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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/12/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1914/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA MARIA ILARIA ROMANO PRESIDENTE
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST.
ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1914/2022 R.G.A.C.,
TRA
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Laudisi Angela Felicita ed Parte_1
elettivamente domiciliata nel suo studio;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Guerino Gazzella, in virtù di procura in atti ed Controparte_1
elettivamente domiciliato nel suo studio;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.5.2022 premesso di aver contratto il Parte_1
26.4.2008 in Scampitella (AV) matrimonio concordatario con e che dall'unione Controparte_1
era nata una figlia, n. 11.1.2011), esponeva che il Tribunale di Avellino in data 9 maggio 2017 Per_1
aveva omologato la separazione tra i coniugi e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili pagina 1 di 7 del matrimonio;
chiedeva in particolare l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia da euro 200,00 ad euro 400,00 e la restituzione delle somme versate per le rate del mutuo contratto dal per la costruzione della casa familiare sita in Vallata, rimasta al resistente, avendo lei e la CP_1
figlia trasferito la propria residenza in Scampitella.
Il resistente, costituendosi in giudizio, confermava che l'unione materiale e spirituale tra le parti non si era più ricostituita, ma contestava la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento in favore della minore, avendo diverse spese da sostenere, tra cui quelle di viaggio per il lavoro, essendo dipendente di una azienda sita in Melfi, e quelle del mutuo;
autorizzava la a richiedere il Pt_1 pagamento dell'assegno unico al 100% in suo favore e contestava l'ammissibilità della domanda di restituzione somme, non potendo in questa sede essere regolamentati altri rapporti;
chiedeva infine la disciplina del diritto di visita anche dei nonni paterni.
All'esito dell'udienza presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione e ascoltata la minore, con ordinanza del 22 marzo 2023 venivano adottati i provvedimenti presidenziali con cui veniva confermata la disciplina stabilita in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale, con particolare riferimento all'affido condiviso della minore, alla sua collocazione ed alle previsioni di natura economica, con rimodulazione del diritto di visita.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, per l'effetto, va accolta, non essendo stata ricostituita l'affectio coniugalis da quando è stata pronunciata la separazione personale, come dedotto del resto dalle stesse parti.
In particolare, dall'udienza presidenziale per la separazione, conclusasi con decreto di omologa del 9.5.2017, sono trascorsi i termini di legge previsti, concretizzandosi così l'ipotesi di cui all'art. 3,
n. 2, lett. b) della lg n. 898/70 e successive modifiche.
Deve in questa sede confermarsi l'affidamento condiviso di con collocazione privilegiata Per_1
presso la madre, come previsto in sede di separazione consensuale, non essendo emersi elementi per ritenere preferibile l'affidamento esclusivo, peraltro neanche invocato.
E' noto che la legge n. 54 del 2006 ed oggi l'art. 337 ter c.c. hanno dato espressione al principio della bigenitorialità, prevedendo che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato
e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Con tale disciplina l'affidamento condiviso costituisce la regola, dalla quale ci si può discostare soltanto laddove risulti in contrasto con l'interesse della prole;
sul punto è stato precisato che in tema di affidamento dei figli alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo “ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che pagina 2 di 7 l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. 24526/2010).
Nella specie, in assenza di profili di criticità, deve essere confermato l'affido condiviso di Per_1
con conferma del collocamento della minore presso la residenza di Scampitella (AV) alla via G.
Marconi n. 6 ove la piccola vive con la madre.
Nulla va disposto in ordine all'assegnazione della casa familiare sita in Vallata (AV) alla contrada Maggiano 1, di proprietà del , avendo la minore trasferito la propria residenza con CP_1 la madre nell'immobile di Scampitella.
E' appena il caso di rilevare che l'assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti che siano conviventi con il genitore richiedente l'assegnazione, atteso che l'assegnazione è indissolubilmente legata all'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente familiare e a quel complesso di comfort e di servizi che durante la convivenza ha caratterizzato lo standard di vita familiare.
L'immobile sito in Vallata, pertanto, di proprietà del , rimane soggetto alle regole di CP_1
diritto comune.
Parimenti può essere confermata in questa sede la disciplina del diritto di visita, come rimodulato con provvedimento presidenziale del 22 marzo 2023, avendo entrambe le parti concluso in tal senso.
Giova sul punto solo evidenziare che il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio e che la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo (Cass. n. 3652 del 13/02/2020).
Pertanto, l'esercizio del diritto di visita, come pure evidenziato nell'ordinanza presidenziale, lungi dal poter essere esercitato sulla base di una turnazione automatica, deve essere flessibile ed elastico, calibrato in ragione delle esigenze di vita quotidiana, ordinarie e straordinarie, non potendo prescindere dalle esigenze e dagli aspetti pratici della vita quotidiana e dovendosi considerare, nella pagina 3 di 7 gestione dei rapporti con il minore, le innumerevoli variabili connesse, al fine di garantire la migliore soddisfazione per il benessere e la crescita equilibrata del figlio.
E' sorto invece contrasto tra le parti in ordine all'assegno per il mantenimento della minore, avendo la madre chiesto un amento dell'importo, in ragione del peggioramento delle sue condizioni economiche e delle aumentate esigenze della minore.
Per converso il resistente si è opposto all'aumento, deducendo di sostenere diverse spese, tra cui un mutuo, e di aver cambiato attività lavorativa.
E' noto che l'art. 316 bis CC prevede che i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'art. 337 ter CC stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
al fine di realizzare il principio di proporzionalità occorre considerare: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Il resistente in sede di prima udienza ha dichiarato di percepire 1.600/1700 euro al mese e ha prodotto dichiarazioni da cui si evince un reddito di euro 24.553,00 per il 2019, di euro 23.206,00 per il 2020 e di euro 24.821,59 per il 2021, con un TFR maturato e rimasto in azienda pari ad euro
39.276,89.
Con le note conclusive ha precisato di aver cambiato lavoro e di essere dipendente, come autista, da pochissimi mesi presso la So.Ge.A.S. s.r.l., evidenziando di essere stato spesso in cassa integrazione, non potendo svolgere la sua mansione in condizioni metereologiche avverse.
Nulla ha tuttavia prodotto sul punto.
La invece ha dichiarato di percepire uno stipendio di circa 1.500,00 mensili (cfr. Pt_1 dichiarazioni rese all'udienza del 19 luglio 2022).
Ciò posto, nella specie, ritiene il Collegio sussistenti i presupposti per un aumento dell'assegno per il mantenimento di attualmente di anni 14 anni, tenuto conto delle sue mutate esigenze, Per_1
certamente aumentate rispetto alla data della separazione avvenuta nel 2017.
Giova invero ricordare che tra i criteri fondamentali per la quantificazione del contributo di mantenimento a favore della prole la legge attribuisce preminenza alle "attuali esigenze del figlio", rapportate al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori, e collegate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico, che, in ragione del trascorrere dell'età, può determinare, oltre ai bisogni pagina 4 di 7 alimentari e abitativi, anche accresciute esigenze personali, di relazione, scolastiche, sportive, sociali, ludiche ecc. (cfr. tra le altre Cass. n. 23630/2009).
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, l'aumento delle esigenze del figlio "è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità" (cfr. tra le altre Cass. n.
2191/2009), non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. n. 17055/2007), legittimando di per sé la revisione dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l'incremento del contributo di mantenimento trovi capienza nelle "disponibilità patrimoniali dell'onerato" (cfr. Cass. n.
400/2010).
Tale circostanza è certamente assorbente rispetto ad ogni altro profilo, pur non volendo considerare gli eventuali incentivi economici ricevuti dal resistente per il licenziamento volontario dalla prima occupazione e per il tfr, circostanze in ogni caso non precipuamente contestate.
Non colgono nel segno al fine di considerare un peggioramento delle condizioni economiche del , tali da far ritenere congrua la somma attuale di euro 200,00 prevista per il CP_1
mantenimento della piccola il pagamento delle rate del mutuo, non solo perché tale circostanza Per_1
è preesistente alla separazione, ma anche perché tale spesa non è strumentale alle esigenze della famiglia, quanto piuttosto finalizzata all'acquisto di un immobile che non risulta destinato a casa familiare, vivendo la con la bambina in altro immobile. Pt_1
Parimenti non è suscettibile di sopperire al contributo per il mantenimento della minore il versamento integrale alla madre dell'assegno unico, stante la diversa finalità dell'importo, né il presunto stato di difficoltà economica esonera il genitore dall'abbligo di contribuire per il mantenimento del figlio, dovendo in ogni caso essere valutata la potenziale capacità di guadagno in ragione dell'età.
E' appena il caso di rilevare che la quantificazione dell'assegno può essere fatta, oltre che ricorrendo ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c., anche sulla base di presunzioni, avendo riguardo alle capacità potenziali di guadagno di ciascun genitore ed alla capacità di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro ed ulteriormente tenendo conto che la capacità contributiva dei genitori consiste in ogni forma di reddito o utilità, ivi inclusi i redditi illeciti ed esclusi invece gli aiuti dei familiari e che in ogni caso lo stato di difficoltà economica non esime dall'obbligo di contribuzione (Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10135 del 14/05/2005).
Pertanto, alla luce di quanto emerso, in applicazione di tali principi, deve ritenersi congruo, in ragione delle aumentate esigenze della figlia e della situazione patrimoniale complessiva, l'importo di euro 350,00 a titolo di assegno di mantenimento per la figlia, annualmente rivalutabile secondo gli pagina 5 di 7 indici ISTAT a carico di;
a tale importo va aggiunto quello relativo alle spese Controparte_1
straordinarie, per le quali va richiamato il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che determina il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, nella misura del 50%.
Ogni altra questione esula dalla cognizione del presente giudizio.
E' stato invero precisato che in difetto di un vincolo di connessione forte tale da giustificare il simultaneus processusus, non è dato statuire nel processo sulla domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, soggetto al rito camerale, su altre domande attinenti alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali tra i coniugi, quali pretese restitutorie, di indebito arricchimento, di divisione di beni comuni ovvero aventi ad oggetto l'accertamento della proprietà di beni (cfr. tra le altre Cass. n.
18870/14; Cass. n. 27386/2014; Cass. n. 2155/10).
La natura e l'esito del giudizio consentono di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26.4.2008 in Scampitella tra nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
Trevico (AV) in data 9.8.79, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Scampitella, Anno 2008, Parte II Serie A n. 2;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 1238, in conformità dell'art. 10 della legge 1.12.70 n.
898, modificata dalla legge 6.3.87 n. 74;
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori disponendo che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi, con collocamento prevalente presso la madre;
che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore siano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
che, in caso di disaccordo, la decisione sia rimessa al Giudice;
che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente;
che, qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il Giudice valuterà detto comportamento pagina 6 di 7 anche al fine della modifica delle modalità di affidamento;
- dispone che il padre ed i nonni paterni potranno vedere e tenere con sé la figlia minore tutte le volte che questa ne faccia richiesta, compatibilmente con i suoi obblighi scolastici, previa disponibilità del genitore non convivente o dei nonni, che dovranno farsi carico di prelevarla dalla sua abitazione e di riaccompagnarla al termine della visita;
in ogni caso: a) due giorni infrasettimanali - il martedì ed il giovedì, salvo diverso accordo tra i coniugi - dalle ore 18,00 sino alle ore 21,00; b) a settimane alterne, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, avendo cura di prelevarla e riaccompagnarla all'abitazione della madre;
c) ad anni alterni i giorni 24, 25 e 26 dicembre e 31 dicembre, 1 e 2 gennaio di ciascun anno, nonché, sempre ad anni alterni, i giorni di Sabato Santo, Pasqua e Lunedì in Albis;
d) nel periodo estivo per 15 giorni anche non continuativi, concordando tale periodo con il coniuge collocatario entro il 30 giugno di ogni anno;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere l'importo complessivo di Controparte_1
Euro 350,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla con obbligo per entrambi i Pt_1
genitori di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per i figli, come da protocollo sottoscritto con il COA presso questo Tribunale, cui si rinvia;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Benevento, 4.12.2025
Il Giudice rel.-est. Il Presidente dott.ssa Enrica Nasti dott.ssa Maria Ilaria Romano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA MARIA ILARIA ROMANO PRESIDENTE
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST.
ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1914/2022 R.G.A.C.,
TRA
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Laudisi Angela Felicita ed Parte_1
elettivamente domiciliata nel suo studio;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Guerino Gazzella, in virtù di procura in atti ed Controparte_1
elettivamente domiciliato nel suo studio;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.5.2022 premesso di aver contratto il Parte_1
26.4.2008 in Scampitella (AV) matrimonio concordatario con e che dall'unione Controparte_1
era nata una figlia, n. 11.1.2011), esponeva che il Tribunale di Avellino in data 9 maggio 2017 Per_1
aveva omologato la separazione tra i coniugi e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili pagina 1 di 7 del matrimonio;
chiedeva in particolare l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia da euro 200,00 ad euro 400,00 e la restituzione delle somme versate per le rate del mutuo contratto dal per la costruzione della casa familiare sita in Vallata, rimasta al resistente, avendo lei e la CP_1
figlia trasferito la propria residenza in Scampitella.
Il resistente, costituendosi in giudizio, confermava che l'unione materiale e spirituale tra le parti non si era più ricostituita, ma contestava la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento in favore della minore, avendo diverse spese da sostenere, tra cui quelle di viaggio per il lavoro, essendo dipendente di una azienda sita in Melfi, e quelle del mutuo;
autorizzava la a richiedere il Pt_1 pagamento dell'assegno unico al 100% in suo favore e contestava l'ammissibilità della domanda di restituzione somme, non potendo in questa sede essere regolamentati altri rapporti;
chiedeva infine la disciplina del diritto di visita anche dei nonni paterni.
All'esito dell'udienza presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione e ascoltata la minore, con ordinanza del 22 marzo 2023 venivano adottati i provvedimenti presidenziali con cui veniva confermata la disciplina stabilita in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale, con particolare riferimento all'affido condiviso della minore, alla sua collocazione ed alle previsioni di natura economica, con rimodulazione del diritto di visita.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, per l'effetto, va accolta, non essendo stata ricostituita l'affectio coniugalis da quando è stata pronunciata la separazione personale, come dedotto del resto dalle stesse parti.
In particolare, dall'udienza presidenziale per la separazione, conclusasi con decreto di omologa del 9.5.2017, sono trascorsi i termini di legge previsti, concretizzandosi così l'ipotesi di cui all'art. 3,
n. 2, lett. b) della lg n. 898/70 e successive modifiche.
Deve in questa sede confermarsi l'affidamento condiviso di con collocazione privilegiata Per_1
presso la madre, come previsto in sede di separazione consensuale, non essendo emersi elementi per ritenere preferibile l'affidamento esclusivo, peraltro neanche invocato.
E' noto che la legge n. 54 del 2006 ed oggi l'art. 337 ter c.c. hanno dato espressione al principio della bigenitorialità, prevedendo che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato
e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Con tale disciplina l'affidamento condiviso costituisce la regola, dalla quale ci si può discostare soltanto laddove risulti in contrasto con l'interesse della prole;
sul punto è stato precisato che in tema di affidamento dei figli alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo “ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che pagina 2 di 7 l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. 24526/2010).
Nella specie, in assenza di profili di criticità, deve essere confermato l'affido condiviso di Per_1
con conferma del collocamento della minore presso la residenza di Scampitella (AV) alla via G.
Marconi n. 6 ove la piccola vive con la madre.
Nulla va disposto in ordine all'assegnazione della casa familiare sita in Vallata (AV) alla contrada Maggiano 1, di proprietà del , avendo la minore trasferito la propria residenza con CP_1 la madre nell'immobile di Scampitella.
E' appena il caso di rilevare che l'assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti che siano conviventi con il genitore richiedente l'assegnazione, atteso che l'assegnazione è indissolubilmente legata all'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente familiare e a quel complesso di comfort e di servizi che durante la convivenza ha caratterizzato lo standard di vita familiare.
L'immobile sito in Vallata, pertanto, di proprietà del , rimane soggetto alle regole di CP_1
diritto comune.
Parimenti può essere confermata in questa sede la disciplina del diritto di visita, come rimodulato con provvedimento presidenziale del 22 marzo 2023, avendo entrambe le parti concluso in tal senso.
Giova sul punto solo evidenziare che il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio e che la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo (Cass. n. 3652 del 13/02/2020).
Pertanto, l'esercizio del diritto di visita, come pure evidenziato nell'ordinanza presidenziale, lungi dal poter essere esercitato sulla base di una turnazione automatica, deve essere flessibile ed elastico, calibrato in ragione delle esigenze di vita quotidiana, ordinarie e straordinarie, non potendo prescindere dalle esigenze e dagli aspetti pratici della vita quotidiana e dovendosi considerare, nella pagina 3 di 7 gestione dei rapporti con il minore, le innumerevoli variabili connesse, al fine di garantire la migliore soddisfazione per il benessere e la crescita equilibrata del figlio.
E' sorto invece contrasto tra le parti in ordine all'assegno per il mantenimento della minore, avendo la madre chiesto un amento dell'importo, in ragione del peggioramento delle sue condizioni economiche e delle aumentate esigenze della minore.
Per converso il resistente si è opposto all'aumento, deducendo di sostenere diverse spese, tra cui un mutuo, e di aver cambiato attività lavorativa.
E' noto che l'art. 316 bis CC prevede che i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'art. 337 ter CC stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
al fine di realizzare il principio di proporzionalità occorre considerare: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Il resistente in sede di prima udienza ha dichiarato di percepire 1.600/1700 euro al mese e ha prodotto dichiarazioni da cui si evince un reddito di euro 24.553,00 per il 2019, di euro 23.206,00 per il 2020 e di euro 24.821,59 per il 2021, con un TFR maturato e rimasto in azienda pari ad euro
39.276,89.
Con le note conclusive ha precisato di aver cambiato lavoro e di essere dipendente, come autista, da pochissimi mesi presso la So.Ge.A.S. s.r.l., evidenziando di essere stato spesso in cassa integrazione, non potendo svolgere la sua mansione in condizioni metereologiche avverse.
Nulla ha tuttavia prodotto sul punto.
La invece ha dichiarato di percepire uno stipendio di circa 1.500,00 mensili (cfr. Pt_1 dichiarazioni rese all'udienza del 19 luglio 2022).
Ciò posto, nella specie, ritiene il Collegio sussistenti i presupposti per un aumento dell'assegno per il mantenimento di attualmente di anni 14 anni, tenuto conto delle sue mutate esigenze, Per_1
certamente aumentate rispetto alla data della separazione avvenuta nel 2017.
Giova invero ricordare che tra i criteri fondamentali per la quantificazione del contributo di mantenimento a favore della prole la legge attribuisce preminenza alle "attuali esigenze del figlio", rapportate al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori, e collegate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico, che, in ragione del trascorrere dell'età, può determinare, oltre ai bisogni pagina 4 di 7 alimentari e abitativi, anche accresciute esigenze personali, di relazione, scolastiche, sportive, sociali, ludiche ecc. (cfr. tra le altre Cass. n. 23630/2009).
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, l'aumento delle esigenze del figlio "è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità" (cfr. tra le altre Cass. n.
2191/2009), non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. n. 17055/2007), legittimando di per sé la revisione dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l'incremento del contributo di mantenimento trovi capienza nelle "disponibilità patrimoniali dell'onerato" (cfr. Cass. n.
400/2010).
Tale circostanza è certamente assorbente rispetto ad ogni altro profilo, pur non volendo considerare gli eventuali incentivi economici ricevuti dal resistente per il licenziamento volontario dalla prima occupazione e per il tfr, circostanze in ogni caso non precipuamente contestate.
Non colgono nel segno al fine di considerare un peggioramento delle condizioni economiche del , tali da far ritenere congrua la somma attuale di euro 200,00 prevista per il CP_1
mantenimento della piccola il pagamento delle rate del mutuo, non solo perché tale circostanza Per_1
è preesistente alla separazione, ma anche perché tale spesa non è strumentale alle esigenze della famiglia, quanto piuttosto finalizzata all'acquisto di un immobile che non risulta destinato a casa familiare, vivendo la con la bambina in altro immobile. Pt_1
Parimenti non è suscettibile di sopperire al contributo per il mantenimento della minore il versamento integrale alla madre dell'assegno unico, stante la diversa finalità dell'importo, né il presunto stato di difficoltà economica esonera il genitore dall'abbligo di contribuire per il mantenimento del figlio, dovendo in ogni caso essere valutata la potenziale capacità di guadagno in ragione dell'età.
E' appena il caso di rilevare che la quantificazione dell'assegno può essere fatta, oltre che ricorrendo ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c., anche sulla base di presunzioni, avendo riguardo alle capacità potenziali di guadagno di ciascun genitore ed alla capacità di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro ed ulteriormente tenendo conto che la capacità contributiva dei genitori consiste in ogni forma di reddito o utilità, ivi inclusi i redditi illeciti ed esclusi invece gli aiuti dei familiari e che in ogni caso lo stato di difficoltà economica non esime dall'obbligo di contribuzione (Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10135 del 14/05/2005).
Pertanto, alla luce di quanto emerso, in applicazione di tali principi, deve ritenersi congruo, in ragione delle aumentate esigenze della figlia e della situazione patrimoniale complessiva, l'importo di euro 350,00 a titolo di assegno di mantenimento per la figlia, annualmente rivalutabile secondo gli pagina 5 di 7 indici ISTAT a carico di;
a tale importo va aggiunto quello relativo alle spese Controparte_1
straordinarie, per le quali va richiamato il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che determina il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, nella misura del 50%.
Ogni altra questione esula dalla cognizione del presente giudizio.
E' stato invero precisato che in difetto di un vincolo di connessione forte tale da giustificare il simultaneus processusus, non è dato statuire nel processo sulla domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, soggetto al rito camerale, su altre domande attinenti alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali tra i coniugi, quali pretese restitutorie, di indebito arricchimento, di divisione di beni comuni ovvero aventi ad oggetto l'accertamento della proprietà di beni (cfr. tra le altre Cass. n.
18870/14; Cass. n. 27386/2014; Cass. n. 2155/10).
La natura e l'esito del giudizio consentono di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26.4.2008 in Scampitella tra nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
Trevico (AV) in data 9.8.79, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Scampitella, Anno 2008, Parte II Serie A n. 2;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 1238, in conformità dell'art. 10 della legge 1.12.70 n.
898, modificata dalla legge 6.3.87 n. 74;
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori disponendo che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi, con collocamento prevalente presso la madre;
che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore siano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
che, in caso di disaccordo, la decisione sia rimessa al Giudice;
che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente;
che, qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il Giudice valuterà detto comportamento pagina 6 di 7 anche al fine della modifica delle modalità di affidamento;
- dispone che il padre ed i nonni paterni potranno vedere e tenere con sé la figlia minore tutte le volte che questa ne faccia richiesta, compatibilmente con i suoi obblighi scolastici, previa disponibilità del genitore non convivente o dei nonni, che dovranno farsi carico di prelevarla dalla sua abitazione e di riaccompagnarla al termine della visita;
in ogni caso: a) due giorni infrasettimanali - il martedì ed il giovedì, salvo diverso accordo tra i coniugi - dalle ore 18,00 sino alle ore 21,00; b) a settimane alterne, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, avendo cura di prelevarla e riaccompagnarla all'abitazione della madre;
c) ad anni alterni i giorni 24, 25 e 26 dicembre e 31 dicembre, 1 e 2 gennaio di ciascun anno, nonché, sempre ad anni alterni, i giorni di Sabato Santo, Pasqua e Lunedì in Albis;
d) nel periodo estivo per 15 giorni anche non continuativi, concordando tale periodo con il coniuge collocatario entro il 30 giugno di ogni anno;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere l'importo complessivo di Controparte_1
Euro 350,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla con obbligo per entrambi i Pt_1
genitori di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per i figli, come da protocollo sottoscritto con il COA presso questo Tribunale, cui si rinvia;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Benevento, 4.12.2025
Il Giudice rel.-est. Il Presidente dott.ssa Enrica Nasti dott.ssa Maria Ilaria Romano
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