggistico, la distinzione tra volumi e volumi tecnici, tra volumi interrati e fuori terra; ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguersi tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno); Consiglio di Stato, VI, 14 novembre 2022, n. 9950 (in area sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione di un nuovo volume ulteriore va qualificato come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi; hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull’area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza); Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213 (nell’ambito dei territori vincolati a livello paesaggistico è da ritenersi preclusa la sanatoria di qualsivoglia nuovo volume, anche di natura tecnica, o di qualsivoglia superficie).
Considerazioni in parte analoghe valgono in relazione alla nozione di superficie, avendo la giurisprudenza condivisibilmente affermato che in ambito paesaggistico la “superficie utile” va “intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l’impatto dell’intervento sull’originario assetto del territorio e, quindi, l’idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio, ragion per cui di superficie utile deve parlarsi in presenza di qualsiasi opera edilizia calpestabile o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia” (T.A.R. Campania, Salerno, I, 4 marzo 2019, n. 358, nonché Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213, già citata) ” (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 15 gennaio 2025, n. 117).
In ordine alle ulteriori censure sollevate dalla ricorrente, occorre aggiungere quanto segue.
Destituita di fondamento la censura che fa leva sull’intervenuta formazione del silenzio assenso.
Occorre osservare in proposito che l’art. 32, comma 1, della l. n. 47/1985 - come modificato ad opera dell’art. 32, comma 43, del d.l. n. 269/2003 e cui il comma 27 del medesimo d.l. rinvia - dispone che “ Qualora tale parere [id est: il parere dell’autorità di tutela] non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto ”.
Per quanto attiene al citato art. 29 della legge regionale n. 7/2019, deve osservarsi che, in disparte i rilievi sulla specialità del procedimento di condono, il paesaggio è comunque una componente dell’ambiente e non può considerarsi decisivo il rilievo che il legislatore regionale, come osservato dal ricorrente, in altre disposizioni (artt. 27, ottavo comma, e art. 28, quarto comma) abbia separatamente contemplato le due nozioni.
Al riguardo, è sufficiente far menzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 160/2021, con cui, richiamando costante giurisprudenza, si è precisato che le competenze legislative regionali, anche esclusive, in materia di paesaggio non possono incidere sulla materia ambientale di competenza dello Stato, proprio a dimostrazione del fatto che il primo concetto non è indipendente dal secondo e che le due nozioni sono interconnesse ed essenzialmente attratte da un rapporto di continenza (cfr., sul punto, T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. II, 23 maggio 2025, n. 1659).
Ed ancora, sebbene l’art. 29 della l.r. n. 7/2019, così come modificato per effetto dell’art. 13, comma 19, della l.r. n. 13/2022 non faccia riferimento, così come l’omonima legge nazionale, alla tutela del paesaggio tra i motivi ostativi alla formazione del silenzio assenso, richiamando espressamente solo la tutela dell’ambiente, “ Una lettura dell’art. 29 l.r. sic. n. 7 del 2019 compatibile con la Carta fondamentale, con la correlata interpretazione che (quanto al riparto di competenze Stato – regioni) ne ha dato la Corte costituzionale, nonché in relazione ai criteri interpretativi della successione delle leggi nel tempo, debba essere escluso che l’odierna disciplina regionale ammetta (nuovamente) il silenzio assenso sulle istanze di autorizzazione paesaggistica…Se è vero che la normativa siciliana sul procedimento amministrativo (e sul silenzio-assenso) contenuta nella l.r. sic. n. 7 del 2019 non esclude espressamente dal suo campo di applicazione i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico come invece avviene in seno all’art. 20 l. n. 241 del 1990, è altrettanto vero che detta omessa esclusione è colmata dal predetto art. 20 l. n. 241 del 1990. Tale ultima previsione…non solo è di immediata applicazione in ambito regionale (Corte cost. n. 155 del 2021) ma non è neanche contraddetta dalla legge regionale siciliana la quale si limita a non considerare le autorizzazioni paesaggistiche tra le fattispecie di esclusione del silenzio assenso, così lasciando spazio all’espansione – in parte qua – dell’art. 20 l. n.241 del 1990 nella parte in cui, come si è detto individua, in un ambito di competenza statale (cfr. Corte cost. n. 155 del 2021, cit.) le ipotesi di obbligo del provvedimento espresso” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sent. n. 1017/2023) ” (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 23 maggio 2025, n. 1642).
Non essendosi formato alcun provvedimento tacito di assenso, deve escludersi la natura di atto di autotutela con riferimento al provvedimento gravato, con conseguente infondatezza delle doglianze secondo cui esso sarebbe carente dei necessari presupposti.
Infondata è anche la censura con cui si contesta l’applicabilità al procedimento in esame della pronuncia della Corte costituzionale n. 252/2022.
In base al combinato disposto dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della l. 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia d’illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes e impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa essere applicata ai rapporti in relazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale risulti ancora rilevante, stante l’effetto retroattivo dell’annullamento, con la sola eccezione per i c.d. rapporti esauriti, intendendosi per tali quei rapporti che abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, nonché del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 11 novembre 2022, n. 3181; T.A.R. -OMISSIS-, sez. I, 29 novembre 2021, n. 861; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 28 settembre 2020, n. 4100; Consiglio di Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4264).
Nel caso di specie, a fronte della non significatività del silenzio della Soprintendenza, non è predicabile la tesi dei rapporti esauriti, essendo il procedimento amministrativo non ancora concluso alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.
Per quel che concerne il profilo motivazionale, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, a fronte di un atto vincolato in materia di repressione di abusi edilizi, “ non si richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all’intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 3110/2020; Consiglio di Stato, II, n. 3485/2020, n. 1765/2020, n. 549/2020; Consiglio di Stato, VI, n. 7793/2019 e n. 3685/2019; nonché Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9) ” (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. II, 5 giugno 2025, n. 1782).
Nel caso di specie, il parere negativo della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali risulta adeguatamente motivato ex art. 3, comma 3, della l. n. 241/1990, attraverso il richiamo alla circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022, la quale precisa chiaramente l’impossibilità di assentire in zona vincolata abusi che abbiano dato luogo alla creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi.
Stante i caratteri dell’abuso e la disciplina dettata dal legislatore in materia di c.d. terzo condono edilizio, nessun ulteriore approfondimento istruttorio era necessario e nessun ulteriore apparato motivazionale doveva essere articolato ai fini del rigetto della domanda.
Infondata la censura con cui parte ricorrente lamenta la disparità di trattamento che deriverebbe dal revirement imposto dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 252/2022 e dalla circolare regionale n. 2/2022 nella trattazione di casi di abusi in zona vincolata per cui è stato chiesto il condono, tenuto conto che prima della sua adozione diverse pratiche sarebbero state evase in senso favorevole ai privati, sulla scorta di un precedente orientamento ormai superato.
Ritiene il Collegio che il vizio di eccesso di potere svelato dall’indice sintomatico della disparità di trattamento è ontologicamente predicabile solo in caso di attività amministrativa discrezionale, allorquando nel bilanciamento dei contrapposti interessi pubblici e privati e a fronte di una situazione fattuale identica, l’Amministrazione giunga a risultati ingiustificatamente difformi all’esito dei diversi procedimenti.
Nel caso in esame, invece, a venire in rilievo è un’attività amministrativa di tipo vincolato, che riposa sulla sentenza n. 252/2022 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa siciliana sui condoni nella parte in cui prevedeva la possibilità di ottenere una sanatoria in zona vincolata (vincoli relativi).
Per effetto dell’intervento della Consulta e del nuovo quadro normativo di riferimento, in capo all’Amministrazione non residua più alcun apprezzamento di tipo discrezionale, essendo tenuta ad applicare le disposizioni in materia vigenti, in ossequio alle quali è possibile ottenere un condono in zona vincolata solo per opere minori (cfr. T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, n. 1642/2025 cit.).
Destituita di fondamento anche la doglianza inerente alla violazione delle garanzie partecipative, in quanto, in assenza dei presupposti di legge di sanabilità, la Soprintendenza non poteva che adottare una determinazione sfavorevole in ordine all’istanza presentata; ne consegue l’irrilevanza della omessa comunicazione del c.d. preavviso di rigetto, in conformità al pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “ la natura vincolata delle determinazioni in materia di sanatoria degli abusi edilizi esclude la necessità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, l’obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda ” (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. I, 24 giugno 2025, n. 2011).
È, invece, fondato il motivo di ricorso, con cui parte ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui la Soprintendenza ordina la demolizione e la rimessione in pristino delle opere abusive.
Come già affermato da questo Tribunale, il parere reso dall’Ente di tutela del vincolo paesaggistico nei procedimenti di rilascio del titolo edilizio in sanatoria ai sensi dei capi IV e V della l. n. 47/1985 (così come riproposti dall’art. 39 dalla l. n. 724/1994 e dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, conv., con modificazioni, dalla l. n. 326/2003), seppure obbligatorio e vincolante, costituisce un atto endoprocedimentale destinato a concludersi con il provvedimento del Comune, unica autorità procedente e competente a definire il procedimento.
L’Ente di tutela del vincolo paesaggistico è conseguentemente privo dei poteri ripristinatori e repressivi ex art. 167, commi 1-3, del d. lgs. n. 42/2004 (da ultimo, ex multis , T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. I, n. 1820/2025 cit.).
Nei suddetti limiti, il ricorso è, dunque, meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento dell’impugnato parere negativo della Soprintendenza esclusivamente nella parte in cui ha illegittimamente ordinato alla parte ricorrente la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso e delle oscillazioni giurisprudenziali registratesi sulle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
GI IO, Presidente
UE CA, Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE CA | GI IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.