TAR
Sentenza 2 marzo 2026
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00220/2021 REG.RIC.
Pubblicato il 02/03/2026
N. 00306 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00220/2021 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Luppi, e Sara Barbesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'Interno, la Questura di Mantova in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento N. 00220/2021 REG.RIC.
del provvedimento, emesso nei confronti di -OMISSIS- dalla Questura di Mantova – prot. n. -OMISSIS-, in data 3 febbraio 2021 e notificato in data 11 febbraio 2021, di rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti UE di lungo periodo e di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di
Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 6 febbraio 2026 il pres. cons. Angelo
IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.1. -OMISSIS-, cittadino marocchino, già titolare di un permesso per lavoro autonomo, nel settembre 2020 ha presentato istanza finalizzata al rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
1.2. Con il provvedimento 3 febbraio 2021, la Questura di Mantova ha rigettato tale domanda, negando contestualmente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
1.3. Avverso tale provvedimento è stato proposto il ricorso in esame, che con il primo motivo lo censura per violazione dell'art. 5, V comma e dell'art. 4, III comma, del d.lgs. 286/98, e dell'art. 2 della l. 241/90, nonché per mancata applicazione della circolare n. -OMISSIS-.; e, ancora, per eccesso di potere per difetto di motivazione, erronea presunzione della pericolosità sociale, difetto di istruttoria nel punto in cui è stata ritenuta la pericolosità sociale del ricorrente e non è stata valutata l'attualità del pericolo. N. 00220/2021 REG.RIC.
A ciò si aggiunge il secondo motivo di ricorso, rubricato nell'eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà di atti, violazione di legge, carenza d'istruttoria nel punto in cui nel provvedimento impugnato la Questura ha omesso di valutare l'inserimento del ricorrente nella società italiana, la disponibilità di un reddito e di un alloggio.
2.1. La Questura avrebbe dunque omesso qualsiasi valutazione:
- dell'attuale pericolosità sociale del ricorrente;
- della sua condotta complessiva e della personalità alla luce dell'intero percorso di vita;
- dei nuovi elementi sopravvenuti che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.lgs.
286/1998, possono consentire comunque il rilascio del titolo.
2.2. L'Amministrazione si sarebbe infatti limitata a richiamare la condanna penale, applicando un automatismo contrario al disposto normativo e ai principi costituzionali sanciti dagli artt. 2, 3 e 27 Cost., nonché alla giurisprudenza della Corte Costituzionale che esclude la legittimità di presunzioni assolute in materia di pericolosità sociale.
Avrebbe rilievo anche la circolare del Ministero dell'Interno 300/C/2003, la quale prevederebbe come la condanna per reati di cui all'art. 4, comma 3, D.Lgs. 286/1998 non comporta automaticamente il rigetto dell'istanza, imponendo invece una valutazione complessiva che consideri condotta, integrazione sociale e condizioni familiari dello straniero.
2.3. Ancora, il provvedimento impugnato non terrebbe conto della prolungata permanenza dello -OMISSIS- in Italia dove disporrebbe di un'unità abitativa stabile,
e dell'attività lavorativa da questi regolarmente svolta, con percezione di reddito lecito e puntuale contribuzione fiscale.
Egli, inoltre, avrebbe mutato condotta di vita dopo i fatti oggetto della condanna, risalenti agli anni 2017‑2018: avrebbe dunque dimostrato di aver intrapreso un N. 00220/2021 REG.RIC.
percorso di pieno reinserimento sociale, risultando priva di attualità la valutazione di pericolosità posta a fondamento del rigetto.
3.1. Va intanto osservato che lo straniero risulta aver ottenuto un solo valido permesso di soggiorno nel 2018, per cui non disponeva, al momento della domanda, del prescritto requisito del possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, necessario per poter aspirare al rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ex art. 9 del d. lgs. 25 luglio 1998, n.
286. Egli poteva dunque eventualmente aspirare al rinnovo del permesso di soggiorno già posseduto, ed è in effetti riferendosi a quello che, in concreto, il provvedimento impugnato motiva la reiezione della sua richiesta.
3.2.1. Il provvedimento impugnato principia rilevando come lo straniero fosse stato condannato in data 22 ottobre 2020, con sentenza emessa dal Tribunale di Mantova in rito abbreviato, alla pena della reclusione per anni 2 ed € 3.000 di multa per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.
3.2.2. Tale condanna, seguita il provvedimento di diniego, evidenzia che, nel complesso, tra il 2017 e il 2028, lo -OMISSIS- “movimentava e commerciava un quantitativo di sostanza stupefacente di tipo cocaina pari a circa 220 grammi, arrotondato in difetto”, arrivando a percepire l'importo complessivo di circa 11000
Euro.
La sentenza aveva puntualizzato che “la gravità e le modalità dei fatti commessi, tenuto conto della reiterazione delle condotte criminose per un arco temporale considerevole, poste in essere nei confronti di una pluralità di persone offese, nonché della capacità a delinquere dell'imputato emergente dagli atti processuali, trattandosi di soggetto già noto alle Forze dell'Ordine per vicende connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio mantovano, che ha continuato a porre in essere le condotte criminose di cui all'imputazione anche nei giorni immediatamente successivi al controllo effettuato nei suoi confronti in data 5 Febbraio 2020 come risulta dalle N. 00220/2021 REG.RIC.
dichiarazioni rese da tutti i soggetti acquirenti, che hanno riferito di aver acquistato sostanza stupefacente di tipo cocaina dal prevenuto fino alla fine del mese di Febbraio
2020, inducono ad emettere una prognosi negativa in ordine all'astensione da parte dello stesso dalla commissione di ulteriori reati e, dunque, a non poter riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della pena”.
3.2.3. Ancora, seguita il provvedimento, “l'istante risulta essere imputato in un procedimento penale, instaurato presso il Tribunale di Mantova, per il medesimo reato di spaccio di sostanza stupefacente, riferito al Giugno 2019”; e, in data 17 Gennaio
2021 veniva nuovamente deferito alla locale Autorità Giudiziaria dai Carabinieri di
Castiglione delle Stiviere, per il medesimo reato di spaccio di stupefacenti”, cui si aggiunge che, nel corso di plurimi e ripetuti controlli di polizia, l'istante è risultato assiduo frequentatore di soggetti pluripregiudicati per reati inerenti il narcotraffico.
3.2.4. Quanto poi alla sua lodevole qualità di contribuente, il provvedimento prende atto che l'interessato aveva trasmesso alla Questura un solo modello unico persone fisiche, relativo all'anno fiscale 2019, per un reddito di € 6.150,00, dichiaratamente derivante da “attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere”. A fronte di ciò lo -OMISSIS- “risulta essere stato titolare di un'impresa individuale di collaudi e analisi tecniche di prodotti, avviata il 18.10.2017 e cessata il 18.12.2017, due mesi dopo: da cui la conclusione della conclamata provenienza illecita dei profitti materiali”.
3.2.5. Così, conclude il provvedimento, gli elementi summenzionati denotano “un inserimento sociale mai avvenuto, il rispetto delle regole e del viver comune mai compreso, una propensione lavorativa mai maturata nonché la continua, ancorché spiccata, tendenza a vivere di espedienti delittuosi attestano la concreta, perdurante e attuale pericolosità sociale del cittadino marocchino”.
4.1. Orbene, il Collegio non può che concordare con le conclusioni della Questura, mentre si presentano del tutto inconsistenti le argomentazioni addotte nel ricorso, e N. 00220/2021 REG.RIC.
affatto inesistenti gli “elementi positivi” che caratterizzerebbero “la situazione personale del richiedente”.
4.2. Lo straniero non ha fornito alcun principio di prova di aver svolto un'attività lecita in Italia, e non ha fornito alcuna dimostrazione circa la provenienza lecita del reddito del 2019, l'unico peraltro attestato.
Non risulta lo -OMISSIS- avere in Italia legami familiari o relazioni significative, mentre è abbondantemente dimostrato che egli, ancora nel 2021, era stabilmente inserito nell'attività di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del territorio mantovano, né esiste contrasto tra tale attività e la disponibilità di una stabile dimora.
Il provvedimento impugnato ha insomma svolto quella valutazione complessiva sulla condotta, integrazione sociale e condizioni familiari dello straniero che in ricorso si richiede e ne ha tratto la legittima conclusione, riferendosi espressamente al combinato disposto degli artt. 4 (per cui non è ammesso in Italia il cittadino straniero che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblica e la sicurezza dello Stato o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva ovvero a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura penale, per i reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2 del Codice di Procedura Penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti) e 5 (secondo il quale il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati quando mancano, o vengono a mancare, i requisiti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio italiano, di cui al precedente art. 4) del d. lgs. 286/1998.
5. Il ricorso va dunque respinto, mentre le spese possono essere compensate, considerata la sostanziale inerzia dell'Amministrazione nel corso del giudizio, al punto che è affatto ignoto quale seguito abbia avuto il diniego gravato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta. N. 00220/2021 REG.RIC.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 6 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo IC, Presidente, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Alessandro Fede, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO N. 00220/2021 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 02/03/2026
N. 00306 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00220/2021 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Luppi, e Sara Barbesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'Interno, la Questura di Mantova in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento N. 00220/2021 REG.RIC.
del provvedimento, emesso nei confronti di -OMISSIS- dalla Questura di Mantova – prot. n. -OMISSIS-, in data 3 febbraio 2021 e notificato in data 11 febbraio 2021, di rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti UE di lungo periodo e di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di
Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 6 febbraio 2026 il pres. cons. Angelo
IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.1. -OMISSIS-, cittadino marocchino, già titolare di un permesso per lavoro autonomo, nel settembre 2020 ha presentato istanza finalizzata al rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
1.2. Con il provvedimento 3 febbraio 2021, la Questura di Mantova ha rigettato tale domanda, negando contestualmente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
1.3. Avverso tale provvedimento è stato proposto il ricorso in esame, che con il primo motivo lo censura per violazione dell'art. 5, V comma e dell'art. 4, III comma, del d.lgs. 286/98, e dell'art. 2 della l. 241/90, nonché per mancata applicazione della circolare n. -OMISSIS-.; e, ancora, per eccesso di potere per difetto di motivazione, erronea presunzione della pericolosità sociale, difetto di istruttoria nel punto in cui è stata ritenuta la pericolosità sociale del ricorrente e non è stata valutata l'attualità del pericolo. N. 00220/2021 REG.RIC.
A ciò si aggiunge il secondo motivo di ricorso, rubricato nell'eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà di atti, violazione di legge, carenza d'istruttoria nel punto in cui nel provvedimento impugnato la Questura ha omesso di valutare l'inserimento del ricorrente nella società italiana, la disponibilità di un reddito e di un alloggio.
2.1. La Questura avrebbe dunque omesso qualsiasi valutazione:
- dell'attuale pericolosità sociale del ricorrente;
- della sua condotta complessiva e della personalità alla luce dell'intero percorso di vita;
- dei nuovi elementi sopravvenuti che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.lgs.
286/1998, possono consentire comunque il rilascio del titolo.
2.2. L'Amministrazione si sarebbe infatti limitata a richiamare la condanna penale, applicando un automatismo contrario al disposto normativo e ai principi costituzionali sanciti dagli artt. 2, 3 e 27 Cost., nonché alla giurisprudenza della Corte Costituzionale che esclude la legittimità di presunzioni assolute in materia di pericolosità sociale.
Avrebbe rilievo anche la circolare del Ministero dell'Interno 300/C/2003, la quale prevederebbe come la condanna per reati di cui all'art. 4, comma 3, D.Lgs. 286/1998 non comporta automaticamente il rigetto dell'istanza, imponendo invece una valutazione complessiva che consideri condotta, integrazione sociale e condizioni familiari dello straniero.
2.3. Ancora, il provvedimento impugnato non terrebbe conto della prolungata permanenza dello -OMISSIS- in Italia dove disporrebbe di un'unità abitativa stabile,
e dell'attività lavorativa da questi regolarmente svolta, con percezione di reddito lecito e puntuale contribuzione fiscale.
Egli, inoltre, avrebbe mutato condotta di vita dopo i fatti oggetto della condanna, risalenti agli anni 2017‑2018: avrebbe dunque dimostrato di aver intrapreso un N. 00220/2021 REG.RIC.
percorso di pieno reinserimento sociale, risultando priva di attualità la valutazione di pericolosità posta a fondamento del rigetto.
3.1. Va intanto osservato che lo straniero risulta aver ottenuto un solo valido permesso di soggiorno nel 2018, per cui non disponeva, al momento della domanda, del prescritto requisito del possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, necessario per poter aspirare al rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ex art. 9 del d. lgs. 25 luglio 1998, n.
286. Egli poteva dunque eventualmente aspirare al rinnovo del permesso di soggiorno già posseduto, ed è in effetti riferendosi a quello che, in concreto, il provvedimento impugnato motiva la reiezione della sua richiesta.
3.2.1. Il provvedimento impugnato principia rilevando come lo straniero fosse stato condannato in data 22 ottobre 2020, con sentenza emessa dal Tribunale di Mantova in rito abbreviato, alla pena della reclusione per anni 2 ed € 3.000 di multa per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.
3.2.2. Tale condanna, seguita il provvedimento di diniego, evidenzia che, nel complesso, tra il 2017 e il 2028, lo -OMISSIS- “movimentava e commerciava un quantitativo di sostanza stupefacente di tipo cocaina pari a circa 220 grammi, arrotondato in difetto”, arrivando a percepire l'importo complessivo di circa 11000
Euro.
La sentenza aveva puntualizzato che “la gravità e le modalità dei fatti commessi, tenuto conto della reiterazione delle condotte criminose per un arco temporale considerevole, poste in essere nei confronti di una pluralità di persone offese, nonché della capacità a delinquere dell'imputato emergente dagli atti processuali, trattandosi di soggetto già noto alle Forze dell'Ordine per vicende connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio mantovano, che ha continuato a porre in essere le condotte criminose di cui all'imputazione anche nei giorni immediatamente successivi al controllo effettuato nei suoi confronti in data 5 Febbraio 2020 come risulta dalle N. 00220/2021 REG.RIC.
dichiarazioni rese da tutti i soggetti acquirenti, che hanno riferito di aver acquistato sostanza stupefacente di tipo cocaina dal prevenuto fino alla fine del mese di Febbraio
2020, inducono ad emettere una prognosi negativa in ordine all'astensione da parte dello stesso dalla commissione di ulteriori reati e, dunque, a non poter riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della pena”.
3.2.3. Ancora, seguita il provvedimento, “l'istante risulta essere imputato in un procedimento penale, instaurato presso il Tribunale di Mantova, per il medesimo reato di spaccio di sostanza stupefacente, riferito al Giugno 2019”; e, in data 17 Gennaio
2021 veniva nuovamente deferito alla locale Autorità Giudiziaria dai Carabinieri di
Castiglione delle Stiviere, per il medesimo reato di spaccio di stupefacenti”, cui si aggiunge che, nel corso di plurimi e ripetuti controlli di polizia, l'istante è risultato assiduo frequentatore di soggetti pluripregiudicati per reati inerenti il narcotraffico.
3.2.4. Quanto poi alla sua lodevole qualità di contribuente, il provvedimento prende atto che l'interessato aveva trasmesso alla Questura un solo modello unico persone fisiche, relativo all'anno fiscale 2019, per un reddito di € 6.150,00, dichiaratamente derivante da “attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere”. A fronte di ciò lo -OMISSIS- “risulta essere stato titolare di un'impresa individuale di collaudi e analisi tecniche di prodotti, avviata il 18.10.2017 e cessata il 18.12.2017, due mesi dopo: da cui la conclusione della conclamata provenienza illecita dei profitti materiali”.
3.2.5. Così, conclude il provvedimento, gli elementi summenzionati denotano “un inserimento sociale mai avvenuto, il rispetto delle regole e del viver comune mai compreso, una propensione lavorativa mai maturata nonché la continua, ancorché spiccata, tendenza a vivere di espedienti delittuosi attestano la concreta, perdurante e attuale pericolosità sociale del cittadino marocchino”.
4.1. Orbene, il Collegio non può che concordare con le conclusioni della Questura, mentre si presentano del tutto inconsistenti le argomentazioni addotte nel ricorso, e N. 00220/2021 REG.RIC.
affatto inesistenti gli “elementi positivi” che caratterizzerebbero “la situazione personale del richiedente”.
4.2. Lo straniero non ha fornito alcun principio di prova di aver svolto un'attività lecita in Italia, e non ha fornito alcuna dimostrazione circa la provenienza lecita del reddito del 2019, l'unico peraltro attestato.
Non risulta lo -OMISSIS- avere in Italia legami familiari o relazioni significative, mentre è abbondantemente dimostrato che egli, ancora nel 2021, era stabilmente inserito nell'attività di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del territorio mantovano, né esiste contrasto tra tale attività e la disponibilità di una stabile dimora.
Il provvedimento impugnato ha insomma svolto quella valutazione complessiva sulla condotta, integrazione sociale e condizioni familiari dello straniero che in ricorso si richiede e ne ha tratto la legittima conclusione, riferendosi espressamente al combinato disposto degli artt. 4 (per cui non è ammesso in Italia il cittadino straniero che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblica e la sicurezza dello Stato o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva ovvero a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura penale, per i reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2 del Codice di Procedura Penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti) e 5 (secondo il quale il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati quando mancano, o vengono a mancare, i requisiti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio italiano, di cui al precedente art. 4) del d. lgs. 286/1998.
5. Il ricorso va dunque respinto, mentre le spese possono essere compensate, considerata la sostanziale inerzia dell'Amministrazione nel corso del giudizio, al punto che è affatto ignoto quale seguito abbia avuto il diniego gravato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta. N. 00220/2021 REG.RIC.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 6 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo IC, Presidente, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Alessandro Fede, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO N. 00220/2021 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.