Ordinanza cautelare 6 novembre 2023
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01507/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04300/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 4300 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Annunziata Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
C.S.A. di -OMISSIS-, in persona del l.r.p.t., non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Circolo Didattico -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l'annullamento
- del provvedimento comunicato in data 30.08.2023, dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” in persona del Dirigente Scolastico;
- di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque connessi;
- nonché per il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico e per l’intero ciclo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Circolo Didattico -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
AT
Si premette che, con ordinanza n. -OMISSIS- del 6.11.2023, la Sezione così provvedeva, circa la domanda cautelare di parte ricorrente: “Rilevato che il dirigente scolastico, nella nota prot. n.-OMISSIS- di riscontro dell’istanza dei genitori ricorrenti tesa a conoscere il numero delle ore di sostegno assegnate al figlio minore versante in situazione di grave handicap ex art. 3, co.3, l. n. 109/1992 e di quelle necessarie a fronteggiarlo (doc. 3 del ricorso), ha affermato che “dal verbale del GLO, tenutosi alla presenza della madre del discente sig.ra -OMISSIS- e dalla stessa sottoscritto, non è stata formulata alcuna richiesta di integrazione delle ore di sostegno, perché le 18 h proposte sono state ritenute dalla signora -OMISSIS- sufficienti per il monte ore frequentato dal proprio figliolo”;
Rilevato che la ricorrente ha prodotto quale prova dell’inadeguatezza delle ore assegnate, il solo verbale dell’Inps del 6/12/2021 di accertamento dell’handicap sofferto dal minore per cui si procede, carente anche della diagnosi funzionale;
Ritenuto che tale documento, unitamente all’istanza presentata, non costituisce prova della necessità delle reclamate ore di sostegno;
Ritenuto pertanto, allo stato, il ricorso non sostenuto da sufficiente fumus di fondatezza;
ritenuto di dover compensare le spese di fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) Respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare”.
Costituitesi le Amministrazioni Scolastiche in epigrafe, l’udienza perveniva per la decisione all’u.p. odierna, nel corso della quale il Tribunale avvertiva della possibile improcedibilità per s.d.i. dello stesso, per essere ormai concluso l’a.s. 2023-2024, cui esso si riferiva.
IR
Si premette che va disposta, preliminarmente, l’estromissione dal giudizio del Circolo Didattico “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, estraneo alla lite (cfr. la nota a firma del d.s. dell’Istituto in questione, dove s’è segnalato che £il minore -OMISSIS- - figlio della ricorrente - non ha mai frequentato questo Istituto. È evidente, pertanto, l'erronea indicazione in ricorso del codice fiscale dell'Istituto frequentato dall'alunno in qualità di parte resistente”).
Dalla documentazione allegata in ricorso, in effetti, si riscontra che l’Istituto Scolastico, dal medesimo frequentato, è l’Istituto “-OMISSIS-” di -OMISSIS-.
Quanto al resto, il ricorso – come da avviso dato alle parti ex art. 73 c.p.a. – è improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, stante la conclusione dell’a.s. 2023-2024 cui esso di riferiva e la conseguente impossibilità di conseguire alcuna utilità, anche solo strumentale o morale, dal suo eventuale accoglimento, atteso anche che non potrebbe essere accolta la domanda di riconoscimento del sostegno scolastico cd. “integrale” “per l’intero ciclo scolastico”, stante l’impossibilità per il Tribunale di pronunziare circa poteri amministrativi, non ancora esercitati.
Le spese di lite, per la natura in rito della decisione, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
Estromette dal giudizio il costituito Circolo Didattico “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.