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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/12/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. NT SD, all'esito dell'udienza, del
05/12/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 3251/2018 R.G., promossa da: nata a [...] il [...] e residente a [...]in c.da San Leone n° 1 c.f.: Parte_1
,elettivamente domiciliato in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio C.F. 1 dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito-disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/10/2018, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Miracolo Basilia nell'anno 2012, per 72 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce;
- che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e l'CP_1 ha erogato le prestazioni spettati alla ricorrente come per legge;
- Che l'CP_1 con provvedimento del 03.04.2017 ha comunicato all'odierna ricorrente che "nel periodo che va dal 01/01/2012 al 31/12/2012 sono stati pagati €. 814,74 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n. 1, per i seguenti motivi: “sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori gricoli”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma;
- Che avverso il predetto provvedimento veniva proposto ricorso amministrativo, che si produce;
- Che lo stesso non sortiva esito positivo;
CP Contestava le pretese avverse, eccependo di non avere mai percepito le somme cui l' chiede la restituzione, e concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l' CP_1, eccependo preliminarmente la decadenza ex. L.83/70, art. 22, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente, e matura per la decisione, all'esito dell'odierna udienza, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito specificato. Occorre osservare che 1 CP_1 è parte solo formalmente resistente nel presente giudizio, avente ad oggetto l'opposizione della parte ricorrente a provvedimenti con il quale l' CP_1 chiede la restituzione di somma, a proprio dire indebitamente erogata alla stessa.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., "chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato".
È, peraltro, pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (ex plurimis Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10).
Ciò posto, parte ricorrente nega di aver ricevuto il pagamento delle somme oggi richieste dall' CP_1 a titolo di indennità di disoccupazione agricola.
L'CP_1, dal canto suo, nel costituirsi in giudizio non ha speso alcuna argomentazione a confutazione della tesi avversaria né, tanto meno, ha dimostrato documentalmente di aver effettivamente effettuato il trasferimento di denaro sine titulo in favore della parte ricorrente. CP Infatti, L' non ha prodotto alcuna prova atta a dimostrare alcuna puntuale informazione circa la data di effettivo pagamento, il mezzo utilizzato, la valuta di accredito e le coordinate IBAN dell'eventuale conto corrente bancario o postale del destinatario del preteso pagamento, ivi inclusa la prova della ricezione delle somme, con la conseguenza che non può dirsi superata l'eccezione di mancata prova del pagamento della somma sollevata dalla parte ricorrente.
I documenti validi per provare il pagamento, possono essere, la ricevuta di versamento, se il pagamento
è stato effettuato tramite bollettino postale o bonifico bancario, l'eventuale quietanza, o l'eventuale attestazione di pagamento, in qualsiasi forma effettuato.
Dalla documentazione in atti, nulla risulta prodotto, la sola stampa del prospetto Pt_2, e del prospetto di pagamento (cassetto previdenziale), che sarebbe dovuto avvenire in contanti allo sportello postale, non è CP sufficiente, a dimostrare la ricezione delle somme cui l' chiede la restituzione.
La domanda va, sol per questo, accolta, con annullamento del provvedimento di indebito impugnato, e condanna dell' CP_1 a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
La stessa sezione di questo Tribunale, sul punto, si è pronunziata con numerose sentenze, da ultimo sentenza del 26/11/2024, emessa nel procedimento RGN 1166/2022, ed altre. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità, e del valore della causa, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 CP contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto annulla il provvedimento di indebito impugnato del 03/04/2017 con CP il quale l' ha comunicato all'odierna ricorrente che "nel periodo che va dal 01/01/2012 al
31/12/2012 sono stati pagati €. 814,74 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. CP DSAGR n. 1, e condanna 1" a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento;
CP- 2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida, in Euro
800,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela
Bonina.
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 05/12/2025
Il Giudice on.
NT SD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. NT SD, all'esito dell'udienza, del
05/12/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 3251/2018 R.G., promossa da: nata a [...] il [...] e residente a [...]in c.da San Leone n° 1 c.f.: Parte_1
,elettivamente domiciliato in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio C.F. 1 dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito-disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/10/2018, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Miracolo Basilia nell'anno 2012, per 72 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce;
- che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e l'CP_1 ha erogato le prestazioni spettati alla ricorrente come per legge;
- Che l'CP_1 con provvedimento del 03.04.2017 ha comunicato all'odierna ricorrente che "nel periodo che va dal 01/01/2012 al 31/12/2012 sono stati pagati €. 814,74 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n. 1, per i seguenti motivi: “sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori gricoli”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma;
- Che avverso il predetto provvedimento veniva proposto ricorso amministrativo, che si produce;
- Che lo stesso non sortiva esito positivo;
CP Contestava le pretese avverse, eccependo di non avere mai percepito le somme cui l' chiede la restituzione, e concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l' CP_1, eccependo preliminarmente la decadenza ex. L.83/70, art. 22, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente, e matura per la decisione, all'esito dell'odierna udienza, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito specificato. Occorre osservare che 1 CP_1 è parte solo formalmente resistente nel presente giudizio, avente ad oggetto l'opposizione della parte ricorrente a provvedimenti con il quale l' CP_1 chiede la restituzione di somma, a proprio dire indebitamente erogata alla stessa.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., "chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato".
È, peraltro, pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (ex plurimis Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10).
Ciò posto, parte ricorrente nega di aver ricevuto il pagamento delle somme oggi richieste dall' CP_1 a titolo di indennità di disoccupazione agricola.
L'CP_1, dal canto suo, nel costituirsi in giudizio non ha speso alcuna argomentazione a confutazione della tesi avversaria né, tanto meno, ha dimostrato documentalmente di aver effettivamente effettuato il trasferimento di denaro sine titulo in favore della parte ricorrente. CP Infatti, L' non ha prodotto alcuna prova atta a dimostrare alcuna puntuale informazione circa la data di effettivo pagamento, il mezzo utilizzato, la valuta di accredito e le coordinate IBAN dell'eventuale conto corrente bancario o postale del destinatario del preteso pagamento, ivi inclusa la prova della ricezione delle somme, con la conseguenza che non può dirsi superata l'eccezione di mancata prova del pagamento della somma sollevata dalla parte ricorrente.
I documenti validi per provare il pagamento, possono essere, la ricevuta di versamento, se il pagamento
è stato effettuato tramite bollettino postale o bonifico bancario, l'eventuale quietanza, o l'eventuale attestazione di pagamento, in qualsiasi forma effettuato.
Dalla documentazione in atti, nulla risulta prodotto, la sola stampa del prospetto Pt_2, e del prospetto di pagamento (cassetto previdenziale), che sarebbe dovuto avvenire in contanti allo sportello postale, non è CP sufficiente, a dimostrare la ricezione delle somme cui l' chiede la restituzione.
La domanda va, sol per questo, accolta, con annullamento del provvedimento di indebito impugnato, e condanna dell' CP_1 a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
La stessa sezione di questo Tribunale, sul punto, si è pronunziata con numerose sentenze, da ultimo sentenza del 26/11/2024, emessa nel procedimento RGN 1166/2022, ed altre. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità, e del valore della causa, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 CP contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto annulla il provvedimento di indebito impugnato del 03/04/2017 con CP il quale l' ha comunicato all'odierna ricorrente che "nel periodo che va dal 01/01/2012 al
31/12/2012 sono stati pagati €. 814,74 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. CP DSAGR n. 1, e condanna 1" a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento;
CP- 2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida, in Euro
800,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela
Bonina.
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 05/12/2025
Il Giudice on.
NT SD