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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/08/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n° 31/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 31/2018
TRA
(C.F. – Avv. Maria Cristina Manfredi Parte_1 C.F._1
Gigliotti
opponente
E
(C.F. ) – Avv. Luciana Cipolla Controparte_1 P.IVA_1 ed Antonio Ferraguto
opposta
E
C.F. ), a mezzo mandataria a sua Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 volta a mezzo mandataria – Avv. Tito Monterosso Controparte_4
intervenuta
Conclusioni di parte opponente:
“Chiede che la causa sia decisa e precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto eccepito e dedotto in atti e verbali di causa”
Conclusioni di parte opposta:
“6) ritenere e dichiarare che la proposta opposizione è inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile ed infondata in fatto e in diritto e comunque carente di prova ed in ogni caso palesemente dilatoria e defaticatoria;
1 7)-Conseguentemente rigettare con qualsiasi statuizione l'opposizione proposta dal sig. e pertanto confermare in ogni sua parte il decreto Parte_1 ingiuntivo n.419/17;
8) -Senza rinunzia alle superiori domande, eccezioni e difese in ogni caso ritenere
e dichiarare che la concludente ha diritto ad avere corrisposte le somme portate dall'opposto decreto ingiuntivo, o quelle maggiori o minori che risulteranno in corso di causa, oltre agli interessi convenzionali di mora al tasso e dalla scadenza ivi indicati fino al soddisfo e, pertanto, condannare l'opponente, al pronto pagamento delle somme ivi specificate o di quelle maggiori o minori che risulteranno in corso di causa, oltre agli interessi al tasso convenzionale di mora dalla scadenza indicata in decreto fino al soddisfo e, comunque, nel rispetto delle normative vigenti in materia bancaria e creditizia;
9) -Condannare l'opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio.”
Conclusioni di parte intervenuta:
“1) Rigettare in toto l'avversaria opposizione a D.I., in quanto generica ed infondata in fatto ed in diritto;
2) Confermare in ogni sua parte il D.I. n.419/2017 emesso dal Giudice del
Tribunale di Patti in data 10.11.2017;
In via subordinata, condannare la parte opponente al pagamento della somma di
€. 22.260,67, quale saldo debitore ingiunto, oltre interessi come da D.I. sino al soddisfo e nei limiti del tasso soglia ex L. n. 108/96, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di ragione dovuta.
3) Con vittoria di spese e compensi.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 419/2017, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 22.260,67 oltre accessori per rate insolute del finanziamento di € 30.000,00 n. 60775 del 26/08/2009, disconoscendo le proprie firme in calce al contratto ed ai documenti prodotti nella fase monitoria ed eccependo di non aver mai ricevuto la somma in questione, né precedenti solleciti di pagamento.
Si costituiva l'originaria opposta (poi , infine Controparte_5 Controparte_6
), eccependo la nullità della citazione per mancata esposizione dei fatti ed Controparte_1 indeterminatezza del petitum, formulando domanda di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute, stante l'intenzione di avvalersi di tali documenti, e deducendo che
2 l'erogazione della somma finanziata risultava comprovata dall'estratto conto al
26.08.2009 del conto corrente n.5590, intestato all'odierno opponente.
interveniva volontariamente quale cessionaria del credito, aderendo alle CP_2 domande ed eccezioni del . Controparte_5
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'opposizione è infondata.
Accogliendo l'istanza formulata dall'opponente fin dall'atto introduttivo, il giudice ha ordinato il deposito degli originali dei documenti disconosciuti, ordine che è stato ottemperato dalla parte opposta.
L'opponente ha tuttavia omesso di disconoscere la propria firma sui documenti originali, che devono perciò intendersi riconosciuti.
Quanto alla prova del credito, la ha prodotto l'estratto conto dal quale risulta CP_7
l'avvenuto accredito, ed anche tale documento non è stato contestato dall'opponente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di dell'opposta e dell'intervenuta, per ciascuna di esse, ed a carico dell'opponente, ai sensi dell'art. 9 D.L.
1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 5.300,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 31/2018 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 419/2017;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'opposta e dell'intervenuta, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi € 5.300,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 29/08/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 31/2018
TRA
(C.F. – Avv. Maria Cristina Manfredi Parte_1 C.F._1
Gigliotti
opponente
E
(C.F. ) – Avv. Luciana Cipolla Controparte_1 P.IVA_1 ed Antonio Ferraguto
opposta
E
C.F. ), a mezzo mandataria a sua Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 volta a mezzo mandataria – Avv. Tito Monterosso Controparte_4
intervenuta
Conclusioni di parte opponente:
“Chiede che la causa sia decisa e precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto eccepito e dedotto in atti e verbali di causa”
Conclusioni di parte opposta:
“6) ritenere e dichiarare che la proposta opposizione è inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile ed infondata in fatto e in diritto e comunque carente di prova ed in ogni caso palesemente dilatoria e defaticatoria;
1 7)-Conseguentemente rigettare con qualsiasi statuizione l'opposizione proposta dal sig. e pertanto confermare in ogni sua parte il decreto Parte_1 ingiuntivo n.419/17;
8) -Senza rinunzia alle superiori domande, eccezioni e difese in ogni caso ritenere
e dichiarare che la concludente ha diritto ad avere corrisposte le somme portate dall'opposto decreto ingiuntivo, o quelle maggiori o minori che risulteranno in corso di causa, oltre agli interessi convenzionali di mora al tasso e dalla scadenza ivi indicati fino al soddisfo e, pertanto, condannare l'opponente, al pronto pagamento delle somme ivi specificate o di quelle maggiori o minori che risulteranno in corso di causa, oltre agli interessi al tasso convenzionale di mora dalla scadenza indicata in decreto fino al soddisfo e, comunque, nel rispetto delle normative vigenti in materia bancaria e creditizia;
9) -Condannare l'opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio.”
Conclusioni di parte intervenuta:
“1) Rigettare in toto l'avversaria opposizione a D.I., in quanto generica ed infondata in fatto ed in diritto;
2) Confermare in ogni sua parte il D.I. n.419/2017 emesso dal Giudice del
Tribunale di Patti in data 10.11.2017;
In via subordinata, condannare la parte opponente al pagamento della somma di
€. 22.260,67, quale saldo debitore ingiunto, oltre interessi come da D.I. sino al soddisfo e nei limiti del tasso soglia ex L. n. 108/96, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di ragione dovuta.
3) Con vittoria di spese e compensi.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 419/2017, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 22.260,67 oltre accessori per rate insolute del finanziamento di € 30.000,00 n. 60775 del 26/08/2009, disconoscendo le proprie firme in calce al contratto ed ai documenti prodotti nella fase monitoria ed eccependo di non aver mai ricevuto la somma in questione, né precedenti solleciti di pagamento.
Si costituiva l'originaria opposta (poi , infine Controparte_5 Controparte_6
), eccependo la nullità della citazione per mancata esposizione dei fatti ed Controparte_1 indeterminatezza del petitum, formulando domanda di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute, stante l'intenzione di avvalersi di tali documenti, e deducendo che
2 l'erogazione della somma finanziata risultava comprovata dall'estratto conto al
26.08.2009 del conto corrente n.5590, intestato all'odierno opponente.
interveniva volontariamente quale cessionaria del credito, aderendo alle CP_2 domande ed eccezioni del . Controparte_5
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'opposizione è infondata.
Accogliendo l'istanza formulata dall'opponente fin dall'atto introduttivo, il giudice ha ordinato il deposito degli originali dei documenti disconosciuti, ordine che è stato ottemperato dalla parte opposta.
L'opponente ha tuttavia omesso di disconoscere la propria firma sui documenti originali, che devono perciò intendersi riconosciuti.
Quanto alla prova del credito, la ha prodotto l'estratto conto dal quale risulta CP_7
l'avvenuto accredito, ed anche tale documento non è stato contestato dall'opponente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di dell'opposta e dell'intervenuta, per ciascuna di esse, ed a carico dell'opponente, ai sensi dell'art. 9 D.L.
1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 5.300,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 31/2018 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 419/2017;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'opposta e dell'intervenuta, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi € 5.300,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 29/08/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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