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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/09/2025, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 570/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Irene Lupo Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 570/2025 promossa in grado d'appello DA
(C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ELENA BERTARELLI (C.F. ), elettivamente C.F._3 domiciliati in Milano, Via Boccaccio n. 24, presso lo studio del predetto difensore APPELLANTI/APPELLANTI INCIDENTALI CONTRO C.F. e, per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
GIUSEPPE LEPORE (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._4 in Roma, Via Polibio n. 15, presso lo studio del predetto difensore APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE E CONTRO
(C.F. C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 C.F._5 dell'avv. FORMENTI MONICA (C.F. ) e dall'avv. C.F._6 pagina 1 di 10 (C.F. ), elettivamente domiciliata CP_4 C.F._7 in US ZI, Via Gramsci n. 4, presso lo studio dei predetti difensori APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE Avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Sulle seguenti conclusioni: Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectiis e previe le più opportune declaratorie del caso, in accoglimento dell'atto di Appello principale ed in parziale riforma della sentenza n. 16/2025 dell'8.1.2025 del Tribunale di US ZI così giudicare:
1.Accertata la soccombenza della e per essa quale mandataria Controparte_1 [...] nella causa rg. 1478/2024 definita con sentenza n. 16/2025 e la non CP_2 ricorrenza nel caso di specie per i motivi tutti dedotti nell'atto di Appello dei requisiti previsti dall'art. 92 c.p.c., per la compensazione delle spese, condannare e Controparte_1 per essa quale mandataria di al pagamento delle spese di lite del I grado di Controparte_2 giudizio a favore di e confermando nel resto la Parte_1 Parte_2 sentenza.
2.In Accoglimento dell'Appello incidentale proposto da e ex art. 343 II Parte_1 Pt_2
c.p.c., accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di -e per Controparte_1 essa quale mandataria -all'azione revocatoria per i motivi sopra esposti, Controparte_2 rigettando per effetto l'Appello incidentale proposto da e per essa Controparte_1 quale mandataria Controparte_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e c.p.a. e rimborso contributo unificato, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Per per essa Controparte_1 Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: IN VIA PRINCIPALE: Rigettare l'appello proposto dai signori Parte_1
e avverso la sentenza n. 16/2025 emessa in data
[...] Parte_2 Controparte_3
8.1.2025 dal Tribunale di US ZI e perciò confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
pagina 2 di 10 IN VIA INCIDENTALE: In accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di revocatoria proposta da
[...]
e per essa, quale mandataria, per l'effetto: Controparte_1 Controparte_2
1) Revocare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., anche nei limiti della quota di prezzo corrisposta dai debitori, l'atto di compravendita in data 22/7/2022 a rogito notaio di Persona_1
Samarate, Rep. 3004, Racc. 1798, trascritto presso il servizio di pubblicità immobiliare di Milano 2 in data 26/7/2022 al Reg. gen. 112145 e Reg. part. 75846; 2) per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti della
[...] del trasferimento immobiliare del 22/7/2022 a rogito Controparte_1 notaio di Samarate, Rep. 3004, Racc. 1798, nella parte in cui si sostanzia Persona_1 in una donazione da parte di e alla nipote Parte_1 Parte_2
, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere Controparte_3 la compravendita degli immobili indicati nell'atto in data 22/7/2022 in favore dei Sig.ri e Parte_1 Parte_2
3) in via subordinata, dichiarare l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti della
[...] del trasferimento immobiliare del 22/7/2022 a rogito Controparte_1 notaio di Samarate, Rep. 3004, Racc. 1798, nella parte in cui si sostanzia Persona_1 in una donazione da parte di e alla nipote Parte_1 Parte_2
, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere Controparte_3 la compravendita degli immobili indicati nell'atto in data 22/7/2022 in favore dei Sig.ri e nella percentuale corrispondente alla quota di Parte_1 Parte_2 prezzo corrisposta dai debitori (65% del totale), ovvero, nella percentuale che sarà ritenuta di giustizia;
4) ordinare, in ogni caso, al Conservatore dei RR.II., ora Agenzia delle Entrate - Territorio, competente, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. Per Controparte_3
Per tutto quanto esposto la signora come sopra rappresentata e difesa, Controparte_3 richiamato integralmente il contenuto degli scritti difensivi da intendersi qui riportati e trascritti, insiste affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello adita pagina 3 di 10 Voglia, contrariis reiectiis e previe le più opportune declaratorie, in accoglimento dell'atto di Appello ed in parziale riforma della sentenza n. 16/2025 dell'8.1.2025 del Tribunale di US ZI così giudicare:
- Accertata la soccombenza della e per essa quale mandataria, di Controparte_1 nella causa rg. 1478/2024 definita con sentenza Controparte_2
n. 16/2025
- Accertata l'insussistenza dei requisiti per la compensazione delle spese,
- condannare e per essa quale mandataria, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite del I grado di giudizio a favore di da liquidarsi Controparte_3 secondo la nota spese ivi depositata, per € 14.103,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge e così per complessivi € 20.577,97, ovvero per la diversa somma ritenuta dalla Corte adita.
- Rigettare l'appello incidentale proposto da e per essa, quale mandataria, Controparte_1 da;
CP_2
- accertare la carenza di legittimazione in capo e per Controparte_1 essa, quale mandataria in capo a;
CP_2
- confermare ogni diverso capo della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenza di causa, oltre Iva e c.p.a. e rimborso contributo unificato da distrarsi a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§. 1 Il giudizio di I grado quale mandataria di convenne in Controparte_2 Controparte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di US ZI , Parte_1
e al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia ex Parte_2 Controparte_3 art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita, stipulato in data 22.07.2022, deducendo la sussistenza di una donazione indiretta effettuata da Parte_1
ed in favore della nipote .
[...] Parte_2 Controparte_3
L'attrice allegò che:
- era creditrice nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e dell'importo di € 57.857,57, oltre interessi e spese di
[...] Parte_2 lite, in virtù del decreto ingiuntivo n. 912/2003 emesso dal Tribunale di Latina
pagina 4 di 10 in data 23/06/2003, non opposto e dichiarato esecutivo con provvedimento del 4/12/2003; tale titolo era stato azionato dinanzi al Tribunale di Latina nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 143/2009 conclusasi con l'approvazione di un piano di riparto ed assegnazione di somme non satisfattivo per l'attrice;
-era stato quindi notificato ai convenuti un atto di precetto, ricevuto il 22- 25/3/2022, rimasto senza riscontro, nonché un ulteriore atto di precetto per il pagamento della somma di € 92.050,75, notificato il 6/7/2023, cui faceva seguito una procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di US ZI;
-nell'ambito delle ricerche volte alla individuazione dei beni aggredibili, l'Agenzia delle Entrate aveva evidenziato l'esistenza di una donazione indiretta da parte dei Sigg. e in favore della nipote, ; in Parte_1 Pt_2 Controparte_3 particolare, aveva acquistato la nuda proprietà di un immobile Controparte_3 sito in Gallarate al prezzo di € 60.000,00, corrisposto per l'importo di € 39.000,00 da e , a titolo di liberalità Parte_2 Parte_1 nei confronti della nipote. Si costituirono in giudizio, i convenuti contestando integralmente la domanda attorea. Il Tribunale, con sentenza n. 16/2025 pubblicata in data 08/01/2025, rigettò la domanda attorea, ordinò all' Agenzia delle entrate la cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2901 c.c. e compensò integralmente le spese di lite tra le parti. Il Tribunale motivò la propria decisione, per quel che rileva in questa sede, sulla base delle seguenti considerazioni:
- l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice era infondata poiché quest'ultima aveva dimostrato sia la titolarità del credito che il conferimento della procura speciale a per il recupero dei suoi crediti;
CP_2
- nel merito la domanda di revocazione dell'atto di compravendita del 22/07/2022 non era meritevole di accoglimento poiché, in base all'orientamento maggioritario della Cassazione, la donazione indiretta sussiste solo ove il prezzo della compravendita sia stato sostenuto integralmente dal donante, mentre nel caso in esame e Parte_1 Parte_2 avevano corrisposto solo una parte del prezzo dell'immobile;
- le spese di lite andavano compensate integralmente tra le parti in ragione della soccombenza reciproca e dell'oggettiva imprevedibilità dell'esito della causa, alla luce alla peculiare questione di diritto esaminata e di un precedente alla Corte di pagina 5 di 10 Cassazione che si era discostato dall'orientamento maggioritario in relazione all'istituto della donazione indiretta. Hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 chiedendo la riforma della sentenza limitatamente al capo concernente la compensazione delle spese di lite. Si è costituita in giudizio anche con atto di appello incidentale Controparte_3 adesivo alle difese degli appellanti principali. Con comparsa del 06/05/2025 si è costituita in giudizio quale Controparte_2 mandataria di chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1 principale e, in via incidentale, la riforma della sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda ex art. 2901 c.c.. A seguito della proposizione dell'appello di Controparte_2 Parte_1
e ed altresì hanno proposto appello
[...] Parte_2 Controparte_3 incidentale tardivo con cui hanno chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di
[...]
Controparte_1
La causa è stata trattenuta in decisione ex art. 350-bis c.p.c. all'udienza dell'11 settembre 2025 ed è stata decisa nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
* * *
§. 2 Le impugnazioni 2.1.L'appello principale e l'appello incidentale adesivo Con un unico motivo di appello è stata censurata la decisione di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite per violazione degli artt. 91 e 92, co. 2, c.p.c.. Sul punto deducono che (i) stante il rigetto della domanda attorea, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'attrice odierna appellata
[...] avrebbe dovuto essere condannata al pagamento delle spese processuali CP_2
(ii) contrariamente a quanto rilevato in sentenza non sussiste alcuna soccombenza reciproca, che avrebbe potuto legittimare la compensazione ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., poiché tale ipotesi si verifica solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte e non anche allorquando non vengano accolte mere eccezioni processuali dei convenuti, come nel caso di specie;
(iii) l'esistenza di unico precedente che ha ammesso la donazione indiretta anche nel caso in cui il donante attribuisca solo parte della provvista necessaria per l'acquisto di un immobile non può determinare una oggettiva imprevedibilità dell'esito della causa idonea a giustificare la compensazione delle spese, poiché pagina 6 di 10 l'orientamento prevalente era un altro e, dunque, era prevedibile che il Tribunale di US ZI si sarebbe adeguato all'orientamento maggioritario che, peraltro, era stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 16329/2024 pubblicata nel corso del giudizio di primo grado.
2.2. L'appello incidentale di Controparte_2
Con un unico motivo di appello incidentale ha censurato la Controparte_2 sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda revocatoria sul presupposto che la vendita contestata non integra gli estremi della donazione indiretta alla luce dell'orientamento maggioritario della Corte di cassazione. Ad avviso dell'appellante incidentale tale conclusione sarebbe erronea poiché l'orientamento della Cassazione, secondo cui la donazione indiretta dell'immobile non sarebbe configurabile qualora il donante paghi solo una parte del prezzo, andrebbe interpretato nel senso che in tal caso non si configura una donazione indiretta dell'intero immobile ma solo una donazione indiretta parziale, proporzionale alla quota di prezzo corrisposta, come precisato nella memoria ex art. 171-ter c.p.c. con cui aveva chiesto di Controparte_1 dichiarare nei suoi confronti l'inefficacia del trasferimento immobiliare del 22/07/2022 “nella percentuale che sarà ritenuta di giustizia”. Il Tribunale aveva invece escluso l'esistenza di un atto di disposizione patrimoniale suscettibile di revocatoria, mentre avrebbe dovuto accogliere la domanda, quanto meno in misura pari all'importo versato dai debitori per l'acquisto dell'immobile, sulla base dell'orientamento di parte della giurisprudenza (Cass. n. 10759/2019; Tribunale di Salerno n. 2305/2016; Tribunale di Brescia n. 6/2023).
2.3. L'appello incidentale tardivo A seguito dell'impugnazione di Controparte_5 Parte_1
, hanno chiesto la riforma della sentenza nella parte in
[...] Parte_2 cui il giudice ha ritenuto di non accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire in capo a , e per essa, quale Controparte_1 mandataria, a Controparte_2
* * *
§.3 L'Opinione della Corte 3.1. Per ragioni di priorità logico-giuridica deve essere esaminato in primo luogo l'appello incidentale di . Controparte_1
pagina 7 di 10 Si osserva a riguardo che le argomentazioni svolte da non scalfiscono CP_2 minimamente l'iter argomentativo della sentenza impugnata che viene integralmente condiviso dalla Corte. Come evidenzia il Tribunale di US ZI, la qualificazione in termini di
“donazione indiretta” dell'acquisto di un immobile effettuato da un soggetto con denaro altrui risale alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 9282 del 1992, che, nel dirimere la questione di diritto vertente sull'oggetto della donazione (il denaro o il bene immobile) nel caso di bene intestato al figlio ma acquistato dal genitore con denaro proprio, ha ritenuto integrante gli estremi della donazione indiretta dell'immobile il solo caso in cui sussista un immediato collegamento tra il danaro paterno e l'acquisto immobiliare compiuto dal figlio, come quando il prezzo dell'immobile venga pagato direttamente dal genitore ovvero venga pagato dal figlio dopo averlo ricevuto dal padre. Tale principio è stato confermato, pressocché unanimemente, dalla successiva giurisprudenza della Cassazione (si vedano le sentenze nn. 13630/92, 5989/94, 1257/94, 11327/97, 15778/2000, 11496/2010, 14197/2013, 2149/2014, 11035/2014, 11491/2014, 13619/2017, 13619/2017, 29924/2020). Un diverso orientamento è stato, invece, espresso dalla Cassazione nella decisione n. 9194/2015, secondo cui la donazione indiretta può avere ad oggetto l'intero corrispettivo necessario all'acquisto di un immobile od una parte di esso, e nella successiva sentenza n. 10759/2019 con cui ha ritenuto sussistere la donazione indiretta di un immobile anche se il prezzo di acquisto era stato elargito dalla donataria solo per la quota del 50%. In tale ultima occasione la Corte ha osservato che l'oggetto della donazione indiretta “non fosse la titolarità dell'intero appartamento, ma solo del 50%, con la conseguenza che avuto riguardo a tale dato non può ritenersi che il donante abbia fornito solo una parte del prezzo” . Con la sentenza n. 16329/2024 la Suprema Corte è tornata sui suoi passi ribadendo che non vi è donazione indiretta dell'immobile “quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo (Cass. civile sez. II, 31/01/2014, n. 2149)”. In base al prevalente orientamento della Cassazione di cui questa Corte intende fare applicazione, non è dunque ipotizzabile nella fattispecie in esame “una donazione indiretta parziale, proporzionale alla quota di prezzo corrisposta dai nonni (65% del totale), con conseguente accoglimento della
pagina 8 di 10 domanda di revocatoria limitatamente a tale quota” (così atto di appello incidentale) ma solo un atto di donazione indiretta di denaro. 3.2. Non ha migliore destino l'impugnazione principale. Sebbene la sentenza gravata faccia riferimento anche al criterio della soccombenza parziale - ravvisata nel rigetto della eccezione sul difetto della titolarità del credito sollevata dalle convenute - tuttavia la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti è stata motivata dal Tribunale con riferimento all'esistenza di “gravi ragioni” ravvisate nella “oggettiva imprevedibilità dell'esito della causa (alla luce della peculiare questione di diritto esaminata e di un precedente della Corte di Cassazione che si è discostato dall'orientamento maggioritario in relazione alla fattispecie analizzata in questo giudizio)”. Deve a riguardo rammentarsi che, in base al costante orientamento della Cassazione in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, sicché, fermo restando il rispetto di tale principio, “rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi” (Cass. ord. n. 9860/2025). Nel caso in esame il tribunale ha fatto corretto utilizzo di tale potere, considerato che la giurisprudenza di legittimità al momento della proposizione della domanda ex art. 2901 c.c. non era del tutto unanime e che tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali rientra proprio l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio (Cass. ord. n. 6901/2025). Peraltro proprio il recente pronunciamento della Suprema Corte conferma l'attualità del dibattito giurisprudenziale in subiecta materia. 3.3. L'esame dell'appello incidentale tardivo è assorbito dal rigetto dell'appello incidentale di . Controparte_5
* * * La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese anche in questo grado.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale e incidentale tardivo proposto da Parte_1
, e e sull'appello
[...] Parte_2 Controparte_3 incidentale proposto da quale mandataria di Controparte_2 [...] per la riforma della sentenza del tribunale di US Controparte_1
ZI n. 16/2025, pubblicata in data 08/01/2025, così dispone:
1. respinge tutte le impugnazioni, principali e incidentali, proposte avverso la sentenza del Tribunale di US ZI n. 16/2025 e conferma la sentenza gravata;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002 e successive modificazioni, da porre a carico di tutte le parti. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
La Consigliera est. Il Presidente dott.ssa Francesca Vullo dott. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Irene Lupo Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 570/2025 promossa in grado d'appello DA
(C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ELENA BERTARELLI (C.F. ), elettivamente C.F._3 domiciliati in Milano, Via Boccaccio n. 24, presso lo studio del predetto difensore APPELLANTI/APPELLANTI INCIDENTALI CONTRO C.F. e, per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
GIUSEPPE LEPORE (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._4 in Roma, Via Polibio n. 15, presso lo studio del predetto difensore APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE E CONTRO
(C.F. C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 C.F._5 dell'avv. FORMENTI MONICA (C.F. ) e dall'avv. C.F._6 pagina 1 di 10 (C.F. ), elettivamente domiciliata CP_4 C.F._7 in US ZI, Via Gramsci n. 4, presso lo studio dei predetti difensori APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE Avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Sulle seguenti conclusioni: Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectiis e previe le più opportune declaratorie del caso, in accoglimento dell'atto di Appello principale ed in parziale riforma della sentenza n. 16/2025 dell'8.1.2025 del Tribunale di US ZI così giudicare:
1.Accertata la soccombenza della e per essa quale mandataria Controparte_1 [...] nella causa rg. 1478/2024 definita con sentenza n. 16/2025 e la non CP_2 ricorrenza nel caso di specie per i motivi tutti dedotti nell'atto di Appello dei requisiti previsti dall'art. 92 c.p.c., per la compensazione delle spese, condannare e Controparte_1 per essa quale mandataria di al pagamento delle spese di lite del I grado di Controparte_2 giudizio a favore di e confermando nel resto la Parte_1 Parte_2 sentenza.
2.In Accoglimento dell'Appello incidentale proposto da e ex art. 343 II Parte_1 Pt_2
c.p.c., accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di -e per Controparte_1 essa quale mandataria -all'azione revocatoria per i motivi sopra esposti, Controparte_2 rigettando per effetto l'Appello incidentale proposto da e per essa Controparte_1 quale mandataria Controparte_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e c.p.a. e rimborso contributo unificato, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Per per essa Controparte_1 Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: IN VIA PRINCIPALE: Rigettare l'appello proposto dai signori Parte_1
e avverso la sentenza n. 16/2025 emessa in data
[...] Parte_2 Controparte_3
8.1.2025 dal Tribunale di US ZI e perciò confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
pagina 2 di 10 IN VIA INCIDENTALE: In accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di revocatoria proposta da
[...]
e per essa, quale mandataria, per l'effetto: Controparte_1 Controparte_2
1) Revocare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., anche nei limiti della quota di prezzo corrisposta dai debitori, l'atto di compravendita in data 22/7/2022 a rogito notaio di Persona_1
Samarate, Rep. 3004, Racc. 1798, trascritto presso il servizio di pubblicità immobiliare di Milano 2 in data 26/7/2022 al Reg. gen. 112145 e Reg. part. 75846; 2) per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti della
[...] del trasferimento immobiliare del 22/7/2022 a rogito Controparte_1 notaio di Samarate, Rep. 3004, Racc. 1798, nella parte in cui si sostanzia Persona_1 in una donazione da parte di e alla nipote Parte_1 Parte_2
, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere Controparte_3 la compravendita degli immobili indicati nell'atto in data 22/7/2022 in favore dei Sig.ri e Parte_1 Parte_2
3) in via subordinata, dichiarare l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti della
[...] del trasferimento immobiliare del 22/7/2022 a rogito Controparte_1 notaio di Samarate, Rep. 3004, Racc. 1798, nella parte in cui si sostanzia Persona_1 in una donazione da parte di e alla nipote Parte_1 Parte_2
, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere Controparte_3 la compravendita degli immobili indicati nell'atto in data 22/7/2022 in favore dei Sig.ri e nella percentuale corrispondente alla quota di Parte_1 Parte_2 prezzo corrisposta dai debitori (65% del totale), ovvero, nella percentuale che sarà ritenuta di giustizia;
4) ordinare, in ogni caso, al Conservatore dei RR.II., ora Agenzia delle Entrate - Territorio, competente, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. Per Controparte_3
Per tutto quanto esposto la signora come sopra rappresentata e difesa, Controparte_3 richiamato integralmente il contenuto degli scritti difensivi da intendersi qui riportati e trascritti, insiste affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello adita pagina 3 di 10 Voglia, contrariis reiectiis e previe le più opportune declaratorie, in accoglimento dell'atto di Appello ed in parziale riforma della sentenza n. 16/2025 dell'8.1.2025 del Tribunale di US ZI così giudicare:
- Accertata la soccombenza della e per essa quale mandataria, di Controparte_1 nella causa rg. 1478/2024 definita con sentenza Controparte_2
n. 16/2025
- Accertata l'insussistenza dei requisiti per la compensazione delle spese,
- condannare e per essa quale mandataria, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite del I grado di giudizio a favore di da liquidarsi Controparte_3 secondo la nota spese ivi depositata, per € 14.103,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge e così per complessivi € 20.577,97, ovvero per la diversa somma ritenuta dalla Corte adita.
- Rigettare l'appello incidentale proposto da e per essa, quale mandataria, Controparte_1 da;
CP_2
- accertare la carenza di legittimazione in capo e per Controparte_1 essa, quale mandataria in capo a;
CP_2
- confermare ogni diverso capo della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenza di causa, oltre Iva e c.p.a. e rimborso contributo unificato da distrarsi a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§. 1 Il giudizio di I grado quale mandataria di convenne in Controparte_2 Controparte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di US ZI , Parte_1
e al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia ex Parte_2 Controparte_3 art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita, stipulato in data 22.07.2022, deducendo la sussistenza di una donazione indiretta effettuata da Parte_1
ed in favore della nipote .
[...] Parte_2 Controparte_3
L'attrice allegò che:
- era creditrice nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e dell'importo di € 57.857,57, oltre interessi e spese di
[...] Parte_2 lite, in virtù del decreto ingiuntivo n. 912/2003 emesso dal Tribunale di Latina
pagina 4 di 10 in data 23/06/2003, non opposto e dichiarato esecutivo con provvedimento del 4/12/2003; tale titolo era stato azionato dinanzi al Tribunale di Latina nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 143/2009 conclusasi con l'approvazione di un piano di riparto ed assegnazione di somme non satisfattivo per l'attrice;
-era stato quindi notificato ai convenuti un atto di precetto, ricevuto il 22- 25/3/2022, rimasto senza riscontro, nonché un ulteriore atto di precetto per il pagamento della somma di € 92.050,75, notificato il 6/7/2023, cui faceva seguito una procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di US ZI;
-nell'ambito delle ricerche volte alla individuazione dei beni aggredibili, l'Agenzia delle Entrate aveva evidenziato l'esistenza di una donazione indiretta da parte dei Sigg. e in favore della nipote, ; in Parte_1 Pt_2 Controparte_3 particolare, aveva acquistato la nuda proprietà di un immobile Controparte_3 sito in Gallarate al prezzo di € 60.000,00, corrisposto per l'importo di € 39.000,00 da e , a titolo di liberalità Parte_2 Parte_1 nei confronti della nipote. Si costituirono in giudizio, i convenuti contestando integralmente la domanda attorea. Il Tribunale, con sentenza n. 16/2025 pubblicata in data 08/01/2025, rigettò la domanda attorea, ordinò all' Agenzia delle entrate la cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2901 c.c. e compensò integralmente le spese di lite tra le parti. Il Tribunale motivò la propria decisione, per quel che rileva in questa sede, sulla base delle seguenti considerazioni:
- l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice era infondata poiché quest'ultima aveva dimostrato sia la titolarità del credito che il conferimento della procura speciale a per il recupero dei suoi crediti;
CP_2
- nel merito la domanda di revocazione dell'atto di compravendita del 22/07/2022 non era meritevole di accoglimento poiché, in base all'orientamento maggioritario della Cassazione, la donazione indiretta sussiste solo ove il prezzo della compravendita sia stato sostenuto integralmente dal donante, mentre nel caso in esame e Parte_1 Parte_2 avevano corrisposto solo una parte del prezzo dell'immobile;
- le spese di lite andavano compensate integralmente tra le parti in ragione della soccombenza reciproca e dell'oggettiva imprevedibilità dell'esito della causa, alla luce alla peculiare questione di diritto esaminata e di un precedente alla Corte di pagina 5 di 10 Cassazione che si era discostato dall'orientamento maggioritario in relazione all'istituto della donazione indiretta. Hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 chiedendo la riforma della sentenza limitatamente al capo concernente la compensazione delle spese di lite. Si è costituita in giudizio anche con atto di appello incidentale Controparte_3 adesivo alle difese degli appellanti principali. Con comparsa del 06/05/2025 si è costituita in giudizio quale Controparte_2 mandataria di chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1 principale e, in via incidentale, la riforma della sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda ex art. 2901 c.c.. A seguito della proposizione dell'appello di Controparte_2 Parte_1
e ed altresì hanno proposto appello
[...] Parte_2 Controparte_3 incidentale tardivo con cui hanno chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di
[...]
Controparte_1
La causa è stata trattenuta in decisione ex art. 350-bis c.p.c. all'udienza dell'11 settembre 2025 ed è stata decisa nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
* * *
§. 2 Le impugnazioni 2.1.L'appello principale e l'appello incidentale adesivo Con un unico motivo di appello è stata censurata la decisione di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite per violazione degli artt. 91 e 92, co. 2, c.p.c.. Sul punto deducono che (i) stante il rigetto della domanda attorea, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'attrice odierna appellata
[...] avrebbe dovuto essere condannata al pagamento delle spese processuali CP_2
(ii) contrariamente a quanto rilevato in sentenza non sussiste alcuna soccombenza reciproca, che avrebbe potuto legittimare la compensazione ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., poiché tale ipotesi si verifica solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte e non anche allorquando non vengano accolte mere eccezioni processuali dei convenuti, come nel caso di specie;
(iii) l'esistenza di unico precedente che ha ammesso la donazione indiretta anche nel caso in cui il donante attribuisca solo parte della provvista necessaria per l'acquisto di un immobile non può determinare una oggettiva imprevedibilità dell'esito della causa idonea a giustificare la compensazione delle spese, poiché pagina 6 di 10 l'orientamento prevalente era un altro e, dunque, era prevedibile che il Tribunale di US ZI si sarebbe adeguato all'orientamento maggioritario che, peraltro, era stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 16329/2024 pubblicata nel corso del giudizio di primo grado.
2.2. L'appello incidentale di Controparte_2
Con un unico motivo di appello incidentale ha censurato la Controparte_2 sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda revocatoria sul presupposto che la vendita contestata non integra gli estremi della donazione indiretta alla luce dell'orientamento maggioritario della Corte di cassazione. Ad avviso dell'appellante incidentale tale conclusione sarebbe erronea poiché l'orientamento della Cassazione, secondo cui la donazione indiretta dell'immobile non sarebbe configurabile qualora il donante paghi solo una parte del prezzo, andrebbe interpretato nel senso che in tal caso non si configura una donazione indiretta dell'intero immobile ma solo una donazione indiretta parziale, proporzionale alla quota di prezzo corrisposta, come precisato nella memoria ex art. 171-ter c.p.c. con cui aveva chiesto di Controparte_1 dichiarare nei suoi confronti l'inefficacia del trasferimento immobiliare del 22/07/2022 “nella percentuale che sarà ritenuta di giustizia”. Il Tribunale aveva invece escluso l'esistenza di un atto di disposizione patrimoniale suscettibile di revocatoria, mentre avrebbe dovuto accogliere la domanda, quanto meno in misura pari all'importo versato dai debitori per l'acquisto dell'immobile, sulla base dell'orientamento di parte della giurisprudenza (Cass. n. 10759/2019; Tribunale di Salerno n. 2305/2016; Tribunale di Brescia n. 6/2023).
2.3. L'appello incidentale tardivo A seguito dell'impugnazione di Controparte_5 Parte_1
, hanno chiesto la riforma della sentenza nella parte in
[...] Parte_2 cui il giudice ha ritenuto di non accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire in capo a , e per essa, quale Controparte_1 mandataria, a Controparte_2
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§.3 L'Opinione della Corte 3.1. Per ragioni di priorità logico-giuridica deve essere esaminato in primo luogo l'appello incidentale di . Controparte_1
pagina 7 di 10 Si osserva a riguardo che le argomentazioni svolte da non scalfiscono CP_2 minimamente l'iter argomentativo della sentenza impugnata che viene integralmente condiviso dalla Corte. Come evidenzia il Tribunale di US ZI, la qualificazione in termini di
“donazione indiretta” dell'acquisto di un immobile effettuato da un soggetto con denaro altrui risale alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 9282 del 1992, che, nel dirimere la questione di diritto vertente sull'oggetto della donazione (il denaro o il bene immobile) nel caso di bene intestato al figlio ma acquistato dal genitore con denaro proprio, ha ritenuto integrante gli estremi della donazione indiretta dell'immobile il solo caso in cui sussista un immediato collegamento tra il danaro paterno e l'acquisto immobiliare compiuto dal figlio, come quando il prezzo dell'immobile venga pagato direttamente dal genitore ovvero venga pagato dal figlio dopo averlo ricevuto dal padre. Tale principio è stato confermato, pressocché unanimemente, dalla successiva giurisprudenza della Cassazione (si vedano le sentenze nn. 13630/92, 5989/94, 1257/94, 11327/97, 15778/2000, 11496/2010, 14197/2013, 2149/2014, 11035/2014, 11491/2014, 13619/2017, 13619/2017, 29924/2020). Un diverso orientamento è stato, invece, espresso dalla Cassazione nella decisione n. 9194/2015, secondo cui la donazione indiretta può avere ad oggetto l'intero corrispettivo necessario all'acquisto di un immobile od una parte di esso, e nella successiva sentenza n. 10759/2019 con cui ha ritenuto sussistere la donazione indiretta di un immobile anche se il prezzo di acquisto era stato elargito dalla donataria solo per la quota del 50%. In tale ultima occasione la Corte ha osservato che l'oggetto della donazione indiretta “non fosse la titolarità dell'intero appartamento, ma solo del 50%, con la conseguenza che avuto riguardo a tale dato non può ritenersi che il donante abbia fornito solo una parte del prezzo” . Con la sentenza n. 16329/2024 la Suprema Corte è tornata sui suoi passi ribadendo che non vi è donazione indiretta dell'immobile “quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo (Cass. civile sez. II, 31/01/2014, n. 2149)”. In base al prevalente orientamento della Cassazione di cui questa Corte intende fare applicazione, non è dunque ipotizzabile nella fattispecie in esame “una donazione indiretta parziale, proporzionale alla quota di prezzo corrisposta dai nonni (65% del totale), con conseguente accoglimento della
pagina 8 di 10 domanda di revocatoria limitatamente a tale quota” (così atto di appello incidentale) ma solo un atto di donazione indiretta di denaro. 3.2. Non ha migliore destino l'impugnazione principale. Sebbene la sentenza gravata faccia riferimento anche al criterio della soccombenza parziale - ravvisata nel rigetto della eccezione sul difetto della titolarità del credito sollevata dalle convenute - tuttavia la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti è stata motivata dal Tribunale con riferimento all'esistenza di “gravi ragioni” ravvisate nella “oggettiva imprevedibilità dell'esito della causa (alla luce della peculiare questione di diritto esaminata e di un precedente della Corte di Cassazione che si è discostato dall'orientamento maggioritario in relazione alla fattispecie analizzata in questo giudizio)”. Deve a riguardo rammentarsi che, in base al costante orientamento della Cassazione in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, sicché, fermo restando il rispetto di tale principio, “rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi” (Cass. ord. n. 9860/2025). Nel caso in esame il tribunale ha fatto corretto utilizzo di tale potere, considerato che la giurisprudenza di legittimità al momento della proposizione della domanda ex art. 2901 c.c. non era del tutto unanime e che tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali rientra proprio l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio (Cass. ord. n. 6901/2025). Peraltro proprio il recente pronunciamento della Suprema Corte conferma l'attualità del dibattito giurisprudenziale in subiecta materia. 3.3. L'esame dell'appello incidentale tardivo è assorbito dal rigetto dell'appello incidentale di . Controparte_5
* * * La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese anche in questo grado.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale e incidentale tardivo proposto da Parte_1
, e e sull'appello
[...] Parte_2 Controparte_3 incidentale proposto da quale mandataria di Controparte_2 [...] per la riforma della sentenza del tribunale di US Controparte_1
ZI n. 16/2025, pubblicata in data 08/01/2025, così dispone:
1. respinge tutte le impugnazioni, principali e incidentali, proposte avverso la sentenza del Tribunale di US ZI n. 16/2025 e conferma la sentenza gravata;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002 e successive modificazioni, da porre a carico di tutte le parti. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
La Consigliera est. Il Presidente dott.ssa Francesca Vullo dott. Alberto Massimo Vigorelli
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