CASS
Ordinanza 20 giugno 2022
Ordinanza 20 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 20/06/2022, n. 23747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23747 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: SS TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23747 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 07/06/2022 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che a Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa di primo grado, ha ritenuto responsabile TO SA del reato di furto aggravato continuato, per aver sottratto un notevole quantità di energia elettrica, utilizzata per alimentare la sua abitazione;
- che avverso detta sentenza il ricorrente, per il tramite del suo difensore, articola due motivi d'impugnazione con i quali si contestano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
- che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto il primo, relativo alla dedotta situazione di indigenza dell'imputato, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
il secondo, relativo al bilanciamento delle circostanze, perché non sorretto da interesse ad impugnare, in quanto non tiene conto del fatto che le attenuanti generiche sono state ritenute già prevalenti rispetto alle contestate aggravanti e che la recidiva è stata di fatto esclusa;
- che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23747 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 07/06/2022 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che a Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa di primo grado, ha ritenuto responsabile TO SA del reato di furto aggravato continuato, per aver sottratto un notevole quantità di energia elettrica, utilizzata per alimentare la sua abitazione;
- che avverso detta sentenza il ricorrente, per il tramite del suo difensore, articola due motivi d'impugnazione con i quali si contestano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
- che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto il primo, relativo alla dedotta situazione di indigenza dell'imputato, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
il secondo, relativo al bilanciamento delle circostanze, perché non sorretto da interesse ad impugnare, in quanto non tiene conto del fatto che le attenuanti generiche sono state ritenute già prevalenti rispetto alle contestate aggravanti e che la recidiva è stata di fatto esclusa;
- che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022