Art. 4. Interventi di bonifica 1. In sede di prima applicazione, fino alla trasmissione della documentazione di cui all'articolo 1, comma 3, tenuto conto delle situazioni critiche per la salute dell'uomo e l'ambiente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, su indicazione delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei comuni interessati e tenuto conto dei criteri di cui all'allegato B, individua e finanzia gli interventi di bonifica di particolare urgenza.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse per gli interventi di particolare urgenza a favore dell'ente territoriale competente. Al finanziamento degli interventi di bonifica di particolare urgenza, di cui al comma 1, e' destinato secondo quanto indicato nell'allegato C, il 50% della disponibilita' totale delle somme di cui all' articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 .
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano gli ulteriori interventi urgenti da effettuare e definiscono le relative priorita' di attuazione.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede con proprio decreto al riparto delle risorse disponibili.
5. Con accordi di programma, sottoscritti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministero della salute, dalle regioni e dalle province autonome vengono individuate le modalita' di finanziamento degli interventi urgenti e le modalita' di cofinanziamento pubblico e privato.
6. Ai fini di agevolare le operazioni di bonifica e di smaltimento dei rifiuti derivanti dalle medesime e' tenuto presso le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nell'ambito delle relative attivita' e finanziamenti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modifiche e integrazioni, un repertorio che identifica le aziende iscritte all'Albo stesso e, su base volontaria, il listino non impegnativo per l'Albo dei prezzi da ciascuna praticati per le diverse tipologie di servizio.
Nota all' art. 4 :
- L' art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 , e' riportato nelle note alle premesse.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse per gli interventi di particolare urgenza a favore dell'ente territoriale competente. Al finanziamento degli interventi di bonifica di particolare urgenza, di cui al comma 1, e' destinato secondo quanto indicato nell'allegato C, il 50% della disponibilita' totale delle somme di cui all' articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 .
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano gli ulteriori interventi urgenti da effettuare e definiscono le relative priorita' di attuazione.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede con proprio decreto al riparto delle risorse disponibili.
5. Con accordi di programma, sottoscritti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministero della salute, dalle regioni e dalle province autonome vengono individuate le modalita' di finanziamento degli interventi urgenti e le modalita' di cofinanziamento pubblico e privato.
6. Ai fini di agevolare le operazioni di bonifica e di smaltimento dei rifiuti derivanti dalle medesime e' tenuto presso le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nell'ambito delle relative attivita' e finanziamenti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modifiche e integrazioni, un repertorio che identifica le aziende iscritte all'Albo stesso e, su base volontaria, il listino non impegnativo per l'Albo dei prezzi da ciascuna praticati per le diverse tipologie di servizio.
Nota all' art. 4 :
- L' art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 , e' riportato nelle note alle premesse.