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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/11/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
CA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Presidente Dott. Giorgio Latti
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2373 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
Parte 1 nata a [...], il07/09/1986, elettivamente domiciliata in Iglesias
nella via Piave n. 6, presso lo studio dell'Avv. SERRA MARZIA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrente
contro
Controparte 1 nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA
SOLMI 1F 09100 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. SPADA SIMONA che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: "Voglia l'ill.mo Tribunale
1) Il figlio minore Persona 1 resterà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre. 2) I genitori si occuperanno del minore con il criterio dell'alternanza. In particolare, salvo diverso accordo tra le parti, Per 1 trascorrerà una settimana con il padre ed una con la madre, dalle ore 17 del venerdì alle ore 17 del venerdì successivo, con diritto di visita all'altro genitore nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17 alle ore 20. 3) Per
quanto riguarda le festività, salvo diversi accordi Per 1 trascorrerà le stesse in maniera alternata con entrambi i genitori. In riferimento alle vacanze, ciascun genitore, salvo diversi accordi, potrà
tenere con sé il minore per 15 giorni, anche non consecutivi, dandone comunicazione all'altro genitore almeno 7 giorni prima. 4) In relazione al mantenimento, ciascuno dei genitori provvederà
in maniera diretta alle esigenze del figlio nei periodi di permanenza dello stesso presso la propria abitazione.Per quanto riguarda le spese straordinarie le stesse saranno suddivise tra i genitori al 50%
come da protocollo CNF del 2017 e/o successive modificazioni. 5) Spese del giudizio compensate."
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto la regolamentazione delle Con ricorso depositato in data 17.04.2024, Parte 1
(16/09/2015, Buggerru modalità di affido e di mantenimento del figlio minore Persona 1
Con memoria difensiva depositata CI), nato dalla relazione more uxorio con il sig. Controparte_1
in data 17.04.2024 si è costituito in giudizio il resistente.
All'udienza del 29.09.2025 i procuratori hanno dato atto che le parti hanno raggiunto il seguente accordo a definizione integrale del giudizio:
1) Il figlio minore Persona 1 resterà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre. 2) I genitori si occuperanno del minore con il criterio dell'alternanza. In particolare, salvo diverso accordo tra le parti, Per 1 trascorrerà una settimana con il padre ed una con la madre, dalle ore 17 del venerdì alle ore 17 del venerdì
successivo, con diritto di visita all'altro genitore nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17 alle ore 20. 3) Per quanto riguarda le festività, salvo diversi accordi Per 1 trascorrerà le stesse in maniera alternata con entrambi i genitori. In riferimento alle vacanze, ciascun genitore, salvo diversi accordi, potrà tenere con sé il minore per 15 giorni, anche non consecutivi, dandone comunicazione all'altro genitore almeno 7 giorni prima. 4) In relazione al mantenimento,
ciascuno dei genitori provvederà in maniera diretta alle esigenze del figlio nei periodi di permanenza dello stesso presso la propria abitazione. Per quanto riguarda le spese straordinarie le stesse saranno suddivise tra i genitori al 50% come da protocollo CNF del 2017 e/o successive modificazioni. 5) Spese del giudizio compensate.
Il Giudice, non essendo necessaria ulteriore istruzione, ha trattenuto quindi la causa in decisione.
Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, realizzano i motivi previsti dall'art. 92 del c.p.c. per la compensazione delle spese di questo procedimento.
Per questi motivi
Il Tribunale così dispone:
1) Dispone in conformità agli accordi raggiunti come sopra riportato
2) Spese del Giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Cagliari il 11.11.2025, nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale.
Il Giudice
Dott. Mario Farina
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Presidente Dott. Giorgio Latti
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2373 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
Parte 1 nata a [...], il07/09/1986, elettivamente domiciliata in Iglesias
nella via Piave n. 6, presso lo studio dell'Avv. SERRA MARZIA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrente
contro
Controparte 1 nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA
SOLMI 1F 09100 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. SPADA SIMONA che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: "Voglia l'ill.mo Tribunale
1) Il figlio minore Persona 1 resterà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre. 2) I genitori si occuperanno del minore con il criterio dell'alternanza. In particolare, salvo diverso accordo tra le parti, Per 1 trascorrerà una settimana con il padre ed una con la madre, dalle ore 17 del venerdì alle ore 17 del venerdì successivo, con diritto di visita all'altro genitore nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17 alle ore 20. 3) Per
quanto riguarda le festività, salvo diversi accordi Per 1 trascorrerà le stesse in maniera alternata con entrambi i genitori. In riferimento alle vacanze, ciascun genitore, salvo diversi accordi, potrà
tenere con sé il minore per 15 giorni, anche non consecutivi, dandone comunicazione all'altro genitore almeno 7 giorni prima. 4) In relazione al mantenimento, ciascuno dei genitori provvederà
in maniera diretta alle esigenze del figlio nei periodi di permanenza dello stesso presso la propria abitazione.Per quanto riguarda le spese straordinarie le stesse saranno suddivise tra i genitori al 50%
come da protocollo CNF del 2017 e/o successive modificazioni. 5) Spese del giudizio compensate."
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto la regolamentazione delle Con ricorso depositato in data 17.04.2024, Parte 1
(16/09/2015, Buggerru modalità di affido e di mantenimento del figlio minore Persona 1
Con memoria difensiva depositata CI), nato dalla relazione more uxorio con il sig. Controparte_1
in data 17.04.2024 si è costituito in giudizio il resistente.
All'udienza del 29.09.2025 i procuratori hanno dato atto che le parti hanno raggiunto il seguente accordo a definizione integrale del giudizio:
1) Il figlio minore Persona 1 resterà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre. 2) I genitori si occuperanno del minore con il criterio dell'alternanza. In particolare, salvo diverso accordo tra le parti, Per 1 trascorrerà una settimana con il padre ed una con la madre, dalle ore 17 del venerdì alle ore 17 del venerdì
successivo, con diritto di visita all'altro genitore nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17 alle ore 20. 3) Per quanto riguarda le festività, salvo diversi accordi Per 1 trascorrerà le stesse in maniera alternata con entrambi i genitori. In riferimento alle vacanze, ciascun genitore, salvo diversi accordi, potrà tenere con sé il minore per 15 giorni, anche non consecutivi, dandone comunicazione all'altro genitore almeno 7 giorni prima. 4) In relazione al mantenimento,
ciascuno dei genitori provvederà in maniera diretta alle esigenze del figlio nei periodi di permanenza dello stesso presso la propria abitazione. Per quanto riguarda le spese straordinarie le stesse saranno suddivise tra i genitori al 50% come da protocollo CNF del 2017 e/o successive modificazioni. 5) Spese del giudizio compensate.
Il Giudice, non essendo necessaria ulteriore istruzione, ha trattenuto quindi la causa in decisione.
Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, realizzano i motivi previsti dall'art. 92 del c.p.c. per la compensazione delle spese di questo procedimento.
Per questi motivi
Il Tribunale così dispone:
1) Dispone in conformità agli accordi raggiunti come sopra riportato
2) Spese del Giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Cagliari il 11.11.2025, nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale.
Il Giudice
Dott. Mario Farina
Il presidente
Dott. Giorgio Latti