TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/12/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 177/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 18.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui la parte appellante ha precisato le conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Domenica Nociti. appellante contro
(CF: ) Controparte_1 C.F._2 appellato contumace
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1
LL il sig. rappresentando di aver affidato a quest'ultimo Controparte_1 nel mese di ottobre 2022 mobili ed arredi per effettuarne il trasporto dalla Germania all'Italia, con destinazione Lungro (CS); precisamente affermava di avergli consegnato: una camera matrimoniale comprensiva di letto e materasso, un televisore, un tappeto, n. 2 mensole, una libreria in legno, n. 3 lampade da soffitto, uno specchio da parete, una scopa a vapore per pavimenti, uno scaffale per il bagno, n. 2 valigie da viaggio con abbigliamento all'interno. Deduceva quindi che successivamente era stato informato dal sig. che il CP_1 furgone, su cui erano stati caricati i suddetti beni, aveva preso fuoco e tutto era andato distrutto dalle fiamme. Lamentando di avere subito un danno quantificabile in € 4.000,00 chiedeva che il sig.
venisse condannato a risarcirgli ex art. 2051 c.c. tale importo, oltre interessi e CP_1 rivalutazione.
1.1. Nessuno si costituiva nel primo grado di giudizio per il sig. . Controparte_1
1.2. Con sentenza n. 338/2024 pubblicata l'11.6.2024, il Giudice di Pace di LL accoglieva la domanda e, operata la liquidazione del danno in via equitativa, condannava il sig. al pagamento in favore del sig. Controparte_1 della somma di € 400,00 a titolo di risarcimento danni. Parte_1
2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello il sig. lamentando Parte_1 che il Giudice di Pace avesse provveduto alla liquidazione equitativa dei danni pur in assenza di apposita istanza di liquidazione secondo equità. Ha quindi dedotto che il danno subito sia senza dubbio maggiore dell'importo liquidato di € 400,00. Ha concluso chiedendo: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, in parziale riforma della sentenza n.338/2024 del Giudice di Pace di LL, dichiarare che il danno subito dal ricorrente è pari ad € 4.000,00 ovvero dell'importo diverso, maggiore o minore, che dovesse ritenersi dovuto, ritenuto di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
2.1. Il sig. , pur a fronte della regolarità della notifica eseguita nei Controparte_1 suoi confronti, non si è costituito in grado di appello. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
*********************************
3. Va rilevato che l'appello è stato proposto tardivamente, vale a dire oltre il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza previsto dall'art. 327 comma 1 c.p.c., nella formulazione ratione termporis applicabile al caso di specie.
Si rammenta che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è rilevabile d'ufficio, oltre che insanabile per effetto della costituzione della parte appellata (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 09/03/2022, n. 7634). Inoltre, è d'uopo evidenziare che “Non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono di cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 18/11/2019, n. 29803).
Pagina 2
Ebbene, la sentenza oggetto del presente gravame, per come risulta dalla stampigliatura posta in alto a destra sulla prima pagina della sentenza medesima, è stata pubblicata l'11.6.2024. Secondo la Suprema Corte di Cassazione in tema di redazione della sentenza in formato digitale, il procedimento decisionale è completato e si esterna fin dal momento del suo deposito per via telematica, divenendo da tale data il provvedimento irretrattabile da parte del giudice che l'ha pronunciato e legalmente noto a tutti, con conseguente decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni ex art. 327 c.p.c.; inoltre l'attestazione di cancelleria concernente la data di pubblicazione della sentenza (cui è equiparabile, nell'ambito del processo civile telematico, l'adempimento della pubblicazione, con cui il sistema informatico provvede, per tramite del cancelliere, all'attribuzione alla sentenza del numero identificativo e della data di pubblicazione) costituisce atto pubblico, la cui efficacia probatoria, ex art. 2700 c.c., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso, di talchè, ai fini della decorrenza del termine lungo per l'impugnazione, la sentenza deve ritenersi depositata nella data attestata dal cancelliere (i.e. risultante dalla copia telematica munita del numero identificativo e della data di pubblicazione), fino a che non si sia concluso, con esito positivo, il procedimento di falso (Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, n.2362). Come risulta dalla documentazione in atti, l'atto di citazione in appello è stato consegnato all' per la notifica in data 20.1.2025: dunque, il gravame è stato CP_2 proposto oltre il termine di decadenza previsto dal richiamato art. 327 c.p.c. che, anche considerando la sospensione feriale dei termini ex art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, andava a scadere il 13.1.2025. In conclusione, l'appello proposto deve essere respinto in quanto inammissibile, mentre ogni altra questione, non espressamente esaminata, va dichiarata assorbita.
4. Nulla va disposto sulle spese del presente grado di giudizio vista la contumacia dell'appellato (v. Cassazione civile sez. VI, 06/09/2017, n.20869).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita: DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
DICHIARA inammissibile, poiché tardivo, l'appello proposto da Parte_1
DICHIARA il non luogo a provvedere sulle spese di lite del presente grado di giudizio.
LL, 18/12/2025. Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetta UPP Dott.ssa Venis Greco.
Pagina 3