TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/07/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi successivamente al deposito di note difensive ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa – giusta mandato in calce al ricorso – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. ), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, CodiceFiscale_1 alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20
– pec Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario delegato dott. CP_2
( ) dal dirigente dell , C.F._2 Controparte_3
dott.ssa , legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Via CP_4
Assarotti n. 38 (tel. 010/8331218 – fax 010 8331221 – solo per le comunicazioni con il Tribunale PEC: - il codice fiscale Email_2
dell è , e quello dell Controparte_3 P.IVA_1 [...]
è Controparte_5 P.IVA_2
Motivazione
1 Con ricorso depositato il 20.11.2024 la professoressa ha Parte_1
convenuto in giudizio il al fine di sentir Controparte_1
computare nella ricostruzione di carriere del suo servizio svolto quale Docente anche l'anno 2013 e ciò ai fini sia giuridici che economici. Rivendicava quindi il riconoscimento delle progressioni di carriera conseguenti al computo di detta annualità con condanna del convenuto al pagamento delle differenze retributive CP_1
conseguenti.
Il , costituendosi ha resistito in giudizio , sostenendo la bontà della CP_1
esclusione di tale annualità ai sensi della legge 122/2010, legge che ha sostanzialmente stabilito, per ragioni di risparmio e di contenimento della spesa pubblica, che gli anni
2010, 2011, 2012 e 2013 non sarebbero stati utili ai fini della progressione economica di qualsiasi dipendente pubblico.
Intervenute successive modifiche legislative, che hanno consentito di recuperare gli anni 2010 , 2011, 2012 , l'unico anno ancora escluso dalla progressione resterebbe il
2013, per il quale invece parte ricorrente chiede il riconoscimento col presente ricorso.
Sul punto è intervenuta la recente sentenza della Corte di Cassazione nr
13618/2025 del 21.5.2025, che , risolvendo un contrasto interpretativo sorto nella giurisprudenza di merito, ha dichiarato il diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico.
In particolare si legge nella sentenza citata “ …Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che « i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo
2 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni
2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici…
…. Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 ( le disposizioni recate dall'articolo 9, comma
23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013)”.
Tuttavia la Corte di Cassazione ha evidenziato che in virtù del citato art 8 ( comma
14) era consentito alla contrattazione collettiva di stanziare una parte delle risorse per incrementare le risorse contrattuali destinate alle iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, previa verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle somme rispetto ai risparmi previsti.
La contrattazione collettiva ha quindi consentito dapprima il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del
CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici e, successivamente, il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Si legge in motivazione
3 “ … Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n.
3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 ( commi da
1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno
2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma
1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.
122. ».
2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma
23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del
2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha CP_1
comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto
4 di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
In sostanza “ …il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013…
6. ..La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile
5 ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. ”
Preso atto di tale pronuncia, la difesa di parte ricorrente ha rinunciato esclusivamente ai capì della domanda relativi al riconoscimento dell'annualità ai fini economici e per l'effetto alla condanna al pagamento delle differenze retributive maturate, insistendo invece per la domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Tale domanda può essere accolta con diritto della ricorrente alla ricostruzione dell'anzianità di servizio complessiva, tenendo conto del servizio prestato nell'anno
2013.
Le spese di lite vanno interamente compensate, in ragione della soccombenza reciproca ( per quanto riguarda la ricorrente ex art 306 u.c. cpc e del MIM per la residuale domanda ) .
Il Giudice
A seguito del deposito di note difensive, così definisce il giudizio,
1. dichiara il diritto di alla ricostruzione dell'anzianità di servizio Parte_1
computando anche l'annualità 2013;
2. dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere dal Controparte_6
una nuova ricostruzione di carriera che tenga conto anche di detta
[...]
annualità.
Spese compensate.
Genova, 10/07/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI
6 7
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi successivamente al deposito di note difensive ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa – giusta mandato in calce al ricorso – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. ), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, CodiceFiscale_1 alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20
– pec Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario delegato dott. CP_2
( ) dal dirigente dell , C.F._2 Controparte_3
dott.ssa , legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Via CP_4
Assarotti n. 38 (tel. 010/8331218 – fax 010 8331221 – solo per le comunicazioni con il Tribunale PEC: - il codice fiscale Email_2
dell è , e quello dell Controparte_3 P.IVA_1 [...]
è Controparte_5 P.IVA_2
Motivazione
1 Con ricorso depositato il 20.11.2024 la professoressa ha Parte_1
convenuto in giudizio il al fine di sentir Controparte_1
computare nella ricostruzione di carriere del suo servizio svolto quale Docente anche l'anno 2013 e ciò ai fini sia giuridici che economici. Rivendicava quindi il riconoscimento delle progressioni di carriera conseguenti al computo di detta annualità con condanna del convenuto al pagamento delle differenze retributive CP_1
conseguenti.
Il , costituendosi ha resistito in giudizio , sostenendo la bontà della CP_1
esclusione di tale annualità ai sensi della legge 122/2010, legge che ha sostanzialmente stabilito, per ragioni di risparmio e di contenimento della spesa pubblica, che gli anni
2010, 2011, 2012 e 2013 non sarebbero stati utili ai fini della progressione economica di qualsiasi dipendente pubblico.
Intervenute successive modifiche legislative, che hanno consentito di recuperare gli anni 2010 , 2011, 2012 , l'unico anno ancora escluso dalla progressione resterebbe il
2013, per il quale invece parte ricorrente chiede il riconoscimento col presente ricorso.
Sul punto è intervenuta la recente sentenza della Corte di Cassazione nr
13618/2025 del 21.5.2025, che , risolvendo un contrasto interpretativo sorto nella giurisprudenza di merito, ha dichiarato il diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico.
In particolare si legge nella sentenza citata “ …Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che « i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo
2 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni
2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici…
…. Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 ( le disposizioni recate dall'articolo 9, comma
23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013)”.
Tuttavia la Corte di Cassazione ha evidenziato che in virtù del citato art 8 ( comma
14) era consentito alla contrattazione collettiva di stanziare una parte delle risorse per incrementare le risorse contrattuali destinate alle iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, previa verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle somme rispetto ai risparmi previsti.
La contrattazione collettiva ha quindi consentito dapprima il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del
CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici e, successivamente, il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Si legge in motivazione
3 “ … Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n.
3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 ( commi da
1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno
2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma
1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.
122. ».
2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma
23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del
2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha CP_1
comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto
4 di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
In sostanza “ …il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013…
6. ..La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile
5 ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. ”
Preso atto di tale pronuncia, la difesa di parte ricorrente ha rinunciato esclusivamente ai capì della domanda relativi al riconoscimento dell'annualità ai fini economici e per l'effetto alla condanna al pagamento delle differenze retributive maturate, insistendo invece per la domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Tale domanda può essere accolta con diritto della ricorrente alla ricostruzione dell'anzianità di servizio complessiva, tenendo conto del servizio prestato nell'anno
2013.
Le spese di lite vanno interamente compensate, in ragione della soccombenza reciproca ( per quanto riguarda la ricorrente ex art 306 u.c. cpc e del MIM per la residuale domanda ) .
Il Giudice
A seguito del deposito di note difensive, così definisce il giudizio,
1. dichiara il diritto di alla ricostruzione dell'anzianità di servizio Parte_1
computando anche l'annualità 2013;
2. dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere dal Controparte_6
una nuova ricostruzione di carriera che tenga conto anche di detta
[...]
annualità.
Spese compensate.
Genova, 10/07/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI
6 7