Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 1157
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    La Corte rileva d'ufficio il parziale difetto di giurisdizione in relazione ai crediti di natura extra-tributaria (sanzioni per violazioni della normativa sul lavoro e contributi previdenziali omessi), che esulano dalla giurisdizione tributaria. Sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario per le sanzioni amministrative in materia di lavoro e del Giudice del Lavoro per le opposizioni a pretese contributive.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    La Corte rileva d'ufficio il parziale difetto di giurisdizione in relazione ai crediti di natura extra-tributaria (sanzioni per violazioni della normativa sul lavoro e contributi previdenziali omessi), che esulano dalla giurisdizione tributaria. Sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario per le sanzioni amministrative in materia di lavoro e del Giudice del Lavoro per le opposizioni a pretese contributive.

  • Accolto
    Inammissibilità per tardività

    La Corte accoglie l'eccezione di tardività, accertando che la notifica dell'intimazione si è perfezionata il 23/12/2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e che il ricorso è stato notificato il 22/03/2024, oltre il termine perentorio di 60 giorni. La tardività determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Rigettato
    Istanza cautelare

    L'istanza cautelare di sospensione dell'atto è stata rigettata con ordinanza n. 843/2024 del 21/05/2024.

  • Inammissibile
    Impossibilità oggettiva di adempiere per causa di forza maggiore

    La pronuncia di inammissibilità per tardività assorbe ogni altra questione di merito, comprese le doglianze inerenti la causa di forza maggiore.

  • Inammissibile
    Intervenuta prescrizione dei crediti

    La pronuncia di inammissibilità per tardività assorbe ogni altra questione di merito, comprese le doglianze inerenti la presunta prescrizione dei crediti.

  • Inammissibile
    Mancata e/o irregolare notifica degli atti prodromici

    La pronuncia di inammissibilità per tardività assorbe ogni altra questione di merito, comprese le doglianze inerenti la presunta invalidità degli atti prodromici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 1157
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1157
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo