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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 4235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4235 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel.
3. dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello il 04/12/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3104/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. IGNAZIO SPOSITO e Parte_1
con lo stesso elettivamente domiciliato in Brusciano alla via Cucca, 295
Appellante
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA CONSOLI e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla via A.Ruiz, 107
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.11.2024, - dipendente della Parte_1 [...]
a far data dall'01.01.2013 con qualifica di Coordinatore ferroviario, CP_1
parametro 202 del CCNL Autoferrotranvieri - proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n.7748/2024, pubblicata il
1 14.11.2024, con la quale era stata accolta parzialmente la sua domanda volta al risarcimento del danno da usura psico-fisica cagionato, negli ultimi nove anni di lavoro (dal 2015 al 2023), dallo svolgimento delle proprie mansioni oltre le 250 ore annue di lavoro straordinario previste per legge, con conseguente liquidazione equitativa di esso nella misura di euro 7.179,80.
Con il proposto gravame censurava la sentenza impugnata per Parte_1
avere il primo giudice quantificato il danno in violazione del principio di gerarchia delle fonti, considerato che quanto previsto da una norma nazionale (art.5 del
D.lgs. n. 66/2003 - limite di 250 ore) deve prevalere sulle disposizioni dall'art. 28 del CCNL del 28.11.2015 ( limite ore 150 ogni semestre); per non avere rilevato la violazione da parte della datrice di lavoro dell'obbligo di comunicazione del superamento delle 48 ore di lavoro settimanali alla Direzione Provinciale del
Lavoro – Settore ispezione del lavoro competente territorio;
per avere il giudice di prime cure erroneamente quantificato il danno in via equitativa riferendosi al verbale di accordo sindacale dell'11.03.2024.
Per tali motivi, l'appellante concludeva per la riforma parziale della sentenza impugnata chiedendo la condanna dell al pagamento in suo favore della CP_1
somma di euro 48.609,00 (ottenuta sottraendo all'importo di euro 55.788,25, richiesto in primo grado, la somma di euro 7.179,80, riconosciutagli dal giudice di prime cure) con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ricostituito il contraddittorio, parte appellata, contrastando gli argomenti in fatto ed in diritto ex adverso affermati, chiedeva il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
La causa, trattata con modalità cartolare ex art.127 ter c.p.c., è stata decisa, all'esito del deposito delle note, mediante pubblicazione della sentenza.
***
1. L'appello è infondato.
2 2. In via preliminare va rigettata l'eccezione sollevata dall' di CP_1
inesistenza e/o nullità dell'atto di appello per vizi inerenti alla notificazione di esso a mezzo pec: il file digitale contenente l'atto di appello privo di firma digitale e della procura alle liti;
la relazione di notifica e l'attestazione di conformità in formato word, priva di firma digitale.
Sul punto giova precisare quanto segue.
Secondo la Suprema Corte (cfr. SS.UU.n. 14916/2016) l'inesistenza della notifica costituisce, nell'ordinamento processuale, un'ipotesi “residuale” che ricorre, oltre che nel caso di mancanza materiale dell'atto, anche dove l'interessato proceda alla notifica di un atto del tutto privo degli elementi strutturali finalizzati a renderlo riconoscibile dal destinatario. L'inesistenza, prosegue la Corte, “non è dunque, in senso stretto, un vizio più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l'atto e il non atto” (così S.U., p. 8, § 2.3).
Ne consegue che nell'ipotesi di notificazione a mezzo pec regolarmente pervenuta al destinatario, dalla quale risultino chiaramente gli estremi essenziali della notifica (soggetto che la esegue, destinatario e finalità della notifica stessa), ogni difformità degli allegati (atti e relata di notifica) non determina, come sostiene Contr l' , l'inesistenza della notificazione.
Nella specie, l'appellante, depositato il ricorso e verificata la fissazione della prima udienza di comparizione delle parti, ha regolarmente attivato la trasmissione a mezzo pec secondo le regole processualmente corrette;
infatti, è pacifico che il mittente e il destinatario della notifica sono i soggetti abilitati e legittimati, rispettivamente, ad effettuare e ricevere la notificazione, e la consegna
è avvenuta correttamente, come evincibile dalla costituzione della parte appellata.
Pertanto, il vizio del procedimento notificatorio eccepito dall' ha, CP_1
comunque, prodotto il risultato della conoscenza dell'atto da parte del destinatario e determinato così il raggiungimento del suo scopo legale, consentendo alla società appellata di costituirsi regolarmente in giudizio.
3 Infatti, anche se la costituzione in giudizio, avvenga al fine di eccepire esclusivamente l'irritualità della notifica dell'atto d'appello e del pedissequo decreto, essa sana ogni vizio e rende superflua una sua rinnovazione, sicché il contraddittorio in secondo grado deve ritenersi regolare (cfr. Cass. 20601/2023;
Cass. n. 4902/2024).
Ebbene, contrariamente a quanto eccepito dalla resistente, si osserva che l'atto di appello e la procura alle liti sono stati regolarmente depositati (per l'iscrizione a ruolo) in data 26.11.2024 e risultano firmati digitalmente;
gli stessi sono stati allegati alla pec di notifica.
Il giudizio, quindi, è stato incardinato correttamente, considerato che nel rito del lavoro a radicare il gravame basta il deposito dell'atto di impugnazione
(Cass.ord.n.31541/2024); peraltro, nella specie, è la stessa controparte ad ammettere di aver ricevuto la notifica pec recante la comunicazione del deposito del ricorso.
In merito al vizio della relata di notifica, redatta in formato word (e pertanto modificabile), si rileva che tale vizio non determina l'improcedibilità dell'appello.
La Corte di Cassazione, esaminando un caso in cui la relata era stata notificata in formato .doc.p7m (Sez. VI-3 Civile, con l'ordinanza del 14 febbraio 2019, n.
4505) ha affermato che l'irritualità della notifica a mezzo pec non comporta la nullità della notifica stessa se è stato “comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”.
L'orientamento è consolidato. Difatti, anche nell' ordinanza n. 6518 del
14/03/2017 era stato affermato che “In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la mancanza, nella relata, della firma digitale dell'avvocato notificante non è causa d'inesistenza dell'atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell'esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la
4 proposizione del ricorso, essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell'atto
e, dunque, lo scopo legale della notifica.””
Ciò in conformità con i precedenti con cui la Suprema Corte ha stabilito che il difetto della firma non è causa di inesistenza dell'atto, ed ha anzi affermato la surrogabilità di quella prescrizione attraverso altri elementi capaci di far individuare l'esecutore dell'atto [cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10272 del 2015, secondo cui, « in tema di notificazione ex art. 4 della legge 21 gennaio 1994, n.
53, qualora nella relata manchino le generalità e la sottoscrizione dell'avvocato notificante, la sua identificazione, necessaria al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi indispensabili, può avvenire» anche aliunde».
Orbene, nella specie, la mancata forma digitale della relata di notifica non lascia alcun dubbio sulla sua riconducibilità alla persona del procuratore di parte appellante (Avv. I. Sposito), essendoci identità tra il procuratore menzionato nella relata quale autore dell'atto e il procuratore cui è conferita la procura depositata in atti.
In ogni caso, la Corte (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 2016) ha affermato che
«l'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.».
Pertanto, alla luce di tale principio, il problema dell'irritualità formale della notifica va affrontato riferendosi al diritto di difesa della società convenuta, onde verificare se la parte abbia addotto uno specifico vulnus nelle proprie prerogative difensive, costituendo - la risposta a tale quesito - discrimine per stabilire se possa o meno trovare applicazione il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
5 Ebbene, l non ha né allegato né dimostrato che il vizio della notifica CP_1
le abbia determinato un pregiudizio concreto sostanziale al diritto di difesa, che anzi appare compiutamente esercitato.
L'appellata, infatti, oltre ad eccepire la ritenuta inesistenza e/o nullità della notifica, ha anche svolto difese nel merito (prendendo anche visione del ricorso in appello depositato nel fascicolo telematico, del quale è stata chiesta la visibilità in data 03.02.2025) e non ha provveduto a contestare puntualmente la conformità della copia ricevuta con l'originale depositato, non spiegando le ragioni della asserita ed ipotetica difformità.
Infatti in seno alla memoria di costituzione in appello la società appellata si è limitata a dedurre in maniera assolutamente vaga e generica che: ““…in assenza di una valida relata di notifica con relativa attestazione di conformità degli atti notificati, richiesta ex lege, i presunti atti inviati via Pec, che qui si impugnano e contestano in merito al loro reale e formale contenuto rispetto ai loro presunti originali, non hanno alcuna valenza giuridica sotto il profilo notificatorio, con relativa lesione del diritto di difesa dell'appellata Società cui non è stato permesso di conoscere il reale e corretto contenuto degli atti che l'appellante ha presunto di aver notificato” (pag.6 memoria in appello). Contr Ne consegue il rigetto dell'eccezione preliminare di rito sollevata dall .
3. Parimenti non merita accoglimento l'eccezione sollevata da parte appellata di inammissibilità del proposto gravame, in quanto generico e carente degli elementi necessari dettati dalla normativa vigente ratione temporis in materia (art. 434 cpc).
Esso, infatti, appare completo delle censure che intende muovere alla sentenza impugnata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti quanto in punto di diritto nonché degli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione.
6 Ne consegue che i motivi di gravame, in relazione ai quali – come già detto – la società appellata ha provveduto ad articolare le sue difese, sono ammissibili e possono essere scrutinati nel merito.
4. Nel merito, si osserva che in sede di gravame non viene sollevata alcuna censura in ordine al riconoscimento del danno da usura psico-fisica nonché in merito alla statuizione del termine decennale della prescrizione in luogo di quello quinquennale eccepito in primo grado dalla società datrice di lavoro.
Pertanto, relativamente a tali aspetti, si deve indefettibilmente rilevare la formazione del giudicato interno, trattandosi di questioni che hanno formato oggetto di dibattito in primo grado e della relativa pronunzia e non sono state ritualmente riproposte – con appello incidentale - dalla parte interessata in sede di gravame (Cass. n. n.8104/2021; n.34424/2021; n.19155/2014; 6754/2003).
5.Tanto premesso, il devoluto attiene sostanzialmente alla corretta quantificazione del danno da usura psico-fisica subìto dal lavoratore a causa del superamento dei limiti orari del lavoro straordinario, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nel periodo 2015 – 2023.
5.1. Vanno, innanzitutto, dichiarate inammissibili le censure con le quali parte appellante lamenta solo in sede di gravame l'inosservanza da parte della datrice di lavoro dell'obbligo di comunicazione del superamento delle 48 ore di lavoro settimanali alla Direzione Provinciale del Lavoro – Settore ispezione del lavoro competente territorio, in quanto esse sono state sollevate in violazione del divieto di nova in appello di cui all'art.437 c.p.c..
5.2. Possono esser esaminati, invece, i motivi con cui l'appellante censura la sentenza impugnata: 1) per avere il primo giudice quantificato il danno in violazione del principio di gerarchia delle fonti, considerato che quanto previsto da una norma nazionale (art.5 del D.lgs. n. 66/2003 - limite di 250 ore mensili) deve prevalere sulle disposizioni dall'art. 28 del CCNL del 28.11.2015 (limite di ore 150 ogni semestre); 2) ed ancora, per avere erroneamente quantificato il danno in via equitativa riferendosi al verbale di accordo sindacale dell'11.03.2024.
7 6. Ciò detto, in merito al primo motivo d'appello la Corte ritiene condivisibili le conclusioni a cui è giunto il primo giudice, che ha eseguito un approfondito esame tanto delle norme di legge quanto della contrattazione collettiva di riferimento.
Infatti, lo stesso codice civile, agli artt.2107 e 2108, demanda non solo alla legge ma anche alla contrattazione collettiva la fissazione di limiti alla durata giornaliera, settimanale della prestazione lavorativa, e di un tetto massimo entro il quale il lavoro straordinario è consentito.
6.1. Certamente trova applicazione, nel caso di specie, la disposizione di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003, la quale prevede che: “1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali. … [omissis]…”.
Tuttavia, il citato art. 5 detta il predetto limite massimo delle 250 ore annuali solo
“in difetto di disciplina collettiva applicabile” ed, invece, la disciplina del lavoro straordinario nel settore di riferimento è prevista ed è contenuta nel CCNL del
28.11.2015.
Occorre, dunque, fare riferimento all'art. 28 del CCNL di settore il quale stabilisce che: “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato (omissis)e per ogni periodo di 26 settimane
8 consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”.
L'art 27 del CCNL prevede, inoltre, che “1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed
è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal
D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”.
6.1.1. Orbene, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il giudice di prime cure non ha violato il principio di gerarchia delle fonti normative che regola il rapporto tra la legge e la contrattazione collettiva, con prevalenza della prima sulla seconda, considerato che è la stessa legge (art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003) a conferire legittimità a possibili deroghe da parte della contrattazione collettiva ove – testualmente – circoscrive l'applicabilità della disciplina specifica dello straordinario ivi dettata alla sola ipotesi di“difetto di disciplina collettiva applicabile”; ipotesi, come detto, non ricorrente nella specie.
7. Parimenti, il Collegio non ritiene meritevole di accoglimento il secondo motivo di gravame con il quale parte appellante censura la quantificazione del danno da
9 usura-psicofica - determinata in via equitativa dal primo giudice sulla scorta del verbale di accordo sindacale dell'11.03.2024 intervenuto tra l' e le CP_1
organizzazioni sindacali – ritenendola erronea in quanto il verbale non sarebbe, in realtà, applicabile in considerazione del fatto che il lavoratore non aveva aderito all'accordo.
Orbene, in merito a tale accordo si osserva che esso – effettivamente - non ha efficacia transattiva automatica, essendo subordinato all'adesione individuale del lavoratore (cfr. punti 4 e 5 del verbale); ed in effetti nella specie non è stata prodotta in atti alcuna prova documentale della adesione ad esso da parte dell'odierno appellante.
Cionondimeno, il giudice di primo grado non è incorso nell'errore censurato:
l'accordo non è stato direttamente applicato, bensì impiegato come parametro equitativo per la quantificazione del danno da usura psico-fisica subìto dal lavoratore.
Come noto, nella fattispecie come quella in esame di danno da usura psicofisica conseguente all'inosservanza della disciplina del lavoro straordinario, il risarcimento del danno “…in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative". (Cass.n.17154/2015; Cass.ord.n.18390/2024).
Pertanto, il criterio, pur essendo equitativo, per essere anche congruo e ragionevole, deve essere rapportato alle singole situazioni dedotte in giudizio, nei limiti di quanto dedotto dalle parti.
“La liquidazione equitativa, infatti, anche nella sua forma cd. “pura”, consiste pur sempre in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno, e cioè in un giudizio di mediazione tra le probabilità positive e le probabilità negative del danno effettivo nel caso
10 concreto.Pur giocandovi un ruolo rilevante il potere discrezionale del giudice, essa non può tradursi, pertanto, in una valutazione arbitraria, in quanto il giudice
è chiamato a compiere un ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze che nel caso concreto abbiano potuto avere incidenza positiva o negativa sull'ammontare del pregiudizio e a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito a ciascuna di esse, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento” (Cassazione civile sez. III, 13/09/2018 n.22272).
Orbene, alla luce dei principi sopra riferiti, la Corte ritiene che il giudice di prime cure non sia incorso in una scelta equitativa arbitraria, avendo correttamente ed ampiamente motivato la sua decisione, laddove in primo luogo non ha ritenuto condivisibile il criterio risarcitorio invocato dal ricorrente, volto a parametrare il risarcimento all'integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto.
Tale criterio si traduce nella duplicazione della retribuzione già conseguita dal lavoratore per la medesima attività, mentre, come ben osservato dal giudice di prime cure, “oggetto del riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario” (peg.5 sentenza).
Pertanto, correttamente il giudice di primo grado, escluso che potesse operare il parametro di liquidazione invocato dal lavoratore ha optato per l'impiego di un altro più confacente all'esigenza di ristoro del pregiudizio psico-fisico e, fra i due criteri alternativi proposti dalla società appellata nell'ipotesi di accoglimento della domanda del lavoratore (corrispondenti od alla maggiorazione percentuale sulla retribuzione base oraria prevista per le ore di straordinario diurne (del 10%) e notturne (del 30%) lavorate in eccesso dal ricorrente negli anni 2015 fino al 2023 per euro 4.644,44, oppure alla maggiorazione del 15% sulla retribuzione base
11 oraria del ricorrente, come da accordo sindacale dell'11.03.2024 raggiunto tra l' e le Associazioni Sindacali di categoria), ha ritenuto congruo e CP_1
proporzionato quest'ultimo.
La Corte ritiene condivisibile tale scelta, rilevando che la percentuale del 15% dell'importo complessivo percepito come retribuzione per straordinario, costituisce senz'altro un criterio equitativo congruo, trattandosi di percentuale valutata in una sede qualificata, come quella sindacale, ove si affrontano e si bilanciano gli interessi contrapposti delle parti che, quindi, può consapevolmente guidare l'interprete nella ricerca del giusto parametro da impiegare per la liquidazione del danno in esame.
8. Dunque, per le riferite argomentazioni, la Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
9. Considerata la novità della questione trattata, le oscillazioni della Contr giurisprudenza di merito e la sostanziale soccombenza della rispetto alla domanda azionata in giudizio, le spese del presente grado si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- compensa le spese del presente grado del giudizio;
- dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli, 04.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosa Del Prete Dott.ssa Vincenza Totaro
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