Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 4053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4053 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 65728/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta dell'8.4.2025 tra:
, con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, C.F. e Controparte_1 partita iva n. , iscritta all'Albo delle Banche (quale società incorporante P.IVA_1 il già con sede in Verona, Piazza Nogara, 2, C.F.: Controparte_2
, ed la partita iva P.IVA_2 Controparte_3
, per atto di fusione presente nel fascicolo di I grado in data 13 P.IVA_3 dicembre 2016, ai rogiti del Notaio Dr. di Milano, Rep.13.501, Persona_1
Racc. 7.087), in persona del procuratore in virtù di procura del CP_4
24.11.2020 Rep. 63687 a rogito del Notaio, Dott. Persona_2
in Verona, rappresentata e difesa dall' avv. Barbara Nardelli del Foro di
[...]
Roma, in virtù di procura da intendersi in calce all'atto di appello, con domicilio eletto presso il suo studio, alla via della Giuliana, 101, -00195.
- APPELLANTE -
(p.iva in persona del legale rapp.te p.t., sig. CP_5 P.IVA_4 CP_6
, con sede in Ceccano (Fr), via Due Cone, 101, rapp.ta e difesa giusta
[...] procura in atti dall'Avv. Gianluca Masi del Foro di Frosinone (c.f.
, PEC: e presso C.F._1 Email_1 quest'ultimo el.te dom.ta in Frosinone, Via Marittima n. 180.
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza della Ordinanza del Tribunale di Frosinone n. 1155/2017.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha impugnato Controparte_1
l'ordinanza con cui il Tribunale di Frosinone, in accoglimento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto nei suoi confronti dalla ha così statuito: CP_5
“Il Tribunale di Frosinone, in composizione monocratica, visto l'art. 702 ter co. 5,
c.p.c., disattesa ogni diversa domanda, eccezione e istanza, anche istruttoria:
1. accerta in € 23.740,00 a debito per la correntista il saldo alla data del 31.12.2015 del conto corrente n. 503414800123130 intrattenuto dalle parti;
2. condanna in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere Controparte_1 le spese processuali di parte ricorrente, che liquida in € 286,00 per esborsi e in €
7.254,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Gianluca Masi;
3. pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte resistente;
4. dispone trasmettersi copia della presente ordinanza alla Procura della Repubblica in sede, a cura della cancelleria”.
pag. 2/8 A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
1) Erronea valutazione dell'esistenza di un affidamento di € 100.000,00, a valere sul conto anticipi n. 503414800126867 che giustificherebbe ai fini della verifica del tasso soglia ex legge 108/1996, il confronto tra il tasso pattuito in contratto con la categoria di operazioni “Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle Banche”, che di fatto è corretta, ma con attribuzione alla classe di importo “oltre € 5.000,00”, in luogo della classe di importo “fino a €
5.000,00”, in violazione dell'art. 2697 c.c.
2)Erronea applicazione dell'art. 1815 c. 2 c.c. in richiamo all'art. 644 c.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati il presente appello e, per l'effetto, riformare la ordinanza pronunciata ex art 702 ter, comma 5 c.p.c, repert. n.
1162/2021 del 02/08/2021 emessa dal Tribunale di Frosinone, nella persona del Dott. Masetti, accertando e dichiarando che:
1. Il contratto di c/c conto anticipi non risulta affetto da usura, atteso l'erroneo inquadramento da parte della CTU e del Giudice nella classe di importi superiori ad
€ 5.000,00 del conto anticipi;
2. Di conseguenza accertare e dichiarare l'illegittimità dello storno delle competenze sul conto anticipi e l'inapplicabilità dell'art. 1815 c. 2 c.c.
3. il saldo del conto anticipi è pari ad € 46.241,88 a debito del correntista;
4. Le spese di CTU devono essere compensate tra le parti.
Col favore delle spese e degli emolumenti del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita la la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a CP_5 suo dire, inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
pag. 3/8 “piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis 1) dichiarare inammissibile o, comunque, infondato, il gravame proposto dal avverso CP_1
l'ordinanza resa dal Tribunale di Frosinone in data 02/08/21 (Rep. 1162/21) per tutto quanto esposto ed argomentato in narrativa e, per l'effetto, 2) rigettare l'appello de quo con integrale conferma di ciascun capo dell'ordinanza impugnata;
3) condannare il alla rifusione delle spese di lite del presente grado, CP_1 da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con ogni più ampia riserva”.
Alla udienza a trattazione scritta dell'8.4.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione senza la concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c. in quanto già anticipatamente concessi e non ulteriormente richiesti come da Decreto presidenziale.
L'appello è ammissibile in quanto proposto nel pieno rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c. avendo la difesa appellante indicato i capi della sentenza a suo dire da riformarsi, nonché specificato i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Nel merito: con il primo motivo l'appellante lamenta la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato: “il CTU ha fornito motivazioni logiche e condivisibili della conclusione cui è pervenuto, chiarendo in particolare le ragioni che nella fattispecie giustificano l'attribuzione della classe di importo superiore ad €
5.000,00, ossia, essenzialmente, il fatto che sin dall'origine il rapporto di anticipazione (cui era funzionale l'accensione del conto tecnico di cui si discute) è stato assistito da un affidamento di € 100.000,00, come inducono a ritenere una serie di documenti (cfr., nello specifico, il documento datato 10.1.2006 che indica l'approvazione di una linea di credito per s.b.f. di importo pari ad € 100.000,00, nonché il documento datato 24.3.2006, denominato “concessione affidamento”, di riepilogo degli affidamenti concessi alla utilizzabili sui rapporti già in CP_5 essere, nel quale è rilevabile la voce “CP 230 – Cast. Smobil. Italia/Est.” con un accordato di € 100.000,00).”
pag. 4/8 In particolare, infatti, sarebbe stato preciso onere della controparte offrire la prova della esistenza di un rapporto di apertura di credito (pur a forma libera prima della entrata in vigore dell'art. 3 della L. n. 154/1992), per cui sarebbe stato onere della nel caso di specie, produrre la copia del contratto non essedo sufficiente la CP_5 mera affermazione della sua esistenza, né potendo assumere rilievo la circostanza che la banca, nel corso del tempo, abbia tollerato sconfinamenti da parte della cliente.
Dunque, non sarebbero condivisibili le conclusioni del ctu., a cui il Giudicante avrebbe acriticamente aderito, che ha ritenuto di dover applicare, ai fini del calcolo del tasso soglia, la classe superiore ad € 5.000,00, così ricavando un tasso superiore a quello concretamente applicato dalla banca.
In verità, lo stesso ctu. ha evidenziato come sul c/c ordinario si appoggiassero due linee di credito di cui uno per elasticità di cassa (c.d. apertura di credito in senso stretto) e l'altro per anticipo fatture a s.b.f., per cui non sarebbe stato possibile ricavare con certezza quale fosse effettivamente l'importo dell'affidamento all'epoca della sottoscrizione del contratto e sarebbe stato, pertanto, più corretto utilizzare per il confronto del tasso soglia usura la categoria di operazioni “Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche” ma con classe di importo entro i 5.000,00 €.
La censura non è meritevole di condivisione.
In effetti il ctu. ha puntualmente replicato alle osservazioni del ctp. della appellante osservando quanto segue: CP_3
“In riferimento all'usura originaria il CTP eccepisce circa le conclusioni del CTU, lamentando un'errata attribuzione della classe d'importo al conto anticipi n. 126867, ritenendo invece corretto attribuire, al fine della verifica del tasso soglia usura, la classe d'importo “inferiore a 5.000,00 €” e non quella di “oltre 5.000,00 €”, attribuita appunto dal CTU. In particolare, il CTP sostiene che il contratto del conto de quo è un contratto di apertura rapporti e non un contratto di affidamento, affidamento che invece veniva concesso solo in data 01/10/2008: pertanto, il tasso indicato in contratto pari al 7,75% andava sì confrontato con la categoria di operazioni “anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese”, ma con riguardo pag. 5/8 alla classe d'importo “fino ad € 5.000,00” e non invece alla classe d'importo “oltre €
5.000,00”, con conseguente assenza di usura “ab origine” del rapporto. Inoltre, sostiene sempre il CTP, in atti non è presente alcun estratto conto alla data del
31/03/2006 dal quale sia possibile verificare un saldo debitore diverso da zero ovvero superiore ad € 5.000,00, quale soglia ipotizzata dal CTU. Alla luce di ciò la predetta CTP chiede dunque al CTU “…di rettificare l'ipotesi di conteggio proposta con azzeramento degli interessi debitori…poiché all'epoca della sottoscrizione del contratto di conto anticipi, il contratto medesimo non era assistito da alcuna apertura di credito…”. La sottoscritta evidenzia, tuttavia, che in atti è presente un documento (allegato 3 alla comparsa di costituzione e risposta – pag. 39 del documento telematico) il quale indica che in data 10 gennaio 2006 venivano approvate dalla Banca Popolare Italiana due linee di credito riferite al conto n. 30913 (conto ordinario), ed esattamente la prima relativa ad una apertura di credito di €
20.000,00, la seconda appunto un anticipo fatture s.b.f. di importo pari ad €
100.000,00: in relazione a tale seconda linea di credito, secondo la più comune tecnica bancaria, di norma si registra l'accensione di un conto-anticipi di appoggio al conto ordinario, come specificato a pag. 20 della presente relazione. Infatti,
l'apertura di un conto anticipi prevede l'erogazione di un'anticipazione con cui la banca mette a disposizione del cliente una linea di credito utilizzata a seguito di Co presentazione salvo buon fine di disposizioni di incasso (fatture, Ri. ecc..): pertanto è inverosimile che al tempo T0, come sostiene la dott.ssa , non ci Per_3 sia sottoscrizione di apertura di credito. L'importo così postulato dalla scrivente
CTU, ossia di un affidamento pari ad € 100.000,00 riconducibile al predetto conto,
è anche riportato, senza tuttavia ulteriore precisazione, nel documento denominato
“concessione affidamento” datato 24/03/2006, nel quale la Banca riepiloga gli affidamenti concessi alla società I predetti affidamenti risultano CP_5 destinati ad “esigenze attività” utilizzabili sui rapporti già in essere intestati alla società: in effetti nel riepilogo è rilevabile la voce “CP 230 – Cast. smobil.
Italia/estero” con un accordato di € 100.000,00 riconducibile, per legittima deduzione, al conto anticipi n. 126867. Alla luce delle suddette considerazioni la pag. 6/8 sottoscritta ha ritenuto corretto, ai fini della verifica del tasso soglia-usura, attribuire al conto anticipi de quo una classe d'importo “oltre € 5.000,00”.
La risposta del ctu. alle critiche rivoltegli dal ctp. e che sono state poste alla base del motivo di appello, sono assolutamente corrette e non possono che essere confermate anche dal Collegio, non essendo stata di fatto aggiunta alcuna nuova censura che possa portare a conclusioni diverse da quelle a cui è appunto pervenuto il ctu.
Ne consegue che, essendo ogni ulteriore spiegazione del tutto superflua, non può che concludersi per il rigetto del gravame in parte qua.
Con il secondo motivo l'istituto appellante si duole della erroneità della sentenza anche in relazione al capo con cui il Giudice ha fatto applicazione dell'art. 1815 c.c. in relazione all'art. 644 c.p.
Detto motivo resta tuttavia assorbito dal precedente, visto che una volta stabilita la classe di riferimento per la determinazione del tasso soglia, le conseguenze che ne sono derivate sono conformi a legge essendo stato eliminato ogni addebito non dovuto.
L'appello, per i suesposti motivi, deve essere quindi respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la ordinanza del Tribunale di Frosinone n. Controparte_1
1155/2017, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbite, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore della appellata, e per essa del suo procuratore dichiaratosi antistatario, delle spese e competenze del presente grado che, per l'intero, liquida in € 9.991,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pag. 7/8 Dà atto della sussistenza nei confronti della appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio dell'8.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 8/8