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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/04/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2944/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto da
1) Parte_1
Nato a Crotone (CR) il 22.8.1965 cittadino: italiano (Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Mesiano
e
2) Controparte_1
Nata a Taschkent (Uzbekistan) il 2.8.1977 cittadina: italiana (Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], strada Rosso Dasio n. 108 con l'Avv. Paola Mesiano
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Svizzera- Lugano in data 10.6.2005
(atto trascritto nel Registro dello stato civile del Comune di Rocca di Neto - anno 2005, atto n. 5 parte 2, serie
C) con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti: , nata il [...] Persona_1
a RE (CH)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28.11.2024, hanno richiesto la pronuncia di separazione e divorzile alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco. 2) La figlia continuerà a convivere presso l'abitazione del padre che provvederà totalmente al Per_1
suo sostentamento fino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
3) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla concorde suddivisione di tutti i beni mobili.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse, ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in data 10.6.2005, in Lugano (Svizzera) atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rocca di Neto
(anno 2005, atto n. 5, parte 2, Serie C),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) RIMETTE la causa sul ruolo del Giudice delegato, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio ai fini della domanda divorzile.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rocca di Neto, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 3.4.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto da
1) Parte_1
Nato a Crotone (CR) il 22.8.1965 cittadino: italiano (Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Mesiano
e
2) Controparte_1
Nata a Taschkent (Uzbekistan) il 2.8.1977 cittadina: italiana (Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], strada Rosso Dasio n. 108 con l'Avv. Paola Mesiano
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Svizzera- Lugano in data 10.6.2005
(atto trascritto nel Registro dello stato civile del Comune di Rocca di Neto - anno 2005, atto n. 5 parte 2, serie
C) con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti: , nata il [...] Persona_1
a RE (CH)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28.11.2024, hanno richiesto la pronuncia di separazione e divorzile alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco. 2) La figlia continuerà a convivere presso l'abitazione del padre che provvederà totalmente al Per_1
suo sostentamento fino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
3) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla concorde suddivisione di tutti i beni mobili.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse, ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in data 10.6.2005, in Lugano (Svizzera) atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rocca di Neto
(anno 2005, atto n. 5, parte 2, Serie C),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) RIMETTE la causa sul ruolo del Giudice delegato, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio ai fini della domanda divorzile.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rocca di Neto, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 3.4.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao