Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 20/02/2026, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00346/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00130/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2026, proposto da
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. O, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori n. 42;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Comune di Scandale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Poerio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Crotone, Regione Calabria, Infratel Italia Spa, Invitalia Spa, non costituiti in giudizio
nei confronti
Santo Astorino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'atto del Comune di Scandale del 7.1.2026 prot. n. 19;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Scandale e delle amministrazioni statali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. CO FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- la INWIT s.p.a. ha quale scopo societario l’installazione e l’esercizio di impianti per l’espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazione elettronica;
- in data 27 gennaio 2025 ha presentato al Comune di Scandale un’istanza per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni, specificamente in via Matteuzzo, identificata nel NCT al foglio di mappa 12, particella 757;
- in data 18 febbraio 2025 con nota prot. n. 2112, il sindaco del Comune ha comunicato: “ Che l’amministrazione con Deliberazione di Consiglio n. 33 del 6 settembre 2023, ha deciso di non consentire l’innalzamento dei livelli elettromagnetici all’interno del centro abitato del Comune di Scandale e di conseguenza evitare l’installazione di impianti di telecomunicazione. Pertanto, si invita la società Inwit spa a individuare un’altra sede al di fuori del centro abitato che sia adeguata alla realizzazione dell’impianto di telecomunicazioni multigestore ”;
- il provvedimento è stato impugnato innanzi a questo T.A.R. con ricorso iscritto al N.R.G. 535/2025, chiedendone l’annullamento, previa sospensione;
- all’esito della camera di consiglio del 14 maggio 2025, con sentenza in forma semplificata n. 853 del 19 maggio 2025, il ricorso è stato accolto con la motivazione, in estrema sintesi, che l’art. 8, comma 6, l. 22 febbraio 2001, n. 36 non può fondare il potere del Comune di limitare la localizzazione di stazioni radio base su tutto il territorio comunale, bensì solo in aree specifiche;
- la sentenza non è stata impugnata ed ha acquisito forza di giudicato;
- in data 18 giugno 2025 la società ricorrente ha comunicato l’inizio dei lavori;
- in data 20 giugno 2025, con nota prot. n. 4280, il Comune ha comunicato che: “ non è intenzione di questa amministrazione consentire l’accesso e l’utilizzo delle succitate particelle di proprietà comunale, pertanto si dispone l’immediata sospensione di ogni lavorazione ”;
- in data 30 agosto 2025, con nota prot. n. 5343, il Comune ha diffidato “ la ditta a dare inizio ai lavori relativi all’installazione il 1° settembre e nel contempo la invita a trovare di concerto la soluzione satisfattiva dei reciproci interessi, pur ritenendo prevalenti gli interessi comunali al corretto uso del proprio territorio per la localizzazione dell’installazione della infrastruttura solo su esclusiva proprietà comunale. La presente rappresenta comunicazione ad ogni buon fine di avvio del procedimento ”;
- le suddette note sono state impugnate dalla società ricorrente innanzi a questo T.A.R. con ricorso iscritto al N.R.G. 1291/2025, chiedendone l’annullamento, previa sospensione per un unico motivo in diritto, oltre istanza di sospensione in via cautelare;
- all’esito della camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, con sentenza in forma semplificata n. 1662 del 14 ottobre 2025, il ricorso è stato accolto, in estrema sintesi, nel senso che: le note impugnate restavano ferme nella misura in cui interrompevano i lavori, non essendo mai stato rilasciato un provvedimento favorevole all’istanza della società né essendo maturato un silenzio assenso su di essa; le note impugnate andavano invece annullate nella misura in cui comportavano un arresto procedimentale supportato da motivazioni illegittime; effetto conformativo era espressamente “ l’onere del Comune di procedere alla riedizione del potere e cioè di adottare un nuovo atto conclusivo del procedimento amministrativo iniziato con l’istanza del 27 gennaio 2025 (se del caso, ove ricorrano i presupposti, con la convocazione della conferenza di servizi prevista dal comma 7) senza incorrere nei vizi rilevati nella nota prot. n. 5343 del 30 agosto 2025 con la presente sentenza ”;
- nella medesima data del 14 ottobre 2025 la sentenza è stata comunicata alle parti;
- con PEC del 29 dicembre 2025 rivolta allo sportello SUAP del Comune, la società ha annunciato la ripresa dei lavori a far data dal 7 gennaio 2026, ritenendo configurato il silenzio assenso, stante l’inerzia del Comune;
- con nota prot. n. 19 del 7 gennaio 2026 il Comune ha ritenuto tale comunicazione “ irricevibile, per essere, a seguito di una sollecita valutazione, priva di una valida ed efficace autorizzazione all’istallazione della nuova radio base ”;
- di tale nota viene domandato l’annullamento, previa sospensione, nel presente ricorso, affidato ad un motivo in diritto;
- in data 12 febbraio 2026 il Comune si è costituito con memoria di forma;
- in data 13 febbraio 2026 il Comune ha depositato memoria deducendo in estrema sintesi che “ L’assenso su un istanza per l’installazione di una SRB si forma solo se la stessa è corredata di tutti gli elementi occorrenti alla valutazione, all’opposto se l’istanza si presenta imprecisa o apportatrice di possibili dubbi, come quelli rappresentati dal Comune di Scandale nell’odierno provvedimento gravato (e rectius desumibili dagli atti depositati nel secondo ricorso – la questione costituzionale - l’opportunità manifestata nei rispettivi dinieghi/arresti procedimentali scrutinati da codesto TAR) raffigurano che l’Amministrazione è stata di fatto impossibilitata a svolgere un compiuto, partecipato e reale accertamento della stessa ”;
- alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, previo avviso alle parti ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente sostiene in breve che sarebbe decorso il termine previsto dalla legge per il silenzio assenso sull’istanza a suo tempo presentata il 27 gennaio 2025, e dunque sarebbe illegittima la motivazione del provvedimento impugnato laddove si legge che la società non vanta alcun titolo autorizzatorio;
- il motivo è fondato;
- non è condivisibile quanto si legge nel provvedimento impugnato, cioè che la sentenza breve n. 1662 del 2025 abbia “ statuito espressamente il diniego dell’amministrazione all’autorizzazione all’istallazione della nuova stazione radio base, di cui all’istanza del 27/01/2025 ”;
- come premesso nella ricostruzione in fatto, la sentenza ha espressamente annullato le note impugnate nella misura in cui ponevano un arresto procedimentale, ed ha sempre espressamente chiarito che sussisteva l’onere del Comune di riesaminare l’originaria istanza del 27 gennaio 2025;
- non era dunque necessario che la società ricorrente presentasse una nuova istanza, considerato che il suo diniego era stato annullato, mentre era onere del Comune riesaminarla;
- l’utilizzo della parola onere, in vece di obbligo, non è peraltro casuale, perché il Comune poteva anche decidere, come ha fatto, di non concludere il procedimento in modo espresso, dando luogo comunque alla conclusione del procedimento in senso favorevole alla società, mediante silenzio assenso;
- infatti ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis: “ Salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10, l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 dalla data di presentazione della stessa ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 ”;
- il silenzio assenso procedimentale è stato peraltro rafforzato prevedendo che esso operi persino laddove non pervenga (eventualmente perché non richiesto dal Comune) il parere dell’A.R.P.A. o delle altre amministrazioni preposte alla tutela di altri interessi;
- in questo senso infatti l’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259 del 2003, ha la ratio di blindare l’operatività del silenzio assenso anche rispetto a casi di istruttoria complessa e coinvolgente più amministrazioni;
- il legislatore in altre parole ha attribuito un congruo margine di tempo all’ente locale per pronunciarsi sull’autorizzazione, previo parere dell’A.R.P.A. e, se necessario, previa l’acquisizione di altri atti o pareri di altre amministrazioni mediante convocazione di conferenza di servizi (prevedendo anche i termini di un eventuale approfondimento istruttorio); decorso il termine di conclusione del procedimento, il legislatore dispone che l’istanza di autorizzazione si intende accolta anche laddove l’ente locale abbia del tutto omesso ogni attività istruttoria;
- venendo al caso di specie, va condivisa la censura della ricorrente secondo cui il termine per provvedere ricominciava a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza n. 1662/2025;
- ciò discende infatti, anche in mancanza di una espressa statuizione sul punto contenuta in sentenza, dal carattere immediatamente esecutivo delle sentenze di primo grado, che è pacifico e si ricava implicitamente dagli artt. 98 e 112, comma 1, c.p.a.;
- del resto, in mancanza di fissazione espressa di un termine, non è dato vedere da quale altro momento del tempo si sarebbe dovuto intendere decorrente il termine per provvedere: non già dalla presentazione di una nuova istanza, come sembra ritenere il Comune nel provvedimento impugnato, poiché la sentenza chiarisce che il Comune avrebbe dovuto provvedere sulla istanza già proposta;
- inoltre, ai sensi degli artt. 89, comma 3 e 136, comma 1 c.p.a. e dell’art. 170 c.p.c. mediante rinvio esterno, la comunicazione eseguita al difensore delle parti costituite equivale a comunicazione alla parte a tutti gli effetti;
- nel caso di specie risulta che la sentenza n. 1662/2025 sia stata comunicata al Comune il 14 ottobre 2025, lo stesso giorno della sua comunicazione, e da quella data è cominciato a decorrere il termine di sessanta giorni per provvedere (ex art. 44, comma 6-bis e comma 10, d.lgs. n. 259/2003);
- non può essere condivisa la controdeduzione del Comune secondo cui vi sarebbe stata una impossibilità di fatto dell’amministrazione di svolgere un compiuto accertamento a fronte dei dubbi sorti in merito all’istanza, in quanto il termine di sessanta giorni è decorso senza che risulti essere stato adottato anche un solo atto di istruttoria, sicché l’impossibilità dedotta non è imputabile ad altri che al Comune stesso, che deve attivarsi entro un termine di legge preciso proprio per superare eventuali dubbi sulla accoglibilità della istanza;
- neanche è condivisibile l’argomentazione per cui l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda sia ostativa al silenzio-assenso in quanto sul punto è stato in più occasioni affermato che: “ 8.1. Come ha chiarito questo Consiglio di Stato, infatti, il dispositivo tecnico denominato ‘silenzio-assenso' risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale l'inerzia ‘equivale' a provvedimento di accoglimento, tale ricostruzione teorica lasciandosi preferire rispetto alla tesi ‘attizia' del silenzio, che appare una fictio non necessaria.
8.2. Siffatta equivalenza non significa altro che gli effetti promananti dalla fattispecie sono sottoposti al medesimo regime dell'atto amministrativo, con il corollario che, ove sussistono i requisiti di formazione del silenzio-assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge.
8.3. Reputare, invece, che la fattispecie sia produttiva di effetti soltanto ove corrispondente alla disciplina sostanziale significherebbe sottrarre i titoli così formatisi alla disciplina della annullabilità: tale trattamento differenziato, per altro, neppure discenderebbe da una scelta legislativa oggettiva, aprioristicamente legata al tipo di materia o di procedimento, bensì opererebbe (in modo del tutto eventuale) in dipendenza del comportamento attivo o inerte della p.a.
8.4. Inoltre, come pure questo Consiglio di Stato ha rilevato, l'impostazione di "convertire" i requisiti di validità della fattispecie ‘silenziosa' in altrettanti elementi costitutivi necessari al suo perfezionamento vanificherebbe in radice le finalità di semplificazione dell'istituto: nessun vantaggio, infatti, avrebbe l'operatore se l'amministrazione potesse, senza oneri e vincoli procedimentali, in qualunque tempo disconoscere gli effetti della domanda.
8.5. L'obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore - rendere più spediti i rapporti tra amministrazione e cittadini, senza sottrarre l'attività al controllo dell'amministrazione - viene realizzato stabilendo che il potere (primario) di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale, residuando successivamente la sola possibilità di intervenire in autotutela sull'assetto di interessi formatosi ‘silenziosamente' (Cons. St., sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746) ” (Consiglio di Stato sez. VII, 09/04/2025, n.3051);
- poiché nel termine predetto, all’uopo fissato dalla legge, non è stato adottato un provvedimento conclusivo, l’istanza di autorizzazione deve ritenersi accolta per silenzio-assenso;
- ne discende che il provvedimento impugnato, nella parte in cui dichiara irricevibile la comunicazione di ripresa dei lavori per inesistenza di titolo autorizzatorio, incorre nei vizi di carenza motivazionale dedotti dalla ricorrente, e deve essere conseguentemente annullato;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il Comune di Scandale al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre oneri e spese come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV RR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
CO FF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO FF | IV RR |
IL SEGRETARIO