Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00077/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00591/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 591 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Bifolco, Ylenia Di Biase e Alfonso Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Massimiliano Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-del provvedimento di esclusione ex art. 90 del d.lgs. n.36 del 2023 del -OMISSIS-, con cui la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Città Metropolitana di Reggio Calabria ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla procedura di gara CIG -OMISSIS-;
- della comunicazione del provvedimento di esclusione del -OMISSIS-, con cui la S.U.A. ha disposto l'esclusione della ricorrente;
-della nota dell'-OMISSIS- del Settore -OMISSIS- della Città Metropolitana di Reggio Calabria con cui è stato attivato il soccorso istruttorio nei confronti della ricorrente;
- per quanto possa occorrere, della segnalazione all’Anac del -OMISSIS- da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria ai sensi degli artt. 96, comma 15 e 222 del d.lgs. n.36 del 2023 a carico della ricorrente;
- per quanto possa occorrere, di tutti gli atti posti a base di gara, nonché di tutti gli atti, di qualunque natura e tipologia, confluiti nell'istruttoria condotta dall'amministrazione resistente conclusasi con il provvedimento di esclusione della ricorrente;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e/o collegato, ove lesivo della posizione della ricorrente;
- di ogni altro atto successivo, connesso e/o collegato, anche ove non conosciuto, ove lesivo della posizione della ricorrente, con particolare riguardo:
1) al provvedimento di aggiudicazione ove medio tempore intervenuto e, comunque, non notificato alla ricorrente o diversamente comunicato;
2) al contratto d'appalto ove medio tempore stipulato e, comunque, non conosciuto dall'odierna ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. DO AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1-Con atto notificato il 23.10.2025 e depositato il 28.10.2025 la -OMISSIS- ha esposto:
-) la ricorrente aveva partecipato alla gara bandita dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Città Metropolitana di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 36 del 2023 per i “ lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza S.P. Zona Centro 2 nei Comuni di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- ”;
-) in esito all’attività di verifica sul possesso dei requisiti autodichiarati in sede di partecipazione, con nota dell’-OMISSIS- la S.U.A. attivava il soccorso istruttorio richiedendo chiarimenti e documentazione per valutare la sussistenza di eventuali cause di esclusione non automatiche dalla gara, segnatamente con riferimento (i) alla risoluzione disposta dalla Città Metropolitana di -OMISSIS- in riferimento ai lavori per la “ Realizzazione della -OMISSIS- tra -OMISSIS-nel Comune di -OMISSIS- e -OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS- ” e (ii) alla revoca dell’aggiudicazione da parte del Comune di -OMISSIS- relativamente ai “ Lavori di Ampliamento della -OMISSIS- lungo il torrente -OMISSIS-- ”;
-) il -OMISSIS- la ricorrente ha fornito i richiesti chiarimenti;
-) non di meno, con l’impugnato provvedimento del -OMISSIS- la S.U.A. ha disposto la sua esclusione dalla precitata gara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b) e c), del d.lgs. n. 36/2023, valorizzando le predette vicende (risoluzione contrattuale e revoca dell’aggiudicazione) ed evidenziando anche l’ulteriore circostanza, nel frattempo emersa, costituita dall’annotazione al Casellario NA -non comunicata dalla ricorrente in sede di gara- della risoluzione disposta dal Comune di -OMISSIS- in riferimento all’affidamento dei “ Lavori di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico -OMISSIS- – CIG -OMISSIS- ”;
-) il successivo -OMISSIS- la S.U.A., ritenendo sussistente un’ipotesi di omessa/falsa dichiarazione, ha altresì effettuato la relativa segnalazione all’NA ai sensi degli artt. 96, comma 15 e 222 del d.lgs. n.36 del 2023.
1.1- Ritenendo illegittima la predetta esclusione, se ne chiede l’annullamento per il seguente articolato motivo: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 95, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 96, COMMA 15 E 222 DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 98 DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 2, 3 E 4 DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 21 QUINQUIES DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI CONTRADDITTORIO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA, TRAVISAMENTO DEI FATTI.
La società ricorrente contesta la rilevanza delle tre vicende poste a base dell’esclusione e l’idoneità delle stesse a giustificare un giudizio di non affidabilità professionale.
A) Quanto alla risoluzione del contratto d’appalto stipulato con la Città Metropolitana di -OMISSIS- per la “ Realizzazione della -OMISSIS- tra -OMISSIS-nel Comune di -OMISSIS- e -OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS- ” parte ricorrente osserva che:
-) essa non era a conoscenza dell’annotazione NA, essendo stata pretermessa dalla partecipazione nel relativo procedimento ed avendone avuto contezza solo a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio da parte della S.U.A.;
-) la S.U.A. non avrebbe considerato che la risoluzione non era dipesa da comportamenti a lei imputabili in quanto, nel momento in cui questa era stata disposta, essa non aveva neppure iniziato le attività rientranti nella propria quota di lavori nell’ambito del R.T.I. di cui essa era mandante (insieme con altro operatore economico), con conseguente carenza di alcuna responsabilità ad essa ascrivibile;
-) in ogni caso, la ricorrente, insieme agli altri componenti del R.T.I., ha contestato l’imputabilità della risoluzione con giudizio attualmente pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di -OMISSIS- (R.G. -OMISSIS-).
B) Quanto alla risoluzione del contratto con il Comune di -OMISSIS- per la demolizione e ricostruzione del plesso scolastico -OMISSIS- e all’omessa dichiarazione della relativa annotazione NA, la ricorrente deduce che:
-) tale vicenda non è stata oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della S.U.A. che peraltro, dopo aver avuto contezza di detta sopravvenienza, ha omesso di chiedere chiarimenti in merito, così ledendo le prerogative partecipative della ricorrente;
-) l’omissione della dichiarazione della risoluzione e della relativa annotazione da parte dell’NA non costituirebbe una causa di esclusione automatica dalla gara, non versandosi in ipotesi di falsa dichiarazione;
-) la predetta risoluzione non è neanche da imputare ad ingiustificati ritardi e/o presunte omissioni documentali da parte della ricorrente, essendo invece conseguenza dell’ingiustificata inerzia della S.A. rispetto alle vicissitudini esecutive sorte durante il travagliato decorso dei lavori, che l’appaltatore aveva prontamente segnalato ma la Stazione Appaltante di tali gare (S.A.) aveva ignorato; in sostanza, il Comune di -OMISSIS- avrebbe risolto arbitrariamente un contratto di fatto già risolto dal raggruppamento appaltatore di cui la ricorrente era mandante;
-) la ricorrente ha promosso giudizio avverso tale risoluzione, pendente dinanzi al Tribunale Civile di -OMISSIS- (R.G. n. -OMISSIS-), perché venga dichiarata la risoluzione di diritto del contratto a causa dell’inutile decorso del termine assegnato con diffida ad adempiere e venga disposta condanna al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente stessa;
-) quanto all’annotazione dell’NA relativa a tale risoluzione, essa è intervenuta solo il -OMISSIS- e dunque posteriormente alla presentazione della domanda di partecipazione avvenuta l’-OMISSIS-, ragion per cui la ricorrente non avrebbe potuto dichiararla in sede di gara; in ogni caso, l’NA non avrebbe rispettato il principio di tassatività delle cause di esclusione che non contempla, quale ipotesi di annotazione, la rinuncia alla stipula del contratto, intervenuta solo successivamente alla presentazione dell’offerta; ancora, avverso l’annotazione la ricorrente ha comunque presentato ricorso al TAR Lazio – Roma, tuttora pendente (R.G. n.-OMISSIS-).
C) Quanto, infine, alla revoca dell’aggiudicazione disposta dal Comune di -OMISSIS- relativamente ai “ Lavori di Ampliamento della -OMISSIS- lungo il torrente -OMISSIS-- ” e alla relativa annotazione all’NA osserva la ricorrente che:
-) la S.U.A. non avrebbe considerato che detta revoca è da ricondursi alla decisione dell’aggiudicatario di rinunciare alla commessa sulla base di motivazioni fondate e tempestivamente comunicate alla S.A. che, impedendo l’esatta e regolare esecuzione delle opere, le imponevano di non assumere obbligazioni non adempibili secondo gli standard cui questa si ispira nella propria attività professionale; peraltro, a tale rinuncia ha fatto seguito l’escussione della prevista polizza, ma, non di meno, illegittimamente tale revoca sarebbe stata comunicata all’NA, che altrettanto illegittimamente avrebbe disposto l’annotazione, a sua volta impugnata con ricorso pendente dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma (R.G. n. -OMISSIS-) per violazione della tassatività delle cause di esclusione;
-) nessun vincolo contrattuale risultava costituito al momento della decadenza dall’aggiudicazione disposta dal comune di -OMISSIS-, essendo la revoca intervenuta in un momento in cui il contratto d’appalto non era stato ancora stipulato, proprio a motivo del rifiuto a stipulare manifestato dalla ricorrente.
Più in generale, deduce la ricorrente che la S.U.A. avrebbe erroneamente omesso una disamina del merito delle vicende individuate a base dell’esclusione; ove lo avesse fatto, prosegue la ricorrente, la S.U.A. avrebbe riscontrato la carenza dei presupposti per ritenere integrata un’ipotesi di illecito professionale, con riferimento sia alla stessa sussistenza di un illecito, sia alla colpevolezza della ricorrente nella causazione dei fatti ascrittile, sia alla connotazione di gravità dei fatti e conseguenzialmente all’idoneità degli stessi ad incidere concretamente sulla integrità e affidabilità dell’operatore economico.
2- In data 19.12.2025 si è costituita la Città Metropolitana di Reggio Calabria per resistere al ricorso.
3- In vista della trattazione della controversia, in data 7.1.2026 la Città Metropolitana resistente ha depositato documenti, cui ha fatto seguito, in data 12.1.2026, il deposito di memoria, mentre il 16.1.2026 la ricorrente ha depositato memoria di replica.
4- All’udienza pubblica del 28.1.2026 la controversia è stata spedita in decisione.
DIRITTO
5- Il ricorso è infondato.
6- E’ opportuno dapprima ricostruire la vicenda fattuale.
6.1- A pag. 11 del D.G.U.E. depositato in sede di gara (all. 4 del fascicolo di parte resistente) la ricorrente, quanto a gravi illeciti professionali ai sensi dell'art. 95, comma 1 lettera e) e dell'art.98 del d.lgs. n. 36/2023 rinviava a dichiarazione integrativa datata -OMISSIS- (all. 5 della medesima produzione) nella quale essa “per dovere di completezza e trasparenza” rappresentava che:
-) il Comune di -OMISSIS- aveva revocato l’aggiudicazione dei lavori di “ Ampliamento della -OMISSIS- lungo il torrente --OMISSIS- ” disposta in suo favore segnalando l’evento all’NA, nonostante la ricorrente avesse dichiarato con largo anticipo rispetto all’avvio dell’esecuzione la sopravvenuta impossibilità di addivenire alla stipula del contratto, avendo cioè immediatamente comunicato alla S.A. le circostanze impreviste ed imprevedibili che le imponevano di non assumere obbligazioni poi non eseguibili secondo gli standard cui è abitualmente ispirata la propria attività professionale; non di meno, con decreto n. -OMISSIS- la S.A. disponeva la revoca dell’aggiudicazione e segnalava l’occorso all’NA che, dal canto suo, il -OMISSIS- disponeva l’annotazione nella Sezione B del Casellario, avverso la quale la ricorrente era in procinto di proporre ricorso al competente T.A.R. per tardività dell’annotazione stessa;
-) la Città Metropolitana di -OMISSIS- aveva disposto la risoluzione del contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di “ Realizzazione della -OMISSIS- tra -OMISSIS-nel Comune di -OMISSIS- e -OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS- ”, stipulato con il R.T.I. verticale di cui la scrivente era mandante, sulla scorta di ritardi e inadempimenti imputabili all’appaltatore, ad avviso della ricorrente inesistenti, cui faceva seguito la segnalazione all’NA che, in data -OMISSIS-, disponeva l’annotazione a suo carico; la risoluzione del contratto, prosegue la ricorrente, sarebbe dipesa dal comportamento inerte e inadempiente della S.A. che, nonostante gli accordi e gli impegni assunti per adottare le necessarie modifiche progettuali, disponeva la risoluzione in danno dell’appaltatore. Dal punto di vista sostanziale, soggiunge la ricorrente, non sussistono elementi idonei ad incidere sulla sua integrità ed affidabilità essendo la risoluzione intervenuta prima dell’avvio delle prestazioni di sua competenza, per cui la risoluzione, quantunque disposta nei confronti del R.T.I. deve essere apprezzabile limitatamente alle sole prestazioni eseguite. Quanto poi all’annotazione NA, la ricorrente afferma di essere stata all’oscuro tanto della stessa, in quanto non notificata, quanto del presupposto procedimento, il cui avvio non le era stata comunicato.
6.2- A seguito dell’attivazione del contraddittorio procedimentale sulle precitate vicende, con nota del -OMISSIS- la ricorrente ha ribadito le circostanze già evidenziate e nello specifico affermando che:
-) quanto alla revoca dell’aggiudicazione disposta dal Comune di -OMISSIS-, essa si ricondurrebbe alla decisione dell’aggiudicatario di rinunciare alla commessa per fondate motivazioni, tempestivamente comunicate alla S.A., che impedendo l’esatta e regolare esecuzione delle opere secondo adeguati standard gli hanno imposto di non assumere obbligazioni che non avrebbe potuto adempiere; da ciò l’escussione della polizza fideiussoria mentre, quanto all’annotazione dell’NA, erroneamente segnalata dall’ST, essa è stata poi oggetto di impugnazione, tuttora pendente dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma (R.G. n. -OMISSIS-), per insussistenza dei presupposti;
-) quanto alla risoluzione disposta dalla Città Metropolitana di -OMISSIS-, della cui annotazione presso il Casellario NA la ricorrente ribadisce di non essere a conoscenza, essa è stata disposta nei confronti di tutto indistintamente il R.T.I. di cui la ricorrente era mandante; non di meno, al momento della risoluzione, la ricorrente non aveva ancora avviato la parte di lavori di propria competenza, da iniziare dopo l’ultimazione -impossibilitata da circostanze estranee al R.T.I. e alla scrivente- di precedenti lavorazioni di competenza delle altre raggruppate; in sostanza, la cessazione anticipata degli effetti del contratto sarebbe imputabile unicamente all’inerzia e agli inadempimenti della S.A. che, nonostante gli accordi e gli impegni assunti per disporre le necessarie modifiche progettuali, avrebbe disposto tale risoluzione, sulla quale pende un giudizio contenzioso dinanzi al Tribunale Civile di -OMISSIS- promosso ad iniziativa della mandataria del raggruppamento teso all’accertamento della imputabilità alla sola S.A. nella risoluzione stessa.
In calce alla memoria la ricorrente ha indicato, quali allegati, la comunicazione di avvio del procedimento di annotazione del Comune di -OMISSIS-, la memoria illustrativa trasmessa dalla ricorrente, l’annotazione nel casellario NA della revoca del Comune di -OMISSIS-, la comunicazione della rinuncia all’aggiudicazione, nonché il ricorso R.G. n. -OMISSIS- TAR Lazio.
6.3- Da ultimo, nell’avversato provvedimento di esclusione la S.U.A., richiamate la dichiarazione trasmessa in sede di gara e le controdeduzioni trasmesse dalla ricorrente in sede di soccorso istruttorio, ha evidenziato che:
-) a seguito dell’avvio del soccorso istruttorio e della trasmissione delle controdeduzioni sarebbero emerse circostanze diverse e più gravi;
-) quanto alla risoluzione del contratto per i lavori di “ Realizzazione della -OMISSIS- tra -OMISSIS-nel Comune di -OMISSIS- e -OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS- ”, dalla documentazione trasmessa dalla Città Metropolitana di -OMISSIS- (atto dirigenziale n. -OMISSIS- con cui è stata pronunciata la risoluzione del contratto, atto di costituzione RTI e computo metrico) sarebbe emerso che l’appaltatore avesse assunto condotte gravemente inadempienti, consistite nel mancato riscontro a ordini di servizio, nella sospensione non autorizzata delle lavorazioni, nell’assenza protratta dal cantiere e nella sistematica mancanza di interlocuzione con la S.A; a tal fine soggiungeva la S.U.A. che, ai sensi dell’art. 2 dell’atto di costituzione del R.T.I., le imprese riunite rispondevano solidalmente verso la S.A. di tutte le obbligazioni derivanti dall’appalto, con conseguente imputabilità delle carenze contestate anche all’odierno operatore;
-) dalla consultazione del Casellario NA emergeva un’ulteriore risoluzione contrattuale, non dichiarata dall’operatore economico, disposta dal Comune di -OMISSIS- con determinazione n. -OMISSIS- relativa ai lavori di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico -OMISSIS-; anche in tale caso la risoluzione era stata motivata da gravi e reiterati inadempimenti, consistiti nell’abbandono del cantiere dal -OMISSIS-, nel mancato rispetto degli ordini di servizio e nella paralisi della commessa, con pregiudizio irreversibile per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali; la mancata dichiarazione di tale circostanza -ha soggiunto la S.U.A.- integrerebbe di per sé un elemento di non affidabilità e di carenza di trasparenza dichiarativa ai sensi dell’art. 98 comma 3 lett. b), oltre a rafforzare la ricorrenza di un illecito professionale grave e reiterato;
-) anche la revoca disposta dal Comune di -OMISSIS-, pur se ricondotta dall’operatore a propria iniziativa di rinuncia, assumerebbe rilievo sintomatico ove letta unitamente alle due risoluzioni sopra richiamate, costituendo ulteriore indice di persistente carenza professionale.
7- Così ricostruita la vicenda fattuale, l’avversato provvedimento di esclusione resiste alle censure di parte ricorrente.
8- In primo luogo, è infondato il profilo di doglianza -ritraibile dalla trama delle argomentazioni di parte ricorrente- attinente ad un’asserita lesione delle prerogative partecipative con riferimento alla valorizzazione della risoluzione disposta dal Comune di -OMISSIS-, non oggetto di contraddittorio con la S.U.A.
8.1- In via preliminare, si osserva che la S.U.A. non avrebbe potuto chiedere chiarimenti su tale vicenda all’atto di avviare il procedimento di verifica per la semplice ragione che la ricorrente -quantunque a conoscenza della stessa per aver già promosso contestazione dinanzi al Tribunale di -OMISSIS- con atto datato -OMISSIS- (doc. 13 della produzione del ricorrente)- aveva omesso di renderne edotta la S.U.A., sia in sede di partecipazione alla gara ma anche nel prosieguo del procedimento (ossia con la memoria del -OMISSIS-), circostanza, questa, non irrilevante alla luce dei principi di fiducia e di buona fede codificati dal d.lgs. n. 36 del 2023, come sarà appresso specificato.
8.2- Quanto poi all’omessa integrazione della comunicazione di avvio del procedimento, come osservato da condivisibile giurisprudenza è necessario distinguere tra i nuovi elementi di fatto idonei a spostare il quadro indiziario, in relazione ai quali è richiesta una nuova comunicazione di avvio del procedimento, dall’ipotesi in cui gli elementi di prova sopravvenuti si limitino a confermare un quadro indiziario già emergente dagli atti, dal momento che, in tale secondo caso, l’integrazione si risolverebbe in un inutile aggravamento del procedimento (T.A.R. Trento Trentino-Alto Adige, Sez. I, 14.9.2016, n. 329);
Nella fattispecie, la vicenda inerente la risoluzione contrattuale disposta dal Comune di -OMISSIS- -di cui la S.U.A. afferma essere venuta a conoscenza soltanto a seguito dell’istruttoria svolta dopo aver avviato il soccorso istruttorio e che la ricorrente non contesta- si innesta quale mero sviluppo, in termini di approfondimenti istruttori, a seguito dell’avvio del procedimento di verifica e dell’acquisizione delle controdeduzioni della società ricorrente e, comunque, ha ad oggetto elementi fattuali che -anche per il tenore sostanzialmente analogo a quelli già a conoscenza della S.U.A.– si limitano a corroborare un giudizio di non piena affidabilità comunque desumibile da un quadro indiziario ben chiaro ab initio e sul quale si è avviata la richiesta di chiarimenti (a seguito della quale, si ribadisce, la ricorrente ha omesso di mettere la S.U.A. al corrente di tale evenienza, quantunque sia evidente che tale vicenda rientri in pieno nel perimetro degli elementi utili per valutare l’affidabilità del concorrente e che quest’ultimo ha l’onere di segnalare all’amministrazione).
8.3- E’ solo il caso di aggiungere, per mera completezza di analisi, che la questione controversa risulta comunque sensibilmente depotenziata ab imis atteso che, dalla lettura dell’annotazione dell’NA (all. 9 alla produzione del 28.10.2025) emergono compiutamente le osservazioni che la ricorrente aveva formulato già dinanzi all’NA a sostegno della tesi di non imputabilità della risoluzione (osservazioni che vengono pedissequamente riprese nella presente sede contenziosa), ragion per cui la S.U.A. ha, nei fatti, avuto adeguata contezza in sede istruttoria tanto degli elementi fattuali a base della risoluzione quanto delle obiezioni svolte sul punto da parte ricorrente.
9- Parimenti infondate sono anche le ulteriori doglianze, imperniate sull’asserita inidoneità degli elementi valorizzati dalla S.U.A. in termini di grave illecito professionale.
9.1- Si premette che l’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, posto a fondamento della gravata esclusione, stabilisce " 1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente...2. L'esclusione di un operatore economico ... è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore; c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6. 3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:... c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;... 4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa... 6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:...c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;... 7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente. 8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2 ".
9.2- La giurisprudenza ha chiarito che l'ampia discrezionalità riconosciuta all'ST nel valutare se, a fronte di situazioni astrattamente rientranti nella nozione di " grave illecito professionale ", escludere o meno un operatore economico, già affermata nella vigenza del precedente codice, è ancor più rafforzata nell'ambito del d.lgs. n. 36/2023, che afferma il principio della fiducia quale cardine e criterio ermeneutico dell'intera materia dei contratti pubblici.
In definitiva è rimesso alla Stazione Appaltante, sussistendo i presupposti indicati espressamente dall’art. 98 del citato decreto legislativo, il potere di valutare l'affidabilità dell'operatore economico, posto che essa sola - anche in relazione allo specifico oggetto di gara ed alle sue peculiarità - è nelle condizioni di soppesare i rischi cui potrebbe essere esposta aggiudicando l'appalto ad un concorrente la cui integrità o affidabilità sia dubbia.
In tal senso si è costantemente pronunciato il Consiglio di Stato, secondo cui " È la stazione appaltante a fissare il punto di rottura dell'affidamento nel pregresso o futuro contraente perché è ad essa che è rimesso il potere di apprezzamento delle condotte dell'operatore economico che possono integrare un grave illecito professionale " (Consiglio di Stato, Sez. V, 23.2.2024, n. 1804).
Il giudizio espresso dall'amministrazione aggiudicatrice è censurabile in sede giurisdizionale soltanto qualora ricorrano profili di illogicità, irrazionalità, abnormità o travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, Sez. VII, 21.11.2024, n. 9362). Il sindacato del giudice amministrativo sulle motivazioni espresse dalla Stazione Appaltante deve " essere mantenuto sul piano della "non pretestuosità" della valutazione degli elementi di fatto compiuta (nella specie, la non manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto) e non può pervenire ad evidenziare una mera "non condivisibilità" della valutazione stessa " (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7223 del 27.10.2021), in quanto compito del Collegio " non è stabilire se l'operatore economico abbia ragione o torto nel merito delle singole vicende ", bensì " valutare se l'insieme del contegno tenuto dall'operatore economico sia riconducibile alla nozione di grave illecito professionale la cui valutazione ai fini dell'esclusione dalla gara è interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante " (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1804 del 23.2.2024; v. anche T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 10.2.2025, n. 104).
Ne consegue che il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto compiuta e non può porsi sul piano della “ non condivisibilità ” della valutazione stessa (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 27 ottobre 2021, n. 7223; id., 17.9.2025, n. 7352).
9.3- Tanto premesso, in ordine alla risoluzione disposta dalla Città Metropolitana di -OMISSIS-, dalla lettura della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- (all. 7 alla produzione del 7.1.2026), richiamata nel provvedimento quivi impugnato, si evincono plurime criticità, analiticamente ivi enucleate, ascritte dall’Ente al R.T.I. che aveva la ricorrente quale mandante, in termini di mancato riscontro di ordini di servizio del direttore dei lavori, di sospensione dei lavori non autorizzata dallo stesso direttore dei lavori, di prolungata assenza dal cantiere ed irreperibilità telefonica, di sistematica mancanza di riscontro nei confronti delle comunicazioni della S.A. comprese quelle puramente informative, di incompleto riscontro di prescrizioni individuate dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nonostante l’erogazione di anticipazioni contrattuali e l’emissione di S.A.L. da parte della S.A.; in sostanza, a seguito di tale criticità a l’amministrazione aveva formulato un giudizio qualificato testualmente come di “estrema leggerezza” quanto alle modalità con cui l’appaltatore aveva inviato cronoprogrammi e suoi aggiornamenti, nel senso cioè di aver mai ponderato in alcun modo, malgrado le osservazioni a lui rivolte, l’effettiva fattibilità dei cronoprogrammi e degli aggiornamenti stessi.
Le suddette criticità, analiticamente esposte nel provvedimento di revoca e riferibili all’appaltatore nel suo complesso, superano di gran lunga il perimetro delle deduzioni esposte dalla ricorrente in sede di soccorso istruttorio -nelle quali essa si limita genericamente a ricondurre la risoluzione all’inerzia e all’inadempimento della S.A. che, a suo dire, si sarebbe a ciò determinata nonostante gli accordi e gli impegni assunti per disporre le necessarie modifiche progettuali- soprattutto con riferimento al contestato abbandono dei cantieri ovvero al contestato omesso riscontro del R.T.I. quanto al cronoprogramma e ai processi produttivi, nonostante il riscontro fosse stato più volte promesso dall’operatore economico.
Le suddette criticità, peraltro, ben possono essere valutate con riferimento alla posizione dell’odierna ricorrente, anzitutto per il fatto che essa era co-mandante del medesimo R.T.I. e dunque avvinta da vincolo solidale di responsabilità verso la Città Metropolitana di -OMISSIS- per tutte le obbligazioni derivanti dalla commessa e per quelle conseguenti all’esecuzione dei servizi appaltati (come specificato all’art. 2 dell’atto di costituzione del R.T.I. – all. 8 alla produzione del 7.1.2026), con la conseguenza di avere, al pari degli altri componenti il R.T.I., l’onere di prodigarsi per la tempistica e proficua risoluzione delle problematiche attinenti all’appalto.
In secondo luogo, le criticità contestate dalla S.A. attenevano ad una pluralità di comportamenti, violazioni ed omissioni, anche nei rapporti mantenuti nel tempo con la controparte pubblica, che nella sostanza hanno coinvolto il R.T.I. nel suo complesso e non possono essere ridotte -come sostenuto, peraltro genericamente, dalla ricorrente- a criticità contingentate alla mera esecuzione di parte di lavori cui quest’ultima era estranea.
9.4- Quanto poi alla vicenda della risoluzione disposta dal Comune di -OMISSIS-, se è pur vero, come assume la ricorrente, che l'omessa dichiarazione di fatti che potrebbero assurgere a gravi illeciti professionali non costituisce ex se una dichiarazione falsa e dunque non è mai una autonoma causa di esclusione dalla gara (da ultimo, ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, 25.2.2025, n. 1604), vi è però da considerare che, nella fattispecie, la S.U.A. non ha disposto l’esclusione automaticamente a motivo di tale omissione, ma ha invece ritenuto che la stessa abbia dato luogo alla violazione dei principi di trasparenza dichiarativa ai sensi dell’art. 98 comma 3 lett. b) e, nel contempo, ben potrebbe rientrare nel coacervo degli elementi fattuali idonei a sussumere un giudizio di non affidabilità dell’appaltatore.
La predetta valutazione, invero, è da ritenersi corretta ed in linea con la giurisprudenza per la quale “ La «condotta» dell'operatore, per come enucleata nell'art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 2023, può concretarsi anche in omissioni dichiarative attinenti a peculiari vicende imprenditoriali, connotate da specifica e concreta rilevanza, integrando, dunque, l'autonoma ipotesi di grave illecito professionale che può giustificare l'esclusione dalla gara, in quanto suscettibile di influenzare il processo decisionale della stazione appaltante. La rilevanza in termini di illecito professionale (anche) dell'omissione dichiarativa è invero desumibile a contrario dal dato testuale dell'art. 98, comma 5, d.lgs. n. 36 del 2023, laddove il legislatore si è premurato di precisare che le dichiarazioni omesse o non veritiere « diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 » possono assumere rilievo quali elementi a supporto della valutazione di gravità di un altro illecito professionale tra quelli tipizzati dalla norma. In tal modo, si è indirettamente riconosciuta la rilevanza della condotta non solo commissiva (ossia reticente o mendace), ma anche omissiva del concorrente — in quanto tesa a celare informazioni rilevanti non conosciute dalla P.A. o di cui la P.A. viene a conoscenza solo in un secondo momento — e perciò idonea ad influenzare in modo indebito il processo decisionale della stazione appaltante ” (T.A.R. Campania, Salerno Sez. II, 12/02/2025, n. 295).
Peraltro, proprio sul versante specifico della trasparenza deve osservarsi che, come affermato da recente giurisprudenza (resa in ipotesi di omessa comunicazione di pendenze giudiziarie ma i cui principi sono applicabili all’odierna controversia) “ ogni stazione appaltante ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un'opera pubblica o ad acquisire servizi e forniture nel modo più rispondente agli interessi della collettività (principio del risultato). Se, ai sensi della nuova disciplina, occorre, ai fini dell'esclusione automatica o non automatica, la necessaria sussistenza di una delle fattispecie espressamente previste come tassative per configurare un grave illecito professionale, nonché la necessaria prova di esse con uno dei mezzi tassativamente indicati al comma 6, non è invece mutata l' impostazione in ordine alla natura del potere dell'ST di valutazione circa l' idoneità dell'illecito professionale ad incidere sull'affidabilità dell'operatore economico in fattispecie riconducibili all'art. 98, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36 del 2023 ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 11.9.2025, n. 7282).
Detto in altri termini, la mera omissione dichiarativa dell’intervenuta risoluzione costituisce ex se -e dunque a prescindere dalla bontà degli elementi fattuali a base della stessa- elemento che ben può corroborare un giudizio di non affidabilità dell’appaltatore.
Anche quanto al profilo fattuale posto a base della risoluzione, nell’annotazione NA (all. 9 alla produzione del 28.10.2025) si afferma che essa era stata disposta in forza di un grave e reiterato inadempimento contrattuale da parte dell’esecutore che avrebbe compromesso irreparabilmente la regolare prosecuzione e ultimazione delle opere; nello specifico, la S.A. avrebbe precisato che dal mese di -OMISSIS- l’appaltatore aveva di fatto abbandonato i lavori senza fornire giustificazione tecnica o organizzativa valida, che nessuno degli adempimenti richiesti con specifico ordine di servizio (n. -OMISSIS-) era stato eseguito nonostante i reiterati solleciti e che il persistente inadempimento più volte contestato e non sanato aveva determinato una situazione di stallo operativo incompatibile con gli obiettivi del contratto e con il rispetto delle finalità pubbliche connesse alla realizzazione dell’opera.
A fronte di ciò, si soggiunge incidentalmente per esaustività di analisi, le deduzioni di parte ricorrente -indicate in calce all’annotazione NA e riprese negli scritti difensivi del presente giudizio- incentrate sull’ascrivibilità della risoluzione all’inerzia del Comune di -OMISSIS- rispetto a segnalazioni della ricorrente -nel senso cioè che la S.A. avrebbe arbitrariamente fatto venir meno un contratto nei fatti già risolto dall’aggiudicatario- non restituisce un quadro idoneo a coprire tutte le circostanze deducibili dall’annotazione NA (ad es., l’abbandono arbitrario dei luoghi di lavoro ovvero l’inottemperanza a specifici obblighi di servizio) oltre a risultare di per sé di non chiara lettura, atteso che il riferimento ad una asserita arbitraria risoluzione della S.A. di un contratto “di fatto” risolto dall’appaltatore finirebbe, per come esposto, per confortare l’assunto della S.A. di abbandono arbitrario dei cantieri, non essendo sostanzialmente comprensibile in cosa possa sostanziarsi una risoluzione “di fatto” da parte dell’esecutore di un vincolo formalmente assunto con la S.A.
9.5- Quanto, infine, alla revoca dell’aggiudicazione disposta dal Comune di -OMISSIS-, non contestata dalla ricorrente, dalla piana lettura della determina n. -OMISSIS- (all. 6 alla produzione del 28.10.2025) emerge, per un verso, che il -OMISSIS- l’appaltatore aveva comunicato l’impossibilità di dar corso alla stipula del contratto asserendo di non poter eseguire i lavori in dipendenza di evenienze sopravvenute ed imprevedibili al momento della partecipazione alla gara che pregiudicano la possibilità di pervenire alla stipula e di assicurare l’esatto adempimento del contratto ove stipulato e, nel contempo, nel medesimo provvedimento si dava atto della mancata produzione della documentazione necessaria alla stipula del contratto di appalto, circostanze alla luce delle quali veniva disposta la revoca.
Orbene, nell’economia complessiva della questione anche tale vicenda ben può essere apprezzata dalla S.U.A. (non in quanto elemento decisivo bensì) nell’insieme degli elementi utili per profilare un adeguato giudizio di affidabilità, dal momento che la vicenda, a prescindere dalla successiva annotazione, può restituire utili elementi in ordine all’effettiva attitudine di un operatore economico di dare puntuale esecuzione a commesse per le quali aveva manifestato interesse, per aver partecipato alla gara, e delle quali si era reso aggiudicatario, e ciò a prescindere dalla mancata stipula del contratto e dalle ragioni a base della rinuncia, ricondotte dalla ricorrente a circostanze sopravvenute ma non meglio precisate dalla documentazione in atti.
9.6- In conclusione, il provvedimento impugnato, come prescritto dall’art. 98, comma 8 del d.lgs. 36/2023, fornisce un’esaustiva motivazione in ordine (a) alla sussistenza di elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale, (b) all’idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore e (c) agli adeguati mezzi di prova utilizzati, così resistendo alle censure di parte ricorrente, non essendo la valutazione della S.U.A. manifestamente irragionevole o illogica ovvero frutto di istruttoria incompleta ovvero di travisamento fattuale.
9.7- Le conclusioni dell’amministrazione non sono inficiate dalla pendenza di contenziosi giurisdizionali attinenti alle predette risoluzioni (che peraltro, quanto alla vicenda della Città Metropolitana di -OMISSIS-, risultano intraprese ad iniziativa della mandataria, come affermato dalla ricorrente in sede di soccorso istruttorio) ovvero alla legittimità delle annotazioni apposte dall’NA.
Sul punto, condivisibile giurisprudenza ha evidenziato che “ Come segnalato dalla giurisprudenza di merito (cfr. TAR Catania, 19.04.2021 n. 1227), ai fini della valutazione dei gravi illeciti professionali qualora contestati giudizialmente o in via extragiudiziale per stabilire l'affidabilità dell'operatore economico è intervenuta [...] la Corte di Giustizia (pronuncia 19/06/2019, causa C-41/18) [la quale] ha statuito espressamente che il contenzioso giudiziale sulla risoluzione anticipata di un precedente contratto, assunta da un'ST aggiudicatrice per via di significative carenze verificatesi nella sua esecuzione, non può escludere il potere della PU ST (che indice una nuova gara d'appalto) di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase della selezione degli offerenti, sull'affidabilità dell'operatore cui la suddetta risoluzione si riferisce.
In particolare - ritiene la Corte - che tale potere (che l'art. 57, paragrafo 4, della Direttiva 2014/24/UE conferisce all'ST aggiudicatrice) non può essere "paralizzato" dalla semplice proposizione di un'azione giudiziale o extragiudiziale volta alla contestazione della risoluzione anticipata del contratto.
Ne deriva - secondo il ragionamento della Corte di Giustizia - che la Stazione appaltante ha il potere-dovere di effettuare comunque le valutazioni sull'affidabilità dell'operatore economico, ai fini della sua ammissione o esclusione dalla gara, anche in caso di pendenza del giudizio in ordine alla risoluzione anticipata di un precedente contratto.
Più specificatamente, la Corte ha ritenuto che la mera contestazione da parte dell'impresa della risoluzione di un precedente contratto pubblico dinanzi a un giudice civile non priva la Stazione Appaltante del potere - dovere di valutare l'affidabilità del concorrente.
Pertanto, la Corte ha dichiarato la non compatibilità con il diritto dell'Unione (ed in particolare con l'art. 57, par. 4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/UE) dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 nella parte in cui preclude alla Stazione Appaltante di valutare le risoluzioni contrattuali sub judice pronunciate nei confronti di un operatore economico (statuendo il seguente principio di diritto: "L'articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale la contestazione in giudizio della decisione di risolvere un contratto di appalto pubblico, assunta da un'amministrazione aggiudicatrice per via di significative carenze verificatesi nella sua esecuzione, impedisce all'amministrazione aggiudicatrice che indice una nuova gara d'appalto di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase della selezione degli offerenti, sull'affidabilità dell'operatore cui la suddetta risoluzione si riferisce")" (T.A.R. Campania, sezione prima, sentenza n. 3109 del 14 maggio 2024) ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 23.7.2024, n. 4342; id., Sez. I, 14.5,2024, n. 3109).
In altri termini, a fronte delle evidenze sopra richiamate, adeguatamente circostanziate e non smentite o comunque superate da contenziosi giurisdizionali ovvero da atti in autotutela ove consentiti dalla legge, correttamente la S.U.A. ha ritenuto di attestarsi alla valutazione concreta degli elementi fattuali a sua disposizione, ritraibili dalle deduzioni della ricorrente, dalle annotazioni dell’NA, dai provvedimenti di risoluzione o revoca disponibili e degli atti ad essi sottesi, senza che fosse esigibile alla stessa S.U.A. di addentrarsi nell’esame analitico delle difese svolte dalla ricorrente nei diversi giudizi contenziosi da essa promossi in altre sedi giudiziarie, ovvero di attenderne gli esiti.
10- In conclusione, il ricorso va rigettato.
11- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, alle spese processuali in favore della Città Metropolitana di Reggio Calabria, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE RI, Presidente
DO AG, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO AG | TE RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.