TAR Brescia, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 306
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per difetto di motivazione, erronea presunzione di pericolosità sociale e difetto di istruttoria

    Il Collegio ha ritenuto che il ricorrente non possedesse il requisito dei cinque anni di soggiorno continuativo in Italia per il permesso UE. Inoltre, la Questura ha correttamente valutato la pericolosità sociale del ricorrente alla luce della condanna penale per spaccio di stupefacenti, dei procedimenti penali in corso, della frequentazione di pregiudicati e della provenienza illecita dei profitti, concludendo per un inserimento sociale mai avvenuto e una perdurante pericolosità sociale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà di atti, violazione di legge e carenza d'istruttoria

    Il Collegio ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito prova di attività lecita o provenienza lecita del reddito. È stato dimostrato il suo inserimento nell'attività di spaccio di stupefacenti e la sua pericolosità sociale, giustificando il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 306
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 306
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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