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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1157/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
URBANO MASSIMO, Giudice
MORRONE MANUELA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2898/2024 depositato il 22/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - OS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Inps Direzione Provinciale Bologna - Via Dei Mille 40100 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_5
Inps Direzione Provinciale Parma - Via 43100 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_6
Inps Direzione Subprovinciale Rossano - Via Acqua Di Vale 14 87067 Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_7
Inps Direzione Provinciale Cosenza - Piazza Loreto, 22/a 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_04
Difensore_5 - CF_Difensore_05
ed elettivamente domiciliato presso Email_8
Ispettorato Nazionale Del Lavoro - 97900660586
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_06
ed elettivamente domiciliato presso Email_9
Ispettorato Nazionale Del Lavoro - 97900660586
Difeso da
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_9
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 RITENUTE VARIE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 RITENUTE VARIE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 RITENUTE VARIE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 RITENUTE VARIE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 VIOLAZ NORM LAV 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 IRES-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 IVA-ALTRO 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 RADIODIFFUSIONI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 REGISTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 22/03/2024, il sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento in epigrafe. A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente deduceva l'impossibilità oggettiva di adempiere alle obbligazioni tributarie per causa di forza maggiore, essendo stato colpito nel novembre 2015 da una grave emorragia cerebrale che ha comportato danni cognitivi permanenti e irreversibili. In via subordinata, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi e la mancata e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento prodromici, risalenti alle annualità dal 2009 al 2013. Concludeva chiedendo la sospensione dell'esecutività dell'atto, l'annullamento dello stesso e/o la declaratoria di prescrizione dei crediti.
Si costituiva in giudizio l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma-Reggio Emilia, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in favore del Giudice Ordinario, trattandosi di crediti derivanti da sanzioni per illeciti amministrativi in materia di lavoro. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva l'I.N.P.S., eccependo la carenza di legittimazione passiva e il difetto di giurisdizione di questa
Corte in favore del Giudice del Lavoro (art. 442 c.p.c.), evidenziando peraltro che il ricorrente aveva già incardinato un parallelo giudizio di opposizione avverso la medesima intimazione dinanzi al Tribunale di
AR (R.G. 1237/2024).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in merito ai crediti degli altri Enti, produceva prova dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - OS (ADER), eccependo in via preliminare e assorbente l'inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, documentando che l'intimazione impugnata si era perfezionata non in data 05/03/2024, bensì in data 23/12/2023, a seguito di deposito presso la Casa Comunale ex art. 140 c.p.c.. ADER eccepiva altresì il difetto di giurisdizione per le pretese non tributarie e documentava la rituale notifica di tutte le cartelle sottese all'intimazione.
Con ordinanza n. 843/2024 del 21/05/2024, questa Corte rigettava l'istanza cautelare di sospensione dell'atto.
All'udienza pubblica di discussione, le parti presenti insistevano nelle rispettive conclusioni, dopodiché la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento, in quanto in parte affetto da difetto di giurisdizione e in parte inammissibile.
1. Sul difetto di giurisdizione (crediti INPS e ITL). In via preliminare, deve essere rilevato d'ufficio il parziale difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione ai crediti di natura extra-tributaria contenuti nell'intimazione impugnata. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, la giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria è circoscritta alle controversie aventi ad oggetto "i tributi di ogni genere e specie". Dalla documentazione in atti emerge pacificamente che parte dei crediti portati dall'intimazione attiene a sanzioni irrogate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro per violazioni della normativa sul lavoro (Legge n. 689/1981), nonché ad avvisi di addebito emessi dall'INPS per il recupero di contributi previdenziali omessi. Tali pretese esulano palesemente dalla giurisdizione tributaria. Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, per le sanzioni amministrative in materia di lavoro sussiste la giurisdizione del Giudice
Ordinario, mentre per le opposizioni a pretese contributive sussiste la giurisdizione del Giudice del Lavoro.
Del resto, risulta per tabulas che il ricorrente ha correttamente proposto contestuale impugnazione avverso il medesimo atto innanzi al Tribunale di AR, in funzione di Giudice del Lavoro (procedimento R.G.
1237/2024). Ne consegue la declaratoria del difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione alle pretese azionate da I.N.P.S. e Ispettorato Territoriale del Lavoro.
2. Sull'inammissibilità del ricorso per la quota tributaria (Agenzia delle Entrate / ADER). Per la residua parte del ricorso, relativa ai debiti di natura strettamente tributaria (IRPEF, IRES, IRAP, IVA), deve trovare accoglimento l'eccezione preliminare e assorbente di tardività formulata dall'Agenzia delle Entrate -
OS. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Il ricorrente assume di aver ricevuto la notifica dell'intimazione in data 05/03/2024. Tuttavia, la documentazione probatoria depositata dall'Agente della OS smentisce tale assunto, dimostrando che l'intimazione di pagamento n. 03420229000668562000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (applicabile ex art. 26
D.P.R. n. 602/1973 e art. 60 D.P.R. n. 600/1973). Stante la temporanea irreperibilità del destinatario, ADER ha proceduto al deposito dell'atto presso la Casa Comunale in data 22/12/2023, con contestuale invio della raccomandata informativa. Ai sensi di legge, la notifica si considera perfezionata per il destinatario il giorno successivo al deposito, ovvero in data 23/12/2023. Il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta essere stato notificato a mezzo PEC alle controparti soltanto in data 22/03/2024. È di tutta evidenza come tra la data di perfezionamento della notifica dell'atto impugnato (23/12/2023) e la data di notifica del ricorso
(22/03/2024) sia ampiamente e irrimediabilmente decorso il termine perentorio di 60 giorni. La tardività della proposizione del ricorso ne determina l'inammissibilità in rito. Tale pronuncia di inammissibilità ha carattere dirimente e assorbente rispetto a ogni altra questione di merito sollevata dal ricorrente (ivi comprese le doglianze inerenti la causa di forza maggiore e la presunta prescrizione dei crediti o invalidità degli atti prodromici).
3. Sulle spese di giudizio. Nonostante la soccombenza del ricorrente, il Collegio ritiene sussistano giusti e gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite. Tale statuizione trova fondamento nella particolare delicatezza e complessità della vicenda umana e fattuale sottesa al contenzioso, caratterizzata dal gravissimo, improvviso e provato stato patologico in cui è incorso il contribuente (emorragia cerebrale con conseguente riconoscimento di invalidità civile e grave handicap), circostanza che, pur non potendo costituire esimente di merito in un giudizio inammissibile in rito, giustifica sul piano dell'equità processuale la deroga al generale principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VII, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario (Giudice del Lavoro) in relazione alle pretese sanzionatorie e contributive vantate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma-Reggio
Emilia e dall'I.N.P.S.;
2. Dichiara inammissibile il ricorso in relazione alla residua parte delle pretese aventi natura tributaria;
Compensa integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti costituite.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
URBANO MASSIMO, Giudice
MORRONE MANUELA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2898/2024 depositato il 22/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - OS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Inps Direzione Provinciale Bologna - Via Dei Mille 40100 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_5
Inps Direzione Provinciale Parma - Via 43100 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_6
Inps Direzione Subprovinciale Rossano - Via Acqua Di Vale 14 87067 Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_7
Inps Direzione Provinciale Cosenza - Piazza Loreto, 22/a 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_04
Difensore_5 - CF_Difensore_05
ed elettivamente domiciliato presso Email_8
Ispettorato Nazionale Del Lavoro - 97900660586
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_06
ed elettivamente domiciliato presso Email_9
Ispettorato Nazionale Del Lavoro - 97900660586
Difeso da
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_9
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 RITENUTE VARIE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 RITENUTE VARIE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 RITENUTE VARIE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 RITENUTE VARIE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 VIOLAZ NORM LAV 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 IRES-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 IVA-ALTRO 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 RADIODIFFUSIONI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 REGISTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000668562000 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 22/03/2024, il sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento in epigrafe. A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente deduceva l'impossibilità oggettiva di adempiere alle obbligazioni tributarie per causa di forza maggiore, essendo stato colpito nel novembre 2015 da una grave emorragia cerebrale che ha comportato danni cognitivi permanenti e irreversibili. In via subordinata, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi e la mancata e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento prodromici, risalenti alle annualità dal 2009 al 2013. Concludeva chiedendo la sospensione dell'esecutività dell'atto, l'annullamento dello stesso e/o la declaratoria di prescrizione dei crediti.
Si costituiva in giudizio l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma-Reggio Emilia, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in favore del Giudice Ordinario, trattandosi di crediti derivanti da sanzioni per illeciti amministrativi in materia di lavoro. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva l'I.N.P.S., eccependo la carenza di legittimazione passiva e il difetto di giurisdizione di questa
Corte in favore del Giudice del Lavoro (art. 442 c.p.c.), evidenziando peraltro che il ricorrente aveva già incardinato un parallelo giudizio di opposizione avverso la medesima intimazione dinanzi al Tribunale di
AR (R.G. 1237/2024).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in merito ai crediti degli altri Enti, produceva prova dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - OS (ADER), eccependo in via preliminare e assorbente l'inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, documentando che l'intimazione impugnata si era perfezionata non in data 05/03/2024, bensì in data 23/12/2023, a seguito di deposito presso la Casa Comunale ex art. 140 c.p.c.. ADER eccepiva altresì il difetto di giurisdizione per le pretese non tributarie e documentava la rituale notifica di tutte le cartelle sottese all'intimazione.
Con ordinanza n. 843/2024 del 21/05/2024, questa Corte rigettava l'istanza cautelare di sospensione dell'atto.
All'udienza pubblica di discussione, le parti presenti insistevano nelle rispettive conclusioni, dopodiché la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento, in quanto in parte affetto da difetto di giurisdizione e in parte inammissibile.
1. Sul difetto di giurisdizione (crediti INPS e ITL). In via preliminare, deve essere rilevato d'ufficio il parziale difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione ai crediti di natura extra-tributaria contenuti nell'intimazione impugnata. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, la giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria è circoscritta alle controversie aventi ad oggetto "i tributi di ogni genere e specie". Dalla documentazione in atti emerge pacificamente che parte dei crediti portati dall'intimazione attiene a sanzioni irrogate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro per violazioni della normativa sul lavoro (Legge n. 689/1981), nonché ad avvisi di addebito emessi dall'INPS per il recupero di contributi previdenziali omessi. Tali pretese esulano palesemente dalla giurisdizione tributaria. Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, per le sanzioni amministrative in materia di lavoro sussiste la giurisdizione del Giudice
Ordinario, mentre per le opposizioni a pretese contributive sussiste la giurisdizione del Giudice del Lavoro.
Del resto, risulta per tabulas che il ricorrente ha correttamente proposto contestuale impugnazione avverso il medesimo atto innanzi al Tribunale di AR, in funzione di Giudice del Lavoro (procedimento R.G.
1237/2024). Ne consegue la declaratoria del difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione alle pretese azionate da I.N.P.S. e Ispettorato Territoriale del Lavoro.
2. Sull'inammissibilità del ricorso per la quota tributaria (Agenzia delle Entrate / ADER). Per la residua parte del ricorso, relativa ai debiti di natura strettamente tributaria (IRPEF, IRES, IRAP, IVA), deve trovare accoglimento l'eccezione preliminare e assorbente di tardività formulata dall'Agenzia delle Entrate -
OS. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Il ricorrente assume di aver ricevuto la notifica dell'intimazione in data 05/03/2024. Tuttavia, la documentazione probatoria depositata dall'Agente della OS smentisce tale assunto, dimostrando che l'intimazione di pagamento n. 03420229000668562000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (applicabile ex art. 26
D.P.R. n. 602/1973 e art. 60 D.P.R. n. 600/1973). Stante la temporanea irreperibilità del destinatario, ADER ha proceduto al deposito dell'atto presso la Casa Comunale in data 22/12/2023, con contestuale invio della raccomandata informativa. Ai sensi di legge, la notifica si considera perfezionata per il destinatario il giorno successivo al deposito, ovvero in data 23/12/2023. Il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta essere stato notificato a mezzo PEC alle controparti soltanto in data 22/03/2024. È di tutta evidenza come tra la data di perfezionamento della notifica dell'atto impugnato (23/12/2023) e la data di notifica del ricorso
(22/03/2024) sia ampiamente e irrimediabilmente decorso il termine perentorio di 60 giorni. La tardività della proposizione del ricorso ne determina l'inammissibilità in rito. Tale pronuncia di inammissibilità ha carattere dirimente e assorbente rispetto a ogni altra questione di merito sollevata dal ricorrente (ivi comprese le doglianze inerenti la causa di forza maggiore e la presunta prescrizione dei crediti o invalidità degli atti prodromici).
3. Sulle spese di giudizio. Nonostante la soccombenza del ricorrente, il Collegio ritiene sussistano giusti e gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite. Tale statuizione trova fondamento nella particolare delicatezza e complessità della vicenda umana e fattuale sottesa al contenzioso, caratterizzata dal gravissimo, improvviso e provato stato patologico in cui è incorso il contribuente (emorragia cerebrale con conseguente riconoscimento di invalidità civile e grave handicap), circostanza che, pur non potendo costituire esimente di merito in un giudizio inammissibile in rito, giustifica sul piano dell'equità processuale la deroga al generale principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VII, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario (Giudice del Lavoro) in relazione alle pretese sanzionatorie e contributive vantate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma-Reggio
Emilia e dall'I.N.P.S.;
2. Dichiara inammissibile il ricorso in relazione alla residua parte delle pretese aventi natura tributaria;
Compensa integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti costituite.