Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/04/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 414 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
“ ” (C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l sa rappresentata e Parte_2 difesa, in forza di procura allegata al ricorso i v. Carlo Palermo, presso il cui studio in Montalto Uffugo (CS), alla Via G. Falcone n° 20, è elettivamente domiciliata appellante e
, C.F. elettivamente domiciliata in Cosenza, CP_1 C.F._1
87100, alla Via Mauro Leporace n. 19, presso lo studio legale dell'avvocato Stefania De Luca, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello appellata Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Differenze retributive e riconvenzionale su mancato pagamento di rette scolastiche CONCLUSIONI DELLE PARTI Per “ ”: < Parte_1
n. 411/2021 del Tribunale di Cosenza– Sezione Lavoro, emesso nei confronti del e rigettare la pretesa creditoria, dichiarandola estinta per Parte_1 il credito vantato dalla società appellante;
- quindi, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, e che qui si reitera, accertare e dichiarare che il è creditore nei Parte_1 confronti della sig.ra della di € 32.100,00, CP_1 portata nelle separat -83 e 94 /21, emesse per l'erogazione di servizi scolastici in favore dei tre figli, con condanna della stessa al pagamento, a favore dell'opponente, della somma di € 32100,00 o quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia e non coperta da prescrizione, al netto della compensazione del credito di lavoro vantato dalla sig.ra ;- con condanna CP_1
1
- dichiarare inammissibile la chiesta compensazione del presunto controcredito poiché mancano i requisiti che la legge prevede per la sua applicazione;
- condannare il Parte_1
, in persona del l.r.p.t., con sede Montal
[...]
Marinetti n.4, al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, nonché condannarla per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. >> FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata: <con ricorso ritualmente notificato parte_3 in persona del legale rappresentan l decreto ingiuntivo n. con cui il tribunale di cosenza funzione giudice lavoro ha ingiunto all pagamento favore dell della somma euro oltre interessi e cp_1 rivalutazione vuta a titolo voci retributive permessi ed ex festivit non goduti risultante dall busta paga emessa dal datore relativamente al rapporto intercorso tra le parti nel periodo deduceva che i tre figli minori sig.ra> hanno fruito delle prestazioni rese dalla scuola “Il Paradiso de CP_1
a, tuttavia corrispondere le quote di iscrizione e le rette mensili, deducendo di vantare un credito complessivo pari ad euro 32.100,00. In via riconvenzionale, pertanto, chiedeva una condanna della parte opposta alla corresponsione della suddetta somma, previa compensazione con il credito azionato e riconosciuto nel titolo opposto. Si è costituita , ricorrente CP_1 in monitorio, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, in particolare 1 deducendo l'sussistenza del credito opposto in compensazione e comunque la mancanza dei presupposti per disporre la richiesta compensazione>>
§2.1 Il Tribunale, escussi i testi indicati dall'opponente, rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo, che dichiara esecutivo, e condanna la cooperativa al pagamento delle spese di lite, alla luce delle seguenti argomentazioni: <si premette che la parte opponente riconosce il credito azionato con ricorso per decreto ingiuntivo documentato dalla busta paga in atti non avendo alcun modo contestato l e quantum della pretesa. quanto al opposto>2 compensazione, rileva il Giudice che la pretesa non può ritenersi fondata. L'opponente in particolare deduce, producendo fatture emesse dopo la notifica del decreto ingiuntivo, che: per il minore il credito è pari ad euro SO
11.810,00, maturato in ragione della della scuola nel periodo 2016/2022, indicando in modo analitico i mesi in cui assume che il bambino ha fruito delle prestazioni;
per la minore il credito è pari ad euro Persona_2
12.130,00, maturato in ragione della f della scuola nel periodo 2016/2021, indicando anche in questo caso in modo analitico i mesi in cui assume che la IN ha fruito delle prestazioni;
per la minore il Persona_3 credito è pari ad euro 8.160,00, maturato in ragione dell la scuola nel periodo 2016/2019, indicando anche in questo caso in modo analitico i mesi in cui assume che la IN ha fruito delle prestazioni. Ebbene, con riferimento alla minore , la parte opponente produce solo un Persona_3 elenco degli alunni da scolastico 2016/2017, contenente il nominativo della minore (all. 6 del relativo fascicolo). Si tratta di una prova del tutto insufficiente, che non può riscontrare l'effettiva frequentazione della scuola per l'anno 2016/2017, e, tantomeno, per gli altri anni scolastici. Tale difetto di riscontri documentali non è stato colmato dalla prova per testi, posto che nessuno dei testi escussi ha riferito circostanze relative alla minore . Il credito Persona_3 azionato è, pertanto, privo del carattere della certezza e, t on solo in ordine alla eccepita compensazione, ma a monte sulla stessa esistenza del credito. Con riferimento alla minore , la parte opponente ha prodotto la Persona_2
“Scheda di rilevazione finale p 7ed allegato A, nonché tutti i registri 2 presenze dall'anno scolastico 2016/17 al 2020/21 (all.5)”. Ebbene, quanto all'allegato n. 5, da esso risulta solo l'iscrizione per l'anno scolastico 2016/2017 e la frequentazione effettiva limitatamente al mese di settembre 2016. Quanto alla scheda di rilevazione finale per l'anno scolastico 2016/2017, da esso risulta, essendo barrata la relativa voce, che la IN ha frequentato la scuola nell'orario normale (08:00/16:00). Ora, la teste , l'unica ad aver Testimone_1 riferito circostanze relative alla IN , ha dichiarato: “Ricordo la PE IN presente solo nel doposcu ulla posso sapere della sua PE presenza orari precedenti perché io non ero presente … No so dire se la IN fruisse anche dei servizi di accompagnamento/mensa; so solo che frequentava il doposcuola”. Vi è, dunque, contrasto tra il dato documentale ed il dato emerso dalla prova dichiarativa. Non è emerso che la minore abbia frequentato la scuola per tutto il periodo dedotto in ricorso (2016/2021); vi è prova di una frequentazione della scuola solo nel mese di settembre 2016, ma non è dato sapere se la IN seguisse l'orario normale (08:00/16:00) o se fosse presente solo nelle ore del doposcuola. Anche in questo caso il credito azionato è, pertanto, privo del carattere della certezza e, tanto, rileva non solo in ordine alla eccepita compensazione, ma a monte sulla stessa esistenza del credito. L'unico credito sarebbe quello relativo alla frequentazione della scuola nel mese di settembre 2016, ma tale credito, in difetto di riscontri certi ed univoci sul numero delle ore di presenza, non è quantificabile.
3 Anche con riferimento al minore le prove documentali e SO dichiarative risultano contrastanti. icati di iscrizione, ma non sono stati offerti riscontri certi in ordine alla presenza del bambino in termini di ore. La deduzione secondo cui il bambino avrebbe frequentato la scuola da settembre a giugno dalle 08:00 alle 17:00, non è riscontrata dalle dichiarazioni dei testi. La teste ha dichiarato: “Confermo il capitolo 3, IM precisando di non n termini di mesi, in cui il bambino ha frequentato la scuola dell'infanzia né di ricordare con esattezza gli orari di permanenza del bambino nella scuola. Posso solo dire che la scuola era aperta sia di mattina che di pomeriggio”. La deposizione della testimone è sostanzialmente irrilevante. La teste ha riferito: “Confermo la circostanza di cui al Testimone_3 capitolo 1. Quanto alla frequentazione del bambino della scuola ed, in _1 particolare, dell'asilo nido da settembre a giugno degli anni 2016/2017 e 2017/2018, il bambino era 3 presente dalle ore 08:00 alle ore 12:00, non tornava nel pomeriggio, non fruiva dei pasti forniti dalla cooperativa perché pranzava dalla nonna la cui abitazione si trova presso lo stesso immobile in cui ha sede la cooperativa… “Confermo il capitolo 2 e preciso che la frequentazione del bambino
, che in quell'anno è stato mio allievo, era sempre limitata _1 namente ad un arco temporale che andava dalle ore 08:00 alle ore 12:00; lo stesso non fruiva del pasto perché si portava dalla nonna, almeno credo…”. Ebbene, anche volendo prescindere dalla mancanza di riscontri alla deposizione della teste è un fatto che la documentazione prodotta dall'opponente non Tes_3 coincide co evincibili dalle dichiarazioni della testimone, con riferimento al numero dei mesi e delle ore di frequentazione della scuola, nonché al numero e alla natura dei servizi fruiti dal bambino. Ne discende che anche con riferimento al relativo credito è impossibile una quantificazione, in difetto, ancora una volta, di riscontri certi ed univoci sul numero delle ore di presenza e sui servizi. Può riconoscersi, dunque, con riferimento alla posizione del minore SO solo il credito di euro 3.600,00, che la parte opposta ha già soddisf manca la prova dell'esistenza del credito azionato, in termini di certezza del credito stesso e, comunque, del suo importo, non determinabile in ragione, si ripete, di dati di riscontro della presenza dei bambini a scuola in termini di ore e di servizi erogati. L'opposizione deve, dunque, essere respinta (e con essa la domanda riconvenzionale); il decreto ingiuntivo opposto va, pertanto, confermato. Le spese di lite come di norma seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo>>.
§3 La sentenza è gravata d'appello da che lamenta l'erronea Parte_1 valutazione delle prove documentali e testimoniali:
<…La società appellante aveva chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento del credito vantato nei confronti della sua ex dipendente per i servizi di CP_1 cui aveva usufruito nel corso degli anni in favore de . È vero che le fatture erano state emesse con ritardo, ossia nel 2021, ma è pur vero che, fino ad allora, Amministratrice della società era la sorella della appellata che, illegittimamente, si era ben guardata sia dal fatturare alla congiunta quanto
4 dovuto, sia dal recuperare il credito maturato nei confronti della dipendente
[...]
. Per tale ragione, una volta subentrata l'attuale amministratr CP_1 le inadempienze della precedente, mosse da chiari interessi personali, si attivava per ricostruire il rapporto, raccogliere i dati relativi alla frequenza dei figli della , redigere il prospetto riepilogativo ed emettere le fatture. Le CP_1 fatture em rano tre, una per ogni figlio della dipendente . A questo punto CP_1 vanno evidenziate le ragioni per cui si ritiene illogica ed er la decisione del Tribunale, laddove ritiene che, per ciascuno dei bambini, manchi la prova dell'esistenza del credito azionato, in termini di certezza del credito stesso;
in sostanza il Tribunale ritiene che l'importo del presunto credito non sarebbe determinabile perché non vi è riscontro sulle ore di presenza dei bambini e sulla tipologia dei servizi in loro favore erogati. L'iscrizione del minore in una scuola privata determina l'insorgere, in capo ai genitori del minore medesimo, dell'obbligo di corrispondere, in favore della scuola, il corrispettivo contrattualmente previsto per il servizio richiesto. Non si può sostenere, come fa il Tribunale, che tale corrispettivo possa variare in ragione delle ore di presenza degli alunni. Ogni scuola adegua il proprio organico in ragione del numero degli iscritti: sarebbe assurdo pensare che l'importo della retta mensilmente dovuta possa variare in ragione delle assenze dell'alunno; in tali ipotesi le entrate sarebbero sottoposte a variabili incontrollabili e, alla fine, la struttura si troverebbe a non poter sostenere i costi di gestione che, invece, rimangono fissi. Operata tale premessa val la pena evidenziare che la stessa appellata non contestava la circostanza che i figli avessero frequentato la scuola privata nella quale lei stessa insegnava, asserendo, però, che i servizi dovessero essere intesi a titolo gratuito in quanto erogati in favore di figli di una dipendente. È evidente come una simile deduzione sia incompatibile con l'altra, pure formulata dalla
, per la quale non sarebbero stati resi servizi in favore dei figli. Ma per CP_1 rsi conto della assoluta pretestuosità delle contestazioni mosse dalla ex dipendente basterà esaminare il documento di cui all'allegato 5 di parte opponente: si tratta della scheda di rilevazione dei risultati raggiunti da una allieva della scuola nell'anno scolastico 2016-17. Nella scheda, oltre a indicare l'orario osservato dalla allieva, dalle 08:00 alle ore 16:00, le insegnanti certificano che le assenze, nell'arco dell'anno, sono state solo 5 e che l'allieva ha conseguito un ottimo risultato;
il documento viene infine sottoscritto anche dal genitore. L'allieva in questione è ed il genitore . Appare difficile Persona_2 CP_1 sostenere che, per que quell'allievo, ile individuare i servizi erogati e le ore di frequenza. Resta il fatto che per quell'anno e per la figlia la non ha pagato alcunché. Ma a questo punto occorre evidenziare, per PE CP_1 ciascuno dei figli della appellata, quali sono i riscontri probatori a sostegno della sussistenza del credito vantato dalla società appellante. A) Servizi erogati per
La fattura n. 82/21 del 12/12/2021, emessa per i servizi SO al minore reca un importo di € 11810,00. SO
L'allegato 4, nonché allegati 4 a), 4 b), 4 c), 4 d), 4 e), 4 f), 4 g), 4 h), documentano la presenza del minore in questione per tutti gli anni scolastici, dal 2016 al 2022. Vi è la domanda di iscrizione, protocollata al n. 0031/2017 del 29/4/17 (all. 4 b).
5 Per l'anno scolastico 2017/2018, il minore veniva iscritto dal 10/1/2018 al 20/7/2018, come da domanda prot 73/18, all 4 c), e risultava assicurato come da prospetto all. 4,5, 6. Per l'anno scolastico 2018/2019, il minore SO risultava frequentare la sezione primavera e avere come inse CP_2
e a seguito di domanda di iscrizione prot 16/2018 all 4d)
[...] Testimone_3 ri r l'anno scolastico 2019/2020, la presenza di _1
, per l'intero anno, risulta dal registro delle insegnanti
[...] IM
( all. 4 h) e all. 4 e 5 anno scolastico 2019-2020). Per l'
[...]
2020/2021 veniva effettuata iscrizione con un obbligo contributivo di € 880, 00, oltre iscrizione, somma dovuta e non versata anche a seguito della richiesta di nulla osta prot. 129 /21 del 7/10/2021 (si veda all.4 e). Ma la presenza del piccolo emerge anche dalle prove testimoniali. L'insegnante _1 IM
, che aveva prestato la sua attività lavorativa presso cooperativa dal
[...]
19 al 30/6/2020 e dal 25/9/2020 al gennaio 2021, confermava che il minore era stato suo allievo, in confermata alle risultanze dei SO registri , educatrice nella sezione asilo, confermava la Testimone_3 presenza del minore negli anni 2016/2017 e 2017/2018; per quanto la stessa teste abbia riferito che il minore era sempre presente dalle 8 alle 12 e che non tornava il pomeriggio, va evidenziato che nelle domande di iscrizione, per gli anni indicati, veniva richiesto un impegno a tempo pieno. B) Servizi erogati per . Persona_2
La fattura n. 83/21 del 12/12/2021, emessa per i servizi scol minore , reca un importo di € 12130,00. Come risulta dalla scheda di Persona_2 valutaz o scolastico 2016/2017, di cui si è già detto, la minore PE frequentava l'orario normale dalle 8 alle 16 di pomeriggio (all. 5 a), così risulta anche dai registri delle insegnanti e (all 5 b) e Persona_4 Per_5 dall'elenco dei bambini assicurati (all. 4 e 5 assicurati 2016/2017). La minore ha usufruito, per gli anni successivi, del servizio di doposcuola, come risulta PE mato dalla documentazione allegata e dalla prova testimoniale espletata. L'insegnante , che ha lavorato alle dipendenze della cooperativa Testimone_1 negli anni 2018/2019, 2019/2020 e 2020 fino al 30 marzo 2021, confermava la presenza della minore durante gli orari pomeridiani del doposcuola. PE
L'ulteriore conferma che ore fruisse dei servizi della struttura scolastica per l'anno 2018/2019 si rinviene nel registro dei minori assicurati all'interno della struttura (all.4, 5 e 6 a.s. 2018-19 elenco bambini assicurati); per l'anno 2019/2020 la minore frequentava il doposcuola come risulta dal registro di classe con le docenti e (all. 4 e 5 a.s. 2019-20 Registro Testimone_1 CP_1 dell'insegnante at . La fattura n. 84/21 Persona_3 del 12/12/2021 veniva emessa per i dalla minore
[...] per l'importo di € 8160,00. Nel caso della minore indicata la Persona_3 stessa risulta provata dagli elenchi dei bambini assicurati dall'anno scolastico 2016/17 al 2018/19, nei quali la piccola risulta essere inserita (si vedano all.5 e 6 a.s. 2016-17 bambini assicurati, all.4, 5 e 6 a.s. 2018-19 elenco bambini assicurati). Il dato documentale, dunque, prova la tesi sostenuta dalla odierna appellante in merito alla frequentazione della scuola da parte dei figli dell'appellata; se a questo si unisce il tenore della difesa della stessa , che non CP_1
6 nega di aver usufruito dei servizi della scuola ma ne pretende la gratuità, risulta davvero illogica e contraddittoria la motivazione resa dal Tribunale. Sotto altri aspetti, poi, deve osservarsi che la mole documentale allegata prova indiscutibilmente la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti;
allo stesso modo non vi è dubbio che, a fronte di tale rapporto, vi siano stati pagamenti esigui e parziali del dovuto, tenuto conto del prezziario pure allegato e mai contestato neppure dalla stessa . In una situazione quale quella esposta, CP_1 quindi, laddove fosse risultat ficile la quantificazione delle somme effettivamente dovute in ragione dei rapporti intercorsi, ad esempio nel caso in cui non si fosse ritenuta adeguatamente provata la fruizione di alcuni dei servizi indicati quali quello della mensa, appare assurdo negare l'intero credito;
in un'ipotesi del genere sarebbe risultato adeguato la nomina di un CTU che scorporasse gli importi per i servizi eventualmente non goduti, determinando il minor importo dovuto. Certamente, però, appare ingiusto ed abnorme negare per intero il credito vantato dalla allora opponente, oggi appellante…>>
§3.1 Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra CP_1 riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 3 marzo 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4 L'appello non si presta ad essere accolto.
§4.1 Orbene, occorre premettere che in tema di estinzione delle obbligazioni, si è in presenza di compensazione c.d. impropria se la reciproca relazione di debito- credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione c.d. propria che per operare postula, oltre all'eccezione di parte, l'autonomia dei rapporti (cfr. Cass. n. 28568 del 2021; v. anche Cass. n. 33872 del 2022, Cass. n. 28469 del 2020, Cass. n. 16800 del 2015 e Cass. n. 9904 del 2003). Nel caso di specie, si è al cospetto di due rapporti autonomi (quello di lavoro e quello di fruizione del servizio scolastico in favore dei figli della lavoratrice); pertanto, la compensazione incontra il limite previsto dall'art. 545 c.p.c, ossia può essere operata nei limiti di un quinto dell'ammontare del credito della sig.ra ai sensi dell'art. 1246 n. 3 c.p.c. e dell'art. 545 c.p.c. (Cass. s.s. sentenza CP_1
24); ciò comporta che, anche a volere ritenere l'esistenza del credito della parte datoriale, la chiesta compensazione potrebbe essere pronunciata ma nei limiti del quinto. Per la parte in esubero, oggetto di riconvenzionale della parte datoriale, ci sarebbe l'incompetenza funzionale del Giudice del lavoro;
sennonché, ai sensi dell'art. 38 cpc, l'eccezione doveva essere fatta a pena di decadenza dalla parte opposta nella memoria di costituzione di primo grado (che invece non l'ha proposta, ma anzi si è difesa nel merito), oppure rilevata d'ufficio alla prima
7 udienza di discussione dal giudicante (che non l'ha fatto, anzi ha istruito la causa). Ne discende che la competenza rimane radicata in capo al Giudice del lavoro adito, sicché occorre procedere alla verifica dell'esistenza del credito.
§4.2 Tanto premesso, si rileva che le fatture emesse dalla cooperativa, in quanto atto unilaterale, non sono idonee a provare il credito, a fronte della contestazione di controparte;
il credito, invero, scaturisce dal contratto concluso dalla lavoratrice e avente ad oggetto l'erogazione del servizio scolastico offerto dalla odierna appellante in favore dei figli della suddetta. Di conseguenza, la prova del credito doveva essere fornita dalla cooperativa a mezzo della produzione in atti dei contratti conclusi con la odierna appellata e dalla medesima sottoscritta. Sennonché, la cooperativa ne produce solo due;
cfr. allegato alla domanda di iscrizione e contratto del 29.4.2017 (all. 4a), con cui viene pattuito quale corrispettivo complessivo l'importo di euro 3600; domanda di iscrizione per scuola infanzia di per l'a.s. 21-22 per dieci mesi (all. 4c), con SO allegato contratto. Tuttavia, quanto al primo, il saldo del corrispettivo è documentato dalla parte opposta a mezzo bonus nascita (cfr. all. 1); quanto al secondo, la lavoratrice ha prodotto la copia del bonifico per due mensilità sub all. 6; risulta poi che, a partire dal 7 ottobre 21, la responsabile della cooperativa abbia dato il nulla osta al trasferimento, il che comporta scioglimento consensuale del rapporto, con conseguente venir meno dell'obbligo di pagamento della retta per l'intero a.s., come originariamente pattuito nel contratto. Il terzo contratto in atti, invero, viene prodotto dalla parte opposta e riguarda l'a.s. 2016/2017; dalla relativa disamina emerge l'apposizione della clausola espressa di esonero dal pagamento essendo la beneficiaria del servizio figlia di dipendente, come da delibera del CDA del 2014; in detta delibera, pure prodotta dalla parte opposta, si puntualizza che il beneficio dell'esonero in favore dei dipendenti era temporaneo, in attesa di verifica dell'entità dell'impegno economico di tale previsione, ma la cooperativa non deduce/prova che poi tale deliberato è stato superato o che lo fosse al momento della stipula del contratto in questione o degli altri da cui sarebbero scaturiti gli obblighi di pagamento che la cooperativa ascrive alla dipendente. Ne discende che la frequentazione della scuola non è da sola foriera dell'obbligazione di pagamento, stante il dato documentale offerto dall'opposta, circa la possibilità di ammissione alla frequenza gratuita per i figli di dipendenti;
pertanto, era necessaria la produzione, da parte della creditrice, dei singoli contratti da cui risultava l'assunzione dell'obbligo per la lavoratrice di pagare il corrispettivo per tutto anno scolastico. Le uniche produzioni di tale specie dell'appellante, invece, sono quelli sopra menzionati, per i quali la lavoratrice ha provato l'adempimento della propria obbligazione di pagamento.
§5 Le considerazioni che precedono, che inducono ad escludere l'assolvimento da parte dell'odierna appellante dell'onere probatorio circa la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, in base ai principi di riparto di cui
8 all'art. 2697 cc, conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata, integratane la motivazione nel senso che precede. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. La ravvisata necessità di integrazione della motivazione esclude la possibilità di pronuncia di condanna per lite temeraria richiesta dall'appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal “
[...]
”, con ricorso depositato in data 27 marzo 2024, Parte_1 nale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1451/2023, resa in data 27 settembre 2024, così provvede: rigetta l'appello;
condanna l'appellante alla rifusione all'appellata delle spese del grado di lite, che liquida in euro 4996,00, oltre accessori come per legge dovuti;
dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 14 aprile 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
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